Ritenute e contributi previdenziali

a cura del prof. Pietro De Paolis

Una volta calcolato lo stipendio mensile lordo occorre fare alcune detrazioni, prima di ottenere lo stipendio mensile netto; cioè prima si detraggono, dallo stipendio lordo, le ritenute e i contributi previdenziali obbligatori per legge; la differenza che si ottiene rappresenta l'imponibile ai fini della imposta sul reddito (IRE) e delle addizionali regionali IRE e delle ritenute comunali.

Pertanto tutti i redditi di lavoro dipendente sono soggetti alle ritenute e contributi previdenziali; sono esclusi solo i seguenti, in base all'articolo 6, comma 4, del  Decreto legislativo 2 settembre 1997,  n. 314

Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche (INPDAP)

L'INPDAP è un istituto di previdenza che eroga anche le pensioni ai dipendenti statali, tra cui anche il personale scolastico. Per aver diritto alla pensione occorre che siano versati i relativi contributi, sia da parte del dipendente, sia da parte della scuola. Il versamento dei contributi previdenziali è obbligatorio, ed avviene mediante ritenute mensili effettuate sullo stipendio lordo del dipendente da parte della scuola e versate all'INPDAP. Vi sono diverse prestazioni che offre l'INPDAP e diverse ritenute effettuate sullo stipendio e versate all'INPDAP dalla scuola.

Qui parliamo delle ritenute che servono per il calcolo della pensione. Ricordiamo che per i dipendenti assunti a partire dal 1 gennaio 1996 vale il metodo di calcolo della pensione detto contributivo, cioè che si basa sui contributi versati per conto dell'avente diritto alla pensione.

Con decreto del ministero del lavoro del 15 gennaio 1996 la ritenuta INPDAP è fissata nella misura globale del 32,95%, di cui 8,75% a carico del lavoratore e 24,20% a carico dell'amministrazione.

La ritenuta INPDAP a carico del dipendente si calcola applicando la percentuale di 8,75% sullo stipendio lordo maggiorato del 18%. Poiché nel nuovo contratto l'indennità integrativa speciale è stata inglobata nello stipendio e poiché la maggiorazione del 18% si applica solo sullo stipendio e non sull'indennità integrativa speciale, nei calcoli occorre ancora separare lo stipendio dall' indennità integrativa speciale che viene detta conglobata nello stipendio.

La maggiorazione del 18% non si applica sulla tredicesima mensilità.

Qui occorre distinguere tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. La ritenuta da effettuare è sempre quella, cioè 8,75% sullo stipendio maggiorato del 18% + 8,75% sulla Indennità integrativa speciale senza maggiorazione del 18%. Tuttavia, mentre per il docente a tempo indeterminato la maggiorazione del 18% non viene fatta mensilmente ma a fine anno scolastico, nel calcolo della ritenuta INPDAP mensile si considera solo il 100% dello stipendio. Poi a fine anno scolastico viene fatto un conguaglio della ritenuta, calcolando la maggiorazione del 18% sull'intero stipendio annuale e recuperando la parte non trattenuta mensilmente.

Per il docente supplente a tempo determinato, invece, si continua ad applicare la maggiorazione del 18% ogni mese.

Esempio

Docente di ruolo laureato scuola secondaria superiore a tempo indeterminato fino a due anni di ruolo:

1 - Stipendio 972,43 €

2 - Retribuzione professionale docenti: 142,55

3 - Indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio: 538,30 €

La ritenuta INPDAP va calcolata sul 100% dello stipendio, sul 100% della retribuzione professionale docenti e sul 100% della indennità integrativa speciale.

Il reddito su cui calcolare la ritenuta del 8,75% è:

972,43 + 142,55 + 538,30 = 1.653,28 €

La ritenuta INPDAP sarà di 144,66€

Esempio

Docente laureato scuola secondaria superiore a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche:

1 - Stipendio 972,43 €

2 - Retribuzione professionale docenti: 142,55

3 - Indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio: 538,30 €

La ritenuta INPDAP va calcolata sul 118% dello stipendio, sul 100% della retribuzione professionale docenti e sul 100% della indennità integrativa speciale.

