Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il Personale della scuola
Roma, 13 maggio 2004
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola. - Istruzioni e indicazioni operative -
In risposta a
numerosi quesiti concernenti i requisiti di accesso e la valutazione dei titoli
culturali e di servizio relativi ai concorsi di cui all'oggetto, si forniscono
istruzioni e indicazioni operative allo scopo di garantire omogeneità di
trattamento agli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all'art. 554 del D.L.vo 297/94.
Nel rammentare che l'aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul
principio dell'autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui
l'aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di
dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato
l'interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione,
al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell'autodichiarazione.
Ciò premesso si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo
ai sottoindicati punti.
1 - Titoli di studio
I titoli di studio sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di
ruolo.
Con riguardo, in particolare, al profilo di "assistente tecnico", i
titoli di studio che permettono l'accesso alle rispettive aree sono definiti
dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori, in vigore alla data di
adozione del decreto di indizione del concorso.
Ai fini della valutazione, i citati titoli di studio non sono presi in
considerazione singolarmente in relazione all'area di accesso, ma
congiuntamente, attribuendo a quello più favorevole il punteggio di cui al
punto 1 della tabella A/2 e all'altro (si considera un solo titolo) il punteggio
aggiuntivo di cui al punto 2 della citata tabella.
Nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio per il quale si richieda
l'aggiornamento ai fini dell'accesso ad ulteriori laboratori, nessun punteggio
spetta per tale titolo attesa l'impossibilità di procedere alla
rideterminazione del punteggio già assegnato nella precedente tornata
concorsuale.
I diplomi di "maturità classica", di "maturità magistrale"
e di "ragioniere e perito commerciale", in quanto titoli di studio non
contemplati nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori, non consentono
l'accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure al profilo di
assistente tecnico.
In effetti, i predetti titoli non sono presi in considerazione né ai fini di
cui al punto 1, né ai fini di cui al punto 2 della citata tabella A/2 e
pertanto per gli stessi non va attribuito alcun punteggio.
A - Diplomi di maturità
Si richiama l'attenzione sui diplomi
di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro
nell'elenco alfabetico" titoli di studio per l'accesso a posti di
assistente tecnico" di cui all'allegato C dei bandi di concorso indetti ai
sensi dell'art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le
corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni
emanate per l'esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di
individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi
ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M.
25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità "programmatore-progetto
Mercurio", codificato TD14, è corrispondente a quello di "ragioniere,
perito commerciale e programmatore", codificato quest'ultimo TD05 e,
pertanto, dà accesso esclusivamente all'area AR21, prevista per il citato
diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l'aspirante sarà inserito nella
graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella "elenco
alfabetico titoli di studio per l'accesso a posti di assistente tecnico",
di cui all'allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il
codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è
riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla
precedente normativa.
B - Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale,
che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli
istituti professionali dello Stato, sono validi per l'accesso alle qualifiche
funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i
profili dell'area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto
dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio
ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento,
conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo
ordinamento, vale a dire dall'anno scolastico 1997/98.
Nell'ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella
denominazione letterale, non trovino menzione nell'elenco alfabetico
"titoli di studio per l'accesso a posti di assistente tecnico" di cui
all'allegato "C" del bando di concorso, gli stessi vanno valutati
secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche
professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 117 del 22.5.1997.
C - Diplomi di licenza della scuola media
Si fa presente che, ai fini della
valutazione, il "diploma di licenza della scuola media" deve essere
valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i
punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione e,
in presenza di più titoli di studio dalle stesse previsti, secondo le
indicazioni di cui alle lett. A, punto 2.
Si ribadisce, pertanto, che il "diploma di licenza della scuola
media", ai fini della valutazione, può essere considerato sia come titolo
più favorevole che come altro titolo non più favorevole, rispetto all'insieme
dei titoli specificamente indicati alla lett. A, punto 1 delle tabelle di
valutazione dei titoli (A/1, A/2, A/3).
