Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.
La seduta comincia alle 14.10.
Valentina APREA, presidente, propone di procedere dapprima all'esame degli atti del Governo e successivamente allo svolgimento dei successivi punti all'ordine del giorno.
La Commissione concorda.
Schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.
(Atto n. 132).
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e
rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.
Valentina
APREA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad
esprimere il parere di competenza sugli atti del Governo n. 132, 133 e 134.
Segnala al riguardo che gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica
non sono corredati dei prescritti pareri della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e del Consiglio di Stato. Ciò nonostante, in considerazione delle ragioni di
urgenza rappresentate dal Governo, in data 27 ottobre 2009 si è proceduto
all'assegnazione degli indicati schemi di decreto alla VII Commissione, nonché,
ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, alla V
Commissione bilancio. Il Presidente della Camera, con lettera del 27 ottobre
2009, ha peraltro richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunci
definitivamente sui provvedimenti prima che il Governo abbia provveduto ad
integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Rileva quindi con soddisfazione che la Commissione inizia l'esame dei
provvedimenti in oggetto anche nella settimana di sospensione dei lavori
parlamentari, proprio in considerazione del fatto che si tratta di provvedimenti
molto attesi dal mondo della scuola. Ringrazia quindi i numerosi colleghi
intervenuti alla seduta per avere assicurato la loro presenza ai lavori della
Commissione.
La revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la Riforma Moratti
(legge 53/2003 e decreto legislativo n. 226/2005, modificata dal Governo Prodi
con la legge 40 del 2007 - Bersani-bis), viene nuovamente proposta
all'esame del Parlamento dal Ministro Gelmini sulla base dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
Essa comprende tre regolamenti recanti la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei Licei (regolamento n. 132), le norme sul riordino
degli Istituti tecnici (regolamento n. 133), le norme sul riordino degli
Istituti Professionali (regolamento n. 134).
Per quel che riguarda l'atto n. 132, ricorda che lo schema di regolamento si
compone di 16 articoli e 10 allegati che ne formano parte integrante. Esso
procede al riordino dei licei, collocandosi, secondo quanto riportato nella
relazione illustrativa, nel solco dei precedenti interventi normativi e
concentrandosi su quattro passaggi: riconferma dell'identità dei licei
all'interno del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato
dall'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, che ha ripristinato i percorsi
di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e
professionali; acquisizione, da parte dei giovani, di capacità critica e
conoscenza approfondita dei settori disciplinari; superamento della
frammentarietà dei corsi di studio, con delimitazione del quadro orario e
rafforzamento dello studio della matematica e della lingua straniera; maggiori
spazi di autonomia per le scuole. Per il perseguimento degli obiettivi indicati,
lo schema di regolamento presenta una serie di novità che si applicheranno, con
alcune eccezioni, a partire dalle prime e seconde classi funzionanti nell'a.s.
2010-2011. La questione delle modalità di applicazione sarà oggetto di alcune
osservazioni all'articolo 13 che disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento. Osserva che l'articolo 1, nel definire l'oggetto del regolamento,
precisa che i licei sono disciplinati dal decreto legislativo n. 226 del 2005, e
dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento al
profilo dell'identità, l'articolo 2 evidenzia che i licei devono fornire allo
studente strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita
della realtà, affinché egli acquisisca conoscenze, abilità e competenze
adeguate al proseguimento degli studi e all'inserimento nel mondo del lavoro. In
esito ai percorsi liceali si prevede il conseguimento del profilo educativo,
culturale e professionale già delineato dall'allegato A del medesimo decreto
legislativo n. 226 del 2005 - che configura un obiettivo unitario finale sia per
l'istruzione scolastica che per l'istruzione e formazione professionale - nonché
di quello, specifico, delineato dall'all. A dello schema in esame. Sono poi
confermate alcune caratteristiche dei licei già delineate dal citato decreto
legislativo: durata quinquennale; articolazione in due bienni, il primo dei
quali finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ed un anno
terminale; possibili intese con le istituzioni di formazione post secondaria per
approfondimenti culturali da espletare nell'ultimo anno, anche nell'ambito dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'articolo 3 prevede l'articolazione del
sistema in 6 licei: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico e delle scienze umane, già previsti dal decreto legislativo n. 226
del 2005, modificato dalla legge 40 del 2007 che all'articolo 13 manteneva le
suddette tipologie
di liceo
sopprimendo, viceversa, quelle del Liceo tecnologico ed economico. Aggiunge che
i Licei si diversificano in rapporto ad approfondimenti specifici che rientrano
all'interno di un'unica cultura liceale. Per i piani di studio rinvia agli
allegati da B a G.
Precisa, altresì, che nell'ordinamento vigente vi sono i licei, classico,
scientifico, artistico e socio-psico pedagogico; come evidenzia la relazione
illustrativa, il liceo linguistico fa parte del sistema delle scuole non statali
e la stessa relazione dà conto delle numerose e varie iniziative sperimentali.
Il comma 3 rinvia ad un regolamento di delegificazione la riorganizzazione delle
sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di
liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico europeo. Gli
articoli da 4 a 9 definiscono quindi i percorsi dei 6 licei, che, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, si riferiscono a risultati di apprendimento declinati
in competenze, abilità e conoscenze, al fine di facilitare la mobilità sul
territorio UE, individuandone le finalità educativo-formative, gli eventuali
indirizzi ed attività di laboratorio, l'orario annuale degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e di quelli obbligatori di indirizzo. Rileva,
al riguardo, che il liceo artistico si suddivide - dal secondo biennio - in 3
indirizzi, vale a dire arti figurative; architettura, design, ambiente;
audiovisivo, multimedia, scenografia, caratterizzati da attività di
laboratorio. Inoltre, i licei in questione possono stipulare intese con le
regioni per potenziare l'offerta formativa al fine di corrispondere alle
esigenze del territorio. Il liceo musicale e coreutico si articola nelle
relative 2 sezioni; i licei scientifico e delle scienze umane possono
articolarsi in una o più sezioni, rispettivamente, a opzione
scientifico-tecnologica ed economico-sociale; nei licei linguistici è previsto
l'insegnamento in lingua straniera, nel secondo biennio, di due discipline non
linguistiche. Rappresentano una innovazione, rispetto al decreto legislativo 226
del 2005, l'opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane e l'opzione
scientifico-tecnologica del Liceo Scientifico. Osserva, infatti, che, al fine di
assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche,
economiche e sociali, le istituzioni scolastiche possono attivare, nell'ambito
del liceo delle scienze umane, una o più sezione a opzione economico-sociale.
