Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 28 marzo 2003, n. 53 ha delegato il Governo ad emanare, entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni i materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. La stessa legge stabilisce che i decreti debbano essere emanati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

In particolare, i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n.281 del 1997.

Lo schema di decreto legislativo  che qui si propone costituisce una prima attuazione della delega legislativa prevista dalla legge n.53. Esso riguarda la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione e l’avvio a partire dall’anno scolastico 2003-2004, della scuolaprimaria e, dall’anno scolastico 2004-2005, della scuola secondaria di primo grado, secondo il nuovo ordinamento.

In proposito si ritiene necessaria una considerazione preliminare al fine di dirimere ogni dubbio in ordine alla possibilità di emanazione del presente decreto e ciò sulla scorta delle stesse disposizioni di carattere finanziario contenute nella legge n.53 del 2003. L’articolo 7, comma 8, della legge stabilisce che "i decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie".

La legge delega dunque, nel momento stesso in cui stabilisce l’esigenza del reperimento dei mezzi di copertura finanziaria dei decreti legislativi la cui attuazione comporti nuovi o maggiori oneri di bilancio, non esclude – anzi ammette - la possibilità che la delega sia esercitata anche ad invarianza di spesa. E lo schema di decreto che si propone, secondo quanto specificamente chiarito nella relazione tecnico-finanziaria, non configura, per l’appunto, oneri aggiuntivi di bilancio per cui non si ritiene sostenibile, sulla scorta di una corretta interpretazione del dettato normativo, che alla sua emanazione sia di ostacolo il disposto dell’articolo 7, comma 8 della delega. Questo, infatti, si riferisce soltanto ai decreti legislativi "la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri". Il primo esercizio della delega che si realizza con il presente decreto – è necessario quindi sottolineare – è reso possibile dal fatto che esso avviene ad invarianza di spesa.

Le sole disposizioni dello schema che comportano oneri aggiuntivi rispetto all’ordinamento preesistente sono quelle stesse di carattere precettivo, già contenute nella stessa legge delega, relative agli anticipi, facoltativi, delle iscrizioni, e dei quali si accennerà meglio di seguito. Tali disposizioni sono pertanto meramente riproduttive delle corrispondenti previsioni della stessa legge delega e della correlativa copertura finanziaria da questa disposta.

Chiarito quanto sopra, si deve ricordare che in base all’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge n.53, il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ed in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale. Lo schema di decreto che si propone intende definire, come già detto, le linee generali del nuovo ordinamento della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Il primo momento di attuazione della riforma è tracciato dalla medesima legge di delega in quanto connesso agli anticipi di iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, la cui disciplina è operativa fin dal prossimo anno scolastico, perché prevista dall’articolo 7, comma 4, che è norma immediatamente precettiva.

Questo "incipit" di riforma non può peraltro essere un momento a sé stante di mera organizzazione del servizio o variabile indipendente del processo di cambiamento da avviare. Sarebbe infatti improprio e ingiustificato, per i bambini che si avvalgono della possibilità di ammissione anticipata alla scuola, essere inseriti in un sistema educativo che non abbia provveduto contestualmente a modificare il proprio impianto organizzativo e i piani di studio e di attività formativa, secondo le linee generali di personalizzazione degli interventi, indicati dalla legge di riforma.

Questa prima ragione basterebbe, di per sé, a giustificare il contestuale avvio almeno del primo segmento del sistema di istruzione, identificato dalla legge medesima, nel primo ciclo di istruzione, e della nuova scuola dell’infanzia. Un’altra ragione, non meno cogente, che sollecita l’avvio della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, è determinata dal fatto che il processo di riforma sarà indubbiamente lungo e complesso e ha bisogno di avviarsi per tempo, confidando, peraltro, negli interventi di possibile successiva integrazione dei decreti delegati medesimi, così come previsto dalla stessa legge n. 53.

