LEGGE 4 giugno 2004, n.143

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'. (GU n. 130 del 5-6-2004)
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni;
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
  Visto  il  disegno  di  legge  recante  disposizioni  in materia di
graduatorie  permanenti  del  personale  docente  della  scuola  e di
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo approvato
dalla  7ª  Commissione  permanente  del Senato della Repubblica (atto
Senato n. 2529/A);
  Considerato   che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
19 novembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 301 del
30 dicembre  2003,  e'  stato  determinato, in misura non superiore a
quindicimila  unita',  il  contingente  di  personale della scuola da
assumere  con  contratto  a tempo indeterminato per l'anno scolastico
2004-2005;
  Considerato  che  il  disegno  di  legge  sopraindicato  prevede la
rideterminazione,  sulla base della tabella di valutazione dei titoli
ad  essa  allegata, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, delle
graduatorie  permanenti  di  cui  all'articolo  401  del  testo unico
approvato   con   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni;
  Considerato    che   le   predette   graduatorie   permanenti,   da
rideterminare  sulla  base  della  nuova  tabella  di valutazione dei
titoli,  devono  essere  approntate  in tempo utile per consentire le
assunzioni  per  l'anno  scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19 novembre  2003, e comunque non
oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso,
per   le   predette   assunzioni,   alle   graduatorie  preesistenti,
predisposte  ed  aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti
con  provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di
contenzioso  tra  le  diverse  categorie  di personale inserito nelle
graduatorie  e,  di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione
definitiva nelle graduatorie stesse;
  Considerato  che  i  tempi  presumibili  di esame parlamentare e di
approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di
assicurare  con  certezza  l'operativita'  delle nuove norme in tempi
tali   da   consentire   all'amministrazione   di   provvedere   alla
rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio
2004;
  Visto  l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame
in  Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo
2004,  con  il quale si e' impegnato il Governo a provvedere entro il
31 luglio  prossimo  alle  assunzioni  gia'  autorizzate  per  l'anno
scolastico  2004-2005,  sulla  base  delle  graduatorie rideterminate
secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata
al predetto disegno di legge;
  Considerata   l'esigenza   di   escludere   dal   limite   disposto
dall'articolo  51,  comma  4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i
costi   derivanti   agli  Atenei  dagli  incrementi  stipendiali  del
personale  docente  e  non docente, nonche' di ridurre di un terzo le
spese  per  il  personale  convenzionato  con  il  Sistema  sanitario
nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;
  Considerato  altresi'  che  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia
nell'ambito  del previgente ordinamento, qualora sostenessero l'esame
di  Stato  con  la  disciplina  prevista  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n.
445,  pur  avendo  compiuto  il  tirocinio  semestrale  previsto  dal
previgente  ordinamento,  sarebbero  costretti ad effettuare anche il
tirocinio  di  tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal
predetto decreto ministeriale;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
specifiche   disposizioni   per   conseguire   gli   obiettivi  sopra
illustrati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Disposizioni in materia di graduatorie permanenti

  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2004-2005  le  graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  e  successive  modificazioni, di seguito denominato:
«testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione
previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera b), del decreto-legge
3 luglio  2001,  n.  255,  convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto  2001,  n.  333,  in base alla Tabella allegata al presente
decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis.  Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti
nelle  graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico
avviene  su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine
fissato  per  l'aggiornamento  della graduatoria con apposito decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca. La
mancata  presentazione  della domanda comporta la cancellazione dalla
graduatoria   per   gli   anni   scolastici   successivi.  A  domanda
dell'interessato,  da  presentarsi  entro  il  medesimo  termine,  e'
consentito  il  reinserimento  nella graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all'atto della cancellazione.

  2.  Il  comma  3  dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato.

  3.  L'abilitazione  conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo
ai  fini  dell'inserimento  nell'ultimo  scaglione  delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
  3-bis.   Costituisce   altresi'   titolo   di   accesso  ai  fini
dell'inserimento  nelle  graduatorie  di  cui  al  comma 1 il diploma
accademico  di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.
508,   e   successivi  provvedimenti  applicativi,  rilasciato  dalle
accademie  di  belle  arti,  a  conclusione  di  corsi  di  indirizzo
didattico    disciplinati    da   apposito   decreto   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e a seguito di
esame finale con valore di esame di Stato abilitante.

  4.  A decorrere dall'anno scolastico  2005-2006, gli aggiornamenti e
le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base
e  per  tutti  gli  scaglioni,  sono effettuati con cadenza biennale.
All'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le
parole: «da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di
ciascun   anno»  sono  soppresse  con  effetto  dall'anno  scolastico
2005-2006. Per  l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le 
integrazioni delle  graduatorie  di cui al presente comma sono 
effettuati entro il 15 giugno 2004.