Allo stesso modo, al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati
ad acquisire competenze molto avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, chimiche e biologiche e all'informatica, le istituzioni scolastiche
possono attivare, nell'ambito del liceo scientifico, una o più sezioni a
opzione scientifico-tecnologica.
Ricorda quindi che l'orario annuale delle attività è fissato, in linea di
massima, in 891 ore per il I biennio e 990 per il II biennio e per l'ultimo
anno, corrispondenti, rispettivamente, a 27 e 30 ore settimanali. Fanno
eccezione il liceo classico, 31 ore negli ultimi 3 anni; il liceo artistico, 34
ore nel I biennio e 35 negli altri anni; il liceo musicale e coreutico, 32 ore
in ciascuna annualità. Con riferimento all'articolazione ed all'orario dei 6
licei, la relazione illustrativa evidenzia che sono stati ricondotti ad un
numero contenuto di percorsi i 396 indirizzi sperimentali ed i 51 progetti
assistiti dal MIUR funzionanti nell'anno scolastico 2007/2008 e che si è
uniformato l'orario annuale dei diversi percorsi, con l'eccezione dei due licei
caratterizzati da attività di laboratorio e del liceo classico, al fine di
rafforzare, in quest'ultimo caso, la preparazione matematico linguistica.
Rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita appare
opportuno, nel corso dell'espressione del parere, richiedere una migliore
definizione dei quadri orari e dei profili relativamente al liceo delle scienze
umane, al fine di delineare con maggiore nettezza tanto il liceo delle scienze
umane quanto la relativa opzione economico sociale. Ritiene altresì opportuna,
prima dell'approvazione del regolamento in seconda lettura, una accurata
ricognizione del rapporto
tra profili e
quadri orari per verificare puntualmente la loro congruenza: ad esempio, appare
utile rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte
ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e
storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione
culturale. Detta ricognizione potrebbe anche portare, ferma restando
l'importanza della caratterizzazione dei singoli indirizzi, all'individuazione
di alcuni perni che possano aiutare la reversibilità delle scelte e a garantire
alcune conoscenze comuni, con particolare riferimento alla lingua straniera,
alla matematica e alle scienze. Aggiunge inoltre che l'articolo 10,
disciplinando ulteriormente lo svolgimento delle attività didattiche, evidenzia
che l'orario annuale - comprensivo della quota riservata alle regioni, alle
scuole e all'insegnamento della religione cattolica - si articola in
insegnamenti obbligatori ed insegnamenti previsti dal Piano dell'offerta
formativa (POF), quali approfondimenti o integrazioni delle discipline
obbligatorie, ovvero materie facoltative di cui all'allegato H. Per questi
ultimi, si prevede il ricorso ad un contingente di organico da assegnare
annualmente alle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli obiettivi di
risparmio fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e previa
verifica, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero
dell'istruzione, università e ricerca, della sussistenza di economie
aggiuntive, e/o al personale disponibile in base agli accordi di rete. Per le
discipline facoltative si prevede, inoltre, la possibilità di stipulare
contratti d'opera con esperti, individuati sulla base di criteri indicati dal
comitato tecnico-scientifico, e si precisa che la relativa valutazione concorre
alla valutazione complessiva degli studenti. Per il II biennio, si stabilisce,
quindi, un ampliamento della quota dei piani di studio riservata alla
programmazione delle istituzioni scolastiche sulla base di indirizzi regionali:
essa viene fissata ad un massimo del 30 per cento, fermo restando un massimo del
20 per cento per il I biennio e per il V anno: in ogni caso, l'orario previsto
dal piano di studio di ogni disciplina non può essere ridotto in misura
superiore ad un terzo nei cinque anni. Per rendere effettiva la possibilità di
recepire in organico di diritto le variazioni di organico determinate
dall'applicazione della quota del 20 per cento e del 30 per cento, l'annuale
decreto interministeriale e la relativa circolare di accompagnamento detteranno
disposizioni per le scuole e gli uffici competenti intese a chiarire le modalità
tecnico-giuridiche di variazione degli organici. Osserva peraltro che si
prevede, limitatamente al V anno e nei limiti dell'organico assegnato,
l'attivazione generalizzata dell'insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica Content and Language integrated Learning
(CLIL). A tal fine, il comma 6 dell'articolo in commento affida ad un decreto
del MIUR la definizione dei criteri per l'accertamento della competenza
linguistica dei docenti ai fini dell'insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica e si precisa che gli insegnamenti relativi a
Cittadinanza e Costituzione si sviluppano nelle aree storico-geografica e
storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto.
Evidenzia che ulteriori novità organizzative riguardano la costituzione di
dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il
sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; un comitato scientifico,
con composizione paritetica di docenti ed esperti, con funzioni di proposta per
l'organizzazione degli spazi di autonomia. Si segnala, inoltre, che l'articolo
10, comma 1, lett. a) prevede che i risultati dell'apprendimento si
uniformino alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile
2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF). L'EQF è volta a consentire il confronto tra i sistemi
nazionali di qualificazione dei vari paesi. L'elemento chiave è la definizione
di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le
capacità di chi apprende, spostandosi così l'attenzione dagli input
dell'apprendimento
- quale, ad es., la durata degli studi - ai risultati finali dell'apprendimento
stesso. La Raccomandazione fissa la data del 2010 per rapportare i propri
sistemi nazionali di qualificazione all'EQF e quella del 2012 per introdurre nei
singoli certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente
dell'EQF. Sottolinea quindi che l'articolo 11 concerne la valutazione degli
studenti e il titolo conseguito. Quanto al primo aspetto, si richiama
l'applicazione delle norme vigenti che sono state recentemente coordinate con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009. Il titolo finale
rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, da sostenere ai sensi
delle norme vigenti, assume la dizione di «Diploma liceale», reca indicazione
della tipologia di liceo e dell'eventuale indirizzo, e dà accesso
all'istruzione post-secondaria, universitaria e non. L'articolo 12 prescrive
quindi il costante monitoraggio e la valutazione dei percorsi e degli
apprendimenti. A tal fine, è prevista l'istituzione del Comitato nazionale per
l'istruzione liceale, con il compito di formulare proposte al Ministro. I
risultati di apprendimento sono periodicamente valutati dall'INVALSI, che ne
cura la pubblicità, mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un
rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione. In particolare,
il comma 1 prevede che con decreto del MIUR sia istituito il Comitato nazionale
per l'istruzione liceale, composto da un rappresentante scelto dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e da rappresentanti delle scuole,
dell'università e del mondo della cultura. Il comma 2 affida ad un decreto del
MIUR, emanato previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
delle Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, l'aggiornamento del profilo degli
studenti in uscita dal percorso liceale e degli obiettivi di apprendimento.
