IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo  comma,  lettera
n), e sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 416, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in  particolare  l'articolo
1, commi 4 e 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto l'articolo 13 del decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7  ,
convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133; 
   Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2008,  n.
169; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,
n.275; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212; 
  Visto il piano programmatico predisposto in data 4  settembre  2008
dal Ministro dell' istruzione, dell' universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno  2008  n.  112
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, concernente  la  riorganizzazione  della  rete  scolastica  e  il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n.
89,   concernente   la    revisione    dell'assetto    ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto
legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28
settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di
musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi  biennali  di
secondo livello, ad indirizzo didattico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione,  nelle
accademie di belle arti, dei corsi biennali di  secondo  livello,  ad
indirizzo didattico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270   concernente   norme
sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito  il  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  26  marzo  2009,  n.  37  concernente  le  classi  di
abilitazione nella scuola secondaria di primo grado; 
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 25 giugno 2009; 
  Visto il parere  del  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione
espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze  ed  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  sessione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Ritenuto di non doversi adeguare al parere  della  VII  Commissione
della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5,  in  quanto  la
possibilita'  di  approfondire  determinate  aree  disciplinari   nel
percorso di Scienze della Formazione Primaria e' gia' contemplata nei
crediti a scelta dello studente e la figura  di  docente  esperto  in
determinati  ambiti  non  e'  attualmente  prevista  dall'ordinamento
vigente; riguardo  alla  condizione  8,  poiche'  la  maturazione  di
competenze docimologiche e' gia' prevista negli insegnamenti indicati
nelle tabelle ed e' approfondita nel corso  del  tirocinio;  riguardo
alla condizione 11, perche'  i  criteri  di  scelta  dei  tutor  sono
oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi
premiali esula dall'ambito del presente decreto; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota del 7 settembre 2010; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2,  comma
416, legge 24 dicembre 2007, n. 244  e  nelle  more  del  complessivo
processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento  dei
docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo
64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto  2008,  n.  133,  i
requisiti e le modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti
della scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di
cui al piano  programmatico  adottato  dal  Ministro  dell'istruzione
dell' universita' e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64. 
 

 


