Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge

 

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI' 24 SETTEMBRE 2002
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
- e petizione n. 349 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – è stato approvato l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, così come di quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, la senatrice ACCIARINI si sofferma in particolare sull'emendamento 5.4, che propone una disciplina alternativa della formazione degli insegnanti. Al riguardo, dopo aver puntualizzato che la formazione finalizzata all'insegnamento non è tema che si inscrive su un terreno vergine, ma vanta già una proficua esperienza condotta dalle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), ella richiama l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra una preparazione disciplinare di qualità e una buona formazione didattica. Soprattutto, condividendo l'impostazione del disegno di legge volto a garantire pari dignità alla formazione iniziale per tutti i docenti, sottolinea la necessità di stabilire la durata del percorso formativo che conduca all'insegnamento.
Dà quindi analiticamente conto del progetto predisposto dalla sua parte politica che si articola in un normale corso di laurea (quindi di durata triennale) seguito da un corso di specializzazione biennale integrato da un successivo periodo di prova, anch'esso biennale, caratterizzato dall'instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro garantito e tutelato. Si respinge pertanto l'ipotesi di una laurea specialistica ad hoc, che non sarebbe conforme alle esigenze di preparazione nel contempo disciplinare e didattica degli insegnanti. Occorre invece tenere conto dell'esperienza sin qui acquisita dalle SSIS, riconsiderandola a fini migliorativi, e soprattutto dare certezza ai tempi che si intendono fissare per il percorso formativo degli insegnanti. Al tempo stesso, la proposta di cui ella è portatrice introduce un criterio di flessibilità, laddove prevede che il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno dei corsi di specializzazione possa essere determinato anche in misura differenziata sulla base dei diversi livelli scolastici e indirizzi, fermo restando che le facoltà competenti possono riconoscere tali crediti ai fini del conseguimento delle lauree specialistiche.

Il senatore TESSITORE illustra l'emendamento 5.3, nella consapevolezza di esprimere un'opinione minoritaria anche nell'ambito dello schieramento di opposizione. In particolare, egli manifesta la propria netta contrarietà al cosiddetto panpedagogismo, che si configura come una scelta sbagliata in linea di principio e arretrata dal punto di vista scientifico. Esprime pertanto un giudizio fortemente critico nei confronti di una formazione distinta tra aspetti metodologici, che attengono alle modalità attraverso cui dovrà essere effettuato l'insegnamento, e ambito tematico disciplinare. In proposito, ricorda la proliferazione delle didattiche avvenuta in anni recenti, i cui teorici ne hanno ostacolato l'inserimento negli ambiti tematici di appartenenza, preferendo il cosiddetto raggruppamento delle didattiche.
Per le ragioni sopra esposte, egli si dichiara contrario alla previsione di una laurea specialistica finalizzata esclusivamente all'insegnamento, come anche a forme di orientamento ugualmente dirette all'insegnamento all'interno delle singole facoltà. Contemporaneamente, si mostra critico anche nei confronti dell'emendamento 5.4, la cui formulazione finisce per rendere riduttiva la preparazione universitaria dei futuri insegnanti, riconducendo gli appositi corsi tenuti nelle facoltà interessate a una condizione peggiore di quella che caratterizzava le ex facoltà di magistero, che a suo avviso avrebbero dovuto essere eliminate piuttosto che trasformate nei corsi di laurea in scienze della formazione.
Paventa inoltre il rischio che l'intero ordinamento universitario finisca per subire la sorte dei diplomi universitari, il cui fallimento è addebitabile all'assenza di una forte caratterizzazione sia dal punto di vista didattico che sotto il profilo degli sbocchi professionali. Auspica pertanto che l'istituzione universitaria non conosca lo stesso esito negativo, ma a tale scopo ritiene necessario che i corsi di laurea di durata triennale siano valorizzati nell'ottica di una impostazione complessiva che ricomprenda anche i bienni di specializzazione e ne esalti sia la metodologia didattica che la qualità dei contenuti tematici.
Valuta poi positivamente la flessibilità come criterio a cui debbono anche ispirarsi i corsi di formazione, che non debbono pertanto essere necessariamente previsti in ogni università o che viceversa possano essere realizzati da consorzi istituiti fra diversi atenei. Al tempo stesso, però, non possono essere smarrite le tradizioni culturali che caratterizzano ciascuna università in rapporto al territorio di appartenenza.
Anticipando quindi l'illustrazione dell'emendamento 5.0.3, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, l'oratore rimarca l'esigenza di istituzionalizzare la formazione post-universitaria, anche al fine di scongiurare il fatale deperimento della stessa istituzione universitaria. Al riguardo, egli propone che ciò si realizzi da un lato attraverso l'apertura verso il mondo produttivo, che non si esaurisca nell'organizzazione occasionale di master, ma preveda una articolazione sistematica in corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca, dall'altro lato mediante la realizzazione di un serio addestramento alla ricerca; sotto questo profilo, occorre superare una concezione dei dottorati di ricerca come primo gradino della carriera universitaria e quindi come titoli spendibili solo in ambito accademico.