A ciò si aggiunga la circostanza che già nell’anno scolastico 2002-2003 è stata attivata una sperimentazione di ordinamento e organizzativa, cui hanno aderito 251 istituzioni scolastiche, e che ha consentito di offrire alle bambine ed ai bambini iscritti alla scuola dell’infanzia ed al primo anno della scuola primaria attività e piani di studio coerenti con il processo di riforma.

Si è cioè provveduto all’aggiornamento degli Orientamenti della scuola dell’infanzia e dei Programmi della scuola elementare, mediante la formulazione di "Indicazioni nazionali" da riferire ai suddetti settori formativi.

È del tutto evidente che una sollecita attuazione della riforma che coinvolga la scuola dell’infanzia ed il primo e secondo anno della scuola primaria rappresenta un’esigenza di tutela della continuità didattica.

È quindi necessario provvedere all’adozione di un primo decreto legislativo che definisca la struttura generale della nuova scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione con previsione d’avvio graduale fin dal prossimo anno scolastico.

Peraltro, l’affidamento ad appositi regolamenti dell’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio, relativamente anche agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e ai connessi orari, non renderebbe possibile avviare la riforma della prima parte del sistema di istruzione fin dal prossimo anno scolastico 2003-2004, dati i tempi richiesti per l’emanazione dei regolamenti stessi. Di qui la necessità di prevedere una fase transitoria, definita all’interno del decreto legislativo di attuazione, fase che consenta, nelle more dell’emanazione dei regolamenti predetti, di dare avvio alla riforma, attraverso l’adozione di assetti pedagogici, didattici e organizzativi coerenti con le linee generali del nuovo sistema riformato, e già oggetto di documentazione e di sperimentazione.

Tali assetti, transitoriamente utilizzabili, sono quelli compresi e definiti negli allegati A, B, C e D al presente schema, cui fanno rinvio, rispettivamente, gli articoli 12 comma 3, 13 comma 3 e 14 comma 2 dello schema stesso.

Ovviamente tale impianto complessivo viene opportunamente integrato per corrispondere congruamente a talune specifiche scelte contenute nel decreto legislativo.

Il presente decreto legislativo detta pertanto, come già detto, la disciplina relativa alla scuola dell’infanzia e all’intero primo ciclo di istruzione.

Ciò premesso, si passa all’illustrazione dell’articolato. Il testo si compone di sedici articoli, raggruppati in cinque Capi.

Il Capo I, comprendente gli articoli 1, 2 e 3, ha per oggetto la scuola dell’infanzia.

L’articolo 1 definisce le finalità generali della scuola dell’infanzia, da realizzare anche attraverso la continuità educativa con il complesso dei servizi della prima infanzia e con la scuola primaria, nel rispetto della responsabilità educativa della famiglia.

Esso afferma poi che la scuola dell’infanzia ha una propria autonomia pedagogica e organizzativa con configurazione unitaria. L’articolo prevede infine la graduale generalizzazione del servizio su tutto il territorio nazionale, per consentirne a tutti i bambini la frequenza. A tale generalizzazione si provvede peraltro gradualmente, come precisato dall’articolo 12, comma 2 dello schema, con decreti del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 2 riguarda l’accesso alla scuola dell’infanzia. Esso prevede, con norma generale temperata da successiva disposizione transitoria in prima applicazione, che alla scuola dell’infanzia possano essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, ampliando in tal modo la fascia di età dei destinatari.

La disposizione ha un forte valore innovativo che va ben oltre il mero aspetto di ampliamento temporale dell’età di accesso, e postula un’attenta modalità di attuazione che salvaguardi la qualità del servizio e la natura specifica dell’istituzione.

L’articolo 3 detta le norme relative alle attività educative svolte nella scuola dell’infanzia. Esso determina il complessivo monte ore annuale delle attività educative, che vengono comprese tra 875 e 1700 ore, corrispondenti mediamente a 25 e 50 ore circa settimanali (5 o 10 ore giornaliere su cinque giorni a settimana per un calendario medio annuale di 35 settimane di attività).