          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          all'amministrazione  competente  per   materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.   
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante:  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
                «416. Nelle more del complessivo processo di  riforma
          della formazione iniziale e del reclutamento  dei  docenti,
          anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni  di
          personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
          disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
          che  determinano   la   formazione   di   precariato,   con
          regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
          e dal Ministro dell'universita' e della  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione,   previo    parere    delle    Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario  da  rendere  entro  il  termine  di
          quarantacinque giorni, decorso il  quale  il  provvedimento
          puo' essere comunque adottato, e'  definita  la  disciplina
          dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e
          dell'attivita'  procedurale   per   il   reclutamento   del
          personale  docente,  attraverso  concorsi   ordinari,   con
          cadenza biennale, nei limiti delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente  per  il  reclutamento  del  personale
          docente,  senza  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e fermo restando il vigente regime  autorizzatorio
          delle assunzioni. E'  comunque  fatta  salva  la  validita'
          delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Sono  abrogati
          l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.» 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma  e
          117,  secondo  comma,  lettera  n)  e  sesto  comma   della
          Costituzione: 
                «Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.» 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a)-m) (omissis) 
                n) norme generali sull'istruzione;» 
              «La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.» 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 416  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 concernente: "Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)", si veda la nota al titolo. 
              - La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme  sul
          diritto agli studi universitari" e' stata pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104   recante:
          "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone  handicappate"  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
          "Testo unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado", e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 95, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo": 
                «95.   L'ordinamento   degli    studi    dei    corsi
          universitari, con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'
          disciplinato  dagli  atenei,  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
          n. 341 , in conformita' a criteri  generali  definiti,  nel
          rispetto della normativa comunitaria  vigente  in  materia,
          sentiti  il  Consiglio   universitario   nazionale   e   le
          Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                  a) con riferimento ai  corsi  di  cui  al  presente
          comma,  accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata,  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
                  b) modalita' e strumenti per l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                  c) modalita' di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  4  e  5,
          della legge 3  agosto  1998,  n.  315  recante  "Interventi
          finanziari per l'universita' e la ricerca": 
                «4.  Le  universita'  possono  utilizzare   personale
          docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine
          di svolgere compiti di  supervisione  del  tirocinio  e  di
          coordinamento del medesimo con altre  attivita'  didattiche
          nell'ambito di corsi di laurea in scienze della  formazione
          primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
          nelle scuole secondarie. Le modalita' di  utilizzazione  di
          detto personale sono determinate con decreti del  Ministero
          della pubblica istruzione, nel limite di un  onere  per  il
          bilancio  dello  Stato,  relativo   alla   spesa   per   la
          sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi  per
          il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999  e  di  lire  50
          miliardi  a  decorrere  dal  2000.   In   sede   di   prima
          applicazione delle disposizioni del  presente  comma,  tali
          modalita' sono individuate  nella  concessione  di  esoneri
          parziali   dal   servizio.   Gli   atenei,   con    proprie
          disposizioni, adottano apposite  procedure  di  valutazione
          comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
          sulla  base   di   criteri   generali   determinati   dalla
          commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della  legge  9
          maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita'  di
          partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
          Delle commissioni incaricate  dagli  atenei  di  provvedere
          alle   valutazioni   comparative   fanno   comunque   parte
          componenti designati dall'amministrazione scolastica. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono  essere
          altresi'  utilizzati  per  periodi  non  superiori   a   un
          quinquennio, docenti e dirigenti  scolastici  della  scuola
          elementare, su richiesta  delle  strutture  didattiche  dei
          corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel  limite  del
          contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo
          unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297 . Le utilizzazioni sono disposte con  le  procedure  di
          cui al  comma  4  sui  posti  gia'  disponibili  e  che  si
          renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.» 
              - La legge 2 agosto 1999,  n.  264  recante  "Norme  in
          materia  di  accessi  ai  corsi  universitari",  e'   stata
          pubblica nella Gazzetta Ufficiale del  6  agosto  1999,  n.
          183. 
              - La legge 21 dicembre 1999, n.  508  recante  "Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati" e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme  per  la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione"  ,  e'  stata  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 21 marzo 2000, n. 67. 
              - Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n.  212
          recante "Misure urgenti per la  scuola,  l'universita',  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  l'alta  formazione
          artistica e musicale", e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 settembre 2002, n.  226  e  convertito  in
          legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,  della  legge  22
          novembre 2002, n. 268 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 25 novembre 2002, n. 276. 
              - Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59 recante: "Definizione delle norme generali relative alla
          scuola dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a
          norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53"  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2  marzo  2004,  n.
          51, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226
          recante  "Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          L. 28  marzo  2003,  n.  53."  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  605,
          lettera c) della legge  27  dicembre  2006,  n.296  recante
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007): 
                «605. Per meglio qualificare il ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                  a)-b) (omissis); 
                  c)  la  definizione  di  un  piano  triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'articolo 39,  comma  3-bis,  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449.   Contestualmente
          all'applicazione del piano  triennale,  il  Ministro  della
          pubblica istruzione realizza un'attivita'  di  monitoraggio
          sui cui  risultati,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  riferisce  alle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  al  fine  di
          individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione  e
          di  innovare  e   aggiornare   gli   attuali   sistemi   di
          reclutamento del personale docente, nonche' di  verificare,
          al   fine   della   gestione   della   fase    transitoria,
          l'opportunita' di  procedere  a  eventuali  adattamenti  in
          relazione a quanto previsto  nei  periodi  successivi.  Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo  1  del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,  sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
          gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare  per
          il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'  in  possesso  di
          abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
          abilitazione, per i docenti che frequentano, alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, i corsi  abilitanti
          speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.  97
          del 2004, i corsi  presso  le  scuole  di  specializzazione
          all'insegnamento  secondario  (SISS),  i   corsi   biennali
          accademici  di  secondo  livello  ad  indirizzo   didattico
          (COBASLID), i corsi di  didattica  della  musica  presso  i
          Conservatori di musica e il  corso  di  laurea  in  Scienza
          della formazione primaria. La predetta riserva  si  intende
          sciolta con il conseguimento del  titolo  di  abilitazione.
          Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
          il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
          successivamente disciplinata la valutazione  dei  titoli  e
          dei servizi dei docenti inclusi nelle predette  graduatorie
          ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
          titoli. In correlazione alla predisposizione del piano  per
          l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
          previsto dalla presente lettera, e'  abrogata  con  effetto
          dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
          lettera  h),  della  tabella  di  valutazione  dei   titoli
          allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,  n.  143.  E'
          fatta salva la valutazione in  misura  doppia  dei  servizi
          prestati anteriormente alla predetta data.  Ai  docenti  in
          possesso   dell'abilitazione   in   educazione    musicale,
          conseguita entro  la  data  di  scadenza  dei  termini  per
          l'inclusione nelle graduatorie permanenti  per  il  biennio
          2005/2006-2006/2007, privi del  requisito  di  servizio  di
          insegnamento che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti  negli  elenchi
          compilati ai sensi del decreto del Ministro della  pubblica
          istruzione 13  febbraio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 3  maggio  1996,  e'  riconosciuto  il
          diritto  all'iscrizione   nel   secondo   scaglione   delle
          graduatorie permanenti di strumento musicale  nella  scuola
          media  previsto   dall'articolo   1,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333.  Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale,  4a  serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
          39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza;» 
              La  rubrica  dell'articolo  13,  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n.  7,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti  per  la  tutela
          dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,   lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli),
          reca: 
                «Art.  13.  Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          istruzione  tecnico-professionale   e   di   valorizzazione
          dell'autonomia   scolastica.   Misure   in    materia    di
          rottamazione   di    autoveicoli.    Semplificazione    del
          procedimento di  cancellazione  dell'ipoteca  per  i  mutui
          immobiliari. Revoca delle concessioni per la  progettazione
          e la  costruzione  di  linee  ad  alta  velocita'  e  nuova
          disciplina degli affidamenti contrattuali nella  revoca  di
          atti amministrativi. Clausola di salvaguardia.  Entrata  in
          vigore.» 
              - Il testo  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.85
          recante  Disposizioni  urgenti  per   l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008,  n.
          114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          della  legge  14  luglio  2008  n.  121,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n.164. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64,  comma  4,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  recante
          Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria: 
                «4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                  a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi
          di concorso, per una  maggiore  flessibilita'  nell'impiego
          dei docenti; 
                  b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                  c. revisione dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                  d.   rimodulazione   dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                  e. revisione dei criteri e  dei  parametri  vigenti
          per la determinazione della consistenza  complessiva  degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                  f.            ridefinizione            dell'assetto
          organizzativo-didattico dei centri di  istruzione  per  gli
          adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
          normativa; 
                  f-bis. definizione di criteri,  tempi  e  modalita'
          per  la  determinazione  e  articolazione  dell'azione   di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                  f-ter. nel caso di chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge   1°   settembre   2008,   n.   137   recante
          Disposizioni   urgenti   in   materia   di   istruzione   e
          universita', convertito con modificazioni  dalla  legge  30
          ottobre 2008, n. 169: 
                «Art. 5-bis. Disposizioni in materia  di  graduatoria
          ad esaurimento - 1. Nei termini e con le modalita'  fissati
          nel provvedimento di  aggiornamento  delle  graduatorie  ad
          esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  i
          docenti che hanno frequentato i corsi del IX  ciclo  presso
          le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
          (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello  ad
          indirizzo   didattico   (COBASLID),   attivati    nell'anno
          accademico  2007/2008,  e  hanno   conseguito   il   titolo
          abilitante  sono  iscritti,  a  domanda,   nelle   predette
          graduatorie e sono collocati nella posizione  spettante  in
          base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 
                2. Analogamente sono  iscritti  ,  a  domanda,  nelle
          predette  graduatorie  e  sono  collocati  nella  posizione
          spettante  in  base  ai  punteggi  attribuiti   ai   titoli
          posseduti i docenti che hanno frequentato  il  primo  corso
          biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
          docenti di educazione musicale  delle  classi  di  concorso
          31/A e 32/A e di  strumento  musicale  nella  scuola  media
          della  classe  di  concorso  77/A  e  hanno  conseguito  la
          relativa abilitazione. 
                3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con  riserva
          nelle suddette graduatorie  coloro  che  si  sono  iscritti
          nell'anno  accademico  2007/2008  al  corso  di  laurea  in
          scienze della formazione primaria e ai  corsi  quadriennali
          di didattica della musica; la riserva e'  sciolta  all'atto
          del conseguimento dell'abilitazione relativa  al  corso  di
          laurea  e  ai  corsi  quadriennali  sopra  indicati  e   la
          collocazione in graduatoria  e'  disposta  sulla  base  dei
          punteggi attribuiti ai titoli posseduti.» 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia
          delle istituzioni scolastiche" e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005, n. 212 concernente Regolamento recante disciplina per
          la   definizione   degli   ordinamenti   didattici    delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, a norma dell'articolo 2  della  L.  21  dicembre
          1999, n. 508, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 18 ottobre 2005, n. 243. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81 recante Norme  per  la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          luglio 2009, n. 151. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89 recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  15  luglio
          2009, n. 162. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca del 28 settembre 2007, n.  137  reca:  «Attivazione
          biennio di secondo livello per la  formazione  dei  docenti
          nella classe di concorso di educazione musicale (A 31  e  A
          32) e di strumento musicale ( A 77).» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  7  ottobre  2004  n.82,
          riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione  corsi
          abilitanti presso le Accademie di Belle Arti. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  22  ottobre  2004,  n.270
          recante Modifiche al regolamento recante norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica  e  tecnologica,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 2,  comma  416,  legge  24
          dicembre  2007,  n.244  recante:   "Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), si veda la nota al titolo. 
              - Per il testo dell'articolo 64, comma 4,  lettera  a),
          del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133  recante  Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria,  si  vedano  le   note   alle
          premesse. 
 
Art. 2 
 
 
        Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti 
 
  1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e'
finalizzata  a  qualificare  e  valorizzare   la   funzione   docente
attraverso     l'acquisizione     di     competenze     disciplinari,
psico-pedagogiche,    metodologico-didattiche,    organizzative     e
relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati  di
apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 
  2. E'  parte  integrante  della  formazione  iniziale  dei  docenti
l'acquisizione  delle  competenze  necessarie  allo  sviluppo  e   al
sostegno  dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  secondo  i
principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275. 
  3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il  fondamento
dell'unitarieta' della funzione docente. 

 


          
                      Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme  in  materia
          di autonomia delle istituzioni scolastiche", si  vedano  le
          note alle premesse. 