Il senatore VALDITARA interviene per illustrare il seguente ordine del giorno:
0/1306/1000/7a
VALDITARA
"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che:
- l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
- tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici;
- vi sono proposte di vario genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere all'insegnamento;
- appare necessario, invece, che i corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così via);
a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagico quale percorso comune di formazione degli insegnanti".

Il senatore Valditara sostiene, infatti, di condividere l'atteggiamento critico dei senatori dell'opposizione nei confronti di una impostazione dei corsi di formazione di natura pedagogica, che esalti l'aspetto metodologico dell'insegnamento a scapito dei contenuti tematici della preparazione dei docenti. Ed è proprio sulla scorta di tali preoccupazioni comuni che egli ha ritenuto di dover presentare l'ordine del giorno che impegna appunto il Governo a mantenere la formazione degli insegnanti nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline e quindi a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico ed esclusivamente finalizzata all'insegnamento.
Ugualmente, si dichiara d'accordo con il preopinante circa il significato riduttivo che ha avuto la scelta di limitare alla durata di un triennio determinati corsi di laurea, in special modo nelle facoltà umanistiche.
Confidando che il Governo voglia accogliere il suo ordine del giorno, egli esprime peraltro rammarico per la mancata evidenziazione di una comunanza di intenti con l'opposizione anche su altri punti del progetto di riforma.

Il senatore D'ANDREA interviene per illustrare l'emendamento 5.31 e riconosce innanzitutto che si tratta di materia assai controversa, nella quale si sono registrate opinioni non coincidenti anche fra i soggetti auditi dall'ufficio di Presidenza della Commissione e provenienti da analoghe esperienze di formazione all'insegnamento. D'altra parte, la riforma e il rilancio della scuola non possono prescindere da una configurazione seria e valida della formazione dei docenti.
Su questo tema del resto sono emerse posizioni non riconducibili agli schieramenti politici e per questo motivo sarebbe preferibile sopprimere l'articolo 5 e affrontare la disciplina del settore in una sessione separata dei lavori della Commissione a ciò espressamente destinata. Un riordino delle strutture finalizzate alla formazione degli insegnanti rende infatti ineludibile una verifica della stessa riforma dell'ordinamento universitario.
Peraltro, l'emendamento in oggetto, laddove accolto, consentirebbe alla sua parte politica di attenuare il giudizio negativo sull'articolo 5, atteso che si propone di non riservare alle sole università la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti e di coinvolgere invece le istituzioni scolastiche, valorizzando quindi l'esperienza già acquisita dai docenti delle scuole.

Il senatore BRIGNONE illustra i propri emendamenti a partire dal 5.18, che mira a non vincolare la programmazione degli accessi ai corsi di laurea specialistica al numero dei posti disponibili, proponendo di tenere invece conto della previsione di tali posti relativa anche agli anni successivi all'effettivo inserimento degli studenti nei corsi medesimi.
Quanto all'emendamento 5.46, egli ritiene che l'abilitazione per insegnamenti sia eccessivamente vincolata al percorso di studi seguito, mentre il riferimento ad aree di insegnamento introdurrebbe più opportuni criteri di flessibilità. Soffermandosi poi sull'emendamento 5.65, osserva che la formazione in servizio degli insegnanti non può svolgersi solamente all'interno di strutture universitarie, poiché ciò contraddice ai principi dell'autonomia scolastica, ma contravviene anche alle esigenze di una moderna forma di aggiornamento che prenda in considerazione il complesso delle competenze che debbono appunto concorrere alla medesima formazione in servizio.
Dà infine per illustrato il seguente ordine del giorno:
0/1306/3/7a
BRIGNONE
"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i docenti;
accertato che attualmente solo una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di laurea;
constatato che le competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo pedagogico;
accertato che nella scuola vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
previsto che la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a), determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la compresenza di docenti in possesso di titoli di studio qualitativamente molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;
ad istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento presso le università per docenti in possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale".