  4-bis.  In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle
graduatorie  permanenti di strumento musicale nella scuola media sono
inseriti  i  docenti  in possesso del diploma abilitante di didattica
della  musica,  purche' in possesso di un diploma di conservatorio in
uno  strumento  e  che  abbiano  prestato,  entro  l'anno  scolastico
2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.

Art. 1-bis. 
(Piano pluriennale di nomine). 
   1. Con decreto del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e
delle finanze, e' adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di
quanto  previsto  dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo
indeterminato  che,  nel  corso  del  prossimo  triennio, consenta la
copertura dei posti disponibili e vacanti.
   2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
   3.  Lo  schema  di  decreto  di  cui  al comma 1 e' trasmesso alle
Camere,  corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e  per  le  conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  del medesimo schema di
decreto.
   4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il
Governo,   ove   non   intenda   conformarsi   alle   condizioni  ivi
eventualmente  formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza
di  garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma, della
Costituzione,   ritrasmette   alle  Camere  i  testi,  corredati  dai
necessari   elementi   integrativi  di  informazione,  per  i  pareri
definitivi  delle  Commissioni  competenti,  che  sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.


 
Art. 2.
Disposizioni   speciali   per   il   conseguimento  dell'abilitazione
                          all'insegnamento

  1.  Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di
entrata  in  vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5
della  legge 28 marzo 2003, n. 53, le universita' e le istituzioni di
alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito
delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale,
riservati:
    a) agli   insegnanti  di  scuola  secondaria  in  possesso  della
specializzazione  per  il sostegno agli alunni disabili conseguita ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione in data
24 novembre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 131 del
7 giugno   1999,  e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 ottobre   1975,   n.   970,   che   siano  privi  di  abilitazione
all'insegnamento   nelle  scuole  di  istruzione  secondaria,  ma  in
possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di
belle  arti  o  di  istituto  superiore  per le industrie artistiche,
idoneo  per  l'accesso  ad  una  delle  classi  di concorso di cui al
decreto  del  Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio
1998,   e   successive   modificazioni,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  al  Bollettino  ufficiale  del  Ministero  della  pubblica
istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano
prestato  servizio  su  posti  di  sostegno per almeno 360 giorni dal
1° settembre  1999  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto;
    b) agli  insegnanti  di  scuola materna ed elementare in possesso
della  specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi
di  abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano prestato
servizio  su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) agli  insegnanti  in  possesso  della  specializzazione per il
sostegno  di  cui  alla  lettera  a)  e  di  un  diploma di maturita'
afferente  alle  classi  di concorso comprese nelle tabelle C e D del
citato  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione n. 39 del
30 gennaio  1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso
comprese  nella  tabella  A del medesimo decreto alle quali si accede
con  il  possesso  di  un  titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola  secondaria  superiore di durata quinquennale, che siano privi
di  abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio su posti
di  sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
    c-bis)  agli  insegnanti  in  possesso  del titolo conclusivo del
corso  di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni
1999,  2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita'
e  che  abbiano  prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola
materna  e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  successivamente  e  in
conformita'   alle   modalita'  di  formazione  definite  nella  fase
transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
   c-ter)  agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di
studio  di  cui  alla  lettera  c), che siano privi di abilitazione o
idoneita'  e  che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal
1°  settembre  1999  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.

    1-bis.  Nell'anno  accademico  2003-2004, e comunque non oltre la
data   di   entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  attuativo
dell'articolo   5   della  legge  n.  53  del  2003,  le  universita'
istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato, corsi speciali di
durata  annuale,  per il conseguimento del titolo di specializzazione
per  il  sostegno  agli  alunni disabili per gli insegnanti di scuola
materna  ed  elementare  in  possesso  di  abilitazione  o  idoneita'
conseguite  in  pubblici concorsi indetti prima della data di entrata
in  vigore  della  legge  3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato
servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre
1999  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
   1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione
del  decreto  legislativo  da  emanare ai sensi dell'articolo 5 della
legge  n.  53  del 2003, sono definite le modalita' di formazione per
consentire  ai  docenti  non  abilitati che hanno prestato almeno 360
giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
l'inserimento  nelle  graduatorie  permanenti di cui all'articolo 401
del testo unico.