L'articolo 13 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. A
partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico
2010-2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo, ivi comprese le
sperimentazioni, confluiscono nei nuovi licei, secondo la tabella di
corrispondenza di cui all'allegato I. Pur comprendendo le motivazioni della
scelta biennale tesa a recuperare lo slittamento di un anno scolastico della
riforma, sono forti le perplessità legate alla fattibilità di una norma che
risulterebbe di difficile applicazione sia sul piano strettamente curriculare
che più ampiamente organizzativo. In considerazione di tutto ciò, ritiene
opportuno verificare, nel corso dell'espressione del parere, la proposta di
modifica di tale previsione per giungere, come è stato peraltro auspicato
recentemente anche dal Ministro Gelmini, a decretare l'entrata in vigore della
riforma dei licei solo nelle prime classi e analogamente anche nelle prime
classi degli istituti tecnici, per gli istituti professionali, essendo
modificati di molto i percorsi è già prevista la prima applicazione con questa
modalità. Osserva tuttavia che fanno già eccezione le sezioni degli istituti
d'arte che prevedono l'esame di licenza di maestro d'arte, e le sperimentazioni
musicali e coreutiche, per le quali la confluenza si realizza a partire dalle
sole prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. La relazione
tecnica evidenzia che si arriverà ad applicare il riordino a regime su tutti e
5 gli anni di corso nell'anno scolastico 2013/2014, fatta eccezione per le
classi degli ex istituti d'arte, anno scolastico 2014/2015, e motiva la scelta
effettuata con la necessità di una adeguata riorganizzazione. Per la
corrispondenza tra i vecchi e i nuovi titoli di studio fa riferimento alla
tabella di cui all'allegato L.
Osserva che si prevede, peraltro, che le scuole possano presentare agli uffici
scolastici regionali eventuali proposte alternative in relazione alla specificità
dei percorsi sperimentali. Sono poi dettate disposizioni particolari per
l'istituzione, l'organizzazione, l'eventuale incremento delle sezioni musicali e
coreutiche che, in sede di prima applicazione, sono costituite nel numero di 40
e 10 a livello nazionale. L'istituzione di sezioni di liceo musicale, o
di liceo
musicale e coreutico, per la quale il comma 7 prevede l'intervento di un decreto
MIUR-MEF, è subordinata alla disponibilità di docenti per l'insegnamento dello
strumento, assicurata attraverso convenzioni con i conservatori di musica, le
regioni e gli enti locali, eventuali risorse di organico delle singole scuole, o
presenza, nelle graduatorie ad esaurimento, di personale fornito di diploma di
conservatorio. Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico è, invece,
prevista una convenzione con l'Accademia nazionale di danza o istituzioni
accreditate. Il comma 10 prevede che un decreto ministeriale definisca le
modalità per la stipula della convenzione. Per l'insegnamento di strumento
musicale si possono utilizzare docenti a tempo indeterminato di educazione
musicale nella scuola secondaria di I grado, purché abilitati nella classe
A077. Rileva che il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da azioni per
l'aggiornamento del personale della scuola e per informare studenti e famiglie.
Ricorda che, con nota 10873 del 26/10/2009, il termine per le iscrizioni per
l'anno scolastico 2010/2011 è stato fissato al 27/2/2010, proprio per
consentire la piena conoscenza delle novità. Il comma 11 rinvia, infine, a
decreti MIUR-MEF di natura non regolamentare la definizione di indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento; articolazione
delle cattedre di ciascuno dei sei percorsi liceali in relazione alle classi di
concorso dei docenti; indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei
percorsi liceali. L'articolo 14 salvaguarda l'autonomia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e prevede che le
disposizioni del regolamento si applicano alle scuole con insegnamento in lingua
slovena, nelle quali, peraltro, l'orario complessivo annuale dei singoli
percorsi viene elevato. L'articolo 15 abroga alcuni articoli del decreto
legislativo n. 226 del 2005 ed i corrispondenti allegati. In particolare, gli
articoli 2, 3 e 12, recanti finalità, attività didattiche, organizzazione dei
licei; 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, che delineano i singoli percorsi; 23, 25, 26
sull'insegnamento di alcune discipline nel primo ciclo dell'istruzione ai fini
del raccordo con il secondo; 27, concernente passaggio al nuovo ordinamento, con
esclusione dei commi 2, 7 e 9 che riguardano rispettivamente l'istruzione e
formazione di competenza regionale e l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli
arruolati e dai sottufficiali al termine dei corsi di formazione, con quelli
rilasciati dagli istituti professionali. L'articolo 16, infine, stabilisce
l'invarianza degli oneri finanziari. Ricorda che allo schema di regolamento sono
allegati la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l'analisi
tecnico-normativa; l'analisi dell'impatto della regolamentazione; alcune note
interne al Governo; una prima valutazione del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. Non sono ancora allegati invece il parere del Consiglio di Stato e
quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo se ne è riservato la
trasmissione non appena acquisiti; si ricorda peraltro che la Conferenza
unificata ha espresso il parere il 29 ottobre 2009. Aggiunge altresì che la
quota dei piani di studio riservata alla programmazione delle istituzioni
scolastiche sulla base di indirizzi regionali è attualmente disciplinata dai
decreti ministeriali 28/12/2005 e 13/6/2006, n. 47, che sembrerebbero
implicitamente abrogati dallo schema in esame.