 
Art. 3 
 
 
                         Percorsi formativi 
 
  1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte  le  classi  di
abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle  competenze  di
cui all'articolo 2. 
  2. I percorsi formativi sono cosi' articolati: 
    a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e  nella  scuola
primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a  ciclo  unico
in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, comprensivo di  tirocinio  da  avviare  a  partire  dal
secondo anno di corso; 
    b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e  secondo
grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un  successivo  anno
di tirocinio formativo attivo. 
  3.  I  percorsi  formativi   preordinati   all'insegnamento   delle
discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola  secondaria
di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle  universita'  e
dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica  di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,  nell'ambito  dei  quali  si
articolano nel corso di  diploma  accademico  di  II  livello  e  nel
successivo  anno  di  tirocinio  formativo  attivo   secondo   quanto
prescritto dal presente decreto. 
  4. Costituiscono parte integrante dei percorsi  formativi  ai  fini
del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2: 
    a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese
di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento  per
le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o
la  certificazione  di   dette   competenze   costituisce   requisito
essenziale per conseguire l'abilitazione; 
    b)  l'acquisizione  delle  competenze  digitali  previste   dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio  18  dicembre
2006. In particolare dette competenze  attengono  alla  capacita'  di
utilizzo dei linguaggi multimediali  per  la  rappresentazione  e  la
comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali
e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e  dei  laboratori
virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni
con bisogni educativi speciali i  contenuti  digitali  devono  essere
definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita'; 
    c) l'acquisizione delle competenze  didattiche  atte  a  favorire
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto
disposto  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.   104   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso
della laurea magistrale e nel corso  accademico  di  secondo  livello
periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte  del
sistema  nazionale  di  istruzione,  ricomprese  nell'elenco  di  cui
all'articolo 12. 
  6.  La  frequenza  dei  corsi  previsti  dal  presente  decreto  e'
incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, con l'iscrizione a: 
    a) corsi di dottorato di ricerca; 
    b) qualsiasi altro corso  che  da'  diritto  all'acquisizione  di
crediti formativi universitari o accademici, in Italia e  all'estero,
da qualsiasi ente organizzati. 
  7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono  oggetto
di costante monitoraggio e  valutazione.  A  tal  fine,  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  avvalersi
anche  dell'assistenza  tecnica   dell'Agenzia   Nazionale   per   la
Valutazione  del  Sistema  Universitario  e  della  Ricerca  (ANVUR),
dell'Agenzia nazionale  per  lo  sviluppo  dell'autonomia  scolastica
(ANSAS)  e  dell'Istituto  nazionale  di  valutazione   del   sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 

 


          
                      Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto del  Ministro  del'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica: 
                «2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma
          3, la durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la
          durata  normale  dei  corsi  di  laurea  magistrale  e'  di
          ulteriori due anni dopo la laurea.» 
              - Per i riferimenti della legge 21  dicembre  1999,  n.
          508  recante  "Riforma  delle  Accademie  di  belle   arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti musicali  pareggiati",  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
          e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze
          chiave  per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE)  e'
          stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          Europea del 30 dicembre 2006. 
              - Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 104
          recante:  "Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate" , si vedano
          le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  142,  del  Regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante  Approvazione  del
          testo unico delle leggi sull'istruzione superiore: 
                «Art.  142.   Nelle   Universita'   e   negl'Istituti
          superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di
          studenti. 
                Salvo  il  disposto  dell'art.  39,  lettera  c),  e'
          vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita'  e
          a diversi  Istituti  di  istruzione  superiore,  a  diverse
          Facolta' o Scuole della stessa Universita' o  dello  stesso
          Istituto e a diversi corsi di laurea  o  di  diploma  della
          stessa Facolta' o Scuola.» 
 
Art. 4 
 
 
                     Corsi di laurea magistrale 
 
  1. Le universita' istituiscono i corsi di laurea magistrale di  cui
al  presente   decreto,   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui  all'articolo
10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del  loro  carattere
professionalizzante. 
  2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui  al  comma  1  e'
subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  Decreto  ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270. 
  3. I corsi di laurea magistrale possono  essere  istituiti  con  il
concorso di una o piu' facolta' dello  stesso  ateneo  ovvero,  sulla
base di specifica convenzione, con il concorso delle facolta' di piu'
atenei o in convenzione  tra  facolta'  universitarie  e  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
  4. La convenzione,  sottoscritta  dal  rettore  di  ciascuna  delle
universita' e dal direttore di ciascuna  delle  istituzioni  di  alta
formazione  artistica,   musicale   e   coreutica   che   partecipano
all'istituzione del corso, indica la facolta' o l'istituzioni di alta
formazione artistica,  musicale  e  coreutica  di  riferimento,  sede
amministrativa dello  stesso,  e  definisce  l'apporto  di  personale
docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori  e  di
risorse  finanziarie  messi  a  disposizione  da  ciascun  ateneo   o
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il
funzionamento dei corsi. 
  5.  Allo  scopo  di   ottimizzare   l'utilizzo   delle   competenze
psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle
universita'  e  dalle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, nonche' le risorse economiche e  organizzative,
le stesse universita' e istituzioni  possono  istituire  ed  attivare
strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali
di interesse  regionale  o  interregionale  che  assicurino  supporto
tecnico,  metodologico   e   organizzativo,   nonche'   coordinamento
didattico  ai  corsi  di  laurea  magistrale,  ai  corsi  di  diploma
accademico e alle  attivita'  formative  previste  per  il  tirocinio
formativo attivo. 
  6. E' vietata la creazione di  organi  di  gestione  dei  corsi  di
laurea  magistrale  e  di  diploma  accademico  di  secondo   livello
indipendenti dalle facolta' di riferimento, dalle universita' e dalle
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
interessate. 
  7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 


          
                      Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  2,  e
          dell'articolo 10, commi 2 e  4  del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre 2004,  n.  270  recante  Modifiche  al  regolamento
          recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli
          atenei, approvato con D.M. 3  novembre  1999,  n.  509  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica: 
                «2.  Con  apposite   deliberazioni   le   universita'
          attivano i corsi  di  studio  nel  rispetto  dei  requisiti
          strutturali, organizzativi e di qualificazione dei  docenti
          dei   corsi   determinati   con   decreto   del    Ministro
          nell'osservanza  degli  obiettivi  e  dei   criteri   della
          programmazione del sistema universitario, previa  relazione
          favorevole del Nucleo di valutazione dell'universita'.  Nel
          caso di disattivazioni, le universita' assicurano  comunque
          la  possibilita'  per  gli  studenti   gia'   iscritti   di
          concludere gli  studi  conseguendo  il  relativo  titolo  e
          disciplinano la facolta' per gli  studenti  di  optare  per
          l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.» 
                «2. I decreti ministeriali determinano altresi',  per
          ciascuna classe di corsi di laurea,  il  numero  minimo  di
          crediti che gli ordinamenti  didattici  riservano  ad  ogni
          attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
          comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
          crediti necessari per conseguire il titolo di  studio,  non
          superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
          corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali,
          tenuto  conto  degli  obiettivi  formativi  generali  delle
          classi. 
                3. (omissis). 
                4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente
          per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
          formativi   qualificanti   e   le    attivita'    formative
          caratterizzanti indispensabili per  conseguirli  in  misura
          non superiore al 40  per  cento  dei  crediti  complessivi,
          fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle  attivita'
          professionali.» 

