Dipartimento per i Servizi
nel Territorio
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Roma, 11 aprile 2003
Allegati
Oggetto: Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia.
Come è noto, nella G.U. n. 77
del 2 aprile u.s. è stata pubblicata la legge
28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale.
La citata legge, innovando la preesistente normativa, all'articolo 2, comma 1,
tra l'altro, prevede:
- alla lettera e) che ".... alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.";
- alla lettera f) che ".... alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento".
Il successivo articolo 7, al comma 4 dispone:
"Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei
Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della
scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla
data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno
scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004".
Dalle disposizioni di cui al menzionato comma 4 emerge che l'applicazione degli
anticipi, secondo i tempi e con le modalità sopra riportate, deve intendersi
operante già dal prossimo anno scolastico per la scuola elementare e, per la
scuola dell'infanzia, sempre dal prossimo anno scolastico, ma subordinatamente
all' esistenza delle condizioni indicate nel paragrafo che segue. Pertanto,
sciogliendo la riserva contenuta nella circolare
ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002, avente ad oggetto le
iscrizioni per l'anno scolastico 2003-2004, si forniscono con la presente
istruzioni e indicazioni in ordine alla attivazione degli adempimenti
finalizzati alla tempestiva e corretta applicazione della normativa in
questione.
Scuola dell'infanzia
Tenuto conto di quanto stabilito dal citato comma 4, è consentito, per l'anno
scolastico 2003-2004, di iscrivere alla scuola dell'infanzia le bambine e i
bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004. Ciò nel
rispetto della libera scelta delle famiglie e in presenza delle condizioni di
fattibilità richiamate dallo stesso comma 4 (secondo criteri di gradualità, in
forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e
delle risorse finanziarie dei Comuni).
Tanto premesso e precisato, lo scrivente, in relazione alle situazioni dei
diversi contesti e realtà territoriali, sta individuando le iniziative e gli
interventi utilmente praticabili al fine di poter corrispondere alla richiesta e
alle attese delle famiglie nella maniera più idonea.
A tal fine, sono in corso contatti e interlocuzioni con l'ANCI (Associazione
Nazionale Comuni d'Italia) per una ricognizione congiunta dello stato delle cose
e per una prima messa a punto degli interventi e delle azioni da porre in
essere.
Nell'ottica della sperimentata collaborazione, lo scrivente assegna fondamentale
importanza al contributo di iniziative, di idee e di suggerimenti che le SS.LL.,
quali più diretti e qualificati interpreti delle differenziate e molteplici
esigenze ed attese dell'utenza dei rispettivi ambiti territoriali, vorranno far
tenere a questo Ministero, con l'apporto dei dipendenti Uffici e delle
istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. Contributo da formalizzare in
apposita relazione col supporto di dati e di elementi significativi riferiti sia
agli aspetti quantitativi del fenomeno degli anticipi (e ai connessi riflessi
sulle attuali consistenze delle sezioni e dei posti, definite nell'ambito delle
dotazioni a suo tempo assegnate) che alle concrete condizioni di ammissione alla
frequenza (disponibilità delle occorrenti strutture e dotazioni, possibilità
di fruizione dei servizi di trasporto e di mensa, ecc.).
A tale ultimo riguardo, anche le SS.LL. vorranno, direttamente o attraverso i
propri Uffici e con la collaborazione dei dirigenti scolastici interessati,
stabilire opportuni contatti e intese con gli Enti locali delle rispettive realtà
territoriali, al fine di esaminare, approfondire e valutare i diversi aspetti e
profili della complessa fattispecie e rimuovere eventuali carenze, difficoltà e
impedimenti.
Una volta acquisito, sulla base dei dati e degli elementi occorrenti, il quadro
completo delle diverse situazioni legate alle varie realtà territoriali e
valutate con l'ANCI e gli Enti locali competenti l'esistenza delle reali
condizioni di praticabilità della sperimentazione degli anticipi, verrà
fissato dallo scrivente il termine entro cui sarà possibile, da parte delle
famiglie delle bambine e dei bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio
2004, produrre domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia nelle istituzioni
all'uopo individuate.
Nelle more dell'espletamento di tali procedure di accertamento saranno promossi
ed effettuati con le SS.LL. incontri e approfondimenti sulla delicata materia
per considerare tutte le possibili e più idonee soluzioni.
