Costituzione di Ambiti
Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento
delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse
VISTO l'art. 405 del
Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994,
concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale
docente;
VISTO il Testo Coordinato delle disposizioni emanate in materia di
ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole
secondarie, di cui al D.M.
n. 39 del 30 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario al
Bollettino Ufficiale n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;
VISTO l'art. 40 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari
comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di
diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di
studio;
RITENUTO opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai
fini del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli,, del personale
docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore
snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una
più ampia mobilità professionale al personale nell'ambito del settore
individuato;
VISTI i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
espressi nelle sedute del 22 maggio, 23 giugno 1998 e 16 luglio 1998;
RITENUTO relativamente al nuovo ambito disciplinare 4 ( classi 43/A e
50/A ), di non condividere il reinserimento della laurea in Discipline delle
arti, della musica e dello spettacolo, già prevista come titolo ad esaurimento
, purché conseguita entro l'anno accademico 1986/1987;
RITENUTO altresì, di non potersi adeguare ai suddetti pareri, anche per
ciò che concerne l'esclusione della laurea in Conservazione dei beni culturali,
per il sopracitato ambito disciplinare 4, dal momento che tale titolo, se
conseguito con il prescritto piano di studi, configura sostanzialmente un
percorso formativo idoneo all'insegnamento delle materie letterarie, sia nella
scuola media che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
RITENUTO opportuno, comunque, costituire il nuovo ambito disciplinare 6
tra classi di concorso (75/A e 76/A ), appartenenti entrambe al settore della
scuola secondaria superiore, per le finalità già richiamate;
RITENUTO di non poter accogliere l'indicazione del C.N.P.I., per ciò che
concerne, quanto al medesimo nuovo ambito disciplinare 6, l'inserimento, tra i
titoli di accesso, di diplomi di livello universitario, essendo rinviata tale
operazione di ulteriore modifica al momento della riforma dei cicli scolastici;
CONSIDERATO inoltre, di dover richiamare le norme transitorie, di cui
all'articolo 5, commi 4 e 5 del Testo
Coordinato n.39/1998 sopracitato, per i docenti non abilitati, inseriti
nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, relativamente alle classi
di concorso aggregate nei nuovi ambiti disciplinari, in possesso di titoli di
studio non più validi ai sensi del presente decreto;
RITENUTA l'opportunità di accogliere, relativamente all'ambito
disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e 49/A ), la seconda soluzione proposta dal
C.N.P.I., prevedendo la corrispondenza tra l'abilitazione 49/A e le abilitazioni
38/A e 47/A;
1. Ai soli fini
dell'accesso ai ruoli, mediante concorso, per esami e titoli, del personale
docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e della
utilizzazione del personale medesimo sono costituiti, mediante apposita
aggregazione di classi di concorso, i seguenti ambiti disciplinari contenenti
gli insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e
grado:
2. I nuovi ambiti
disciplinari di cui al presente decreto non comportano modifiche alla normativa
vigente in materia di formazione delle cattedre e dell'organico del personale
docente.
1. I titoli di accesso,
parzialmente modificati e i relativi piani di studi, nonché le prove d'esame
afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell'Allegato 1, che fa
parte integrante del presente decreto.
2. Negli ambiti
disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle procedure
concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, ovvero
per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità per ciascuna delle
classi di concorso in essi indicate, è consentita a coloro che sono in possesso
di uno dei titoli di studio previsti, per detta classe, nella colonna 2
dell'Allegato 1 sopra citato. Qualora il titolo di accesso sia comune a più
classi di concorso dell'ambito disciplinare, il candidato potrà partecipare
alla procedura concorsuale, conseguendo più abilitazioni o idoneità.
3. Per la partecipazione
alla procedura concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente
nelle scuole secondarie ed artistiche, è necessario sostenere tutte le prove
obbligatorie comuni e, laddove previste, quelle aggiuntive indicate nel
sopraddetto Allegato 1.
4. I candidati
abilitati, che partecipino al concorso ai soli fini del conseguimento di altra
abilitazione compresa in uno degli ambiti disciplinari di cui all'art. 1,
lettera B, debbono sostenere le sole prove aggiuntive relative all'ambito
disciplinare medesimo previste dal già citato Allegato 1.
5. Per ambiti
disciplinari aventi specifiche caratteristiche si rinvia alle disposizioni
particolari impartite negli articoli che seguono.
1. Gli ambiti
disciplinari di cui alla Lettera A del precedente art. 1, sono costituiti per
aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola secondaria di 1° e
di 2° grado ad eccezione dell'ambito disciplinare 6, costituito tra classi di
concorso appartenenti al medesimo grado per il quale, tuttavia , l'accesso è
consentito, come per gli altri ambiti, con il medesimo titolo di studio.
2. Per l'accesso agli
ambiti disciplinari, di cui alla Lettera A sopraddetta, è prevista una prova
scritta obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l'esclusione
dall'unica prova orale obbligatoria e comune.
3. Il superamento delle
prove consente il conseguimento delle abilitazioni comprese nel nuovo ambito
disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, Allegato 2
al presente
decreto.
4. I docenti in possesso
di una abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nel nuovo ambito
disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti dell'ambito stesso.
