DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI E AMM.VI - DIV. I




Ai Provveditori agli Studi L O R O S E D I
Al Sovrintendente Scolastico T R E N T O
Al Sovrintendente Scolastico B O L Z A N O
All'Intendente Scolastico scuole in lingua tedesca B O L Z A N O
All'Intendente Scolastico scuole località ladine B O L Z A N O
e, p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro S E D E
Ai Sovrintendenti Scolastici regionali L O R O S E D I
Alle Direzioni Generali,
Ispettorati e Servizio scuola materna S E D E
Al Sovrintendente Studi Valle d'Aosta A O S T A
All'Ufficio Legislativo S E D E
Alla Segreteria Tecnica degli Ispettori S E D E
Alla Divisione VII N.D.G.
Alla Divisione XIII N.D.G.
Al Ministero Affari Esteri D.G.R.C. - Uff. V e X ROMA

Oggetto: O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 - Sessione riservata di esami ai fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. - CHIARIMENTI -
Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito all'applicazione dell'O.M. n. 153/1999, di cui all'oggetto, e si forniscono i seguenti chiarimenti sulle problematiche più ricorrenti sollevate da codesti Uffici e, direttamente, dagli interessati.
Si comunica, peraltro, che è in corso di emanazione, ai fini di una più facile consultazione delle norme, un provvedimento che contiene il D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, aggiornato con i successivi provvedimenti, di cui ai DD.MM. n. 448/1998, n. 487/1998 e n. 44/1999, in cui sono definiti, tra l'altro, i titoli di accesso alle classi di concorso aggregate in Ambiti Disciplinari.

1) TITOLI DI ACCESSO

L'art. 1 della O.M. distingue, ai fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento nelle scuole secondarie, tra classi di concorso e ambiti disciplinari.
Pertanto, sono considerati titoli validi per poter partecipare alla procedura relativamente agli Ambiti dall' 1 al 6 quelli previsti dal D.M. n. 354/1998.
Peraltro, relativamente agli Ambiti dal 7 al 20 e per tutte le altre classi di concorso delle Tabelle A,C e D, non aggregate in ambiti disciplinari, i titoli di accesso sono quelli previsti dal D.M. n. 39/1998.

2) CUMULABILITÀ DEI SERVIZI

Le disposizioni contenute nella legge n. 124/1999 consentono che il servizio d'insegnamento prestato in diversi ordini di scuola sia utile ai fini del raggiungimento dei 360 giorni necessari per poter partecipare alla sessione riservata di un'unica procedura, per il conseguimento di abilitazione o per il conseguimento di idoneità all'insegnamento.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. in oggetto, possono essere cumulati, ai fini del predetto computo, i servizi, seppure di breve durata, prestati anche in altro ordine di scuola, purché corrispondenti a classe di concorso o a posto di ruolo.
Diversamente, qualora il servizio sia stato prestato interamente in un ordine di scuola (materna e elementare o secondaria di I e di II grado) o istituzione educativa, si può partecipare alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità, limitatamente a detto ordine di scuola o istituzione. Non sono, altresì, computati i periodi di servizio prestati presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e ISEF.

3) VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Sono, comunque, valutati, al fine del riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, previsto dall'art. 9, comma 15, dell'O.M. n. 153, ancorché non utili ai fini dell'ammissibilità, i servizi prestati anche antecedentemente all'a.s. 1989/1990.
Il servizio prestato in una o nell'altra classe di concorso, compresa in ciascun Ambito disciplinare dall'1 al 6, è pienamente valutabile relativamente all'Ambito medesimo.
Di contro, il servizio prestato in una delle classi di concorso accorpate negli Ambiti 7, 8 e 9 viene valutato unicamente per la classe di concorso per la quale è stato prestato.
Ai docenti non abilitati di cui all'art. 5 del D.M. n. 39/1998 che, nonostante la mancanza del prescritto titolo di studio, possono partecipare, una volta soltanto, alla procedura abilitante, viene valutato il servizio prestato ai fini del conseguimento dell'abilitazione per la classe di concorso accorpata nel nuovo ordinamento.
In analogia a quanto previsto per le procedure concorsuali per esami (art. 5 del D.D. 31.3.1999 e art. 3 del. D.D. 1.4.1999), i docenti non abilitati, in possesso di laurea con un piano di studi in cui sono presenti esami diversi da quelli indicati nella tabella A/4 di omogeneità, di cui al D.M. n. 39/1998, possono partecipare alla sessione riservata di abilitazione, purché già inseriti nella graduatoria provinciale di supplenza per la medesima classe, per la quale hanno diritto anche alla valutazione del servizio.

4) SERVIZIO PRESTATO IN ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.

Coloro che hanno prestato servizio "interamente" in attività di sostegno con il prescritto titolo di specializzazione nelle scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni educative, possono partecipare:

L'attribuzione del punteggio aggiuntivo per il servizio prestato, in entrambe le ipotesi, si avrà solo per un posto di ruolo o una classe di concorso, a scelta del candidato, tra quelle comprese nella specifica area nella quale è stato prestato il servizio, definita nell'allegato 25 dell'O.M. n. 371/1994 e per la quale il docente ha titolo.