 
Art. 5 
 
 
                    Programmazione degli accessi 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
definisce annualmente con proprio  decreto  la  programmazione  degli
accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. 
  2. Il numero complessivo  dei  posti  annualmente  disponibili  per
l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della  programmazione
regionale degli organici e del conseguente  fabbisogno  di  personale
docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse  al
"Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi  dell'articolo  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  previo  parere  del  ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel  limite  del  30%  in
relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di  istruzione,
e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli  istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
  3. Le modalita' di  svolgimento,  la  valorizzazione  del  servizio
eventualmente  svolto  e  di  particolari  titoli  accademici,  e  le
caratteristiche delle prove  di  accesso  ai  percorsi  di  cui  agli
articoli 3 e 13 sono  definite  con  apposito  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 

 


          
                      Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39 della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica: 
                «Art. 39. Disposizioni in materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time.  -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
                2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica.  Per  l'anno  1998,  il  predetto
          decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello  stesso  anno,
          con l'obiettivo della riduzione complessiva  del  personale
          in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in  misura  non
          inferiore all'1 per cento rispetto al numero  delle  unita'
          in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31  dicembre
          1999  viene  assicurata  una  riduzione   complessiva   del
          personale in servizio in misura non inferiore  all'1,5  per
          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
          del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento  rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre  1997.  Per  l'anno
          2001 deve essere realizzata una riduzione di personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
          68. Nell'ambito della programmazione e delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
                2-bis. Allo scopo di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
                3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
                3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
                3-ter. 
                4. Nell'ambito della programmazione di cui  ai  commi
          da 1 a 3,  si  procede  comunque  all'assunzione  di  3.800
          unita' di personale, secondo le modalita' di cui  ai  commi
          da 5 a 15. 
                5. Per il potenziamento delle attivita' di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
                6. Al fine di potenziare la vigilanza in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
                7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
                8. Le  assunzioni  sono  effettuate  con  i  seguenti
          criteri e modalita': 
                  a)   i   concorsi   sono    espletati    su    base
          circoscrizionale  corrispondente  ai  territori   regionali
          ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento,  o
          compartimentale, in relazione all'articolazione  periferica
          dei dipartimenti del Ministero delle finanze; 
                  b) il numero dei posti da mettere a concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                  c) i concorsi consistono in una prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                  d)   la   prova   attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                  e) ciascun candidato puo' partecipare ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
                9. Per le graduatorie dei concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della  legge  4  agosto  1975,  n.  397  ,  in  materia  di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo  comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione   di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
                10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di  cui  all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
                11. Dopo l'immissione in servizio  del  personale  di
          cui al comma 5, si  procede  alla  riduzione  proporzionale
          delle  dotazioni  organiche  delle  qualifiche   funzionali
          inferiori   alla   settima   nella    misura    complessiva
          corrispondente  al  personale  effettivamente  assunto  nel
          corso  del  1998  ai  sensi  del   comma   4,   provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli. 
                12. (omissis). 
                13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  ,  e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
                14. Per far fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
                15. Le amministrazioni dello Stato possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24  dicembre
          1993, n. 537 , in  ragione  delle  necessita'  sopraggiunte
          alla  predetta  rilevazione,  a  seguito  di  provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
                16. Le assunzioni di cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549 , che richiama le disposizioni di cui all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
                17.  Il  termine  del  31  dicembre  1997,   previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28  febbraio  1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione
          temporanea  di   mansioni   superiori,   e'   ulteriormente
          differito alla data di entrata in vigore dei  provvedimenti
          di revisione degli ordinamenti professionali  e,  comunque,
          non oltre il 31 dicembre 1998. 
                18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
                18-bis. E'  consentito  l'accesso  ad  un  regime  di
          impegno  ridotto  per  il  personale  non   sanitario   con
          qualifica  dirigenziale   che   non   sia   preposto   alla
          titolarita'  di  uffici,  con   conseguenti   effetti   sul
          trattamento  economico   secondo   criteri   definiti   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. 
                19. Le regioni, le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
                20. Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
                20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle  quali  non
          si applicano discipline  autorizzatorie  delle  assunzioni,
          fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  19   e   20,
          programmano le proprie politiche di assunzioni  adeguandosi
          ai  principi  di  riduzione  complessiva  della  spesa   di
          personale, in particolare per nuove assunzioni, di  cui  ai
          commi 2-bis, 3, 3-bis  e  3-ter,  per  quanto  applicabili,
          realizzabili anche mediante  l'incremento  della  quota  di
          personale  ad  orario  ridotto  o   con   altre   tipologie
          contrattuali  flessibili  nel   quadro   delle   assunzioni
          compatibili  con  gli  obiettivi  della  programmazione   e
          giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
          funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme  le
          disposizioni dell'articolo 51. 
                20-ter.    Le    ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 43, comma 5, ai fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e gli enti che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
                21. Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unita'. 
                22. Al fine  dell'attuazione  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29  ,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127 . Il personale di cui al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli. Il servizio prestato presso la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
                23. All'articolo 9, comma 19,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608,  le  parole:  «31  dicembre
          1997» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  1998».
          Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,  lettera
          c), della legge 15 maggio 1997, n.  127  ,  le  parole  «31
          dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          1998». L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti
          dalla citata legge n.  549  del  1995  avviene  nell'ambito
          della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente
          articolo. 
                24. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entita'
          complessiva di giovani iscritti alle liste di leva  di  cui
          all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
          14 febbraio 1964, n. 237  ,  da  ammettere  annualmente  al
          servizio ausiliario di leva  nelle  Forze  di  polizia,  e'
          incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia  di
          Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo  della  guardia
          di  finanza,  in  proporzione  alle  rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare  all'Arma
          dei   carabinieri,   nell'ambito   delle    procedure    di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo. 
                25. Al fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di  cui  all'articolo  1,
          comma 58-bis, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  ,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
                26. Le domande  di  trasformazione  del  rapporto  di
          lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  respinte  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          riesaminate d'ufficio secondo  i  criteri  e  le  modalita'
          indicati  al  comma  25,  tenendo   conto   dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente. 
                27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
                28.    Nell'esercizio    dei    compiti    attribuiti
          dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662 , il Corpo della guardia di finanza agisce  avvalendosi
          dei poteri di polizia tributaria  previsti  dal  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.  Nel  corso  delle
          verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 , non  e'  opponibile  il  segreto
          d'ufficio.» 

 
Art. 6 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo  unico  per  l'insegnamento  nella
  scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. Il corso di laurea magistrale per  l'insegnamento  nella  scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a) e' a numero programmato con prova di accesso. Il corso  e'
attivato presso le facolta' di  scienze  della  formazione  e  presso
altre   facolta'   autorizzate   dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale e' richiesto,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado o di altro titolo di  studio  conseguito  all'estero  e
riconosciuto idoneo. 
  3. Il corso di laurea magistrale e' strutturato secondo la  tabella
1 allegata al presente decreto. 
  4. Le attivita' di tirocinio indirette e dirette,  per  complessive
600 ore pari a 24 crediti formativi universitari,  hanno  inizio  nel
secondo anno di  corso  e  si  svolgono  secondo  modalita'  tali  da
assicurare un aumento progressivo del  numero  dei  relativi  crediti
formativi universitari fino all'ultimo anno. 
  5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della  tesi  e
della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente,
esame avente anche valore abilitante  all'insegnamento  nella  scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo  la  commissione,
nominata dalla competente autorita' accademica, e' integrata  da  due
docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato
dall'Ufficio scolastico regionale. 

 


          
                      Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica: 
                «2.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso  di   laurea
          magistrale occorre essere in possesso della  laurea  o  del
          diploma universitario di durata triennale, ovvero di  altro
          titolo  di  studio  conseguito   all'estero,   riconosciuto
          idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i  quali
          non sia previsto  il  numero  programmato  dalla  normativa
          vigente  in  materia  di  accessi  ai  corsi  universitari,
          l'universita'  stabilisce  per   ogni   corso   di   laurea
          magistrale, specifici criteri  di  accesso  che  prevedono,
          comunque,  il   possesso   di   requisiti   curriculari   e
          l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli
          atenei, con modalita' definite nei  regolamenti  didattici.
          L'iscrizione ai corsi  di  laurea  magistrale  puo'  essere
          consentita  dall'universita'  anche  ad   anno   accademico
          iniziato, purche' in tempo utile per la  partecipazione  ai
          corsi nel rispetto delle norme  stabilite  nei  regolamenti
          stessi.» 

 
Art. 7 
 
 
         Formazione degli insegnanti della scuola secondaria 
                           di primo grado 
 
  1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
per  l'insegnamento  nella  scuola   secondaria   di   primo   grado,
comprendono: 
  a. il conseguimento della laurea magistrale  a  numero  programmato
con prova di accesso al relativo corso; 
  b.  lo  svolgimento  del  tirocinio  formativo  attivo  comprensivo
dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. 
  2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e  7,  allegate  al  presente  decreto,
individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate  e
previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2009, n. 37: 
    a) i requisiti per l'accesso  alla  prova  di  cui  al  comma  1,
lettera a); 
    b) la laurea magistrale  necessaria  per  accedere  al  tirocinio
annuale di cui al comma 1, lettera b). 

