Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Decreto n. 64 del 28 luglio 2004
IL MINISTRO
VISTA |
la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante
disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
particolare, l'art. 4; |
VISTO |
il Regolamento, recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla
Corte dei Conti il 14 luglio 2000; |
VISTO |
in particolare, l'art. 9, comma 1, del
predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la
definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle
domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la
formazione delle graduatorie medesime; |
D E C R E T A :
Art. 1
Graduatorie di circolo e d'istituto
- A decorrere dall'a.s. 2004/2005, in
relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna
istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e
d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di
personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, d'ora in poi denominato Regolamento.
- Le predette graduatorie, suddivise in 3
fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni
dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, per l'attribuzione delle supplenze,
nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
- Le nuove graduatorie di circolo e
d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell'anno
scolastico 2003/2004, conservano validità per i periodi stabiliti dall'art.
5, comma 5. del Regolamento. Resta ferma la possibilità da parte di
ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi al
2004/2005, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti, che
abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui al comma 2,
secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 12, del
Regolamento.
- L'assolvimento degli obblighi derivanti
dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi
speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari
categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento
delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie
permanenti. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non
opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie
beneficiarie delle suddette disposizioni.
- Per la costituzione e gestione delle
graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al
Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle
disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
- Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento
hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di
circolo e d'istituto:
- Prima fascia: gli aspiranti
inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di
concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto,
secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento.
- Seconda fascia: gli aspiranti non
inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti,
relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di
specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di
partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di
superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle
scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre
1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive
comunitarie 89/48 e 92/51.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola
materna ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella
graduatoria di scuola per l'infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola
elementare ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella
graduatoria di scuola elementare e nella graduatoria di personale
educativo.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola
secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore
abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
- Terza fascia: gli aspiranti
forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento
richiesto.
I titoli di accesso all'insegnamento
richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso
ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:
- Posti di insegnamento di scuola
dell'infanzia (già scuola materna):
- Diploma di scuola magistrale
- Diploma di istituto magistrale
- Posti di insegnamento di scuola
primaria (già scuola elementare):
- Diploma di istituto magistrale
- Cattedre di scuola secondaria di I
grado:
- Titoli previsti dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39
e successive integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per
l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.
Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media
si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 10
- Cattedre e posti di scuola secondaria
di II grado:
- Titoli previsti dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39
e successive integrazioni modificazioni, e lauree equiparate, per
l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
- La laurea in scienze delle attività
motorie e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A e
30/A, per effetto dell'equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno
2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore di educazione
fisica (I.S.E.F.).
- Posti di personale educativo:
- Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria.
- Posti di sostegno:
- Si rinvia alle disposizioni
contenute nell'art. 12.
- I titoli di studio conseguiti all'estero
sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei
punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al
Regolamento, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al
corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U.
della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.
1592.
- Tutti i titoli di accesso di cui al presente
articolo devono essere posseduti entro la data del 31 agosto 2004.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
- Gli aspiranti debbono possedere, alla data
del 31 agosto 2004, i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana (sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- età non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo
d'ufficio);
- godimento dei diritti politici, tenuto
anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16,
recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli
enti locali;
- idoneità fisica all'impiego, - tenuto
conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n.
104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino
in posizione utile per il conferimento dei posti;
- per i cittadini italiani soggetti
all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo
(art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
693/1996).
- Ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
- godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione per
la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
- Non possono partecipare alla procedura di
inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
- coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo politico;
- coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della
destituzione;
- coloro che si trovino in una delle
condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- coloro che si trovino temporaneamente
inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
- coloro che siano incorsi nella
radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- i dipendenti dello Stato o di enti
pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale;
- gli insegnanti non di ruolo, che siano
incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o
temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima
sanzione.
- Tutti i candidati sono ammessi nelle
graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4
Personale incluso in graduatoria permanente
- L'inclusione nella prima fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto è già assicurata dall'espletamento
della relativa procedura prevista dall'art. 9 del D.D.G. del 21 aprile 2004.
