Oggetto:
O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 - Sessione riservata di esami ai fini del
conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento nelle scuole
di ogni ordine e grado. - CHIARIMENTI -
Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito all'applicazione dell'O.M. n.
153/1999, di cui all'oggetto, e si forniscono i seguenti chiarimenti sulle
problematiche più ricorrenti sollevate da codesti Uffici e, direttamente, dagli
interessati.
Si comunica, peraltro, che è in corso di emanazione, ai fini di una più facile
consultazione delle norme, un provvedimento che contiene il D.M. n. 354 del 10
agosto 1998, aggiornato con i successivi provvedimenti, di cui ai DD.MM. n.
448/1998, n. 487/1998 e n. 44/1999, in cui sono definiti, tra l'altro, i titoli
di accesso alle classi di concorso aggregate in Ambiti Disciplinari.
1) TITOLI DI ACCESSO
L'art. 1 della O.M. distingue, ai fini del conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneità all'insegnamento nelle scuole secondarie, tra classi di concorso
e ambiti disciplinari.
Pertanto, sono considerati titoli validi per poter partecipare alla procedura
relativamente agli Ambiti dall' 1 al 6 quelli previsti dal D.M. n. 354/1998.
Peraltro, relativamente agli Ambiti dal 7 al 20 e per tutte le altre classi di
concorso delle Tabelle A,C e D, non aggregate in ambiti disciplinari, i titoli
di accesso sono quelli previsti dal D.M. n. 39/1998.
2) CUMULABILITÀ DEI SERVIZI
Le disposizioni contenute nella legge n. 124/1999 consentono che il servizio
d'insegnamento prestato in diversi ordini di scuola sia utile ai fini del
raggiungimento dei 360 giorni necessari per poter partecipare alla sessione
riservata di un'unica procedura, per il conseguimento di abilitazione o per il
conseguimento di idoneità all'insegnamento.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. in oggetto, possono essere cumulati, ai
fini del predetto computo, i servizi, seppure di breve durata, prestati anche in
altro ordine di scuola, purché corrispondenti a classe di concorso o a posto di
ruolo.
Diversamente, qualora il servizio sia stato prestato interamente in un
ordine di scuola (materna e elementare o secondaria di I e di II grado) o
istituzione educativa, si può partecipare alla sessione riservata per il
conseguimento dell'abilitazione o idoneità, limitatamente a detto ordine di
scuola o istituzione. Non sono, altresì, computati i periodi di servizio
prestati presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e ISEF.
3) VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Sono, comunque, valutati, al fine del riconoscimento della professionalità
acquisita in servizio, previsto dall'art. 9, comma 15, dell'O.M. n. 153, ancorché
non utili ai fini dell'ammissibilità, i servizi prestati anche
antecedentemente all'a.s. 1989/1990.
Il servizio prestato in una o nell'altra classe di concorso, compresa in ciascun
Ambito disciplinare dall'1 al 6, è pienamente valutabile relativamente
all'Ambito medesimo.
Di contro, il servizio prestato in una delle classi di concorso accorpate negli
Ambiti 7, 8 e 9 viene valutato unicamente per la classe di concorso per la quale
è stato prestato.
Ai docenti non abilitati di cui all'art. 5 del D.M. n. 39/1998 che, nonostante
la mancanza del prescritto titolo di studio, possono partecipare, una volta
soltanto, alla procedura abilitante, viene valutato il servizio prestato ai fini
del conseguimento dell'abilitazione per la classe di concorso accorpata nel
nuovo ordinamento.
In analogia a quanto previsto per le procedure concorsuali per esami (art. 5 del
D.D. 31.3.1999 e art. 3 del. D.D. 1.4.1999), i docenti non abilitati, in
possesso di laurea con un piano di studi in cui sono presenti esami diversi da
quelli indicati nella tabella A/4 di omogeneità, di cui al D.M. n. 39/1998,
possono partecipare alla sessione riservata di abilitazione, purché già
inseriti nella graduatoria provinciale di supplenza per la medesima classe, per
la quale hanno diritto anche alla valutazione del servizio.
4) SERVIZIO PRESTATO IN ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.
Coloro che hanno prestato servizio "interamente" in attività di
sostegno con il prescritto titolo di specializzazione nelle scuole di ogni
ordine e grado ed istituzioni educative, possono partecipare:
L'attribuzione del punteggio
aggiuntivo per il servizio prestato, in entrambe le ipotesi, si avrà solo per
un posto di ruolo o una classe di concorso, a scelta del candidato, tra quelle
comprese nella specifica area nella quale è stato prestato il servizio,
definita nell'allegato 25 dell'O.M. n. 371/1994 e per la quale il docente ha
titolo.
Analogamente il servizio prestato in attività di sostegno con nomina conferita
per classe di concorso "soppressa" verrà valutato per il
conseguimento di una "qualunque" abilitazione dell'area, per cui si ha
il titolo di studio richiesto.