Ad ogni buon fine si richiama l'attenzione
sulla casistica sottoindicata:
2 - Attestati di qualifica professionale
La normativa concernente l'accesso ai
profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del
corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto
salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi
dell'art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l'accesso al
profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla
specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non
consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un
giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati
dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del
corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici
impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte
dell'aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che,
accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all'art. 14
delle legge 845/78, provvede all'attribuzione di un solo codice indicato nella
tabella di corrispondenza titoli-laboratori.
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo
giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle
attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei
candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78,
validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere
rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di
qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della
valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato dal piano
di studio.
Con l'occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì,
rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di
conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di
circolo e d'istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere
effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando
la prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.
3 - Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.
Si richiama l'attenzione sulla
circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a
cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 6 della tabella A/1
allegata all' O.M.
n. 57 del 27 maggio 2002, in quanto tali concorsi sono indetti per l'acceso
ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed
esecutiva o corrispondenti, cui fanno riferimento le citate tabelle di
valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall'art. 480 del DPR
297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo
per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del
personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli
dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle
certificazioni attestanti l'abilitazione all'insegnamento conseguita in concorsi
a cattedre e/o in procedure riservate, o l'abilitazione all'esercizio
professionale.
4 - Patente europea di informatica - EDCL
Gli attestati di qualifica
professionale, congiunti al diploma di scuola media e richiesti per l'accesso ad
un profilo professionale, sono esclusivamente quelli la cui certificazione sia
stata rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78
. Da ciò scaturisce che il titolo "EDCL" (patente europea di
informatica), proprio perché non contemplato dall'attuale normativa, non
consente l'accesso ad alcun profilo professionale.
Tuttavia il titolo in questione va inteso come "attestato di addestramento
professionale " e, come tale, trova collocazione, ai fini della
valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata alla O.M. 27.5.2002, n. 57
per il profilo di assistente amministrativo.
5 - Criteri generali di calcolo della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che
l'espressione letterale " as…./….." del Mod. B1 e B2 va intesa nel
senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del
raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l'accesso ai suddetti
concorsi, indipendentemente dall'anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell'inizio e del
termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive
l'art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all'art. 554
del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in
giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno
(compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a
decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile
compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo
giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed
il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine
al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio
per coloro che, già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di
aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all'art.3 punto 2
della O.M. 57/02.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati
con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre
l'attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero,
part-time) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una
frazione di mese pari o superiore a giorni 16, esse sono considerate mesi interi
e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese
pari o superiore a giorni 16, solo quest'ultima viene considerata mese intero;
all'altra non viene invece attribuito alcun punteggio in quanto inferiore a
giorni 16.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una
frazione di mese inferiore a giorni 16, i periodi di servizio si sommano, in
quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed
essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media
ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi
compreso il servizio d'insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni
scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine "part-time" si intendono tutti i servizi
prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal
numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi
calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono
discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di
calcolo relative alla durata del servizio prestato dall'aspirante, vorranno
disporre, una volta operata la verifica e nell'ambito del potere di autotutela,
il reintegro nel diritto dell'aspirante eventualmente escluso.
6 - Servizi prestati nelle scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti di
ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da
disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla
parità scolastica (legge 10.3.2000, n. 62 e legge
333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle
scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 554
del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d'impiego instaurato
direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi,
tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l'attività lavorativa
prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per l'ammissione ai
citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai
soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari
al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d'impiego alle
dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali.
7 - Conservatori ed accademie
Fino all'anno accademico 2002/03, il
servizio effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico"
e "assistente amministrativo" nelle Accademie, nei Conservatori di
Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è
stato considerato valido ai fini dell'ammissione ai suddetti concorsi per soli
titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall'anno accademico 2003/2004, il servizio
di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso
comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato
in altre Amministrazioni".
8 - Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto
per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili tutti
i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a
tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata
una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che si trovi
in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni,
l'assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo,
nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del
raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.
554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l'attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza dal
lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono
l'anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento
del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.554
del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di
assenza ai sensi dell'art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota
tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa
anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
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