- Il personale incluso in graduatoria
permanente può presentare domanda secondo le modalità di cui al successivo
art. 5 esclusivamente per gli eventuali altri insegnamenti per i quali ha
titolo di accesso in seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e
di istituto.
- Il personale di cui ai due precedenti commi
non ha titolo a presentare il modulo per l'indicazione delle sedi
scolastiche per l'a.s. 2004/2005 in quanto tale opzione è stata già
espressa, complessivamente per tutte le graduatorie di prima, seconda e
terza fascia, con la compilazione del modello 3 in sede di espletamento
della procedura prevista dal richiamato art. 9 del D.D.G. 21 aprile 2004.
Art. 5
Presentazione moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e
d'istituto
- Disposizioni comuni
- La domanda di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto deve essere presentata, utilizzando
esclusivamente l'apposito modello conforme a quello allegato al presente
decreto, entro il termine perentorio del 10 settembre 2004, fermo
restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti alla data
del 31 agosto 2004.
- Ciascun aspirante a supplenza temporanea
deve presentare un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le
graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad
essere incluso; in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad
un massimo di trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola
provincia, col limite di dieci circoli didattici.
- L'aspirante a posti di insegnamento di
Scuola materna e/o di Scuola elementare può indicare fino a un massimo
di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti istituti
comprensivi.
- Le indicazioni relative a codici di
istituti comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in possesso
dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per
gli insegnamenti di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie
costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado; per gli
insegnamenti di scuola secondaria di II grado, impartiti presso istituti
onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice meccanografico.
- Il modulo di domanda deve essere
spedito, con raccomandata r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione
scolastica indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata la
gestione della domanda stessa.
- Nel caso di aspiranti all'insegnamento
in più settori scolastici, l'istituzione scolastica indicata per prima,
ai fini di cui al comma precedente, deve appartenere al tipo di
istituzione scolastica di grado superiore.
- Ove l'aspirante, fornito del titolo
valido ai sensi del comma 1 del successivo art. 12, includa tra le
scuole prescelte, le sedi di istituzioni scolastiche ed educative
speciali per non vedenti e sordomuti, dovrà inviare o consegnare copia
del modulo di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura
manuale, provvederanno, d'intesa con la scuola che gestisce la domanda
dell'aspirante, alla costituzione della relativa graduatoria speciale
d'istituto.
- Insegnamenti per i quali l'aspirante è
già incluso in graduatorie di seconda e/o terza fascia
- L'aspirante già incluso in graduatorie
di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2003/2004, ove intenda permanere
nella medesima provincia, presenta domanda di mantenimento o
aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime compilando
l'apposito modello A con l'indicazione dei soli i titoli valutabili che
non siano già stati prodotti all'atto della precedente domanda di
inclusione relativa ad uno degli anni scolastici 2001/2002 - 2002/2003 -
2003/2004 del precedente triennio di vigenza delle graduatorie in
questione. Ove l'aspirante abbia titolo a permanere nella medesima
fascia di precedente inclusione in graduatoria, l'indicazione del titolo
di accesso alla graduatoria deve essere omessa.
- Al fine di consentire un più rapido e
puntuale esame delle domande, nel caso in cui tra le sedi scolastiche
prescelte dall'aspirante per l'a.s. 2004/2005 figuri la scuola che ha
gestito la precedente domanda d'inclusione, si segnala l'opportunità
che il modello di domanda venga inviato a tale scuola.
- Gli aspiranti già inclusi in
graduatorie di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2003/2004, che
cambino la provincia di precedente inclusione sono considerati aspiranti
di nuova inclusione e per essi valgono le disposizioni di cui alla
successiva lettera C).
- Insegnamenti di nuova inclusione
- Le domande di nuova inclusione in
graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia si
effettuano compilando l'apposito modello A e provvedendo all'integrale
indicazione sia del titolo che dà accesso alla graduatoria sia di tutti
i titoli valutabili ai fini del relativo punteggio assegnabile.