I calcoli li facciamo separatamente, cioè prima sul 118% dello stipendio e otteniamo:

e poi sul 100% della somma della indennità integrativa speciale + la retribuzione professionale docente, ed otteniamo:

142,55+538,30=680,85 €

Su questo stipendio lordo calcoliamo l'8,75% ed otteniamo:

Le ritenute INPDAP in totale saranno 100,40+59,57=159,97€

Questo vale se il docente ha un contratto fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno.

Se, invece, il contratto è solo temporaneo, cioè solo un mese oppure solo fino al termine delle lezioni, cioè verso il 12 giugno, allora non spetta la retribuzione professionale docente e il calcolo diventa:

Le ritenute INPDAP totali in questo caso saranno: 100,40+47,10=147,50€

Opera di previdenza

Il dipendente della scuola all'atto in cui cessa di lavorare, oltre che alla pensione, se ne ha maturato il diritto, ha in ogni caso diritto o al trattamento di fine servizio (TFS) o al trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento viene erogato dall'INPDAP.

Si trovano in TFR tutti i dipendenti a tempo determinato, che vengono assunti a partire dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999 e tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 (cfr. D.P.C.M. 02/03/2001).

Conservano, invece, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001).

Per aver diritto al trattamento, sia esso TFS e sia TFR, occorre che siano stati versati i relativi contributi detti dell'Opera di previdenza; i contributi vengono versati dalla scuola mediante ritenute sullo stipendio lordo del dipendente.

Questo tipo di ritenuta viene effettuata ai fini della corresponsione del TFR oppure del TFS. La buona uscita viene detta Trattamento di Fine Servizio (TFS) ed è pari circa ad uno stipendio netto all'atto della fine del servizio moltiplicato per gli anni di servizio. Essa spetta solo al personale con contratto a tempo indeterminato assunto entro il 31/12/2000. 

In ogni caso, occorre stare in guardia per non perdere questa ingente somma, sia per prescrizione, cioè cinque anni, e sia per un perverso meccanismo, detto del silenzio-assenso, ideato per far affluire automaticamente la somma nei fondi pensione.

Le ritenute da effettuare sono pari, sia per il TFS che il TFR,  al 2,50% calcolato sull'80% dello stipendio lordo complessivo; tali ritenute vengono versate all'INPDAP da parte della scuola.

Esempio

Docente laureato scuola secondaria superiore a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o a tempo indeterminato fino a due anni di ruolo:

1 - Stipendio 972,43 €

2 - Retribuzione professionale docenti: 142,55

3 - Indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio: 538,30 €

Il reddito su cui calcolare la ritenuta del 2,50% è: stipendio + indennità integrativa speciale; si eccettua, quindi, la retribuzione professionale docente:

972,43 + 538,30 = 1.510,73 €

ma si prende solo l'80% di questo reddito e si ottiene:

Questo calcolo vale sia per i docenti a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato.

Fondo credito

L'INPDAP eroga anche delle somme di denaro a favore dei dipendenti scolastici; per esempio eroga il

Piccolo prestito

Cosa fornisce la prestazione ?

Una somma in denaro per rispondere ad improvvise ed urgenti necessità dell'iscritto.

Chi ha diritto alla prestazione ?

Hanno diritto i dipendenti iscritti alla "Gestione Unitaria Autonoma delle prestazioni creditizie e sociali", che percepiscono una retribuzione mensile fissa e continuativa;
possono chiedere:

L'INPDAP eroga anche dei

Prestiti pluriennali diretti

Cosa fornisce la prestazione?

Somma in denaro per far fronte a documentate necessità personali o familiari.

Chi ha diritto alla prestazione?

Gli iscritti alla "Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali" possono richiedere prestiti da estinguersi con trattenute mensili sullo stipendio pari al quinto della retribuzione mensile, al netto delle ritenute di legge, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

Durata della prestazione

Il prestito può avere durata quinquennale, con l'importo da restituire in 60 rate mensili, o decennale, da restituire in 120 rate mensili, salvo che al richiedente rimanga un periodo minore di servizio per conseguire il diritto al collocamento a riposo. In tal caso l'iscritto non può ottenere un prestito la cui durata sia superiore al periodo che intercorre tra la concessione e il collocamento a riposo per limiti di età.