 


          
                      Note all'art. 7: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 

 
Art. 8 
 
 
         Formazione degli insegnanti della scuola secondaria 
                          di secondo grado 
 
  1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
per  l'insegnamento  nella  scuola  secondaria  di   secondo   grado,
comprendono: 
  a. il conseguimento della laurea magistrale  a  numero  programmato
con prova di accesso al relativo corso; 
   b. lo  svolgimento  del  tirocinio  formativo  attivo  comprensivo
dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10. 
  2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 

 


          
                      Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  64,  comma   4,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  recante
          Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e  la  perequazione  tributaria,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n. 226 recante "Norme generali e livelli  essenziali  delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          L. 28 marzo 2003, n. 53" si vedano le note alle premesse. 
 
Art. 9 
 
Formazione  degli  insegnanti  di  materie  artistiche,  musicali   e
  coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 
  1. I percorsi formativi per l'insegnamento di  materie  artistiche,
musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e  di  secondo
grado comprendono: 
    a) il conseguimento del  diploma  accademico  di  II  livello  ad
indirizzo didattico a numero programmato e con prova  di  accesso  al
relativo corso; 
    b) lo svolgimento  del  tirocinio  formativo  attivo  comprensivo
dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. 
  2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al  presente  decreto  individuano
per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 26 marzo 2009, n. 37: 
    a) i requisiti per l'accesso  alla  prova  di  cui  al  comma  1,
lettera a); 
    b)  i  corsi  accademici  biennali  necessari  per  accedere   al
tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b). 
  3.   Con   successivo   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  in  relazione  alle  modifiche  di
ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, sono  adottate  le  tabelle
che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II  livello
necessari per accedere al  tirocinio  annuale  di  cui  al  comma  1,
lettera b. 
  4.  Per  l'utilizzazione  dei  docenti  tutor   si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 11, con  gli  adattamenti  resi  necessari
dalle specificita' ordinamentali, organizzative  e  gestionali  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.  Le
funzioni  demandate  ai  consigli  di  facolta'  sono  attribuite  ai
consigli accademici. Per le attivita' del tirocinio formativo  attivo
e la suddivisione in crediti si applica la  tabella  11  allegata  al
presente decreto. 

 


          
                      Note all'art. 9: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  64,  comma   4,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si vedano
          le note alle premesse. 
              - Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n. 226, si vedano le note alle premesse. 
 
Art. 10 
 
Istituzione e svolgimento  del  tirocinio  per  la  formazione  degli
  insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 
  1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli  articoli  7  comma  1
lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) e'  un  corso
di preparazione all'insegnamento riservato ai  soggetti  che  abbiano
conseguito i titoli di cui agli articoli 7  comma  1  lettera  a),  8
comma 1 lettera a)  e  9  comma  1  lettera  a).  A  conclusione  del
tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si
consegue il titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  nella  scuola
secondaria di  primo  grado  in  una  delle  classi  di  abilitazione
previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2009, n. 37,  e  nella  scuola  secondaria  di
secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui  all'articolo
64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008,  n.  133,  in
una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro  della
pubblica istruzione 30  gennaio  1998,  n.  39,  e  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22; le attivita' in cui si articola il  corso  di  tirocinio
corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11
allegata al presente decreto. 
  2. Il tirocinio formativo attivo e' istituito presso  una  facolta'
di riferimento  ovvero  presso  le  istituzioni  di  alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  che   ne   sono   altresi'   sedi
amministrative.  Il  corso  di  tirocinio  puo'  essere   svolto   in
collaborazione fra piu' facolta' della stessa universita' ovvero  fra
facolta' di una o piu' universita' o tra facolta'  e  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
  3. Il  tirocinio  formativo  attivo  comprende  quattro  gruppi  di
attivita': 
  a) insegnamenti di scienze dell'educazione; 
  b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a  19  crediti
formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di
un tutor secondo  quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma  1,  in
collaborazione con  il  docente  universitario  o  delle  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al  comma
6; le istituzioni scolastiche progettano il  percorso  di  tirocinio,
che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo,
di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di  integrare
fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio
sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche
per l'integrazione degli alunni con disabilita'. 
  c)  insegnamenti  di  didattiche  disciplinari  che,  anche  in  un
contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione
tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico; 
  d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla  rielaborazione
e al  confronto  delle  pratiche  educative  e  delle  esperienze  di
tirocinio. 
  4. La gestione delle attivita' del tirocinio  formativo  attivo  e'
affidata al consiglio di corso di tirocinio, cosi' costituito: 
  a) nelle universita', dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11
comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono
incarichi didattici,  da  due  dirigenti  scolastici  o  coordinatori
didattici,  designati  dall'ufficio  scolastico   regionale   tra   i
dirigenti scolastici o i  coordinatori  didattici  delle  istituzioni
scolastiche che ospitano i tirocini, e  da  un  rappresentante  degli
studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e'  eletto
tra i docenti universitari, il  suo  mandato  dura  tre  anni  ed  e'
rinnovabile una sola volta; 
  b)  negli  istituti  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai
docenti  dei  predetti  istituti  che  in  essi  ricoprono  incarichi
didattici, da due  dirigenti  scolastici  o  coordinatori  didattici,
designati  dall'ufficio  scolastico   regionale   tra   i   dirigenti
scolastici o i coordinatori didattici delle  istituzioni  scolastiche
che ospitano i  tirocini,  e  da  un  rappresentante  degli  studenti
tirocinanti; il presidente del consiglio di corso  e'  eletto  tra  i
docenti delle istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, il suo mandato dura tre anni ed e'  rinnovabile  una  sola
volta. 
  5. Il consiglio di corso di tirocinio cura  l'integrazione  tra  le
attivita' di  cui  al  comma  3,  organizza  i  laboratori  didattici
disciplinari e i  laboratori  pedagogico-didattici  e  stabilisce  le
modalita' di collaborazione tra i  tutor  dei  tirocinanti,  i  tutor
coordinatori e i docenti universitari o delle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. 
  6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura
da parte del tirocinante  di  una  relazione  del  lavoro  svolto  in
collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito  l'attivita'.
Della  relazione  finale  di  tirocinio  e'   relatore   un   docente
universitario o delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica che ha svolto attivita' nel corso di tirocinio e
correlatore  l'insegnante  tutor  che  ha  seguito   l'attivita'   di
tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre
all'esposizione  delle  attivita'  svolte   dal   tirocinante,   deve
evidenziare la capacita' del medesimo  di  integrare  ad  un  elevato
livello   culturale   e   scientifico   le    competenze    acquisite
nell'attivita'  svolta  in  classe  e  le   conoscenze   in   materia
psico-pedagogica  con  le  competenze  acquisite  nell'ambito   della
didattica disciplinare e, in  particolar  modo,  nelle  attivita'  di
laboratorio. 
  7. La frequenza alle attivita' del tirocinio  formativo  attivo  e'
obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione e' subordinato alla
verifica della presenza ad almeno il 70% delle attivita'  di  cui  al
comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attivita' di cui al comma 3
lettera b), ad almeno il 70%  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3
lettera c) e ad almeno il 70% delle  attivita'  di  cui  al  comma  3
lettera d). 
  8.  Al  termine  dell'anno  di  tirocinio  si  svolge  l'esame   di
abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte  integrante  e
che consiste: 
  a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio; 
  b) nell'esposizione orale di  un  percorso  didattico  su  un  tema
scelto dalla commissione; 
  c) nella discussione della relazione finale di tirocinio. 
  9. La commissione  d'esame,  nominata  dalla  competente  autorita'
accademica, e' composta: 
  a) nelle universita', da 3 docenti universitari  che  hanno  svolto
attivita' nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da
un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale  ed  e'
presieduta da un docente universitario designato  dalla  facolta'  di
riferimento; 
  b) nelle istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni  che  hanno  svolto
attivita' nel corso del tirocinio, da 2 tutor o  tutor  coordinatori,
da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico  regionale  ed
e' presieduta da un  docente  delle  istituzioni  medesime  designato
dall'istituzione di riferimento. 
  10.  La  commissione  assegna  fino  a  un  massimo  di  30   punti
all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un  massimo  di  30
punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un  massimo  di
10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio  e'
superato se il candidato consegue una votazione maggiore o  uguale  a
50/70. 
  11. La commissione aggiunge al punteggio  conseguito  il  punteggio
risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli  esami  di
profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di  secondo
livello e degli esami di profitto sostenuti nel  corso  dell'anno  di
tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il  punteggio  complessivo,
espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento. 
  12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla  commissione
secondo le modalita'  previste  dal  presente  articolo  costituisce,
unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e  che
da' luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma. 