Art. 6
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
- Nel modulo di domanda e nelle relative
avvertenze - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono
previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini
della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni
legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione
di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la
data del 31 agosto 2004. Coloro che sono inseriti con riserva nelle
graduatorie permanenti possono presentare domanda di inserimento nella
seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in base al
titolo posseduto non gravato da riserva.
- I candidati compilano il modulo di domanda
senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per la documentazione
dei titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale
nella scuola media", di cui al successivo articolo 10.
- Nella fase di costituzione delle graduatorie
in questione l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole
graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di
valutazione dei titoli annessa al Regolamento e la conseguente posizione
occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.
- Nei casi e con le modalità previste dagli
artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi
controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
- I predetti controlli sono effettuati, anche
se richiesti da altre scuole interessate, dall'istituzione scolastica che
gestisce la domanda dell'aspirante e devono riguardare il complesso delle
situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le graduatorie
richieste in cui è risultato incluso.
- In caso di effettuazione dei predetti
controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante
rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e
convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene
consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae
rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie
di circolo e di istituto in questione.
- In caso di mancata convalida dei dati il
dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini
dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo
articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni
assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone
conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari
adeguamenti.
Art. 7
Esclusioni
- Non è ammessa a valutazione la domanda:
- presentata oltre il termine indicato al
precedente articolo 5;
- priva della firma dell'aspirante;
- dell'aspirante privo dei requisiti
generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
- Il candidato è escluso dalle graduatorie,
per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo
quanto indicato al precedente articolo 2.
- È escluso dalle graduatorie, per tutto il
periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più
istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.
- Fatte salve le responsabilità di carattere
penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro
vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del
modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Art. 8
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
- I dirigenti scolastici pubblicano, in via
provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di
terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso
reclamo - secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, del
Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui
l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico
gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo
5. Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso reclamo solo per errori
materiali.
- La pubblicazione delle graduatorie, in
ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il
competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle
operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
- Scaduti i termini per la presentazione e la
decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e
avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o
120 giorni.
- Avverso l'atto contrattuale di assunzione,
ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi
reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si
verifica la fattispecie contestata.
Art. 9
Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella
"A", annessa al Regolamento e relative note in calce.
- I servizi prestati in qualità di
"assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole
straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come
servizi di terza fascia.
- Il servizio militare, valutabile ai sensi
della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al
Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di
prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
- Il servizio d'insegnamento prestato presso
scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto
l'obbligo di versamento dei relativi contributi previsti, secondo le
disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro
attivata.
- Ai fini della valutazione del servizio di
insegnamento nelle scuole italiane all'estero, di cui alla nota n. 2, in
calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è
valutato come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico
o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione -
l'insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in scuole
italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa
d'atto, sia in scuole straniere. Analoga valutazione si applica al servizio
prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo
rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina dell'Amministrazione degli
Affari Esteri.
- Il servizio prestato con contratto di
prestazione d'opera è valutato per i soli giorni di effettivo servizio e
non per l'intero periodo indicato nel contratto.
Art. 10
Graduatorie di strumento musicale nella scuola media
- Le graduatorie di strumento musicale nella
scuola media, per l'a.s. 2004/2005, sono così costituite:
- la prima fascia comprende i docenti
inseriti nella corrispondente graduatoria permanente;
- la seconda fascia comprende il personale
abilitato.
- La terza fascia, in attesa dei
provvedimenti di definizione dei titoli di accesso e di adozione della
tabella di valutazione dei titoli relativamente alla nuova classe di
concorso 77/A, comprende gli aspiranti in possesso del diploma specifico
di conservatorio.
- Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza
fascia sono graduati con il punteggio loro spettante in base alla tabella di
valutazione annessa al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, riportata come
all. B al Regolamento.