Il senatore GABURRO interviene per illustrare gli emendamenti 5.1500 e 5.1501 (Nuovissimo testo), dando conto delle ragioni che lo inducono a proporre la costituzione di centri di eccellenza promossi e governati dalle apposite strutture didattiche universitarie di cui alla lettera e) e finalizzati alla formazione permanente degli insegnanti.

Dopo che il presidente relatore ASCIUTTI ha dato per illustrati i propri emendamenti, di cui raccomanda l'approvazione, egli stesso manifesta il proprio avviso sui restanti emendamenti presentati all'articolo 5. Al riguardo, si rimette al Governo sugli emendamenti 5.3 e 5.31. Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti 5.5, 5.8, 5.14, 5.15, 5.19, 5.20, 5.30, 5.37, 5.38, 5.40, 5.53, 5.59, 5.60, 5.63, 5.64 e 5.67. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.12, 5.18, 5.56, 5.1500, 5.1501 (Nuovissimo testo) e 5.65, nonché sugli ordini del giorno nn. 3 e 1000, mentre si dichiara contrario sui restanti emendamenti. Anticipa altresì l'espressione del parere sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 5, invitando a ritirare il 5.0.1 e il 5.0.4 e dichiarandosi contrario al 5.0.2 e al 5.0.3.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario sull'emendamento 5.3 che, pur presentando spunti condivisi dalla maggioranza e dal Governo, come poc'anzi evidenziato dal senatore Valditara, è portatore di una proposta organica alternativa al progetto governativo e pertanto non accoglibile. Per quanto concerne invece l'emendamento 5.31, ella invita i proponenti a trasformarlo in ordine del giorno, anche in considerazione del fatto che la presenza dei docenti nelle scuole di specializzazione è già prevista.
Il rappresentante del Governo si dichiara poi favorevole a tutti gli emendamenti che recano la firma del Presidente relatore, ma, per quanto concerne l'emendamento 5.201, chiede che venga espunta la frase "sentita la direzione scolastica regionale", in quanto l'istituzione e l'organizzazione delle apposite strutture destinate alla formazione degli insegnanti rientrano nella competenza degli atenei. Del resto i rapporti con le istituzioni scolastiche sono esplicitamente richiamati nella parte finale della lettera e). Si associa al parere del Presidente relatore sui restanti emendamenti.

Si passa alle votazioni.

In assenza dei proponenti, la senatrice ACCIARINI fa propri tutti gli emendamenti presentati dai senatori Pagliarulo ed altri e Cortiana.

Si danno, infine, per illustrati i restanti emendamenti.

Il presidente relatore ASCIUTTI ricorda che il senatore Gaburro ha ritirato gli emendamenti 5.11, 5.21, 5.36, 5.44 e 5.50; egli stesso ritira il 5.1000 (in quanto assorbito dal 5.200) e il 5.58 (in quanto assorbito dal 5.201). Dichiara altresì inammissibile l'emendamento 5.6 e precluso da precedente votazione l'emendamento 5.7.

Il senatore FAVARO, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 5.5, 5.8 e 5.63.

Anche la senatrice BIANCONI, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 5.30, 5.37, 5.38, 5.40, 5.64 e 5.67.

Il senatore BRIGNONE ritira a sua volta gli emendamenti 5.39 e 5.46.

Gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.500, di identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.3, prende la parola la senatrice SOLIANI, la quale, pur comprendendo i rischi di una formazione degli insegnanti incentrata sugli aspetti psicologici e pedagogici, osserva che da essi non si può tuttavia prescindere. Si impone invece una riflessione sui contenuti più pregnanti della professionalità docente che, da un lato, è senz'altro legata alla competenza disciplinare ma, dall'altro, necessita anche di un'approfondita conoscenza dei soggetti dell'apprendimento. A tal fine, risultano pertanto di estremo rilievo il periodo di tirocinio e il raccordo fra università e istituzioni scolastiche. Annuncia conseguentemente l'astensione del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo.

