Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDI' 11 GIUGNO 2002
83a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 16,05.

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IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(1251) CORTIANA ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(Parere alla 7a Commissione. Esame congiunto e rinvio)


Introduce l'esame il relatore FABBRI, il quale illustra nelle sue linee generali e nei profili di specifica competenza della Commissione, il disegno di legge n. 1306, che conferisce una delega al Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la definizione delle norme generali sull'istruzione e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. I decreti dovranno disciplinare le suddette materie nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, nonché dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, l'iniziativa per l'emanazione dei decreti spetta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; è previsto il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 e delle competenti Commissioni parlamentari. Da notare che per i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale è richiesto un particolare aggravamento della procedura, in quanto è prescritto non solo il parere, ma il raggiungimento della previa intesa con la Conferenza unificata.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari, approvato dal Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, a sostegno di una serie interventi necessari ed indispensabili proprio ai fini del buon esito complessivo della riforma, mentre con il comma 4 è contemplata la possibilità di emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi di quelli adottati ai sensi dell'articolo 1 e del successivo articolo 4.
Con l'articolo 2 sono disciplinati gli aspetti generali del sistema educativo di istruzione e formazione, con l'indicazione dei princìpi e dei criteri direttivi cui i decreti legislativi debbono attenersi.
Tra di essi si ricordano in particolare, alla lettera a) del comma 1, la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali, lo sviluppo di capacità e competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro; e alla lettera c) la garanzia del diritto per tutti all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La fruizione di tale diritto costituisce un dovere legislativamente sanzionato ed incide anche sulla materia dell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Con la lettera g) viene definito il secondo ciclo, costituito dal sistema dei licei e da quello dell'istruzione e della formazione professionale. In particolare, dal compimento del quindicesimo anno di età, i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato. La successiva lettera h) richiama innanzitutto la competenza regionale in materia di formazione professionale, materia che, secondo una tra le più accreditate letture del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, ricade sotto la potestà legislativa esclusiva delle regioni. Tale richiamo può far ritenere che le norme in esame siano intese alla definizione di livelli essenziali di prestazioni piuttosto che di princìpi generali.
La determinazione delle modalità di accertamento della rispondenza ai livelli essenziali, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, è affidata ad un regolamento di delegificazione, previsto dal successivo articolo 7, comma 1, lettera c) del disegno di legge in esame. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore: quando i medesimi siano conseguiti al termine di percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale, essi consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza. La possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, è assicurata con la lettera i), insieme al riconoscimento, con specifiche certificazioni di competenza, delle esercitazioni pratiche, formative e stage realizzati in Italia o all'estero. La frequenza con esito positivo di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi. Sempre ai sensi della lettera i), nell'ultimo anno del percorso di studi del secondo ciclo, i licei e le istituzioni formative stabiliscono specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore si sofferma brevemente sugli articoli 3 e 5, che individuano ulteriori oggetti dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, costituiti dalla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi e dalla formazione iniziale dei docenti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che conferisce al Governo una specifica delega - ulteriore rispetto a quelle di cui all'articolo 1 - per la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro per gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. La procedura per l'adozione del decreto legislativo è quella prevista dall'articolo 1, comma 2, già illustrata, integrata con alcune specificazioni: è previsto, infatti, il concerto con il Ministro del lavoro e le politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive e sono richiesti l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nonché il parere delle associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro. In base ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) la formazione dai quindici ai diciotto anni può svolgersi attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni, ovvero con enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio; viene espressamente escluso che tali periodi possano configurare un rapporto individuale di lavoro. Ai sensi della lettera b), devono essere stabilite indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale, mentre con la lettera c) sono individuate le modalità di certificazione degli esiti positivi del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
Ricorda inoltre che la disciplina di delega in esame fa salva espressamente la disciplina sui tirocini formativi e di orientamento per i soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, disciplina attuata dai decreti ministeriali 25 marzo 1998, n. 142, e 22 gennaio 2001.
Concludendo la sua esposizione sul disegno di legge n. 1306, il relatore dà contro brevemente dei contenuti dell'articolo 6, recante le disposizioni di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, e dell'articolo 7, recante le disposizioni finali e attuative del disegno di legge.
Il relatore passa quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1251, del senatore Cortiana e di altri senatori, che delinea un modello a due cicli, primario e secondario, di sette e cinque anni, che, secondo i proponenti presenterebbe il vantaggio di superare l'attuale frammentazione dei percorsi scolastici, inducendo elementi di razionalizzazione del sistema scolastico e di riduzione delle fasi di passaggio foriere di insuccesso e abbandoni. Dal punto di vista delle specifiche competenze della Commissione si segnala l'articolo 6, che rinvia all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 per la disciplina dell'istruzione e formazione tecnica superiore; alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni per le iniziative di educazione degli adulti e alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni per la disciplina della formazione continua.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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2002