 


          
                      Note all'art. 10: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  64,  comma   4,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, si vedano le note
          alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  30
          gennaio  1998  n.   39,   reca   Testo   coordinato   delle
          disposizioni impartite  in  materia  di  ordinamento  delle
          classi di concorso a cattedre e  a  posti  di  insegnamento
          tecnico-pratico  e  di  arte  applicata  nelle  scuole   ed
          istituti di istruzione secondaria ed artistica. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9  febbraio  2005,  n.  22
          reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998  -  Lauree
          specialistiche. 
Art. 11 
Docenti tutor
1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio; 

c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto e indiretto; 

d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita' in classe.


3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attivita' e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresi' di tutor organizzatori, cui e' assegnato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita', le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivita' di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole; d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonche' i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facolta' di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facolta' provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico e' soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facolta'.
7. Il consiglio di facolta' procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.

 
Art. 12 
 
 
     Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le universita' o
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica
stipulano apposite convenzioni con le  istituzioni  scolastiche,  ivi
compresi i centri provinciali per l'istruzione degli  adulti  di  cui
all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a  tal
fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo. 
  2. Ciascun  Ufficio  scolastico  regionale  predispone  e  aggiorna
annualmente un elenco telematico delle  istituzioni  scolastiche  del
sistema  nazionale  di  istruzione,  accreditate  ad   accogliere   i
tirocinanti nei percorsi di cui  all'articolo  3,  comma  5,  e  agli
articoli 6, 10,  13  e  14,  avendo  cura  di  evidenziare  per  ogni
istituzione scolastica i seguenti dati: 
    a) elenco degli insegnanti con contratto  a  tempo  indeterminato
disponibili  a  svolgere  il  compito  di  tutor  con  il  rispettivo
curriculum vitae; 
    b) piano di realizzazione e di inserimento  nell'attivita'  della
scuola delle attivita' di tirocinio attivo; 
    c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio; 
    d) esistenza di  dipartimenti  disciplinari  o  pluridisciplinari
attivi; 
    e)  eventuale  partecipazione  dell'istituzione  scolastica  alle
rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a  quelle
internazionali; 
    f) presenza di laboratori attrezzati; 
    g)  eventuali  altri  elementi  che   possono   concorrere   alla
valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche. 
  3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  4. Ciascun Ufficio scolastico regionale  vigila  sul  rispetto,  da
parte  delle  istituzioni  scolastiche  inserite  nell'elenco,  delle
convenzioni di cui al comma 1 e sulla  persistenza  delle  condizioni
previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato  rispetto
della  convenzione  o  del  venir  meno  delle  predette   condizioni
l'istituzione scolastica interessata e' espunta dall'elenco. 
 

 


          
                      Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 632  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «632. Ferme restando le competenze  delle  regioni  e
          degli enti locali in materia, in relazione  agli  obiettivi
          fissati dall'Unione europea, allo scopo di  far  conseguire
          piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
          anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
          della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
          l'educazione degli adulti e  i  corsi  serali,  funzionanti
          presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado,
          sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
          territoriali  e  ridenominati   «Centri   provinciali   per
          l'istruzione degli adulti». Ad essi e' attribuita autonomia
          amministrativa,   organizzativa   e   didattica,   con   il
          riconoscimento di un proprio organico  distinto  da  quello
          degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in  sede
          di contrattazione  collettiva  nazionale,  nei  limiti  del
          numero delle autonomie scolastiche  istituite  in  ciascuna
          regione  e  delle  attuali  disponibilita'  complessive  di
          organico. Alla riorganizzazione di cui al  presente  comma,
          si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione,  sentita  la  Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.» 
 
 

Art. 13 

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le universita'. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. Le universita' possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali. 3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle universita'.

4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'.

5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

 

Art. 14 

Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 

1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.