Anche la senatrice ACCIARINI dichiara l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo. Pur condividendo alcune considerazioni alla base dell'emendamento, ritiene infatti inopportuna la distinzione dei percorsi di formazione per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria da un lato e della scuola secondaria dall'altro. A suo giudizio, i percorsi devono infatti essere comuni e caratterizzati da pari dignità.
Nel contempo, ella si dichiara peraltro totalmente contraria ad un'impostazione "panpedagogista" e, in particolare, all'istituzione di corsi di laurea specialistica per l'insegnamento. Ad essi, ritiene infatti assai preferibile i corsi di specializzazione, con un significativo riconoscimento di crediti formativi.
Infine, invita a riflettere sull'inopportunità di prevedere percorsi di formazione eccessivamente lunghi che, anche a fronte di riconoscimenti economici purtroppo ancora assai modesti, rischierebbero di allontanare i giovani dalla professione docente.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore TESSITORE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.3, paventando il rischio di una ricostituzione, con diverso nome, delle facoltà di magistero che, a suo giudizio, rappresenterebbe un passo indietro anche rispetto all'attuale stato della ricerca, caratterizzata dall'interazione fra saperi positivi. Nel sollecitare pertanto un'attenta riflessione sulla ricaduta interna della ricerca sui processi di formazione, si esprime in senso nettamente contrario all'ipotesi di corsi di laurea specialistica per l'insegnamento e raccomanda al contrario l'approvazione dell'emendamento 5.3, non in un'ottica di rigetto del modello "3+2", ma al contrario proprio al fine di conferirgli un contenuto.

Anche il senatore MONTICONE, in dissenso dal suo Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.3, dichiarandosi pienamente convinto delle sue motivazioni. Esso attiene infatti strettamente all'autonomia universitaria e riveste particolare importanza anche alla luce dell'ordine del giorno n. 1000 presentato dal senatore Valditara.
Fra un docente con limitate conoscenze disciplinari ma spiccata capacità didattica ed un docente significativamente preparato nella propria materia ma meno dotato di capacità comunicativa, egli dichiara infatti di preferire nettamente il secondo, atteso che un'approfondita conoscenza disciplinare comporta di per sé, a suo avviso, la disposizione a trasmetterla ad altri.
Auspica quindi un ripensamento in vista dell'esercizio della delega, anche attraverso un impegno parlamentare sul tema universitario in rapporto dialettico con l'iniziativa governativa.

A titolo personale, il senatore BEVILACQUA dichiara la propria astensione sull'emendamento 5.3, di cui condivide l'impianto complessivo. Ritiene tuttavia che l'intento di assicurare pari dignità agli insegnanti della scuola per l'infanzia e primaria da un lato e secondaria dall'altro sia contraddetto dalla successiva differenziazione dei rispettivi percorsi formativi e che il lungo percorso imposto in particolare ai docenti della scuola secondaria sia incongruo rispetto allo scarso riconoscimento economico loro assicurato.

A titolo personale, il senatore COMPAGNA dichiara invece il suo voto favorevole, non giudicando convincenti le ragioni del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo. In un frangente storico in cui le responsabilità dell'istruzione e quelle dell'università e ricerca sono accorpate in un unico soggetto politico, che peraltro ritiene indispensabile il ricorso alla delega legislativa, l'emendamento sembra infatti assai ragionevole, tanto più in considerazione delle prospettive retributive e delle condizioni sociali degli insegnanti già evidenziate dalla senatrice Acciarini e dal senatore Bevilacqua. Ciò testimonia peraltro la smisurata demagogia degli anni passati, che ha condotto ad un appiattimento retributivo, sociale e psicologico dei docenti nell'idea che essi non fossero professionisti ma funzionari se non addirittura impiegati.
In una stagione contrattuale di particolare rilievo per il pubblico impiego, egli invita quindi il Governo ad onorare la memoria di Marco Biagi impegnandosi per separare l'area contrattuale dei professori da quella delle altre categorie, con ciò corrispondendo alla volontà degli elettori che hanno manifestato la loro preferenza per la Casa delle Libertà.
Suscita invece a suo avviso preoccupazione la disponibilità di massima del Governo, che non raccoglie però gli spunti concreti, sembrando così privilegiare, rispetto al Parlamento, quell'area "tossica" di carattere lobbistico-sindacale che ha condotto i docenti all'attuale stato di prostrazione professionale ed economica.