Il modello orario prescelto viene definito sulla base dei progetti educativi delle singole scuole, tenendo tuttavia conto anche delle prevalenti richieste delle famiglie. Attualmente l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia, computato su base giornaliera, è normalmente di 8 ore, con possibilità per le singole famiglie di limitarlo alla sola fascia antimeridiana. La scuola inoltre può ampliare l’orario di funzionamento fino a 10 ore al giorno. Il quadro orario sostanzialmente non viene modificato ma presenta margini di elasticità rimessi alla valutazione delle famiglie ed alle esigenze espresse dai vari contesti sociali e territoriali.

L’articolo introduce inoltre l’elemento innovativo, comune a tutto l’intero sistema riformato, della personalizzazione delle attività educative e della necessaria documentazione di accompagnamento dell’intero processo educativo.

Il Capo II è costituito dal solo articolo 4 e riguarda il primo ciclo di istruzione, comprendente, come già detto, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. L’ articolo 4 disciplina la struttura del primo ciclo di istruzione, costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di I grado, che mantengono la propria specificità, pur configurando un unico ordinamento, sia per rispondere ad una progressività degli apprendimenti sia per consentire più idonee misure di sostegno e di orientamento. Riconosce il primo ciclo come primo segmento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Definisce la durata, fissata in cinque anni per la scuola primaria e in tre anni per la scuola secondaria di I grado, e l’articolazione interna del primo ciclo.

L’articolo prevede poi, in una logica di continuità del sistema formativo, all’inizio del ciclo, un anno di raccordo con la scuola dell’infanzia, e alla fine, un anno di raccordo e di orientamento con il secondo ciclo di istruzione e formazione.

Più esattamente il primo ciclo è costituito da un primo anno della scuola primaria, che si raccorda con la scuola dell’infanzia, da due successivi periodi biennali che concludono la medesima scuola primaria, da un periodo biennale della scuola secondaria di I grado a cui segue l’ultimo anno che conclude il ciclo e che svolge funzione di raccordo con il secondo ciclo.

In considerazione dell’unitarietà del primo ciclo di istruzione, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene attraverso una apposita valutazione positiva, anziché attraverso un esame di Stato, qual è attualmente l’esame di licenza elementare. L’articolo prevede quindi, a conclusione del ciclo, un esame finale di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.

Il Capo III, comprendente gli articoli 5, 6, 7 e 8, ha per oggetto la scuola primaria.

L’articolo 5 definisce le finalità generali della scuola primaria e, in attuazione della relativa, specifica indicazione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera f) della delega, individua l’inglese come prima lingua tra quelle dell’Unione europea, oltre ovviamente alla lingua italiana, da insegnare agli allievi della scuola primaria, nonché l’alfabetizzazione informatica, compresa tra le abilità di base, applicabile a tutti gli insegnamenti.

L’articolo 6 regola l’accesso alla scuola primaria, prevedendo distintamente i limiti d’età per l’avvio del diritto-dovere all’istruzione e per l’ammissione facoltativa alla frequenza anticipata. Esso fissa al 31 agosto di ciascun anno di riferimento il limite di età di sei anni per l’ingresso nel sistema scolastico. La determinazione di tale limite, che risulta più congrua rispetto al compimento dei sei anni di età, scandisce d’ora in poi la fascia di accesso non più con riferimento all’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), ma all’anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto). L’articolo prevede peraltro la facoltà di iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria dei bambini e delle bambine che compiono sei anni dopo il 31 agosto dell’anno di riferimento e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo.

L’articolo 7 riguarda le attività educative e didattiche svolte nella scuola primaria. Esso determina principi e criteri di carattere generale, fissando, preliminarmente il monte ore annuo obbligatorio delle lezioni, comprensivo anche delle quote riservate alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica; monte ore, quantificato in 891 ore annue, che, sulla base del computo di 33 settimane di lezione, è pari mediamente a 27 ore settimanali.