3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

 
Art. 15 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Conseguono  l'abilitazione  per  l'insegnamento  nella   scuola
secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del  solo
tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10: 
    a) coloro che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22,  per  l'accesso  alle  Scuole  di  specializzazione  per
l'insegnamento secondario e i possessori di  laurea  magistrale  che,
secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e'
corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa  riferimento
il decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. 
    b) coloro che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a  uno
dei percorsi finalizzati al conseguimento  dei  titoli  di  cui  alla
lettera a). 
    c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in  possesso
del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione  fisica
(ISEF) gia'  valido  per  l'accesso  all'insegnamento  di  educazione
fisica. 
  2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in
caso di  ampliamento  degli  insegnamenti  relativi  alle  classi  di
concorso della scuola secondaria di secondo grado  ovvero  in  ordine
alle attivita' di insegnamento previste dalle  Indicazioni  nazionali
di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida
emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla  Corte  dei
Conti il 20 agosto 2010 e alle  Linee  guida  emanate  con  Direttiva
ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010,
ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo
di 24, da acquisire, ove non gia' posseduti, nel corso del  tirocinio
formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11  ai
fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative  competenze
disciplinari. 
  3. I  titoli  posseduti  dai  soli  soggetti  di  cui  al  comma  1
mantengono la loro validita' ai  fini  dell'inserimento  nella  terza
fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del
tirocinio formativo attivo  di  cui  all'articolo  10,  sostituiscono
integralmente per tutti gli altri soggetti e per le  relative  classi
di concorso i titoli previsti dal  decreto  ministeriale  30  gennaio
1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni. 
  4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono
a  numero  programmato  secondo  le  specifiche  indicazioni  annuali
adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 
  5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione  artistica,
musicale e coreutica che istituiscono corsi  di  tirocinio  formativo
attivo curano lo  svolgimento  della  relativa  prova  d'accesso.  La
prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle
materie oggetto di insegnamento  della  classe  di  abilitazione,  si
articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una  prova
orale. Il test preliminare,  di  contenuto  identico  sul  territorio
nazionale per ciascuna tipologia  di  percorso,  e'  predisposto  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il  test
preliminare comporta l'attribuzione di un massimo  di  30  punti,  la
prova scritta di un massimo di 30  punti  e  la  prova  orale  di  un
massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono  essere  attribuiti  per
titoli di studio, di servizio e pubblicazioni  secondo  le  modalita'
indicate nel comma 13. 
  6. Il test preliminare si svolge a  livello  nazionale  secondo  le
modalita' previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova e'
fissata  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  7. Il test  preliminare  e'  una  prova  costituita  da  domande  a
risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse,  incluse  domande
volte a verificare le competenze linguistiche e la  comprensione  dei
testi. Il test, della durata di  tre  ore,  comprende  un  numero  di
domande pari a 60. La risposta  corretta  a  ogni  domanda  vale  0,5
punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. 
  8.  Per  essere  ammesso  alla  prova  scritta  il  candidato  deve
conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30. 
  9. La prova scritta, predisposta a cura delle universita'  o  delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta
di domande a risposta aperta  relative  alle  discipline  oggetto  di
insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di
concorso per l'insegnamento  delle  lingue  classiche  sono  previste
prove  di  traduzione;  nel  caso   di   classi   di   concorso   per
l'insegnamento dell'italiano e' prevista una  prova  di  analisi  dei
testi. 
  10.  Per  essere  ammesso  alla  prova  orale  il  candidato   deve
conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30. 
  11. La prova orale,  valutata  in  ventesimi,  e'  superata  se  il
candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20.  La  prova
e' organizzata tenendo conto delle specificita' delle varie classi di
laurea. Nel caso di classi di abilitazione per  l'insegnamento  delle
lingue  moderne  e'  previsto  che  la  prova  si  svolga  in  lingua
straniera; nel caso di classi di  abilitazione  affidate  al  settore
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la  prova  orale
puo' essere sostituita da una prova pratica. 
  12. Il superamento della prova orale e' condizione  imprescindibile
per l'accesso al tirocinio formativo attivo. 
  13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di  studio  e
alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi: 
    a) servizio prestato  nelle  istituzioni  del  sistema  nazionale
dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra  classe
di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella  classe  di
concorso per cui si concorre entro la  data  in  cui  e'  bandita  la
selezione: 
      i) 360 giorni: 4 punti; 
      ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti; 
      iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; 
      iv) da 721 giorni,  2  punti  ogni  ulteriori  180  giorni.  Il
servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti
formativi relativi all'articolo 10, comma  3,  lettera  b)  e  9  dei
crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d).
Nel caso in  cui  i  soggetti  di  cui  al  presente  comma  svolgano
attivita' di insegnamento nelle istituzioni scolastiche  del  sistema
nazionale dell'istruzione, le convenzioni  di  cui  all'articolo  12,
comma 1 sono  stipulate  con  le  istituzioni  scolastiche  ove  essi
prestano servizio, anche se non accreditate  ai  sensi  del  medesimo
articolo  ,  in  modo  da  consentire  l'effettivo  svolgimento   del
tirocinio senza interrompere la predetta attivita'. 
    b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici
contenuti disciplinari  della  relativa  classe  di  abilitazione:  6
punti; 
    c) attivita' di ricerca scientifica  sulla  base  di  rapporti  a
tempo determinato costituiti ai  sensi  dell'articolo  51,  comma  6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero  dell'articolo  1,  comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno  due  anni,
anche non consecutivi, in ambito inerente  agli  specifici  contenuti
disciplinari della relativa classe di abilitazione:  4  punti.  Salvo
che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi  contrattuali,
i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo
senza interrompere o sospendere  il  rapporto  con  l'istituzione  di
appartenenza e anche in assenza di  preventiva  autorizzazione  della
stessa.; 
    d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di
profitto  della  laurea  magistrale,  specialistica  o   di   vecchio
ordinamento, ovvero del diploma accademico  di  II  livello,  per  un
massimo di 4 punti; 
    e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o  di
vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per
un massimo di 4 punti; 
    f) pubblicazioni o altri titoli di studio  strettamente  inerenti
ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi
di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari,  per  un
massimo di 4 punti. 
  14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo  attivo  e'
formata sommando, ai punteggi  conseguiti  dai  candidati  che  hanno
superato il test preliminare, la prova scritta e la prova  orale  con
votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale  a
21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per  la  prova
orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli
dai medesimi presentati. In caso di parita' di punteggio, prevale  il
candidato  che  abbia  una  maggiore  anzianita'  di  servizio  nelle
istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di  candidati  che
non abbiano svolto servizio, prevale il candidato piu' giovane. 
  15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10,
comma 10, si considera la media ponderata dei voti  conseguiti  negli
esami  di  profitto  della   laurea   magistrale   o   della   laurea
specialistica o la media degli esami  di  profitto  della  laurea  di
vecchio ordinamento in  base  alla  quale  si  e'  avuto  accesso  al
tirocinio formativo attivo e degli esami di  profitto  sostenuti  nel
corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi  di  cui
ai commi 3 e  4,  fino  a  un  massimo  di  30  punti.  Il  punteggio
complessivo, espresso  in  centesimi,  e'  il  voto  di  abilitazione
all'insegnamento. 
  16. Le facolta' di cui all'articolo 6,  comma  1  possono  attivare
percorsi  formativi  finalizzati  esclusivamente   al   conseguimento
dell'abilitazione  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  la  scuola
primaria destinati ai diplomati  che  hanno  titolo  all'insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi  del  decreto
del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella
Gazzetta ufficiale  n.  175  del  29  luglio  1997.  L'ammissione  al
percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta
secondo le modalita' di cui al  comma  5  con  il  conseguimento  dei
punteggi di cui  ai  commi  8,  10  e  11.  Il  percorso  prevede  il
conseguimento di 60 crediti formativi  finalizzati  al  rafforzamento
delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si  conclude  con
un esame avente valore abilitante e che consiste  nella  redazione  e
nella discussione di un elaborato originale, di cui  e'  relatore  un
docente  del  percorso,  che  coordini   l'esperienza   professionale
pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione
e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato
dall'ufficio  scolastico  regionale.  Il  punteggio  e'  espresso  in
centesimi. 
  17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole  di
specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono  iscritti
e hanno in seguito  sospeso  la  frequenza  delle  stesse  conseguono
l'abilitazione per le classi di  concorso  per  le  quali  era  stata
effettuata  l'iscrizione  attraverso  il  compimento  del   tirocinio
formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame
di  ammissione  e  con  il  riconoscimento  degli  eventuali  crediti
acquisiti. 
  18. Per assicurare il completamento del  percorso  di  studi  degli
studenti iscritti al corso di  laurea  in  scienze  della  formazione
primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto,  gli
insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale
presso le facolta' in cui si sono svolti  i  predetti  corsi  durante
l'anno accademico 2009-2010, a  domanda,  possono  essere  confermati
nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi. 
  19. Coloro i quali alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della  formazione
primaria concludono il corso di  studi  e  conseguono  l'abilitazione
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella  scuola  primaria
secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione. 
  20. I diplomi accademici di II  livello  conseguiti  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca n. 82  del  7  ottobre  2004,  e  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007,  entro
la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la  loro
validita' ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di  primo
e di secondo grado, per le classi di concorso o  di  abilitazione  di
riferimento. 
  21. Coloro i quali alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad  indirizzo
didattico abilitante di cui al decreto del ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82  e  al  decreto
del ministro dell'universita' e della ricerca 28  settembre  2007  n.
137 presso le istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa  vigente
all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in  vigore  del
presente decreto, con il conseguimento  del  previsto  titolo  finale
abilitante  per  l'accesso   all'insegnamento,   limitatamente   alle
relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati
ammessi. 
  22.   In   attesa   dell'adozione   del   decreto   del    Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   di    cui
agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte  dei
conti) e 9, comma 3, ai  fini  dell'abilitazione  per  l'insegnamento
nella scuola  secondaria  di  secondo  grado  i  settori  scientifico
disciplinari  di  scienze  dell'educazione  della  tabella  11   sono
integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02. 
  23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12,
le universita'  o  le  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma  1  del
medesimo  articolo  con  le  istituzioni  scolastiche   del   sistema
nazionale  dell'istruzione,  d'intesa  con  gli   Uffici   scolastici
regionali competenti, che esercitano altresi' attivita' di  vigilanza
sulle attivita' di tirocinio. 
  24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
  25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole  della  Regione
Val d'Aosta , delle scuole funzionanti  nelle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle
localita'   ladine   si   provvede   con   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  previa  intesa
rispettivamente con la Regione Val d'Aosta,  con  la  Regione  Friuli
Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine
dell'adattamento delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto
alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi
con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati. 
  26. Con  specifiche  disposizioni  si  provvede  ad  assicurare  il
coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le
eventuali successive  modifiche  riguardanti  la  disciplina  vigente
relativa al reclutamento  del  personale  docente,  agli  ordinamenti
scolastici  ed  al  sistema  universitario  e  dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica. 
  27. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo  alle
disposizioni del  presente  decreto  in  modo  da  assicurare  che  i
relativi  corsi  siano  attivati  a  partire   dall'anno   accademico
2011/2012. 