Sul piano delle osservazioni rileva quindi che all'articolo 2, comma 3,
sembrerebbe che il riferimento corretto sia all'articolo 13, comma. 11, lettera a),
e non all'articolo 13, comma 9, lettera a). All'articolo 10, comma 6,
ritiene inoltre opportuno valutare di utilizzare l'espressione «diploma di
laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea» invece che «titolo di
laurea comunitario». All'articolo 11, comma 1, sembrerebbe opportuno inoltre
sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122». All'articolo 12, comma 2, rileva
inoltre che sembrerebbe che il riferimento corretto sia alle indicazioni
relative agli obiettivi di
apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non al comma 10. All'articolo 13, comma 5, ritiene opportuno inoltre che si valuti l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L; al comma 6, il riferimento corretto è «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non 186; è, inoltre, presente il refuso «dalla»- «della»; al comma 9 del medesimo articolo, il riferimento corretto sembrerebbe «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non «1981»; al successivo comma 10 del medesimo articolo, riterrebbe opportuno esplicitare a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme
sul riordino degli istituti tecnici.
(Atto n. 133).
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e
rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.
Valentina
APREA, presidente e relatore, con riferimento allo schema di
regolamento in esame, ricorda che al centro della riforma c'è la volontà di
rafforzare l'identità e il valore pedagogico degli istituti tecnici,
riportandoli al centro del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e
di formazione. Osserva che salvaguardare la specificità dell'istruzione tecnica
e valorizzare il contributo che ha dato allo sviluppo economico e sociale del
Paese è un impegno e un dovere. Rileva che ancora oggi è possibile tracciare
una mappa dell'Italia da cui emerge la fortissima interconnessione tra distretti
e aree ad alto sviluppo tecnologico e produttivo e istituti tecnici di
eccellenza che per decenni hanno formato imprenditori e tecnici qualificati. È
un patrimonio prezioso che merita di non essere disperso. L'istruzione tecnica
è ricondotta ad un numero contenuto di percorsi formativi: due i settori di
riferimento, economico e tecnologico, 11 indirizzi in tutto, 2 per il settore
economico, 9 per quello tecnologico. Finisce quindi l'epoca della frammentazione
dei corsi di studio, scaturita dalla stratificazione dei percorsi di ordinamento
e delle relative sperimentazioni, nell'istruzione tecnica è stata superata la
quota di duecento percorsi formativi, mentre ai licei spetta il record di 501
percorsi. La ridondanza dell'offerta formativa non è funzionale alle
professionalità di cui ha bisogno il mondo produttivo ed è anche di difficile
lettura per studenti e famiglie. Rileva che con la riforma c'è, insomma, più
chiarezza per agevolare l'orientamento e dare risposte precise ai ragazzi e alle
famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze
spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio
ai livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l'esercizio delle
professioni tecniche regolamentate.
Ricorda che lo schema di regolamento in esame, emanato sulla base dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del
2008, si compone di 10 articoli e 4 allegati, che ne formano parte integrante.
Per il perseguimento degli obiettivi indicati, lo schema presenta una serie di
novità che si applicheranno agli istituti tecnici, a partire dalle prime e
seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11. Nello stesso anno
scolastico, ai sensi dell'articolo 1 le terze e le quarte classi proseguiranno
secondo i piani di studi previgenti, sino alla conclusione del quinquennio, con
un orario, però, di 32 ore settimanali. La relazione tecnica evidenzia che si
arriverà ad applicare il riordino a regime su tutti e 5 gli anni di corso
nell'anno scolastico 2013/2014 e motiva la scelta effettuata - rispetto a quella
di partire dalla I e III classe - con una maggiore funzionalità ed efficacia.
Con riferimento al profilo dell'identità,
l'articolo 2 ne
individua i tratti salienti in una solida base culturale di carattere
scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni della UE, in un numero
limitato di indirizzi connessi con i settori più rilevanti per lo sviluppo del
paese - anche in relazione alla necessità di valorizzare le sue vocazioni
tradizionali -, in una durata quinquennale, che porta al conseguimento di un
diploma di istruzione secondaria superiore. Ribadisce, altresì, che gli
istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle
regioni nei Poli tecnico professionali, anche allo scopo di favorire i passaggi
fra i sistemi di istruzione e formazione, e che ad essi si riferiscono gli
Istituti tecnici superiori. Gli articoli 3, 4 e 5 individuano i due settori,
economico e tecnologico, in cui si articola l'istruzione tecnica, a fronte degli
attuali dieci; i relativi indirizzi, che nell'attuale ordinamento sono
trentanove, pari a due per il settore economico, vale a dire amministrazione,
finanza e marketing; turismo, e nove per quello tecnologico, ovvero meccanica,
meccatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica;
informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; chimica, materiali e
biotecnologie; sistema moda; agraria e agroindustria; costruzioni, ambiente e
territorio; l'organizzazione degli stessi. I percorsi si riferiscono a risultati
di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine di
facilitare la mobilità sul territorio UE. Gli stessi si articolano in un primo
biennio, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, in un secondo
biennio e in un quinto anno, i quali ultimi costituiscono articolazione di un
complessivo triennio. Sono caratterizzati da un'area di istruzione generale e da
risultati di apprendimento e strumenti organizzativi e metodologici comuni a
tutti - di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A - e da aree di indirizzo,
nonché da profili culturali e risultati di apprendimento specifici per ciascun
settore, di cui, rispettivamente, ai punti 2.2 e 2.3 dell'all. A. Ritiene che si
potrebbe valutare l'opportunità di richiamare anche il profilo educativo,
culturale e professionale di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 226
del 2005, come opportunamente previsto nello schema di regolamento relativo ai
licei.
