Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Art. 1
Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
1.Gli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e
la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al
termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti
professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2.Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie a essi
connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli
da 2 a 6 della presente legge.
3.Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno
successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:
Art. 2
Ammissione
1.All'esame di Stato sono ammessi:
Art. 3
Contenuto ed esito dell'esame
1.L'esame di Stato comprende tre prove
scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la
padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche
del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la
seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per
le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere
pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o
nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da
consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera.
2.I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati
dal ministero della Pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è
predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie
oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal ministro della Pubblica
istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il ministro
disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le
modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle
prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle
medesime.
3.Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
4.La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
5.Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e
francese, parificate a norma dell'Art. 38, primo comma, della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle
d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte,
di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese
a scelta del candidato.
6.A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un
voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somnma dei punti
attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione
d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per
la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito
scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due
giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7.Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con
la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8.Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente
individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi
eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 4
Commissione e sede d'esame
1.La Commissione d'esame è nominata dal
ministero della Pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri,
dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni
all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni
sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del
ministro della Pubblica istruzione, adottato a norma dell'Art. 205 del Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei
commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma
5.
2.Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro.
Il presidente è nominato dal ministero della Pubblica istruzione, sulla base di
criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in
possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra
i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i
ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli
istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno
di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente
è tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni. I membri
esterni sono nominati dal ministero della Pubblica istruzione tra i docenti
della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la
funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella
propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato
servizio negli ultimi due anni.
3.Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le
decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.
4.A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più
di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente
riconosciuto o pareggiato è abbinata a una Commissione di istituto statale. I
candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti
statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati
interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni
alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.
5.La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella
misura stabilita con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato
d'intesa con il ministro del Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'Art.
23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'Art.
1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato
di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi
altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati
in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai
termini di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella
d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti
sono specificamente individuati.
6.Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e,
limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti
di cui all'Art. 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti;
sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti
statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e
specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia
di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere
indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la
domanda di ammissione agli esami.
Art. 5
Credito scolastico
1.Il consiglio di classe attribuisce a
ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli
ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento
degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere
complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo
conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per
la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a
compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in
relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano
considerarsi pienamente superate.
2.Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti
quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base
del curriculum dell'ultimo triennio.
3.Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per
merito ai sensi dell'Art. 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato,
nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva
militare ai sensi del medesimo Art. 2, comma 4, è attribuito nella misura
ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
4.Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla
Commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico,
dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze
professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
Art. 6
Certificazioni
1.Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 7
Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
1.In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'Art. 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
Art. 8
Disposizioni finali
1.Sullo schema di regolamento di cui
all'Art. 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di
Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento può essere
comunque emanato.
2.Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 1 sono
abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'Art.
361, commi 1, 2 e 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297; l'Art. 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla
medesima data, nell'Art. 199 del predetto Testo unico, si intendono espunti i
riferimenti agli esami di maturità.
3.Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, previste, rispetivamente, dall'Art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'Art. 4 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'Art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'Art. 6 del
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
4.Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 1, le norme del Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte
le conseguenti e necessarie modifiche.
Art. 9
Norma finanziaria
1.Le spese relative all'indennità e ai
compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero della Pubblica
istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di
previsione.
2.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato
in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
della Pubblica istruzione.
3.Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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