 


          
                      Note all'art. 15: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9  febbraio  2005,  n.  22
          reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998  -  Lauree
          specialistiche. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  10,  comma  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89 concernente Regolamento recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                «3. Le attivita' e gli insegnamenti  obbligatori  per
          tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento  delle
          conoscenze, delle abilita' e delle competenze essenziali ed
          irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale.
          Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
          definite annualmente con il  decreto  interministeriale  ai
          sensi dell'articolo 22 della legge  23  dicembre  1998,  n.
          448,  e  successive  modificazioni,   fermi   restando   il
          conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di  cui
          all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e  subordinatamente  alla  preventiva  verifica  da
          parte del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive,
          puo'  essere  previsto  un  contingente  di   organico   da
          assegnare  alle   singole   istituzioni   scolastiche   e/o
          disponibile  attraverso  gli  accordi  di   rete   previsti
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          8  marzo  1999,  n.  275,  con  il  quale  possono   essere
          potenziati  gli  insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli
          studenti e/o attivati ulteriori  insegnamenti,  finalizzati
          al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal   piano
          dell'offerta  formativa  mediante  la  diversificazione   e
          personalizzazione dei piani di studio.  L'elenco  di  detti
          insegnamenti  e'  compreso  nell'allegato  H  al   presente
          regolamento.» 
              -   La   Direttiva   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 65 del 28 luglio  2010,
          concerne la definizione delle linee guida per il  passaggio
          al nuovo ordinamento  degli  Istituti  Professionali,  come
          previsto all'articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo  2010,
          n. 87. 
              -   La   Direttiva   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 57 del 15 luglio  2010,
          concerne la definizione delle linee guida per il  passaggio
          al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, come  previsto
          all'articolo 8, comma 3 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  30
          gennaio  1998  n.   39,   reca   Testo   coordinato   delle
          disposizioni impartite  in  materia  di  ordinamento  delle
          classi di concorso a cattedre e  a  posti  di  insegnamento
          tecnico-pratico  e  di  arte  applicata  nelle  scuole   ed
          istituti di istruzione secondaria ed artistica. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 6,  della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449  recante  Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica: 
                «6.  Le  universita',  gli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,  n.  593  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni,  l'ENEA  e  l'ASI,
          nonche' il Corpo forestale dello Stato,  nell'ambito  delle
          disponibilita'  di  bilancio,  assicurando,   con   proprie
          disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
          la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
          collaborazione ad  attivita'  di  ricerca.  Possono  essere
          titolari degli assegni dottori di  ricerca  o  laureati  in
          possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
          lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione  del
          personale di ruolo  presso  i  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma. Gli assegni  hanno  durata  non
          superiore a quattro anni e  possono  essere  rinnovati  nel
          limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto,  ovvero
          di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
          il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
          di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle
          concesse da istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
          integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
          dei titolari  di  assegni.  Il  titolare  di  assegni  puo'
          frequentare corsi di dottorato di ricerca anche  in  deroga
          al numero determinato, per ciascuna universita',  ai  sensi
          dell'articolo  70  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382  ,  fermo  restando  il
          superamento  delle  prove  di  ammissione.  Le  universita'
          possono fissare il numero massimo dei titolari  di  assegno
          ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.
          Il titolare in servizio  presso  amministrazioni  pubbliche
          puo' essere collocato in aspettativa  senza  assegni.  Agli
          assegni di cui al presente comma si applicano,  in  materia
          fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della  legge
          13 agosto 1984, n.  476  ,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle  di
          cui all'articolo 2, commi 26  e  seguenti,  della  legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. Per la determinazione degli importi e per  le
          modalita' di conferimento degli  assegni  si  provvede  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica (223). I soggetti di cui al primo
          periodo del presente  comma  sono  altresi'  autorizzati  a
          stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi
          di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
          e  seguenti  del  codice  civile,  compatibili  anche   con
          rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello
          Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti
          non danno luogo a diritti in ordine  all'accesso  ai  ruoli
          dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14,  della
          legge 4 novembre 2005, n. 230  recante  Nuove  disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari: 
                «14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica
          integrativa  le   universita',   previo   espletamento   di
          procedure   disciplinate   con   propri   regolamenti   che
          assicurino la valutazione comparativa dei  candidati  e  la
          pubblicita' degli  atti,  possono  instaurare  rapporti  di
          lavoro subordinato  tramite  la  stipula  di  contratti  di
          diritto  privato  a  tempo  determinato  con  soggetti   in
          possesso del titolo di dottore di  ricerca  o  equivalente,
          conseguito in Italia o all'estero, o, per  le  facolta'  di
          medicina  e   chirurgia,   del   diploma   di   scuola   di
          specializzazione,   ovvero   con   possessori   di   laurea
          specialistica e magistrale o altri  studiosi,  che  abbiano
          comunque una elevata qualificazione  scientifica,  valutata
          secondo procedure stabilite dalle universita'. I  contratti
          hanno durata massima triennale e possono  essere  rinnovati
          per una durata complessiva  di  sei  anni.  Il  trattamento
          economico di tali  contratti,  rapportato  a  quello  degli
          attuali ricercatori confermati, e' determinato da  ciascuna
          universita' nei limiti delle compatibilita' di  bilancio  e
          tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito il Ministro per la funzione pubblica.  Il  possesso
          del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
          specializzazione, ovvero l'espletamento di un  insegnamento
          universitario mediante contratto stipulato ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della
          presente   legge,   costituisce    titolo    preferenziale.
          L'attivita' svolta dai soggetti di cui  al  presente  comma
          costituisce    titolo     preferenziale     da     valutare
          obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
          dei titoli. I contratti di cui al presente comma  non  sono
          cumulabili con gli assegni di ricerca di  cui  all'articolo
          51 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  per  i  quali
          continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.  Ai  fini
          dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa
          delle    universita',    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  deve  tenere  conto  del
          numero dei professori ordinari,  associati  e  aggregati  e
          anche del numero dei contratti di cui al presente comma.» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  7  ottobre  2004  n.  82,
          riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione  corsi
          abilitanti presso le Accademie di Belle Arti. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca del 28 settembre 2007,  n.  137,  reca  Attivazione
          biennio di secondo livello per la  formazione  dei  docenti
          nella classe di concorso di educazione musicale (A 31  e  A
          32) e di strumento musicale ( A 77). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25  luglio
          1997, n. 306 concernente Regolamento recante disciplina  in
          materia di contributi  universitari,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1997, n. 216. 

Art. 16 

Norma finanziaria 

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

Art. 17 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 2010 Il Ministro: Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119

La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 8, comma 2; dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2; dell'art. 15, comma 24; all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed e'", tra le parole "statali" e "deliberato".

Allegati

allegato Tabella 1 art. 6

pagina 14

pagina 15

pagina 16

pagina 17

pagina 19

pagina 20

pagina 21

pagina 22

pagina 26

pagina 27

pagina 31

pagina 33

pagina 34

pagina 40

pagina 41

pagina 46

pagina 47

pagina 48

 

 

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