  2.   Gli   insegnanti   in  possesso  dei  diplomi  rilasciati  dai
conservatori  di  musica  o  istituti  musicali pareggiati, che siano
privi  di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno
360  giorni  di  servizio complessivi in una delle classi di concorso
31/A  o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad
un  corso  speciale  di  durata  annuale  istituito nell'ambito delle
scuole  di  didattica  della  musica  presso  i conservatori, secondo
modalita'   definite   con   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui
al presente comma sono finanziati sulla base delle modalita' definite
ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.
  3.  I  corsi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  istituiti  per  il
conseguimento   dell'abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  a
seguito  di  esame  finale  avente  valore di esame di Stato e per il
conseguente   inserimento   nelle   graduatorie   permanenti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalita' definite con decreto
del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
prevedono  anche  l'adesione  di  un  numero  di  iscritti minimo, in
ciascuna  universita', per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero
la  modulazione  temporale  dei  corsi  stessi in relazione al numero
degli iscritti.
  3-bis.  Al  fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari
atenei  e  diversi  criteri  di valutazione dei corsisti, il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca impartisce alle
universita'   precise   disposizioni   relative   alle  modalita'  di
attuazione  dei  corsi,  definendo  il  numero minimo di iscritti per
ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie
chiamate   ad   attivare  i  corsi,  tenendo  conto  dell'  attivita'
lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto
il territorio nazionale.
  4.   Gli   insegnanti   in  possesso  dei  diplomi  rilasciati  dai
conservatori  di  musica  o  istituti  musicali pareggiati, che siano
privi  di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno
360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre
1999  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono
ammessi,  per  l'anno  accademico  2004-2005,  anche in soprannumero,
all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le
relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del 
conseguimento di specifica abilitazione per lo  strumento  musicale,
nonche' per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.
   4-bis.  Ai  fini  di  cui  al  comma  4,  i  docenti  in possesso
dell'abilitazione  all'insegnamento  nelle  classi di concorso 31/A e
32/A,  e  che  abbiano  prestato  almeno 360 giorni di servizio nella
classe  di  concorso  77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai
fini   del   conseguimento   dell'abilitazione   all'insegnamento  in
quest'ultima  classe  di  concorso,  all'ultimo  anno  del  corso  di
didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento
presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione
all'abilitazione  posseduta,  secondo  modalita' definite con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca. Al
presente  comma  si  applicano  i  criteri  di  cui  al  comma 3 e le
disposizioni di cui al comma 7.

  5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il
servizio  di  insegnamento e' valido solo se prestato con il possesso
del  prescritto  titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o a classi di concorso.
  6.  Nella  provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al
comma  1  sono  istituiti  soltanto  per  gli ambiti disciplinari, le
classi   di  concorso  e  gli  insegnamenti  per  i  quali  nell'anno
scolastico  2003-2004  non  sono  stati banditi concorsi ordinari per
esami  e  titoli.  L'inserimento  nelle  graduatorie permanenti ed il
relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge
provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
  7. I corsi speciali di cui ai commi 1,1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con
le  maggiori  entrate realizzate dalle universita' e dai conservatori
con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a
carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi
a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  del bilancio delle singole
universita' e dei singoli conservatori.
  7-bis.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2005-2006, e' valida
l'abilitazione   all'insegnamento   conseguita   con  il  superamento
dell'esame  finale  da  parte  di  coloro  che sono stati ammessi con
riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
4a  serie  speciale,  n.  15  del  20  febbraio 2001, purche' abbiano
maturato  il  requisito  sulla  durata  del  servizio prestato di cui
all'articolo  1,  comma  6-bis,  del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.

Art. 2-bis.  
(Graduatorie dell'AFAM)
1. I docenti precari che hanno  prestato  servizio  per 360 giorni 
nelle istituzioni dell'alta formazione  artistica  e  musicale (AFAM) 
sono inseriti in apposite e specifiche     graduatorie,    previa    
valutazione    dei    titoli artistico-professionali  e  culturali  
da svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

 

Art. 3. 

 Disposizioni relative ai passaggi di ruolo.  

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, e' determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria. 2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purche' gia' inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre".

Art. 3-bis. 

Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno.  

1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonche' con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato e' detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti. 

Art. 3-ter.

Accesso con riserva.  

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purche' abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verra' effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 

2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresi' iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all' ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. 

Art. 3-quater. 

Proroga dell'utilizzazione di personale

1. Al fine di garantire la continuita' della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, e' prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalita' del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalita' e delle competenze gia' acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.

Art. 4.

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro l'anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle universita' con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle universita'.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001.

Art. 4-bis.

Idoneita' a professore associato.

1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati. 

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle universita' interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Spese di personale docente e non docente universitario

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto", salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5-bis. 