5. Limitatamente
all'ambito disciplinare 6 ( classi 75/A e 76/A ), i docenti titolari degli
insegnamenti compresi nella classe 75/A sono abilitati per tutti gli
insegnamenti confluiti nel nuovo ambito disciplinare, previo superamento di
apposito corso di riconversione professionale.
6. I docenti non
abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, di
cui alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti disciplinari 4 e 6
(unificazione rispettivamente delle classi 43/A e 50/A e delle classi 75/A e
76/A), in possesso di titoli di studio non più considerati validi ai sensi del
presente decreto, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie e
ad essi sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti, cui
avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.
7. I docenti non
abilitati, di cui al precedente comma 6, sono ammessi a partecipare, per una
volta soltanto, sia alle prime procedure concorsuali per esami e titoli, sia
alle prime procedure abilitanti, che saranno indette dal Ministero della
pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per le classi
di concorso di cui alle graduatorie medesime.
1. Gli ambiti
disciplinari di cui alla lettera B del precedente art. 1 sono costituiti per
aggregazione tra classi di concorso appartenenti prevalentemente alla scuola
secondaria di 2° grado.
2. Per l'accesso agli
ambiti disciplinari di cui alla Lettera B sopraddetta, con la sola eccezione
dell'ambito disciplinare 8, sono previste prove obbligatorie e comuni, il cui
mancato superamento comporta l'esclusione dalle prove aggiuntive indicate nel
citato Allegato 1.
3. Il superamento delle
prove aggiuntive consente il conseguimento delle rispettive abilitazioni.
4. L'ambito disciplinare
8 è articolato per moduli come indicato nell'Allegato 1; la prova scritta di
fisica è obbligatoria e comune alle classi 38/A e 49/A; la prova scritta di
matematica è obbligatoria e comune alle classi 47/A e 49/A; la prova di
laboratorio di fisica è aggiuntiva per la classe 38/A e 49/A.
5. I docenti abilitati,
purché in possesso dei titoli di accesso previsti dal presente decreto, possono
partecipare alla procedura concorsuale per il conseguimento delle abilitazioni
relative all'ambito disciplinare di riferimento sostenendo solo le prove
aggiuntive, indicate nel citato Allegato 1, salvo quanto previsto dal comma
successivo.
6. Relativamente
all'ambito disciplinare 7, i docenti non di ruolo, in possesso dell'abilitazione
LXXXII, conseguita ai sensi del pregresso ordinamento, di cui al D.M. 3
settembre 1982, e considerata non corrispondente all'abilitazione per la classe
36/A del vigente ordinamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Testo
Coordinato, citato in premessa, per conseguire l'abilitazione per la predetta
classe 36/A, debbono sostenere solo la prova scritta obbligatoria comune e la
prova orale aggiuntiva.
7. Relativamente
all'ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto ministeriale n.39
del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo la classe 38/A-
Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49- Matematica e fisica.
8. Relativamente
all'ambito disciplinare 9, si richiamano le corrispondenze di cui alla Tabella.
A/2 sopracitata e all'Allegato 2 del presente decreto.
1. Gli ambiti
disciplinari di cui alla lettera C del precedente art. 1, sono costituiti per
aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola secondaria di 2°
grado per insegnamenti tecnico-pratici, per i quali l'accesso è consentito a
coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti nella colonna 2
dell'Allegato 1 sopracitato.
2. Per l'accesso agli
ambiti disciplinari, di cui alla Lettera C sopraddetta, è prevista una prova
scritta, obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l'esclusione
dalle prove successive.
3. Il superamento delle
prove consente il conseguimento di tutte le idoneità comprese nel nuovo ambito
disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, Allegato 2
al presente
decreto.
4. I docenti di ruolo in
una classe compresa in un ambito disciplinare conseguono l'idoneità per le
altre classi di concorso a seguito di apposito corso di riconversione.
5. I docenti non di
ruolo in possesso di idoneità per una delle classi di concorso aggregate nel
nuovo ambito disciplinare conseguono le altre idoneità mediante il superamento
di tutte le prove d'esame previste nel medesimo ambito, non applicandosi ad essi
la predetta tabella di corrispondenza, di cui all'Allegato 2.
1. Sono validi, ai fini
del reclutamento e della mobilità, anche i diplomi di laurea il cui specifico
piano di studi sia stato completato con gli esami universitari sostenuti
successivamente al conseguimento della laurea.
2. Tale completamento
del piano di studi consentirà ai docenti con contratto a tempo indeterminato di
spostarsi all'interno dell'ambito disciplinare, sia ai fini dell'utilizzazione
che della riconversione professionale in caso di soprannumerarietà.
1. Con separato
provvedimento saranno definiti i programmi d'esame dei concorsi a cattedre e
posti degli ambiti disciplinari di cui al presente decreto.
1. Per quanto non
previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le disposizioni
vigenti sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di cui al Decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
1. Il presente
provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo di competenza.
IL MINISTRO
Berlinguer
Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 ottobre
1998
allegato 1
Ambiti disciplinari
allegato 2
Corrispondenza tra abilitazioni o idoneità e nuovi
ambiti disciplinari
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