Per chiarezza di comparazione della nuova norma con il precedente ordinamento è da ricordare che attualmente l’orario delle lezioni della scuola elementare, computato su base settimanale, è pari a 27 ore, elevabili fino ad un massimo di 30 in relazione alla presenza dell’insegnamento della lingua straniera.

In tale orario non è compreso il tempo dedicato alla mensa nel caso di uno o più rientri pomeridiani. Nelle classi organizzate a tempo pieno, poi, l’orario settimanale è attualmente di 40 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa.

L’assistenza alla mensa da parte dei docenti costituisce obbligo di servizio.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che le istituzioni scolastiche, sulla base delle previsioni contenute nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), e tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, organizzano l’offerta formativa con attività e insegnamenti opzionali facoltativi, mediante un’ulteriore quota di monte ore, quantificata in 99 annue, pari, mediamente, a tre ore settimanali aggiuntive alla quota base obbligatoria di 27 ore. L’orario così complessivamente definito in 30 ore settimanali, non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

L’articolo prevede poi, al comma 4, che per garantire le attività educative e didattiche obbligatorie e opzionali facoltative sia appositamente costituito l’organico di istituto. Le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività e insegnamenti connessi all’offerta opzionale facoltativa, che richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, possono ricorrere, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, a contratti d’opera per l’impiego di esperti muniti di titoli definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Il comma 5 dell’articolo dispone che il perseguimento dell’obiettivo della personalizzazione degli apprendimenti, ferma restando l’autonomia organizzativa e didattica delle scuole, venga affidato agli insegnanti del gruppo-classe e si avvalga della funzione specifica di tutorato degli alunni, di orientamento nella scelta delle attività e degli insegnamenti opzionali facoltativi e di coordinamento degli insegnanti preposti al gruppo-classe, da affidare ad un docente. Attualmente funziona nella scuola elementare un modulo che abbina, di norma, due classi a cui vengono preposti tre docenti con funzioni e responsabilità paritarie, anche se nelle prime due classi di corso è possibile assegnare ad un docente una maggior presenza temporale nella classe, senza funzioni specifiche che non siano quelle di insegnamento.

L’articolo riconosce poi al dirigente scolastico la competenza circa l’assegnazione dei docenti alle classi, sulla base del piano dell’offerta formativa, con impegno a procedere alla loro migliore utilizzazione, tenendo conto delle professionalità e delle esperienze personali.

L’articolo affida infine al potere autonomo delle istituzioni scolastiche il compito di definire le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche avendo cura di salvaguardare soprattutto la qualità dell’insegnamentoapprendimento.

Tale orario dovrà tenere in debita considerazione le scelte delle famiglie, le strutture disponibili e i servizi funzionanti nella scuola.

L’articolo 8 detta le norme in materia di valutazione nella scuola primaria.

Esso disciplina la valutazione degli alunni da parte dei docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati, prevedendo che quella venga effettuata nella forma periodica e annuale. Inoltre agli stessi docenti è affidata la valutazione del primo periodo didattico, ai fini del passaggio al periodo successivo. Peraltro, all’interno di ciascun biennio, il riscontro di rilevanti carenze nei livelli di apprendimento possono tradursi, con decisione assunta all’unanimità dai docenti, nella mancata ammissione all’anno successivo.

Per assicurare la continuità dell’azione educativa, si prevede che i docenti debbano permanere nella stessa scuola per il tempo necessario per completare ciascuna scansione temporale (primo anno, primo biennio, secondo biennio).

L’articolo prevede che, in considerazione dell’unitarietà dell’intero primo ciclo d’istruzione, sia sufficiente solamente una valutazione positiva ai fini del passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Pertanto l’esame di licenza elementare viene abolito. Nelle successive specifiche norme che individuano le disposizioni soggette ad abrogazione è compresa quella che attualmente disciplina l’esame di licenza elementare.

L’articolo introduce infine una specifica innovazione circa i requisiti di accesso agli esami di idoneità alle classi della scuola primaria, prevedendo che i candidati esterni, provenienti da istruzione familiare o privata, debbano avere un’età non inferiore a quella richiesta per la classe alla quale intendono accedere.

