Decreto Ministeriale 25 giugno 2002 

Numero dei posti a livello nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea in scienze della formazione primaria



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca


VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l’art.4, e successive modifiche; 

VISTO il DLgs 30 luglio 1999, n.300 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche; 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 , recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 

VISTO il D.M.3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTO il D.M.11 maggio 2002, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’art.1,comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264/99; 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare l’art.39,comma 5; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in particolare, l’articolo 46; 

PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n.264/99; 

RITENUTO di dover determinare per l’a.a.2002/2003 il numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; 

VISTI i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell’istruzione;                

DECRETA
 
Art.1
 

 

Limitatamente all’a.a. 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.6208 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e in n.55 per gli studenti non comunitari residenti all’estero, ed è ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Art.2 

Ciascuna Università dispone l’ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 giugno 2002

 

Il Ministro
f.to Letizia Moratti

 

Allegati:

Allegato A:
Tabella posti disponibili


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