Osserva che nel secondo biennio e nel quinto anno, le aree di indirizzo
specifiche possono, a loro volta, essere articolate, sulla base di un elenco
nazionale, in un numero definito di opzioni per corrispondere alle esigenze del
territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, da attivare
comunque nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, di cui
agli gli articoli 5, comma 1, lett. d), e 8, comma 2. Conseguentemente,
si prevedono spazi di flessibilità per le scuole entro il 30 per cento nel II
biennio e il 35 per cento nel V anno, che si aggiungono alla quota di autonomia
del 20 per cento dei curricula. L'orario complessivo delle lezioni è pari a
1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali - a fronte dell'orario medio
attuale di 36 ore -, che comprendono la quota riservata alle regioni e
l'insegnamento della religione cattolica. Il primo biennio è caratterizzato da
una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale - pari
a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo -
pari a 396. La scelta è motivata in ragione dell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione e dell'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione
orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti.
L'allegato A prevede che l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire
agli studenti la preparazione di base, acquisita attraverso lo sviluppo degli
assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Negli ultimi 3 anni, il
rapporto si capovolge: infatti, le ore dedicate agli insegnamenti di istruzione
generale sono 495, a fronte di 561 dedicate a insegnamenti obbligatori di
indirizzo, al fine di approfondire i contenuti scientifici, economico-giuridici
e tecnici. Tra le novità, segnala l'inserimento, nel primo biennio di entrambi
gli indirizzi, della nuova disciplina «Scienze integrate», alla quale
concorrono le discipline
«Scienze della terra e biologia», «Fisica»
e «Chimica», e la previsione della Storia, unitamente a Cittadinanza e
Costituzione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008. Il carico
orario delle lezioni diventa, dunque, più sostenibile per gli alunni e in linea
con quello previsto negli altri paesi. Il monte annuale dei percorsi degli
istituti tecnici, come ho già detto, è di 1.056 ore di 60 minuti,
corrispondenti a 32 ore settimanali. Attualmente i corsi prevedono nella maggior
parte dei casi 36 ore settimanali di lezioni, ma solo sulla carta. Osserva,
infatti, che sono ampiamente diffuse le riduzioni dell'unità oraria a 50 o 55
minuti per ragioni estranee alla didattica, per esempio, orario dei mezzi
pubblici e diffuso pendolarismo degli studenti. Il nuovo impianto organizzativo
intende superare ogni forma arbitraria di gerarchia tra i saperi, ne riconosce
la complementarietà e valorizza il legame tra il contributo educativo offerto
dalla scienza, dalla tecnica e dalla tecnologia e la cultura umanistica. La
riforma punta, infatti, a tutelare le molteplici intelligenze e i diversi stili
cognitivi dei giovani, nel rispetto del principio di equivalenza tra percorsi
educativi diversi, da difendere e sostenere con una politica più efficace
dell'orientamento. L'obiettivo è quello di far acquisire ai giovani la capacità
di creare, progettare, contribuire a fare impresa, ottimizzando le sinergie
delle scuole con il territorio e i soggetti economico-sociali locali. Molta
attenzione ai risultati di apprendimento, declinati, sempre come ho già detto,
in competenze, abilità e conoscenze, in coerenza con le raccomandazioni
dell'Unione europea. Tale impostazione facilita i passaggi tra i sistemi di
istruzione, formazione e lavoro. Accogliendo il patrimonio delle migliori
esperienze realizzate negli istituti tecnici, sono stati introdotti nuovi
modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di
innovazione, attraverso: la costituzione di dipartimenti, quali articolazioni
funzionali del Collegio dei docenti - che hanno lo scopo di ampliare -
all'interno della scuola - il confronto sugli obiettivi educativi, la
condivisione dei percorsi formativi e delle metodologie più efficaci per
ottenere i migliori risultati, l'aggiornamento costante delle aree di indirizzo
e degli assi culturali; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico,
finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della
scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal
mondo produttivo, rilevando peraltro che questo comitato prevede una
composizione paritetica di docenti ed esperti del mondo del lavoro, delle
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e
di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli
spazi di autonomia e flessibilità; la realizzazione - negli istituti del
settore tecnologico - di un Ufficio tecnico per migliorare l'organizzazione e la
funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per
l'ambiente.
Rileva che uno degli aspetti più qualificanti della riforma riguarda lo
sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a
fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari, che sarà sostenuto con un
piano di formazione e aggiornamento del personale della scuola. Il raccordo più
stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e
il privato sociale, è garantito attraverso la più ampia diffusione di stage,
tirocini, alternanza scuola-lavoro. Inoltre, per arricchire l'offerta formativa
con specifiche attività didattiche che richiedono competenze specialistiche -
qualora all'interno della scuola non siano presenti le professionalità
necessarie - gli istituti tecnici potranno avvalersi, attraverso la stipula di
contratti d'opera, di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una
specifica e documentata esperienza professionale, maturata nel settore di
riferimento, da individuare sulla base dei criteri formulati dal comitato
tecnico-scientifico. Precisa ancora che l'articolo 5, comma 1, lettera a),
richiama la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile
2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF).
L'EQF è volta a
consentire il confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari
paesi. L'elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che
descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende,
spostandosi così l'attenzione dagli input dell'apprendimento - quale, ad es.,
la durata degli studi - ai risultati finali dell'apprendimento stesso.
L'articolo 6 concerne la valutazione degli studenti e il titolo conseguito.
Quanto al primo aspetto, si richiama l'applicazione delle norme vigenti, che
sono state di recente coordinate con decreto del Presidente della Repubblica n.
122 del 2009. Anche all'esame di Stato si applicano le disposizioni vigenti.
