Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII
Roma, 26 Ottobre 2007
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 - Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.In relazione agli adempimenti propedeutici agli
esami di Stato per l'anno scolastico 2007/2008, al fine di assicurare uniformità
di comportamenti sul territorio, si forniscono indicazioni puntuali sulle
modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato
da parte dei candidati interni ed esterni e sulla procedura di assegnazione dei
candidati esterni alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle innovazioni
apportate dal decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176.
Modalità e termini di presentazione delle domande di esame
I candidati interni debbono presentare la domanda di ammissione agli esami di
Stato entro il 30 novembre al dirigente scolastico della propria scuola. Il
suddetto termine è di natura ordinatoria. I candidati interni hanno, comunque,
titolo ad essere ammessi agli esami ove si trovino nelle condizioni stabilite
dalle specifiche previsioni normative.
I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in
sede di scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna
disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione
secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette
decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, se intendono
sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio istituto la domanda
di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2008.
I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio
2008 e prima del 15 marzo 2008, e intendano partecipare agli esami di Stato, in
qualità di candidati esterni, debbono presentare la domanda al Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il
20 marzo 2008.
Particolare attenzione merita la posizione dei candidati esterni in ragione
delle innovazioni procedurali intervenute a livello legislativo, introdotte dal
decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
I candidati esterni, ai sensi dell'art.3, comma 11, del Regolamento emanato con
D.P.R. 23-7-1998, n.323, debbono presentare domanda di ammissione agli esami di
Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore entro il 30
novembre 2007.
Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2008.
La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o
lavorative, richieste ai candidati esterni agli esami di istruzione
professionale, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e
psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di
istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, va completata entro il 31 maggio
2008.
Il citato decreto legge 7 settembre 2007,n.147, convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della legge 10
dicembre 1997, n.425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n.1, ha
radicato nei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la competenza
a ricevere le domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni.
Tale competenza ha carattere di esclusività e, conseguentemente, gli istituti
scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di
partecipazione agli esami da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di
trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come
competente.
Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono
essere presentate al competente Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla
osta del Direttore medesimo. Il Direttore Generale può prendere in
considerazione anche eventuali domande tardive pervenute oltre il 30 novembre
2007. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, corredata dalla
documentazione necessaria, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche
in cui intendono sostenere l'esame.
I Direttori Generali Regionali verificano il possesso dei requisiti di
ammissione agli esami di Stato, compreso il requisito della residenza, e danno
comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando, in caso
positivo, la scuola di assegnazione. Il requisito della residenza deve essere
comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Nell'assegnazione dei candidati alle diverse sedi di esame il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei vincoli di cui
all'articolo 4 della citata legge n.425/1997 e del criterio di territorialità
disciplinati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.147/2007, convertito
nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Ne consegue che possono verificarsi ipotesi
nelle quali non sia possibile assegnare il candidato ad una delle scuole
indicate dallo stesso nella propria istanza, con necessità di procedere ad
individuare la sede in cui dovranno essere sostenuti gli esami.
Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la
completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente
scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il
predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle
proposte di configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente scolastico al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai
sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare, anche a campione,
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I candidati
esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni
scolastiche loro assegnate come sede di esame.
Criteri di assegnazione delle domande
I Direttori Generali Regionali curano gli adempimenti necessari per
l'acquisizione dei dati relativi al numero delle classi terminali e degli alunni
frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie per poter procedere
correttamente all'assegnazione delle domande.
I Direttori Generali Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono
assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007,n.1, art.1,
capoverso art.4-comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di
domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto
dall'art.1,capoverso art.4 - comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta
per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività
dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di
studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero
sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto -
per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle
commissioni.
Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti
statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli
interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può
costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per
classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni
ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni
apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione
scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di
soli candidati esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli candidati
esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali -
esclusivamente nell'ipotesi di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione
sul territorio nazionale.
I Direttori Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e paritari,
cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di criteri oggettivi quali ad
esempio quello dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande agli atti
dell'Ufficio e del criterio della territorialità, assegnano le domande,
seguendo, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse a livello comunale.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti
richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi
prescelto dall'interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre
istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione delle
domande, chiederà al candidato esterno la indicazione di ulteriori istituzioni
scolastiche, curando di rispettare il criterio della territorialità di cui al
decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti
richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito
comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali
procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le
preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità
di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale,
si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata
precedentemente.
Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di
studi prescelto, il Direttore Generale Regionale della regione di residenza del
candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad
altro Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede, dandone
comunicazione all'interessato.
Deroghe alla territorialità - Superamento dell'ambito organizzativo
regionale
ll candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un
comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà
presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione ove ha la
residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la
situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento
dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007,
convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Nella richiesta sono individuati
il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le
prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è
minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione
negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione
positiva, il Direttore Generale Regionale comunica l'autorizzazione
all'effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico della Regione ove è ubicata la località indicata dal candidato,
informandone, l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico ricevente l'autorizzazione provvede
all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di
assegnazione della domanda.
Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già
esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere
dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame
di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica,
ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la
situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal
decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, di
sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi
sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e
l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove
preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione
negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione
dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore
Generale Regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della
propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa
domanda e informandone l'interessato.
Corsi ad indirizzo linguistico e dirigente di comunità
Corsi ad indirizzo linguistico
I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici
presentano la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della
regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Nel caso di assegnazione ad
istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici,
i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove
preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973
oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione
scolastica sede di esami.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di
residenza, il Direttore Generale preposto all'Ufficio Scolastico Regionale le
assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di
assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività
negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande
ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri
licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei
linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli
altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito
provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito
provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale
assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici
e, in subordine, presso istituti statali o paritari ad indirizzo linguistico.
Corsi ad indirizzo dirigenti di comunità
Per quanto riguarda i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di
Dirigenti di comunità, si osservano le seguenti disposizioni. Le domande vanno
indirizzate al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente
per territorio, con l'indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni
scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali,
con lo specifico indirizzo ("Dirigente di comunità) e con classi
terminali, ubicato nella regione di residenza.
Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle
indicazioni generali soprariportate, osservando il limite di trentacinque
candidati per classe. Può costituire apposite commissioni di soli candidati
esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due
commissioni.
Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto
Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi
terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale
sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti
caratteristiche:
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