Resta inteso che il concreto avvio della sperimentazione degli anticipi potrà
avvenire solo a seguito di formali autorizzazioni che le SS.LL. concederanno a
seguito delle determinazioni dello scrivente.
Scuola primaria
La richiesta da parte delle famiglie di ammissione anticipata alla prima classe
della scuola primaria dei bambini che compiranno i sei anni di età dopo il 31
agosto 2003 ed entro il 28 febbraio 2004 ha natura facoltativa.
I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola primaria debbono
produrre domanda alle istituzioni scolastiche entro 30 aprile 2003, secondo i
criteri e le modalità già individuati dalla richiamata circolare
prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002. Ovviamente non sono tenuti a rinnovare
le richieste di iscrizione i genitori dei bambini e delle bambine nati nel
periodo tra il 1°settembre e il 31 dicembre dell'anno 1997 che abbiano già
prodotto domanda per effetto della citata circolare
prot. n. 3462/2002.
Gli alunni nuovi iscritti sono inseriti nelle prime classi, già costituite a
seguito delle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2003-2004, nel
rispetto dei limiti numerici e dei criteri fissati dai decreti ministeriali n. 331/1998
e n. 141/1999.
Qualora non risulti possibile il totale assorbimento dei citati alunni nelle
classi già formate, si procede alla previsione di nuove classi, sempre sulla
base dei limiti numerici e dei criteri di cui ai predetti decreti ministeriali e
relative norme applicative. Ciò in quanto le scelte delle famiglie di
anticipare la frequenza alla prima classe della scuola primaria impegnano
l'Amministrazione a soddisfare le richieste.
In presenza di più plessi scolastici di uno stesso circolo, insistenti in un
medesimo ambito territoriale e tra di loro facilmente raggiungibili, anche in
relazione all'età dei bambini e delle bambine, si potrà procedere ad un'equa
distribuzione dei nuovi iscritti, in maniera che, con il coinvolgimento delle
famiglie, le classi prime interessate risultino, in linea di massima e per
quanto possibile, costituite con un equilibrato numero di alunni.
I dirigenti scolastici, definita la previsione delle classi in relazione al
numero complessivo dei nuovi alunni iscritti, provvederanno, secondo le
procedure che saranno appositamente attivate e rese note dal Sistema informativo
di questo Ministero, a darne immediata comunicazione a codesti Uffici e allo
scrivente.
Le SS.LL., una volta acquisiti i dati relativi alle nuove iscrizioni e sulla
base di un attento esame delle proposte di costituzione di nuove classi
formulate dai dirigenti scolastici, provvederanno ad autorizzarne il
funzionamento, utilizzando la dotazione aggiuntiva di posti assegnata ad
integrazione del contingente a suo tempo attribuito alle SS.LL. medesime.
Tale dotazione aggiuntiva, la cui consistenza viene indicata nel prospetto
che si allega, dovrà essere ripartita tra le diverse realtà provinciali e
locali, sulla base dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni, secondo
esigenze attentamente e puntualmente rilevate.
Eventuali, ulteriori necessità, che non dovessero trovare accoglimento per
l'esiguità delle risorse di organico a disposizione di codesti Uffici, saranno
esaminate e valutate dallo scrivente d'intesa con le SS.LL. per la ricerca e
l'adozione delle soluzioni più idonee a garantire la fruizione del diritto dei
bambini e della bambine alla frequenza anticipata.
Come è noto, la materia degli anticipi costituisce solo una delle innovazioni
introdotte dalla citata legge
n. 53 e non esaurisce la complessità dei temi e delle problematiche che si
legano alla prima attuazione della riforma.
Seguiranno pertanto apposite istruzioni e indicazioni con riferimento
all'impianto della riforma, agli aspetti contenutistici e organizzativi della
stessa, all'introduzione di nuove professionalità, ecc..
Del pari gli interventi di formazione del personale costituiranno oggetto di
apposite e separate riflessioni e interlocuzioni con le SS.LL..
In considerazione della novità dell'istituto della frequenza anticipata, nonché
della brevità dei termini assegnati per la presentazione delle domande di
iscrizione, le SS.LL., vorranno dare tempestiva comunicazione della presente ai
dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate e assicurarne, con tutti i
mezzi a disposizione e nei modi ritenuti più idonei, la massima diffusione nei
confronti delle famiglie.
La presente circolare è consultabile nei siti internet (www.istruzione.it) ed
intranet di questo Ministero.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo
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