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Allegati
Decreto
Ministeriale 20 giugno 2007
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2007 n.143
Posti disponibili
a livello nazionale per l'ammissione alle SSIS
Il Ministro dell'Università e della ricerca
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in
particolare l'art. 4, e successive modifiche;
VISTO il D.Leg.vo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA a Legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi
ai corsi universitari;
VISTI i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270
"Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei";
VISTE le Direttive 89/48/CEE e 2005/36/CE relative al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
VISTO il D.Leg.vo 17 ottobre 2005 n. 227 che ha provveduto a definire
nuove norme in materia di formazione degli insegnanti;
CONSIDERATO che non sono stati emanati i decreti attuativi del suindicato
Decreto legislativo;
VISTO l'art. 1, comma 605, lett. c, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che trasforma le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad
esaurimento per cui coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi SSIS,
anno accademico 2007/08, non potranno accedere alle graduatorie ad
esaurimento;
VISTO l'avviso della Direzione Generale per lo studente e il diritto allo
studio di questo Ministero, relativo al calendario delle prove di
ammissione alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario;
PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole
Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art .3,
comma 2, lettere a) b) e c) della legge n. 264/99;
RITENUTO opportuno determinare anche per l'a.a. 2007/2008 il numero
dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario, atteso che la formazione
accademica deve assicurare la continuità nella propria offerta formativa;
DECRETA
Art. 1
Limitatamente all'a.a. 2007/2008, il numero dei posti disponibili a
livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base
del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11.830 e
ripartito fra le Università secondo la Tabella allegata, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art. 1,
in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla
Tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 20 giugno 2007
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IL MINISTRO
(Fabio Mussi)
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Allegati:
Allegato
A
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