Nello specifico, si prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e
per l'esame di Stato devono essere configurate in modo da accertare la capacità
dello studente di utilizzare le competenze acquisite in contesti applicativi. A
tal fine, si prevede che le commissioni possono avvalersi di esperti del mondo
economico e produttivo con documentata esperienza. Al superamento dell'esame di
Stato, viene rilasciato il relativo diploma, che indica l'indirizzo seguito e le
competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni. Il titolo
consente la prosecuzione degli studi nelle università, nelle AFAM, negli ITS e
negli IFTS. Occorrerebbe armonizzare il titolo in uscita da questi percorsi
quinquennali di istruzione secondaria con le norme vigenti in materia di accesso
agli Albi professionali dei periti. L'articolo 7 prescrive quindi il costante
monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici, per la loro innovazione. A tal
fine, è prevista la costituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione
tecnica e professionale - con contestuale soppressione del Comitato nazionale
per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - articolato in commissioni
di settore, al quale è affidato il compito di formulare proposte al Ministro
per aggiornare periodicamente gli indirizzi, i profili e risultati di
apprendimento degli istituti tecnici. Il Comitato è composto da docenti e
dirigenti scolastici, esperti del mondo del lavoro, dell'università e della
ricerca, esperti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni,
dall'UPI, dai Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dello sviluppo economico e della gioventù. Esso si avvale dell'assistenza
tecnica dell'ANSAS, dell'ISFOL, di Italia Lavoro e dell'IPI. I risultati di
apprendimento sono periodicamente valutati dall'INVALSI, che ne cura la
pubblicità, mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto
con i risultati del monitoraggio e della valutazione. Il comma 1 prevede che il
Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale è costituito con
decreto MIUR. Il successivo comma 3 prevede il periodico aggiornamento di
indirizzi, profili e risultati di apprendimento con decreto MIUR, emanato previo
parere del CNPI e delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
L'articolo 8 reca disposizioni inerenti il passaggio al nuovo ordinamento. Gli
attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire
dall'anno scolastico 2010/11, negli istituti tecnici disciplinati dal
regolamento, secondo la tabella di cui all'allegato D. Gli indirizzi
sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti
tecnici, compreso l'indirizzo scientifico tecnologico, sono ricondotti nei nuovi
ordinamenti dei licei. La relazione illustrativa specifica che in alcuni casi è
stata prevista la confluenza degli attuali percorsi in più indirizzi o in
entrambi i settori, in relazione sia alle specializzazioni che maggiormente
caratterizzano la realtà territoriale, sia ai percorsi sperimentali più
diffusi. Il passaggio è accompagnato da azioni per l'aggiornamento del
personale della scuola e per informare studenti e famiglie.
Ricorda ancora che, con nota 10873 del 26 ottobre 2009, il termine per le
iscrizioni per l'anno scolastico 2010/2011 è stato fissato al 27 febbraio 2010,
proprio per consentire la piena conoscenza delle novità. Precisa peraltro che
il comma 2 dell'articolo in commento prevede che con decreto di natura non
regolamentare MIUR, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e
delle finanze (MEF), previo parere della Conferenza Stato-regioni-province
autonome, sono definiti: le indicazioni nazionali su competenze, abilità e
conoscenze; i criteri e le modalità per l'articolazione delle aree di indirizzo
in opzioni; i criteri per il raccordo fra vecchio e nuovo ordinamento nelle II
classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11; la rideterminazione dei quadri
orario a partire della III e IV classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11
secondo il vecchio ordinamento, ma con un orario di 32 ore settimanali. Il comma
3 del medesimo articolo prevede invece che con decreti di natura non
regolamentare dei Ministri indicati, sono definiti le classi di concorso del
personale docente e l'articolazione delle cattedre; i criteri generali per
l'insegnamento in inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno; gli
indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici. Si
segnala che in relazione all'articolo 8, comma 3, lettera a),
l'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008
prevede che l'intervento sulle classi di concorso sia attuato con regolamento di
delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
Lo schema di regolamento in questione è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri nella riunione del 12 giugno 2009. L'articolo 9 prevede disposizioni
finali concernenti, in particolare, l'inderogabilità delle disposizioni del
regolamento da parte di norme contrattuali, l'invarianza degli oneri per la
finanza pubblica, la salvaguardia dell'autonomia delle province autonome di
Trento e Bolzano. L'articolo 10, infine, prevede alcune abrogazioni. Precisa che
allo schema sono allegati la relazione illustrativa; la relazione
tecnico-finanziaria; l'analisi tecnico-normativa; l'analisi dell'impatto della
regolamentazione; il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
alcune note interne al Governo. Non sono allegati il parere del Consiglio di
Stato e quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo si riserva la
trasmissione non appena acquisiti. La Conferenza unificata ha espresso il parere
il 29 ottobre 2009.
Segnala quindi l'esigenza che nella premessa si inserisca il riferimento al
parere delle Commissioni parlamentari. All'articolo 6, comma 1, riterrebbe
opportuno inoltre sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»; al comma 3 del
medesimo articolo, sarebbe opportuno inoltre chiarire le modalità con le quali
le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di
esame. All'articolo 8, comma 3, lettera a), riterrebbe opportuno
chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso. Considera
opportuno inoltre riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una
data e termini certi per l'abrogazione, in un testo che reciti: «1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191,
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli
istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di
funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori
commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed
aeronautico»; b) l'ultimo periodo». Ritiene infatti che non
sembrerebbe necessaria la soppressione delle parole «gli istituti tecnici» al
comma 2 del medesimo articolo 191.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme
sul riordino degli istituti professionali.
(Atto n. 134).
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e
rinvio).
La Commissione inizia l'esame del
provvedimento, all'ordine del giorno.
Valentina
APREA, presidente e relatore, con riferimento all'esame del
provvedimento in titolo, ricorda che la riforma degli istituti professionali è
caratterizzata dagli stessi elementi chiave degli istituti tecnici, con alcune
significative differenze: una propria identità, centrata sul valore della
cultura dei settori produttivi, con riferimento a due settori: servizi, con
cinque indirizzi, ed industria e artigianato, con un indirizzo molto ampio; una
maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici; oltre alle quote di
autonomia del 20 per cento già attribuite, gli istituti professionali avranno a
disposizione un ulteriore 25 per cento nel primo biennio, il 35 per cento nel
secondo biennio e il 40 per cento nell'ultimo anno; la possibilità di
organizzare - in regime di sussidiarietà - percorsi per il conseguimento di
qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata
quadriennale, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni definiti a
livello nazionale, nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e
formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia. Ricorda
che, per questo gli istituti professionali, potranno usare le quote di
flessibilità sopra indicate. I giovani che seguiranno questi percorsi avranno
la possibilità di spendere - a livello nazionale ed europeo - la relativa
certificazione.
Osserva che lo schema di regolamento in esame, emanato sulla base dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del
2008, si compone di 10 articoli e 4 allegati, che ne formano parte integrante.