- Alla valutazione dei titoli artistici,
posseduti alla data del 31 agosto 2004, provvedono, secondo autonome modalità
disposte da ciascun Ufficio territoriale competente, le medesime commissioni
costituite presso gli Uffici scolastici provinciali per la compilazione
delle graduatorie permanenti.
Art. 11
Graduatorie di conversazione in lingua estera
- Per le graduatorie di conversazione in
lingua estera il titolo di accesso previsto è: "titolo di studio
conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della
conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli
professionali".
- La corrispondenza del titolo estero al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il
titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico
del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.
- Il predetto titolo di studio deve essere
congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una
valenza in campo didattico, educativo, culturale.
- Per l'insegnamento di conversazione in
lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non
comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto
dal precedente articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in
graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso
del requisito della cittadinanza comunitaria.
Art. 12
Insegnamento di sostegno e nelle scuole speciali
- Gli aspiranti forniti dello specifico titolo
di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994,
n. 297, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998, emanato di concerto con il
Ministro della Pubblica Istruzione, e di cui al D.M. 20 febbraio 2002
possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di
handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e
gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per
l'insegnamento di materie comuni. I medesimi aspiranti, se forniti del
titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle
discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non
vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti
graduatorie speciali.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo
grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per
cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4,
anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di
insegnamento.
- Per gli insegnamenti di scuola materna e di
scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono
predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
- Per tutti gli insegnamenti della scuola
media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno,
articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3,
del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla
migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria
di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale
aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale
nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine di renderne il
punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale,
che figuri in graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia,
viene incluso negli elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei
rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella annessa,
come allegato A, al Regolamento.
- Per gli insegnamenti di scuola secondaria di
secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno,
articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3,
del Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la
suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono
inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in
cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo
grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale
graduatoria.
- Gli aspiranti forniti di titolo di
specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con
l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di
sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
- Gli insegnamenti di sostegno sono
attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di
accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso
di esaurimento dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna viene
utilizzato l'elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, in
caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente
all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo
combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree
disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre
scuole viciniori.
Art. 13
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
- Le scuole interpellano gli aspiranti a
supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta
di assunzione mediante fonogramma o telegramma.
- L'uso del mezzo telefonico deve assumere la
forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con
l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di
chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della
mancata risposta.
- Per le supplenze che si preannunciano di
durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere
effettuata, comunque, per telegramma.
- La comunicazione concernente la proposta di
assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè,
la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso
sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della
convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca
rispetto agli altri contestualmente convocati.
- Nei casi di supplenze superiori a trenta
giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più
aspiranti, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di
convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la
presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione
telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo caso
l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta
destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24
ore da quest'ultima comunicazione.
- Per le assenze non superiori a 15 giorni
nelle scuole ubicate in zone di montagna e piccole isole, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del regolamento. Limitatamente alle
scuole ubicate nelle piccole isole, le medesime disposizioni si applicano,
in subordine, agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali altri
comuni situati nella medesima piccola isola.
Art. 14
Disposizioni particolari
- In relazione all'art. 1, comma 5, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:
- nelle graduatorie nazionali di cui
all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988 n. 426;
- nelle graduatorie provinciali di cui
agli artt. 43 (docenti di educazione fisica) e 44 (docenti di educazione
musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270;
hanno precedenza assoluta nell'attribuzione
delle supplenze relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al
personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto.
- Il diritto alla precedenza assoluta si
esercita, comunque, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art.
5, comma 2, per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al comma 1
punto b), coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria
provinciale e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.
- Il presente Decreto sarà pubblicato sul
sito internet del MIUR e nella rete INTRANET. Della pubblicazione sarà dato
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 luglio 2004
IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti
Guida scolastica per studenti, genitori, professori,
dirigenti
Indice Scuola Elettrica - generico
Scuola
Elettrica
Altre applicazioni
Mappa per tipo di scuola
Indice di tutte le pagine del
sito
Guida per navigare
Richiesta informazioni
Scuola
Elettrica