Proroga del Consiglio universitario nazionale. 

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

 Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

 Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

__________

Tabella di valutazione dei titoli
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo
scaglione  delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo
unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e  successive
                           modificazioni.

A) Titoli di accesso alla graduatoria.
  A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame  anche  ai  soli  fini  abilitativi  o  di  idoneita', o per il
conseguimento  dell'abilitazione  a  seguito  della  frequenza  delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per
l'abilitazione/titolo  abilitante all'insegnamento comunque posseduto
e  riconosciuto  valido  per  l'ammissione  alla  medesima  classe di
concorso  o  al  medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella
graduatoria  permanente,  ivi compreso il diploma «di didattica della
musica»  di  durata  quadriennale,  conseguito  con  il  possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria di secondo grado e del diploma di
conservatorio   valido  per  l'accesso,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto-legge    25 settembre   2002,   n.   212,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie
per  le  classi  di  concorso  31/A  e 32/A, nonche' per la laurea in
scienze  della  formazione  primaria  valida  per l'accesso, ai sensi
della  legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna
ed  elementare,  sono  attribuiti  fino a un massimo di punti 12. Nel
predetto  limite  di  12  punti  vengono  attribuiti, in relazione al
punteggio,  rapportato  in centesimi con cui il concorso o l'esame ai
soli fini abilitativi e' stato superato, i seguenti punti:
    per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 ....  punti 4
    per il punteggio da 60 a 65 ....  punti 5
    per il punteggio da 66 a 70 ....  punti 6
    per il punteggio da 71 a 75 ....  punti 7
    per il punteggio da 76 a 80 ....  punti 8
    per il punteggio da 81 a 85 ....  punti 9
    per il punteggio da 86 a 90 ....  punti 10
    per il punteggio da 91 a 95 ....  punti 11
    per il punteggio da 96 a 100 ....  punti 12
  A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
    a) si  valuta  il  superamento  di  un  solo  concorso o esame di
abilitazione o di idoneita' o un solo titolo con valore abilitante;
    b) le  votazioni  conseguite  in concorsi o esami abilitanti o di
idoneita',  in  cui  il punteggio massimo sia superiore o inferiore a
100 sono rapportate a 100;
    c) le  eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto  superiore  se  pari  o  superiori  a 0,50 e per difetto al voto
inferiore se inferiori a 0,50;
    d) ai  candidati  che  abbiano superato un concorso ordinario per
esami  e  titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna
si  valuta  il  punteggio  complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria   generale  di  merito,  comprensivo  anche  dei  titoli,
espresso  in  centesimi,  ovvero,  se  piu'  favorevole, il punteggio
relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato
a cento;
    e) ai  candidati  che  abbiano superato un concorso ordinario per
esami  e  titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta
il  punteggio  complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale  di  merito,  comprensivo  anche  dei  titoli  e della prova
facoltativa  di  lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se
piu'  favorevole,  il  punteggio  spettante per le sole prove d'esame
espresso   su   ottantotto;  tale  punteggio  complessivo  e'  sempre
rapportato a cento;
    f) ai    candidati    che   abbiano   conseguito   l'abilitazione
all'insegnamento  a seguito di partecipazione alle sessioni riservate
di  esame,  di  cui  alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57
del  20 luglio  1999,  n.  33  del  7 febbraio 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n.
1  del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale  -  n.  15  del  20 febbraio  2001,  deve essere valutato il
punteggio    complessivo,    espresso    in    centesimi,    relativo
all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
  A.3)  Per  i  titoli  professionali  conseguiti  in  uno  dei Paesi
dell'Unione  europea,  riconosciuti  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie
89/48/CEE  del  Consiglio,  del  21 dicembre  1988,  e  92/51/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.
  A.4)   Per   l'abilitazione   conseguita   presso   le   scuole  di
specializzazione  all'insegnamento  secondario (SSIS) a seguito di un
corso  di  durata  biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto
A.1,  sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di
durata  legale  del  corso,  equiparato  a  servizio specifico per la
classe  di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi
di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico
corso,  l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta
dell'interessato;  per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.
Per  l'abilitazione  conseguita  presso  le  scuole  quadriennali  di
didattica  della  musica,  in  aggiunta  al punteggio di cui al punto
A.1),  sono  attribuiti  ulteriori  punti 30, di cui 24 per la durata
legale  del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due
classi  di  insegnamento  cui  si  riferisce l'abilitazione, a scelta
dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso 
i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta
 al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24.  
A.5)  Per  le  abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di
cui  al  punto  A.1,  con  esclusione di quella per la quale e' stato
attribuito  il  punteggio  di  cui  al  punto A.4, sono attribuiti in
aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore.
  B.1)  Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne
o  elementari  o  negli istituti di istruzione secondaria o artistica
statali,  ovvero  nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento
prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e
per  il  servizio  prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
per  ogni  mese  o  frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un
massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
  B.2)  Per  il  servizio  di  insegnamento  prestato  in istituti di
istruzione  secondaria  legalmente  riconosciuti  o pareggiati ovvero
nelle  scuole  elementari  parificate,  ovvero  nelle  scuole materne
autorizzate,  sono  attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16
giorni,  punti  1,  fino  ad  un  massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico.
  B.3)  Ai  fini  dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti
punti B.1 e B.2:
    a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il
possesso  del  titolo  di  studio  prescritto dalla normativa vigente
all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per
il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
    b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o
in  piu'  classi  di  concorso e' valutato per una sola graduatoria a
scelta dell'interessato;
    b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento
  diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura 
  del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1);
    c) il  servizio  svolto  nelle attivita' di sostegno, se prestata
con  il  possesso  del  prescritto  titolo per l'accesso alla classe 
  di concorso, area disciplinare o posto,  e' valutato   in   una  
  delle  classi  di  concorso  comprese  nell'area disciplinare, 
  a scelta dell'interessato;
    d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante
il  periodo  di  durata  legale  dei  corsi  di  specializzazione per
l'insegnamento secondario;
    e) a decorrere dall'anno scolastico  2005-2006 il  servizio  prestato 
     nelle  scuole  italiane  all'estero e nelle scuole materne o elementari
     o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi 
     appartenenti all'Unione europeae' equiparato al corrispondente 
     servizio prestato in Italia;
    f) il  servizio  prestato  nelle  scuole militari, che rilasciano
titoli  di  studio  corrispondenti  a quelli della scuola statale, e'
valutato   per   intero,   se  svolto  per  i  medesimi  insegnamenti
curricolari della scuola statale;
    g) il  servizio  prestato  dal  1° settembre  2000  nelle  scuole
paritarie  e' valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del   decreto-legge   3 luglio   2001,   n.   255,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
    h)  il  servizio  prestato  nelle  scuole  di ogni ordine e grado
situate  nei  comuni  di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.
90,  nelle  isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in
misura  doppia.  Si  intendono quali scuole di montagna quelle di cui
almeno  una  sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri
dal livello del mare;
   