Ai sensi dell'articolo 1, per il perseguimento degli obiettivi indicati, lo
schema di regolamento presenta una serie di novità che si applicheranno agli
istituti professionali a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno
scolastico 2010/11. Nello stesso anno scolastico le II e III classi
proseguiranno secondo i piani di studi previgenti, con un orario di 34 ore
settimanali. La relazione tecnica fa riferimento al periodo 2010/11-2014/15 ed
evidenzia che la scelta di partire esclusivamente dalle prime classi deriva dal
fatto che gli studenti delle seconde sono avviati su un percorso molto diverso
da quello del nuovo ordinamento, nel quale non si prevede una qualifica al terzo
anno. Con riferimento al profilo dell'identità, l'articolo 2 ne individua i
tratti salienti nell'integrazione di istruzione generale e di cultura
tecnico-professionale; in una durata quinquennale, che porta al conseguimento di
un diploma di istruzione secondaria superiore; nella possibilità, sopra
ricordata, di rilasciare qualifiche e diplomi di competenza regionale in regime
di sussidiarietà sulla base di accordi stipulati tra il MIUR e le singole
regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo 13, comma
1-quinquies, del decreto-legge n. 7 del 2007. Ribadisce, altresì, che agli
istituti professionali si riferiscono gli Istituti tecnici superiori. Gli
articoli 3, 4 e 5 individuano quindi: i due settori, già indicati, quali
servizi; industria e artigianato, in cui si articola l'istruzione professionale,
a fronte degli attuali cinque; i relativi indirizzi - nell'attuale ordinamento
sono 27 - pari a 5 per il settore servizi: agricoltura e sviluppo rurale,
manutenzione e assistenza tecnica, socio sanitari, enogastronomia e ospitalità
alberghiera, commerciali; 1 per il settore industria e artigianato: produzioni
industriali e artigianali; l'organizzazione degli stessi. I percorsi si
riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e
conoscenze, al fine di facilitare la mobilità sul territorio UE. Gli stessi si
articolano in un primo biennio, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, in un secondo biennio e in un quinto anno. Sono caratterizzati da
un'area di istruzione generale e da risultati di apprendimento e strumenti
organizzativi e metodologici comuni a tutti, di cui ai punti 2.1 e 2.4
dell'allegato A e da aree di indirizzo, nonché da profili culturali e risultati
di apprendimento specifici per ciascun settore, di cui, rispettivamente, ai
punti 2.2 e 2.3 dell'allegato A. Ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità
di richiamare anche il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'allegato A del decreto legislativo 226/2005, come opportunamente previsto
nello schema di
regolamento
relativo ai licei e come già indicato per gli istituti tecnici. Rileva che le
aree di indirizzo specifiche possono, a loro volta, essere articolate, sulla
base di un elenco nazionale, in un numero contenuto di opzioni per corrispondere
alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del
lavoro, da attivare comunque nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera d) e
8, comma 3, lettera b). Conseguentemente, si prevedono gli spazi di
flessibilità che già prima ho indicato L'orario complessivo delle lezioni è
pari a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali, che comprendono la quota
riservata alle regioni e l'insegnamento della religione cattolica. Il I biennio
è caratterizzato da una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di
istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti
obbligatori di indirizzo - pari a 396. La scelta è motivata in ragione
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'acquisizione di saperi e
competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la
reversibilità delle scelte degli studenti. L'allegato A prevede che l'area di
istruzione generale ha l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di
base, acquisita attraverso lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano
l'obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico,
storico-sociale. Negli ultimi 3 anni, invece, il rapporto si capovolge: infatti,
le ore dedicate agli insegnamenti di istruzione generale sono 495, a fronte di
561 dedicate a insegnamenti obbligatori di indirizzo, al fine di acquisire una
conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento.
Tra le novità, segnala l'inserimento, nel primo biennio di entrambi gli
indirizzi, della nuova disciplina «Scienze integrate», alla quale concorrono
le discipline «Scienze della terra e biologia», «Fisica» e «Chimica» e la
previsione della Storia, unitamente a Cittadinanza e Costituzione, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008. Nei percorsi si utilizzano
metodologie finalizzate a sviluppare la capacità di analisi e soluzione dei
problemi e a lavorare per progetti, si usano i laboratori - le ore di
laboratorio sono indicate negli all. B e C - e si applica l'alternanza scuola
lavoro. Ulteriori novità organizzative riguardano la costituzione di
dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il
sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; un comitato
tecnico-scientifico, con composizione paritetica di docenti ed esperti,
finalizzato a rafforzare il raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola,
le innovazioni della ricerca, le esigenze del territorio e i fabbisogni
professionali espressi dal mondo produttivo; un ufficio tecnico negli istituti
del settore industria e artigianato, per sostenere la migliore organizzazione
dei laboratori ai fini della copertura dei posti, secondo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 6. Si prevede, altresì, la possibilità di stipulare
contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro - individuati sulla base di
criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico - ai fini dell'arricchimento
dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti
nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità e delle risorse a
disposizione. Anche in questo caso l'articolo 5, comma 1, lettera a),
rinvia alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile
2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF), già richiamata nelle precedenti relazioni e alla quale si
rinvia.
Riassume quindi le caratteristiche innovative degli istituendi Istituti
Professionali ricordando che sono: forte integrazione tra i saperi anche nella
dimensione operativa; risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità
e conoscenze anche in relazione al Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche
(EQF), per favorire la mobilità delle persone in Unione europea da definire con
apposito decreto; centralità dei laboratori; stage, tirocini e alternanza
scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo
biennio e nel quinto anno; possibile collaborazione con esperti esterni per
arricchire l'offerta formativa e sviluppare competenze
specialistiche
L'articolo 6 concerne la valutazione degli studenti e il titolo conseguito.
Quanto al primo aspetto, richiama l'applicazione delle norme vigenti che sono
state di recente coordinate con il decreto del presidente della repubblica n.
122 del 2009. Anche all'esame di Stato si applicano le disposizioni vigenti.