Il senatore BRIGNONE dichiara di astenersi sull'emendamento 5.3, sottolineando in particolare l'alta valenza del tirocinio, svolto presso le scuole di specializzazione d'intesa con le istituzioni scolastiche, ai fini del conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento.

Il senatore BETTA dichiara invece il voto favorevole sull'emendamento 5.3, ribadendo ancora una volta l'inopportunità del ricorso alla delega, che impedisce un serio approfondimento su tematiche di estremo rilievo, e lamentando la mancata assegnazione di adeguate risorse da parte della maggioranza.

Il presidente relatore ASCIUTTI dichiara a sua volta la propria astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.3 viene respinto.

Sull'emendamento 5.4, dichiara il proprio voto favorevole la senatrice Vittoria FRANCO, la quale rinnova il rammarico per la ristrettezza dei tempi a disposizione e la conseguente compressione del dibattito su tematiche cruciali, quali la formazione degli insegnanti. Si tratta, al contrario, di un punto qualificante del sistema che meriterebbe lo stralcio dal provvedimento in esame. L'articolo 5 sembra infatti non tenere conto dell'esperienza positiva delle SSIS che, in particolare, ha dimostrato l'importanza di uno stretto raccordo fra scuola e università e del ruolo fondamentale svolto dall'università ai fini della formazione con valore abilitante dei docenti. Né va dimenticato che è ormai superata la distinzione fra docenti della scuola dell'infanzia e primaria e docenti della scuola secondaria e che, accanto alle competenze disciplinari, si impongono competenze metodologiche sulla trasmissione dei saperi. Le SSIS hanno inoltre dimostrato l'importanza del tirocinio svolto al loro interno, nel corso del periodo di formazione, quale forma di integrazione fra sapere tecnico, pratiche del sapere, sua progettazione e realizzazione e, infine, valutazione del progetto stesso. L'articolo 5 considera invece il tirocinio come un periodo aggiunto, esterno al percorso di formazione, ignorando che obiettivi nuovi quali l'accompagnamento dei singoli studenti al successo formativo e l'innalzamento dell'offerta formativa richiedono abilità nuove ai docenti di oggi, in aggiunta alle tradizionali competenze disciplinari.
Osserva infine che l'ordine del giorno n. 1000 del senatore Valditara pare in assoluto contrasto rispetto al testo dell'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.4 viene respinto.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 5.9 e 5.10 di identico contenuto, mentre accoglie il 5.200, che assorbe gli emendamenti 5.12, 5.18 e 5.1000. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19 e 5.20.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.22 (identico al 5.23), 5.24, 5.25, 5.27, 5.26 e 5.28 risultano indi respinti.

Il senatore D'ANDREA, accedendo all'invito del sottosegretario Valentina APREA, trasforma l'emendamento 5.31 nel seguente ordine del giorno:
0/1306/350/7a
D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI
"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei medesimi istituti".

Il senatore D'Andrea dichiara invece di non poter accedere all'invito del Presidente relatore a ritirare l'emendamento 5.0.1. Pur trattandosi indubbiamente di materia contrattuale, osserva infatti che le prospettive dischiuse dalla devolution in corso impongono una riserva legislativa in materia di personale direttivo, docente e ATA.

Il sottosegretario Valentina APREA dichiara di accogliere l'ordine del giorno, a nome del Governo.

Insistendo il senatore D'ANDREA per la sua votazione, l'ordine del giorno è posto ai voti ed accolto dalla Commissione ai fini della sua trasmissione all'Assemblea, previa dichiarazione di astensione del senatore TESSITORE.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.32, prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO, la quale sottolinea l'importanza di offrire la possibilità di insegnare anche a chi non ha scelto immediatamente tale percorso formativo.

Il senatore BRIGNONE dichiara invece il suo voto contrario, ritenendo che tale possibilità potrebbe essere offerta solo previa verifica dei posti disponibili, attesa la programmazione degli accessi in vigore per la formazione degli insegnanti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.32 viene respinto.

Posti separatamente ai voti, anche gli emendamenti 5.33 (identico al 5.34), 5.35, 5.41 (identico al 5.42), 5.43, 5.45, 5.47 e 5.48 (identico al 5.49) risultano respinti.

La Commissione accoglie invece, nel testo originario, l'emendamento 5.201, che assorbe gli emendamenti 5.56, 5.58 e 5.1500. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.51, 5.52, 5.57, 5.53, 5.54, 5.55, 5.59 e 5.60.