In tal modo si potrà porre fine al fenomeno delle cosiddette "primine", in considerazione anche del fatto che la legge dispone in modo generalizzato la possibilità di accedere alla scuola primaria con congruo anticipo sulla età precedentemente richiesta.

Il Capo IV comprende gli articoli 9, 10 e 11 e tratta della scuola secondaria di primo grado.

L’articolo 9 definisce le finalità generali della scuola secondaria di I grado, così come stabilito dalla legge di delega e, in attuazione della stessa delega, introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea. Affida a questo settore del primo ciclo di istruzione anche compiti di orientamento per la successiva scelta di istruzione e di formazione, fornendo altresì strumenti formativi utili per tale prosecuzione del percorso educativo. Per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento prevede che le scuole, in continuazione con l’alfabetizzazione di base assicurata dalla scuola primaria, si avvalgano in modo sistematico delle tecnologie informatiche e ne favoriscano l’alfabetizzazione per tutti gli allievi.

L’articolo 10 detta le norme concernenti lo svolgimento delle attività educative e didattiche nella scuola secondaria di primo grado.

Esso fornisce indicazioni di carattere generale, stabilendo, preliminarmente, il monte ore annuo delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della Religione

Cattolica, in conformità delle norme concordatarie. Detto monte ore è quantificato in 891 ore annue, che sulla base del computo di 33 settimane di lezione è pari, mediamente, a 27 ore settimanali.

Si stabilisce inoltre anche qui la possibilità che, le istituzioni scolastiche, sulla base delle previsioni del P.O.F., e tenendo conto anche delle prevalenti richieste delle famiglie, organizzano, mediante una quota oraria quantificata in 198 ore annue, corrispondenti mediamente a 6 ore settimanali, l’offerta formativa con attività e insegnamenti opzionali facoltativi, coerenti con il profilo educativo tipico di tale parte del ciclo. Negli orari complessivi, obbligatori e opzionali facoltativi, non è compreso il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

L’articolo prevede inoltre, al comma 4, che a ciascuna istituzione scolastica venga assegnato l’organico di istituto, la cui consistenza è connessa strettamente al percorso formativo per lo svolgimento di tutte le attività educative e didattiche.

Le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività e insegnamenti opzionali facoltativi che richiedano specifiche professionalità non riconducibili al profilo professionale dei docenti della scuola secondaria di primo grado, possano ricorrere a contratti d’opera per l’impiego di esperti, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci. In tal modo si configurano, per il futuro, maggiori spazi per l’esercizio dell’autonomia propria delle Istituzioni scolastiche.

Detta autonomia viene valorizzata anche sottolineando che le scuole organizzano liberamente le attività educative e didattiche, al di fuori di modelli rigidi precostituiti.

L’articolo riguarda poi un aspetto innovativo fondamentale della riforma, l’introduzione del concetto della personalizzazione dei piani di studio, in modo da porre l’allievo al centro del processo educativo e creare le condizioni per  assecondarne le vocazioni nel corso dell’itinerario scolastico. A tal fine, viene introdotta la funzione di tutorato rivolta prevalentemente agli allievi, ma che si esplicita, altresì, in particolare, nella cura dei rapporti con le famiglie e nel coordinamento delle attività educative e didattiche.

L’articolo 11 detta le norme sulla valutazione, gli scrutini e gli esami.

Esso, al comma 1, prevede un minimo di frequenza dell’allievo per la validità dell’anno scolastico. Detto limite, diretto a fornire basi di solidità agli apprendimenti, è fissato in ¾ dell’orario annuale. Tale percentuale minima di frequenza viene applicata a ciascun allievo in rapporto al percorso formativo prescelto, tenuto conto della facoltatività degli insegnamenti opzionali. Ciò significa che, nel caso in cui l’allievo non si avvalga dell’offerta opzionale facoltativa, il computo del limite minimo opererà sulle 891 ore annue obbligatorie. In casi eccezionali e debitamente giustificati le istituzioni scolastiche possono derogare dal suddetto limite.