L'INPDAP eroga anche i

Prestiti pluriennali garantiti

Cosa fornisce la prestazione?

La prestazione fornisce una "garanzia dell'INPDAP" per prestiti contro i seguenti rischi:

Chi eroga la prestazione ?

Società finanziarie e Istituti che esercitano il credito, accreditate ad erogare prestiti, come da D.P.R. 180/50.

Chi ha diritto alla prestazione?

Possono richiedere prestiti garantiti da estinguersi con trattenute mensili sullo stipendio pari al quinto della retribuzione mensile, al netto delle ritenute di legge, gli iscritti alla "gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali", in possesso dei seguenti requisiti:

Durata della prestazione

La durata del prestito può essere quinquennale, da restituire in 60 rate, o decennale, da restituire in 120 rate, salvo che al richiedente rimanga un periodo minore di servizio per conseguire il diritto al collocamento a riposo. In quest'ultimo caso l'iscritto non può contrarre un prestito la cui durata sia superiore al periodo che intercorre tra la concessione ed il collocamento a riposo per limiti di età.

L'INPDAP fornisce anche

Mutui ipotecari

Cosa fornisce la prestazione?

Mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Chi ha diritto alla prestazione?

Il beneficio è riservato ai dipendenti pubblici iscritti in attività di servizio, a tempo indeterminato e con almeno 1 anno di anzianità utile a pensione (esclusi i servizi figurativi) e 1 anno effettivo di contribuzione alla Gestione Unitaria ed ai dirigenti con contratto a tempo determinato con pari requisiti. Ai fini della concessione e dell'erogazione del mutuo l'iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di abitazione nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di finanziamento ovvero in Comuni distanti meno di 50 Km. E' consentita la concessione del mutuo se il richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altra casa, in misura inferiore o pari al 50% , non disponibile perché gravata da diritti reali ( usufrutto , uso , diritto di abitazione) a favore di terzi estranei al nucleo familiare.

E' consentita, altresì la concessione nei seguenti casi: a) all'iscritto la cui abitazione sia stata assegnata al coniuge in base a sentenza di divorzio. b) all'iscritto che pur convivendo con genitori proprietari di immobile intenda acquistare una unità abitativa per il proprio nucleo familiare. c) all'iscritto, che pur avendo contratto mutuo per acquisto prima casa con un Istituto di credito, sia sopravvenuta ( per se stesso o per il coniuge) una condizione di invalidita' non inferiore al 70% o decesso che abbia ridotto la capacita' economica del nucleo familiare.

Per aver diritto alle suddette e altre prestazioni da parte dell'INPDAP vengono effettuate delle ritenute obbligatorie a tutti i dipendenti della scuola, dette ritenute fondo credito.

La ritenuta per il fondo credito è pari  allo  0,35% applicato sul 118% del totale dello stipendioo lordo, depurato della indennità integrativa speciale; la ritenuta sulla indennità integrativa speciale è pari allo 0,35% calcolato sul 100% della indennità stessa e non sulla maggiorazione del 118%; ciò vale sia per contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato. Tuttavia, nel calcolo mensile si calcola sul 100%, salvo poi il recupero a fine anno scolastico.

Esempio

Docente laureato scuola secondaria superiore a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o a tempo indeterminato con due anni di ruolo:

1 - Stipendio 972,43 €

2 - Retribuzione professionale docenti: 142,55

3 - Indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio: 538,30 €

Il reddito su cui calcolare la ritenuta del 0,35% è:

972,43 + 142,55 + 538,30 = 1.653,28 €

Il calcolo si fa sul 100% e si ottiene:

Consulenza di un professore

Prof. Pietro De Paolis

 

Normativa

Decreto legislativo 2 settembre 1997,  n. 314

Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.

Circolare INPDAP 1 agosto 2002, n.30

Trattamento di fine rapporto.

Legge 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

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