La Commissione accoglie altresì l'emendamento 5.1501 (Nuovissimo testo), mentre respinge il 5.61 (identico al 5.62).

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 5.65, mentre, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.66, 5.68 e 5.69.

Sono invece accolti, gli emendamenti 5.70 (Nuovo testo) e 5.1001 (ulteriore Nuovo testo).

Quanto agli ordini del giorno presentati, il sottosegretario Valentina APREA accoglie il n. 3 e il n. 1000.

Insistendo i presentatori per la votazione, essi sono peraltro posti ai voti ed accolti dalla Commissione ai fini della loro trasmissione all'Assemblea, previa dichiarazione di astensione del senatore TESSITORE.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ASCIUTTI comunica che l'ordine del giorno delle sedute previste per la corrente settimana è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00627 del senatore Tessitore, vertente sulla medesima materia delle interrogazioni nn. 3-00622 e 3-00623, già all'ordine del giorno della Commissione. Avverte inoltre che l'orario di inizio della seduta di giovedì 26 settembre è anticipato alle ore 14,30, nel presupposto che i lavori dell'Assemblea si concludano prima. Qualora invece essi si protraessero, la seduta sarà sospesa per riprendere al termine degli stessi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

Art. 5

5.1
BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere l'articolo.
_____________
5.2
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.
_____________
5.500
MALABARBA, Tommaso SODANO, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.
_____________

5.3
TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione di base per tutti i docenti è di pari dignità e si consegue presso le università, attraverso la frequenza delle classi di laurea triennali e il conseguimento del relativo diploma di laurea;

b) con uno o più decreti sono definiti i percorsi di studio necessari al conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo il seguente schema:

1) per il conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è necessario il titolo di laurea triennale di base e il diploma di specializzazione di durata, rispettivamente annuale o biennale, da conseguire presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla lettera d);

2) per ottenere il titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo livello è necessario conseguire il diploma di laurea specialistica, nonché seguire, parallelamente al biennio specialistico, un corso di tirocinio presso le scuole di specializzazione all'insegnamento, d'intesa con il sistema della scuola secondaria operante nella regione in cui ha sede l'università presso cui sono seguiti i corsi di laurea specialistica;

3) per ottenere il titolo di laurea con funzione concorsuale è necessario, oltre il conseguimento del titolo di laurea specialistica abilitante di cui al numero 2), seguire i corsi e superare la prova finale di un corso master, almeno biennale, presso le scuole superiori per l'alta formazione post-universitaria, di cui all'articolo 5-bis della presente legge. Tali corsi master possono essere seguiti anche in costanza di insegnamento;

c) il diploma di laurea o di laurea specialistica ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Annualmente il Ministro, con apposito decreto, individua i posti disponibili cui dà titolo il diploma di laurea per l'insegnamento con funzione concorsuale di cui al numero 3) della lettera b);

d) con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee strutturali ed organizzative delle scuole di specializzazione all'insegnamento. Esse possono essere istituite presso ciascuna sede universitaria che disponga delle necessarie condizioni così come previste dal decreto ministeriale di cui alla presente lettera. Le suddette scuole hanno carattere di ateneo e hanno una organizzazione interfacoltà ai fini della struttura disciplinare. Con l'entrata in vigore del decreto di cui alla presente lettera sono soppresse le attuali scuole regionali di specializzazione all'insegnamento;

e) i corsi di tirocinio e di master seguiti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento e presso le scuole superiori per l'alta formazione universitaria garantiscono l'addestramento pedagogico per il conseguimento dei titoli abilitanti di cui al presente articolo".
_____________
5.4
ACCIARINI, PAGLIARULO, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, BERLINGUER, BETTA, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di specializzazione, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.
3. I decreti di cui al comma 2 determinano il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche in misura differenziata in relazione ai livelli scolastici e agli indirizzi, nonché i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica. I decreti stessi disciplinano altresì le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.
4. L'accesso ai corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nei decreti di cui al comma 2 e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
5. Per la gestione dei corsi di cui al comma 1 le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche. Le convenzioni devono prevedere la partecipazione dei docenti dei vari cicli di istruzione alle attività di insegnamento.
6. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di prova abilitante concorsuale per uno o più insegnamenti, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. Con il medesimo decreto sono determinati il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale, nonché i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, che devono prevedere la presenza di docenti dei corrispondenti cicli di istruzione.
7. I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui al comma 5, le attività di tirocinio già previste nel corso di specializzazione.
8. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative".
__________________