Nello specifico, si prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e
per l'esame di Stato devono essere configurate in modo da accertare la capacità
dello studente di utilizzare le competenze acquisite in contesti applicativi. A
tal fine, si prevede che le commissioni possono avvalersi di esperti del mondo
economico e produttivo con documentata esperienza. Al superamento dell'esame di
Stato, viene rilasciato il relativo diploma che indica l'indirizzo seguito e le
competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni. Il titolo
consente la prosecuzione degli studi nelle università, nelle AFAM, negli ITS e
negli IFTS. L'articolo 7 prescrive quindi il costante monitoraggio dei percorsi
degli istituti professionali, per la loro innovazione. A tal fine, è prevista
la costituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e
professionale - con contestuale soppressione del Comitato nazionale per
l'istruzione e la formazione tecnica superiore - articolato in commissioni di
settore, al quale è affidato il compito di formulare proposte al Ministro per
aggiornare periodicamente gli indirizzi, i profili e risultati di apprendimento
degli istituti professionali. Il Comitato è composto da docenti e dirigenti
scolastici, esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca,
esperti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'UPI, dai
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo
economico e della gioventù. Esso si avvale dell'assistenza tecnica dell'ANSAS,
dell'ISFOL, di Italia Lavoro e dell'IPI. I risultati di apprendimento sono
periodicamente valutati dall'INVALSI, che ne cura la pubblicità, mentre il
Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto con i risultati del
monitoraggio e della valutazione. Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che
il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale sia costituito
con decreto MIUR. Il successivo comma 3 prevede il periodico aggiornamento di
indirizzi, profili e risultati di apprendimento con decreto MIUR, emanato previo
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni
parlamentari, ex articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica n. 275
del 1999. L'articolo 8 reca disposizioni inerenti il passaggio al nuovo
ordinamento, che è accompagnato da azioni per l'aggiornamento del personale
della scuola e per informare studenti e famiglie.
Ricorda quindi che, con nota 10873 del 26/10/2009, il termine per le iscrizioni
per l'anno scolastico 2010/2011 è stato fissato al 27/2/2010, proprio per
consentire la piena conoscenza delle novità. Gli attuali istituti professionali
di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010/11,
negli istituti professionali disciplinati dal regolamento, secondo la tabella di
cui all'all. D. Si prevede quindi la possibilità di stipulare intese tra il
Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca, il Ministero
dell'economia e delle finanze (MEF) e le singole regioni interessate per attuare
sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti
professionali ai fini di una offerta coordinata tra i percorsi degli istituti
professionali e quelli di istruzione e formazione professionale gestiti dalle
regioni. L'articolo 8, comma 2, prevede in specie che con decreto di natura non
regolamentare MIUR, di concerto con il MEF, previo parere della Conferenza
Stato-regioni-province autonome, sono definiti: le indicazioni nazionali su
competenze, abilità e conoscenze; i criteri e le modalità per l'articolazione
delle aree di indirizzo in opzioni; la rideterminazione dei quadri orario, a
partire della classi successive alla I funzionanti nell'anno scolastico 2010/11
secondo il vecchio ordinamento, con un orario di 34 ore settimanali; la
sostituzione (limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di
specifiche intese con le regioni) dell'area di professionalizzazione con 132 ore
di attività
in alternanza
scuola-lavoro nelle IV e V classi. Il successivo comma 3 del medesimo articolo
prevede che con decreti di natura non regolamentare dei Ministri indicati al
precedente comma 2 sono definiti: le classi di concorso del personale docente e
l'articolazione delle cattedre; gli indicatori per la valutazione e
l'autovalutazione degli istituti professionali. In relazione all'articolo 8,
comma 4, lettera a), dello schema, si segnala che l'articolo 64, comma
4, lett. a), del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che l'intervento
sulle classi di concorso sia attuato con regolamento di delegificazione ex
articolo 17, comma 2, L. 400 del 1988. Lo schema di regolamento in questione è
stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009. L'articolo 9
prevede disposizioni finali concernenti, in particolare, l'inderogabilità delle
disposizioni del regolamento da parte di norme contrattuali, l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica, la salvaguardia dell'autonomia delle province
autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 10, infine, prevede alcune abrogazioni,
in particolare, l'articolo 195 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in
materia di esami di qualifica. Rileva quindi che allo schema di regolamento sono
allegati la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l'analisi
tecnico-normativa; l'analisi dell'impatto della regolamentazione; il parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione; alcune note interne al Governo.
Non sono allegati il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza
Unificata, per i quali il Governo si riserva la trasmissione non appena
acquisiti. La Conferenza unificata ha espresso il parere il 29 ottobre 2009.
Osserva che nella premessa allo schema di regolamento, occorre inserire il
riferimento al parere delle Commissioni parlamentari. All'articolo 6, comma 1,
sembrerebbe opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122». Al comma 3 del
medesimo articolo, potrebbe essere opportuno chiarire inoltre le modalità con
le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti al fine della
configurazione delle prove di esame. Aggiunge che all'articolo 8, comma 4,
lettera a), sarebbe opportuno chiarire il riferimento all'intervento
sulle classi di concorso; mentre all'articolo 10, al fine di definire una data e
termini certi per l'abrogazione sembrerebbe opportuno riformulare il comma 1
come segue: « «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, è abrogato l'articolo 195 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 191, comma 3, sono soppressi:
a) al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per
fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per
l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi,
industriale ed artigiano, agrario e nautico»; b) l'ultimo periodo».
Ritiene infatti che non sembrerebbe necessaria la soppressione delle parole «gli
istituti professionali» al comma 2 dello stesso articolo 191, che, invece,
dovrebbe essere aggiornato per altri profili.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Caterina PES (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'inversione dell'ordine del giorno che non le ha consentito di partecipare alla seduta. Ricorda che alcuni colleghi arrivano con gli aerei e le variazioni dell'ordine dei lavori fatte all'ultimo momento non consentono ai deputati che arrivano da fuori Roma di parteciparvi.
Valentina APREA, presidente, pur facendosi carico della esigenza della collega Pes, precisa che si è trattato di una decisione condivisa dalla Commissione per l'esigenza a lei manifestata, per le vie brevi, da uno dei rappresentanti di
gruppo. Assicura, in ogni caso, la collega Pes sulla propria disponibilità ad informarla compiutamente delle relazioni svolte.
La seduta termina alle 15.
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