Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000,
n. 429
Regolamento recante le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge
10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in
particolare, l'articolo 3;
VISTI gli articoli 4, 5 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato
emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
VISTI i decreti ministeriali n.357
e n.520
in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre 1999, con i quali, ai
sensi dell'art.15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n.323, per gli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000, è stato
disciplinato, in maniera transitoria, lo svolgimento della terza prova scritta;
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323 e sulla
base dei riscontri effettuati nei primi due anni di attuazione transitoria del
nuovo modello di esame, occorre stabilire in maniera definitiva le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta e la relativa
articolazione;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma
1;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato n.161-162/00 espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre
2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n.9745U/L L. P.
1653 del 2 novembre 2000).
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
Finalita'
1. La terza prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a
carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e
capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e
integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di
corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
Art. 2
Tipologie e caratteristiche formali generali della prova
1. La prova, predisposta dalle Commissioni
a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323, per la quale le Commissioni stesse possono avvalersi
dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso
il Centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto,
può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di
svolgimento:
- trattazione sintetica di argomenti
significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione
della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole).
Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve
testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.
- quesiti a risposta singola, volti ad
accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato
su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in
una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in
ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della
estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente a quanto
previsto alla precedente lettera a).
- quesiti a risposta multipla, per i quali
vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta,
possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un
certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte.
Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove
strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di
corso.
- problemi a soluzione rapida, articolati in
relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate
dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno.
- analisi di casi pratici e professionali,
correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle
impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite
anche all'interno di una progettazione di Istituto caratterizzata
dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e
professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente
diffusa negli Istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più
materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da
assicurare risposte in forma sintetica.
- sviluppo di progetti, proposto per quegli
indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica
didattica largamente adottata. In particolare negli Istituti tecnici e
professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere
richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la
esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di
procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da
consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti,
delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.
2. Nei Licei artistici, al fine di
accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei
linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere
richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la
interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di
un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve
prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale,
storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei
piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline
dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
3. Negli Istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere
scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il
processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo
storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto
assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.
Art. 3
Scelta delle tipologie e articolazione della prova
1. La prova concerne una sola delle
tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere
b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della
tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità
dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati,
delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della
pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di
classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.
2. La prova, che coinvolgerà non più di
cinque discipline, deve prevedere:
- non più di 5 argomenti per la trattazione
sintetica;
- da 10 a 15 quesiti a risposta singola;
- da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;
- non più di 2 problemi scientifici a
soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
- non più di 2 casi pratici e professionali;
- 1 progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui
alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a
risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere
inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono
predisporre la prova mediante un testo di riferimento ( in forma di documento
scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di
valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste
dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
A tal fine le Commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, dei modelli
forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la
correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.
Art. 4
Accertamento della conoscenza della lingua straniera
1. All'interno della terza prova scritta
deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese
tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato
all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese
nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere
effettuata dalla Commissione secondo una delle seguenti modalità:
- breve esposizione in lingua straniera (entro
un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno
dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla Commissione
nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche
delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di
progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una
richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo
in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due
domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di
produzione scritta. In tal caso la Commissione ha cura di scegliere
possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche
linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità
dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.
- breve risposta in lingua straniera o anche
in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua
dalla Commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo
anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della
seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una
lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della
conoscenza della lingua straniera, la Commissione tiene nel debito conto gli
spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli
obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai
candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del
Consiglio di classe.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 2000
IL MINISTRO
Tullio De Mauro
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