5.5
FAVARO

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità e si svolge presso appositi corsi tenuti da docenti universitari, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

b) l'accesso ai corsi per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera c) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata con prove di ammissione gestite dalle singole strutture di cui alla lettera d);

c) l'esame finale dei corsi per la formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono istituite apposite strutture universitarie regionali per la formazione degli insegnanti, con personale universitario incardinato nella stessa struttura o proveniente dal sistema pubblico di istruzione e formazione e dedicato a tempo pieno, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

e) le strutture di cui alla lettera d) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative".
__________________

5.6
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere l'alinea.
_____________

5.7
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Conseguentemente all'emendamento 1.52, al comma 1, sostituire le parole: "Con i decreti di cui all'articolo 1" con le seguenti: "Con disegni di legge di cui all'articolo 1".
_____________

5.8
FAVARO

Al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" inserire le seguenti: ", nel rispetto delle competenze regionali per quanto riguarda la formazione iniziale dei formatori del sistema di istruzione e formazione professionale,".
_____________

5.9
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____________

5.10
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____________


5.200 (assorbe 5.12, 5.18 e 5.1000)
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche".
_________________

5.11
GABURRO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole : "è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica" con le seguenti: "si svolge presso appositi corsi tenuti da docenti universitari".
_____________
5.12
BIANCONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "e durata".
_____________

5.13
ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "corsi di laurea specialistica" con le seguenti: "corsi di specializzazione".
_____________

5.14
BIANCONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni" fino alla fine della lettera.
_____________

5.15
BIANCONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti: "sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche".
_____________

5.16
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: "sulla base dei posti" fino alla fine della lettera con le seguenti: "anche tenendo conto della disponibilità del numero dei posti da calcolarsi sulla base delle esigenze di organico funzionale di ogni istituzione scolastica".
_____________

5.17
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "sulla base dei posti effettivamente disponibili" con le seguenti: "anche tenendo conto della disponibilità di posti".
_____________

5.18
BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "sulla base" aggiungere le seguenti: "della previsione ".
_____________

5.1000
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche" con le seguenti: ", per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche".
_____________

5.19
FAVARO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "istituzioni scolastiche" aggiungere infine le seguenti: ", nonché in considerazione del prevedibile fabbisogno delle scuole paritarie".
_____________

5.20
BIANCONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "istituzioni scolastiche" aggiungere infine le seguenti: ", nonché in considerazione del prevedibile fabbisogno delle scuole non statali".
_____________

5.21
GABURRO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____________

5.22
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_________

5.23
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_________

5.24
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4 " con le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3 ".
_____________

5.25
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "3 novembre 1999, n. 509" inserire le seguenti: ", previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,".
_____________

5.27
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "sono individuate le classi" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di disciplina;".
_____________

5.26
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a), del presente comma" con le seguenti: "sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica".
_________________

5.28
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: " le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti" con le seguenti: "le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti".
_________________

5.30
BIANCONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma" inserire le seguenti: "e i relativi vincoli curricolari".
_____________

5.31
D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "stage all'estero" aggiungere infine le seguenti: ". Alla programmazione e realizzazione dei suddetti corsi di laurea specialistica, previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi, è prevista la presenza di docenti dei medesimi istituti".
_____________

5.32
Vittoria FRANCO, PAGANO, ACCIARINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ". Al fine della formazione è riconosciuta qualsiasi altra laurea specialistica previa frequenza dei corsi di didattica, psicologia e pedagogia".
_____________

5.33
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_________

5.34
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_________
5.35
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "corsi di laurea specialistica " con le seguenti: " corsi di specializzazione ".
_________________

5.36
GABURRO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "di laurea specialistica" e sostituire le parole: "alla lettera b)" con le seguenti: "alla lettera a)" e le parole: "dagli atenei" con le seguenti: "con prove di ammissione gestite dalle singole strutture di cui alla lettera e) ".
_____________

5.37
BIANCONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "per la formazione degli insegnanti" con le seguenti: "indirizzati all'insegnamento".
_____________

5.38
BIANCONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei".
_____________

5.39
BRIGNONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: ", e all'accertamento del possesso di attitudini e motivazioni per l'insegnamento".
_____________

