Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)

 

Allegati

Decreto Ministeriale 7 maggio 2008 

Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)

Il ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

VISTO il D.Leg.vo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTI i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270 “Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA la disponibilità dei posti deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art .3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n. 264/99;

VISTO l'art. 1, comma 605, lett. c, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l' art. 2, comma 416, Legge  24/12/2007, n. 244;

RITENUTO necessario procedere all'attivazione delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario per l'a.a. 2008/2009;

RITENUTO necessario determinare anche per l'a.a. 2008/2009 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuità nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;

DECRETA

Art. 1

Limitatamente all'a.a. 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 12.389 e ripartito fra le Università secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, 7 maggio 2008

 

IL MINISTRO
F.to MUSSI

Allegati:
Allegato 1: 
Tabella - SSIS (documento in formato .pdf)

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