Analogamente il servizio prestato in attività di sostegno con nomina conferita per classe di concorso "soppressa" verrà valutato per il conseguimento di una "qualunque" abilitazione dell'area, per cui si ha il titolo di studio richiesto.
In caso di servizio prestato "parzialmente" in attività di sostegno, è consentita la partecipazione alla sola procedura "ordinaria". In tutte le ipotesi, ovviamente, l'abilitazione o l'idoneità verrà conseguita per posto di ruolo o classe di concorso.
Il servizio comunque prestato per attività di sostegno, senza il prescritto titolo di specializzazione, sarà valutato come servizio effettivo prestato su posto comune.

5) SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

I certificati rilasciati da scuole ed istituti non statali legalmente riconosciuti funzionanti all'estero, ivi comprese le scuole straniere con lingua di insegnamento italiana funzionanti in Slovenia e Croazia, debbono essere redatti secondo le modalità previste per le medesime tipologie di scuole funzionanti in Italia, indicate nel comma 17 dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 153/1999.

6) ABILITAZIONI CORRISPONDENTI

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 124/1999, possono partecipare alla sessione riservata di abilitazione ad una classe di concorso solo i docenti non abilitati per la medesima classe, non è consentita la partecipazione alle sotto elencate categorie di docenti, i quali, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra abilitazioni di cui ai DD.MM. nn. 39/1998 e 354/1998, sono considerati già abilitati:

Pertanto, in virtù delle disposizioni citate, il docente che consegue un'abilitazione dichiarata corrispondente ad altra o ad altre abilitazioni, sarà automaticamente abilitato anche per queste ultime (ad es. l'abilitazione per la cl. 52 comporterà il possesso delle abilitazioni , sottostanti e corrispondenti, per le classi 43/A, 50/A e 51/A).

7)PROVA DI LINGUA STRANIERA PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI

L'ammissione alla prova di lingua straniera consegue alla partecipazione al corso e all'esame finale. Pertanto, non è ammessa la partecipazione alla sola prova di lingua straniera.

8) RIDUZIONE DELLA FREQUENZA AL CORSO PER DOCENTI ABILITATI

I docenti abilitati di ruolo e non di ruolo possono partecipare alla sessione riservata per conseguire, con il possesso dei prescritti requisiti, una diversa abilitazione. In questo caso, poiché il corso è prevalentemente diretto ad approfondire tematiche metodologico-didattiche, il docente già idoneo o abilitato per altra classe di concorso, come previsto dall'art. 7 dell'O.M. in questione, può essere esonerato, a richiesta, dal frequentare parte del corso. Tale riduzione di ore, valida solo per il modulo di base, non viene computata nelle assenze che, comunque, non possono superare i limiti previsti dall'articolo 9 dell'Ordinanza.

9) RAPPORTO DI LAVORO NELLE SCUOLE NON STATALI

Premesso che può essere computato, ai fini della partecipazione alla sessione riservata, il servizio prestato solo nelle scuole materne autorizzate, nelle scuole elementari parificate e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, si precisa che detto servizio deve essere debitamente certificato ai sensi del comma 17 dell'art. 4 dell'Ordinanza, tenendo presente le disposizioni, di cui agli articoli 4 e 17 dell'O.M. n. 371/1994, così come modificate dall'O.M. n. 66/1995.
Qualora il versamento dei contributi non sia stato effettuato dalla scuola, l'interessato potrà dimostrare, allegando le relative ricevute, di aver provveduto autonomamente.

10) SERVIZIO EFFETTIVO

E' considerato "servizio effettivo" quello prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole, previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami, (art. 2, comma 2 dell'Ordinanza).
Sono, pertanto, valutati, a titolo esemplificativo, i seguenti periodi di assenza dal servizio:

Sono, invece, esclusi, dal computo dei giorni utili per partecipare alla sessione riservata:

11) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 dell'O.M. n. 153/1990, in particolare per quanto concerne la regolarizzazione di istanze e documentazioni allegate. Si raccomanda inoltre, per motivi di correntezza, di voler inviare, ove possibile al competente Provveditore agli studi, le istanze erroneamente indirizzate, evitando di far gravare sugli interessati tale adempimento.

Si fa riserva di impartire quanto prima istruzioni in merito alle modalità di pagamento dei coordinatori, dei docenti dei corsi nonché dei commissari d'esame.
Si precisa, infine che nella G.U. n. 57 - IV serie speciale - del 20 luglio 1999, per mero errore materiale, a pag. 25, nota 1 dell'art. 1, è indicata la scuola materna e alla pag. 28 della stessa, all'art. 6, comma 7 lettera a) non compare la lettera "B4".

IL DIRETTORE GENERALE
- Michele Paradisi -

 

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