Decreto Ministeriale  20 Novembre 2000, n. 429

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
VISTI gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
VISTI i decreti ministeriali n.357 e n.520 in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre 1999, con i quali, ai sensi dell'art.15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, per gli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000, è stato disciplinato, in maniera transitoria, lo svolgimento della terza prova scritta;
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323 e sulla base dei riscontri effettuati nei primi due anni di attuazione transitoria del nuovo modello di esame, occorre stabilire in maniera definitiva le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e la relativa articolazione;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato n.161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n.9745U/L L. P. 1653 del 2 novembre 2000).

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1
Finalita'

1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.

Art. 2
Tipologie e caratteristiche formali generali della prova

1. La prova, predisposta dalle Commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le Commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:

 

  1. trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.
  2. quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a).
  3. quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso.
  4. problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno.
  5. analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di Istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli Istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica.
  6. sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli Istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.

2. Nei Licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
3. Negli Istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.

Art. 3
Scelta delle tipologie e articolazione della prova

1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.

 

2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:
  1. non più di 5 argomenti per la trattazione sintetica;
  2. da 10 a 15 quesiti a risposta singola;
  3. da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;
  4. non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
  5. non più di 2 casi pratici e professionali;
  6. 1 progetto.

3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento ( in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le Commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.

Art. 4
Accertamento della conoscenza della lingua straniera

1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla Commissione secondo una delle seguenti modalità:
  1. breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla Commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la Commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.
  2. breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla Commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del Consiglio di classe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2000

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

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