Il comma 2 regola la valutazione periodica degli allievi. La stessa si realizza sia in ordine agli apprendimenti che al comportamento tenuto dai medesimi in ambito scolastico. La valutazione è accompagnata, in coerenza con la personalizzazione dei piani di studio, da una certificazione delle competenze acquisite dai singoli allievi. Le attività di valutazione e di certificazione sono svolte dai docenti responsabili dei percorsi educativi e didattici. Di grande rilevanza è, altresì, la disposizione che fa carico alle istituzioni scolastiche di colmare eventuali deficit di apprendimento degli allievi mediante la predisposizione di appositi interventi educativi e didattici, articolati secondo le autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche stesse.

Il comma 3 disciplina il passaggio da un periodo didattico all’altro; considerata la scansione interna dei periodi didattici (2 + 1), esso si attua nell’ammissione al terzo anno. Tuttavia, non viene esclusa la possibilità di non ammettere l’allievo alla classe successiva all’interno del primo periodo biennale.

Si tratta, ovviamente, di casi eccezionali nei quali la presenza di lacune formative generalizzate sconsiglia l’ammissione alla seconda classe del periodo. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, conclusivo del primo ciclo, si conclude con l’esame di Stato.

L’articolo, nei commi 4 e 5, ridefinisce poi i requisiti e le modalità di accesso agli esami di idoneità alle classi seconde e terze e all’esame di Stato da parte di candidati privatisti, sulla base delle nuove condizioni di età conseguenti all’introduzione del termine del 30 aprile fissato per gli anticipi di ammissione alla frequenza scolastica.

L’articolo, infine, nell’obiettivo di favorire quanto più possibile la continuità didattica, sancisce la permanenza in sede dei docenti per un periodo corrispondente almeno a ciascun periodo didattico.

Il Capo V reca, negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, le disposizioni finali e transitorie.

L’articolo 12 stabilisce, per la scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2003-2004, in forma di sperimentazione, la possibilità dell’iscrizione anticipata per coloro che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la recettività delle strutture e funzionalità dei servizi. Viene altresì richiamata la possibilità dell’intervento dei Comuni nel rispetto delle relative risorse finanziarie. Per gli anni successivi viene consentita un’ulteriore graduale anticipazione, fino al 30 aprile, da definire con decreto ministeriale. Per consentire l’avvio dal prossimo anno scolastico vengono adottati transitoriamente, fino all’emanazione delle relative norme regolamentari, i contenuti pedagogici, didattici e organizzativi individuati in apposito allegato.

L’articolo 13 stabilisce, per la scuola primaria, per l’anno scolastico 2003-2004, la possibilità dell’iscrizione anticipata per coloro che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni successivi può essere consentita un’ulteriore estensione delle iscrizioni anticipate, fino al termine massimo del 30 aprile, mediante decreto ministeriale. La riforma prevede il proprio avvio nelle classi prime e seconde della scuola primaria dal prossimo anno scolastico; per consentire tale avvio vengono adottati transitoriamente i contenuti pedagogici, didattici e organizzativi già previsti dalla sperimentazione in atto con decreto n.100/2002, con gli opportuni adattamenti di orario definiti dall’articolo 7 e seguenti. Dall’anno scolastico 2004-2005 prevede l’estensione della riforma alle classi terze, quarte e quinte.

L’ articolo 14 relativo alla scuola secondaria di primo grado, prevede l’avvio della riforma della prima classe del biennio dall’anno scolastico 2004-2005.

L’articolo 15 detta le norme di carattere finanziario riportando sostanzialmente quelle già contenute nella legge delega, per l’attuazione degli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alla prima classe della scuola primaria, con indicazione delle risorse finanziarie assegnate all’uopo dalla stessa legge delega.

L’articolo 16, detta le disposizioni finali e le abrogazioni.

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