In caso di servizio prestato "parzialmente" in attività di sostegno,
è consentita la partecipazione alla sola procedura "ordinaria". In
tutte le ipotesi, ovviamente, l'abilitazione o l'idoneità verrà conseguita per
posto di ruolo o classe di concorso.
Il servizio comunque prestato per attività di sostegno, senza il prescritto
titolo di specializzazione, sarà valutato come servizio effettivo prestato su
posto comune.
5) SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
I certificati rilasciati da scuole ed istituti non statali legalmente
riconosciuti funzionanti all'estero, ivi comprese le scuole straniere con lingua
di insegnamento italiana funzionanti in Slovenia e Croazia, debbono essere
redatti secondo le modalità previste per le medesime tipologie di scuole
funzionanti in Italia, indicate nel comma 17 dell'art. 4 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 153/1999.
6) ABILITAZIONI CORRISPONDENTI
Premesso che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 124/1999, possono partecipare
alla sessione riservata di abilitazione ad una classe di concorso solo i docenti
non abilitati per la medesima classe, non è consentita la partecipazione alle
sotto elencate categorie di docenti, i quali, sulla base delle tabelle di
corrispondenza tra abilitazioni di cui ai DD.MM. nn. 39/1998 e 354/1998, sono
considerati già abilitati:
Pertanto, in virtù delle
disposizioni citate, il docente che consegue un'abilitazione dichiarata
corrispondente ad altra o ad altre abilitazioni, sarà automaticamente abilitato
anche per queste ultime (ad es. l'abilitazione per la cl. 52 comporterà il
possesso delle abilitazioni , sottostanti e corrispondenti, per le classi 43/A,
50/A e 51/A).
7)PROVA DI LINGUA STRANIERA PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI
L'ammissione alla prova di lingua straniera consegue alla partecipazione al
corso e all'esame finale. Pertanto, non è ammessa la partecipazione alla sola
prova di lingua straniera.
8) RIDUZIONE DELLA FREQUENZA AL CORSO PER DOCENTI ABILITATI
I docenti abilitati di ruolo e non di ruolo possono partecipare alla sessione
riservata per conseguire, con il possesso dei prescritti requisiti, una diversa
abilitazione. In questo caso, poiché il corso è prevalentemente diretto ad
approfondire tematiche metodologico-didattiche, il docente già idoneo o
abilitato per altra classe di concorso, come previsto dall'art. 7 dell'O.M. in
questione, può essere esonerato, a richiesta, dal frequentare parte del corso.
Tale riduzione di ore, valida solo per il modulo di base, non viene computata
nelle assenze che, comunque, non possono superare i limiti previsti
dall'articolo 9 dell'Ordinanza.
9) RAPPORTO DI LAVORO NELLE SCUOLE NON STATALI
Premesso che può essere computato, ai fini della partecipazione alla sessione
riservata, il servizio prestato solo nelle scuole materne autorizzate, nelle
scuole elementari parificate e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
legalmente riconosciuti o pareggiati, si precisa che detto servizio deve essere
debitamente certificato ai sensi del comma 17 dell'art. 4 dell'Ordinanza,
tenendo presente le disposizioni, di cui agli articoli 4 e 17 dell'O.M. n.
371/1994, così come modificate dall'O.M. n. 66/1995.
Qualora il versamento dei contributi non sia stato effettuato dalla scuola,
l'interessato potrà dimostrare, allegando le relative ricevute, di aver
provveduto autonomamente.
10) SERVIZIO EFFETTIVO
E' considerato "servizio effettivo" quello prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il
periodo di attività didattica ed educativa delle scuole, previsto dal calendario
scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami, (art. 2,
comma 2 dell'Ordinanza).
Sono, pertanto, valutati, a titolo esemplificativo, i seguenti periodi di
assenza dal servizio:
Sono, invece, esclusi, dal computo dei giorni utili per partecipare alla sessione riservata:
11) DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute negli artt.
4, 5 e 6 dell'O.M. n. 153/1990, in particolare per quanto concerne la
regolarizzazione di istanze e documentazioni allegate. Si raccomanda inoltre,
per motivi di correntezza, di voler inviare, ove possibile al competente
Provveditore agli studi, le istanze erroneamente indirizzate, evitando di far
gravare sugli interessati tale adempimento.
Si fa riserva di impartire quanto prima istruzioni in merito alle modalità di
pagamento dei coordinatori, dei docenti dei corsi nonché dei commissari
d'esame.
Si precisa, infine che nella G.U. n. 57 - IV serie speciale - del 20 luglio
1999, per mero errore materiale, a pag. 25, nota 1 dell'art. 1, è indicata la
scuola materna e alla pag. 28 della stessa, all'art. 6, comma 7 lettera a) non
compare la lettera "B4".
IL DIRETTORE GENERALE
- Michele Paradisi -
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