Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge

 

 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 19 GIUGNO 2002
160ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE



Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
(Parere su testo ed emendamenti alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA dà conto del contenuto del disegno di legge in titolo, che delega il Governo a definire le norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche al fine di procedere a un revisione della riforma delineata con la legge 10 febbraio 2000, n. 30, approvata nella scorsa legislatura. Dopo aver illustrato dettagliatamente l'articolato, ricorda che l'articolo 117, secondo comma della Costituzione, alle lettere m) e n) riserva al legislatore statale la competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e le norme generali sull'istruzione, che ricomprendono anche l'istruzione professionale, riserva su cui è fondata la delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge. Ricorda, inoltre, che in base al terzo comma dello stesso articolo 117, lo Stato è competente per la determinazione dei princìpi fondamentali in riferimento ai quali si estrinseca la competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di istruzione.
Nel dibattito politico sono stati espressi dubbi circa l'attribuzione alle regioni della determinazione di una parte dei programmi scolastici. Si tratta, tuttavia, di disposizioni da attuare nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dallo Stato e in relazione alle quali è garantito il pieno rispetto della ripartizione delle competenze legislative definite con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché la coerenza con le norme in materia di devoluzione, attualmente all'esame del Parlamento.
Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il senatore MANCINO, dopo aver ringraziato il Presidente per la decisione di attribuire alla sede plenaria il parere sul disegno di legge n. 1306 che riguarda una materia rilevante soprattutto per il futuro del Paese, esprime la sua contrarietà sulla delega al Governo sia per l'assoluta genericità dei criteri e princìpi direttivi indicati, sia perché essa concerne anche la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente che, data la loro natura, a suo parere non possono in alcun caso essere delegati all'Esecutivo.
Pur riconoscendo la legittimità di una proposta, che pure non condivide, orientata in senso opposto a quella definita nella passata legislatura, ritiene che le indicazioni di cui all'articolo 2 (apprendimento in tutto l'arco della vita, formazione spirituale e morale e sviluppo della coscienza storica di appartenenza, diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni) non rappresentano criteri o princìpi direttivi e semmai rappresentano gli obiettivi della normativa.
In secondo luogo, ritiene insufficiente il previsto parere della Conferenza unificata, mentre sarebbe più efficace e costituzionalmente corretto coinvolgere la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3.
In base a tali motivazioni, dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il senatore VITALI, condividendo le considerazioni critiche svolte dal senatore Mancino, osserva che il disegno di legge deve tenere conto delle disposizioni costituzionali come modificate con la riforma del Titolo V. Nel merito osserva che alcune disposizioni si muovono in direzione opposta alle indicazioni condivise in sede europea. Tuttavia, in sede di esame della costituzionalità del disegno di legge, sottolinea piuttosto la genericità dei princìpi e dei criteri direttivi della delega, che introducono elementi di incertezza in un momento in cui le famiglie e il corpo dei docenti già subiscono gli effetti delle irragionevoli riduzioni delle risorse destinate alla scuola.
A proposito della fissazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente, ricorda che la Conferenza Stato-regioni e le associazioni delle autonomie locali avevano espressamente richiesto l'esclusione dalla delega al Governo, richiesta che l'Esecutivo ha ritenuto di non accogliere. Osserva in proposito che è particolarmente difficile concepire una delega al Governo per la determinazione dei princìpi fondamentali, laddove, in base all'articolo 76 della Costituzione, la stessa delega dovrebbe indicare chiaramente princìpi e criteri direttivi. Infatti la delega riguarda materie che vanno ben oltre le norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e il Governo avrebbe dovuto semmai proporre due distinti disegni di legge, uno per le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l'altro per la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente.
Annuncia, in conclusione, il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore BASSANINI ritiene che vi siano seri dubbi di costituzionalità sulle disposizioni del disegno di legge in esame. Anzitutto, per le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, si evidenzia l'insufficienza dei princìpi e criteri direttivi della delega. In secondo luogo si pone la questione, che sarà presto sciolta dalla Corte costituzionale relativamente alla cosiddetta "legge Lunardi" della legittimità di una delega circa la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente.
Osserva poi che l'articolo 7 attribuisce al Governo un potere regolamentare in materie del tutto estranee a quella delle norme generali sull'istruzione, un potere espressamente escluso dall'articolo 117, che affida la potestà regolamentare allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva.
Condivide, infine, la proposta del senatore Mancino di prevedere l'intervento della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Intervenendo in replica, il relatore VALDITARA fa presente che in sede europea non sono stati definiti orientamenti vincolanti, per cui la specifica considerazione critica svolta dal senatore Vitali appare priva di fondamento. Quanto alla presunta carenza di princìpi e criteri direttivi, evidenzia come le disposizioni contenute nel disegno di legge siano molto più dettagliate di quelle recate dalla legge n. 30 vigente. Ricorda, quindi, che il Governo ha chiarito che la richiesta di delega serve soprattutto a consentire di scandire nel tempo una riforma che, considerata la sua articolazione, non può entrare in vigore se non gradualmente.
Infine, osserva che il concetto di "norme generali sull'istruzione" può essere interpretato anche in senso molto lato, perché la nozione di "norme" è più stringente di quella di "principio", e ricorda che in costanza del vecchio testo dell'articolo 117 della Costituzione, che riservava allo Stato la determinazione dei "principi fondamentali" in materia di istruzione professionale, lo Stato è tuttavia intervenuto con normativa dettagliata, giudicata sempre legittima dalla Corte costituzionale. Se, inoltre, per ipotesi venisse invece ritenuto incostituzionale il disegno di legge in esame, necessariamente lo sarebbe anche la legge n. 30 del 2000, che reca una disciplina analoga quanto all'oggetto, assunto che viene tuttavia escluso dall'opposizione.

Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia i senatori intervenuti nella discussione e il relatore per aver sottolineato punti critici di cui il Governo è consapevole, nel momento in cui procede a una riforma del sistema dell'istruzione e della formazione in un contesto istituzionale notevolmente mutato.
Le questioni sollevate dai senatori Mancino, Vitali e Bassanini sono state approfonditamente esaminate nelle riunioni della Conferenza Stato-regioni. In realtà la delega fornisce al Parlamento garanzie maggiori rispetto al meccanismo prescelto dalla vigente legge n. 30 che rinviava le decisioni a un dubbio strumento di legislazione, il piano di fattibilità, che non consente di assicurare la copertura finanziaria. Al contrario, la delega rappresenta una soluzione forse più faticosa ma anche più credibile perché si basa su strumenti finanziari certi.
Con riguardo all'articolo 7, precisa che esso individua parametri uniformi per il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale ed europeo, per cui è legittima l'attribuzione allo Stato della relativa potestà regolamentare. Quanto ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del disegno di legge, si prevede, tra l'altro, l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata sui testi che attengono all'istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle competenze legislative regionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

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