    i) soppressa

C) Altri titoli.
  C.1)  Ai  titoli  elencati nella presente lettera C non puo' essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
  C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli
che  danno  accesso  alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai
punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
  C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta
in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della
lettera A), sono attribuiti punti 3.
  C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
    a) nel  caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o
classi  affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito per una
sola abilitazione;
    b) le   idoneita'  e  le  abilitazioni  per  la  scuola  materna,
elementare  e  per  gli istituti educativi non sono valutabili per le
graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
    c) non  sono  valutati  i  titoli  di abilitazione e di idoneita'
conseguiti  in  violazione  delle disposizioni contenute nelle citate
ordinanze  ministeriali  n.  153  del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del
2001.
  C.5)  Per  ogni  titolo  professionale  conseguito in uno dei Paesi
dell'Unione  europea,  riconosciuto  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ai  sensi delle citate direttive
comunitarie  n.  89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al
titolo  di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti
punti 1.
  C.6)  Per  il  dottorato  di  ricerca  sono  attribuiti punti 12 al
conseguimento del titolo.
  C.7)  Limitatamente  alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del  personale  docente  della  scuola  elementare,  per le lauree in
lingue  straniere,  di  cui  al  decreto  del Ministro della pubblica
istruzione  n.  39  del  30 gennaio  1998,  previste per le classi di
concorso  45/A  e  46/A,  conseguite con il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro
della  pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze
della  formazione  primaria  indirizzo  per la scuola elementare, per
ogni titolo sono attribuiti punti 6.
  C.8)  Limitatamente  alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del  personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze
della  formazione  primaria,  indirizzo  per  la scuola materna, sono
attribuiti punti 6.
  C.9)  Limitatamente  alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del  personale  educativo,  per la laurea in scienze della formazione
primaria,  indirizzo  per la scuola elementare, sono attribuiti punti
6.
  C.10)  La  valutazione  della  laurea  in  scienze della formazione
primaria  prevista  ai  punti  C.7,  C.8  e  C.9  e' alternativa alla
valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.
  C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o
corso  di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con
esame  finale,  coerente  con  gli  insegnamenti  cui si riferisce la
graduatoria, sono attribuiti punti 3.

 


 

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