Finanziaria 2005
Bozza del testo approvato al Senato nella seduta del 15 dicembre 2004
134. La spesa per supplenze
brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed
ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per
l'anno 2005 e di 565
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti
limiti.
135. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
136. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
.....
a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: «nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104.»;
«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.»;
e) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2) le lettere da a) ad
e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; e) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
3) nel comma 2, le parole: «negli
articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli
articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge»;
d) l'articolo 14 è abrogato.
369. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo
12 commi 1 e 2 del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera e), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del medesimo testo unico»;
2) nel comma 3, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1
devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di
lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle
somme e i valori di cui alle
lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli
emolumenti
stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2
del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma
dell'articolo 15 dello
stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha
effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1,
lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali.»;
3) nel comma 4, il terzo
periodo è soppresso;
b) nell'articolo 29:
1) nel comma 1, lettera e), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2del medesimo testo unico»;
2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare».
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