5.40
BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_________

5.41
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_________

5.42
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_________

5.43
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "della laurea specialistica di cui alla lettera a)" con le seguenti: "del diploma di specializzazione".
_________________

5.44
GABURRO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "per il conseguimento della laurea specialistica " con le seguenti: "dei corsi per la formazione degli insegnanti".
_________________

5.45
BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: "abilitante" inserire le seguenti: "e concorsuale".
_________________

5.46
BRIGNONE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "per uno o più" inserire le seguenti: "aree di".
_____________

5.47
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: "ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306".
_________________
5.48
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_________

5.49
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_________

5.201 (assorbe 5.56, 5.58 e 5.1500)
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per contribuire alla gestione dei corsi di laurea di cui alla lettera a), le università , sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;".
_________________

5.50
GABURRO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono istituite apposite strutture universitarie regionali per la formazione degli insegnanti, con personale universitario incardinato nella stessa struttura e dedicato a tempo pieno, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;".
_________________

5.51
BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: "coloro che hanno conseguito" fino a: ". A tal fine e per" con le seguenti: "i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel corso di specializzazione; i contratti vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per".
_________________

5.52
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: "coloro che hanno conseguito" fino a: ". A tal fine e per" con le seguenti: "i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel percorso della laurea specialistica; i contratti vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per".
_________________

5.57
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "laurea specialistica di cui alla lettera a)" inserire le seguenti: "e risultano vincitori e nominati nella relativa sede".
_________________

5.53
BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche" con le seguenti: "del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento".
_____________

5.54
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "scolastiche," inserire le seguenti: "nominati sulla base di apposite graduatorie a cui viene assegnato il 50 per cento dei posti destinati ai concorsi ordinari".
_________________

5.55
BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a)".
_____________

5.56
BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "e per la gestione" con le seguenti: "e per contribuire alla gestione ".
_____________

5.58
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "le università" inserire le seguenti: ", sentita la direzione scolastica regionale,".
_____________

5.59
BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "struttura di ateneo " con le seguenti: "struttura di coordinamento".
_____________

5.1500
GABURRO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "di un'apposita struttura di ateneo" inserire le seguenti: "o d'interateneo".
_____________


5.60
BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "per la formazione degli insegnanti".
_____________

5.1501 (nuovissimo testo)
GABURRO, COMPAGNA, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;"
_____________

5.61
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
_________

5.62
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
_________

5.63
FAVARO

Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: "la formazione in servizio degli operatori è impegno fondamentale delle istituzioni scolastiche e formative autonome;" e sostituire le parole: "curano anche la" con le seguenti: "possono curare la realizzazione della".
__________

5.64
BIANCONI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "curano anche" con le seguenti: "possono concorrere con le istituzioni scolastiche per".
_____________

5.65
BRIGNONE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "curano anche la" con le seguenti: "concorrono alla".
_____________

5.66
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: "interessati" fino alla fine della lettera.
_________

5.67
BIANCONI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
"g) al termine del periodo di tirocinio le strutture di ateneo di cui alla lettera e) rilasciano un titolo di abilitazione all'insegnamento, previa verifica dell'esito positivo del tirocinio stesso, certificato dall'istituzione scolastica presso cui è stato prestato".
_____________

5.68
CORTIANA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
"g) i docenti di cui alla lettera f), debitamente formati, possono svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistica abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei".
_____________

5.69
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
"g) per quanto riguarda la formazione in servizio uno strumento fondamentale è costituito dai periodi di riposo sabbatico".
_____________

5.70 (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Aggiungere in fine il seguente comma:
"1-bis. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo".
_________________

5.1001 (ulteriore nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore

Aggiungere in fine il seguente comma:
"1-bis. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienza della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante." sono soppresse".
_________________
5.0.1
D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5 bis (Disposizioni in materia di personale del sistema di istruzione e formazione) - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti principi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale".
_____________

5.0.4
D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale del sistema di istruzione e formazione). 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo di istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti principi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale".
_____________

5.0.2
BERLINGUER, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, BETTA, MONTICONE, PAGANO, FRANCO Vittoria , PAGLIARULO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis (Istruzione e formazione continue) - 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza".
_____________

5.0.3
TESSITORE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
"Art. 5-bis (Scuole superiori per l'alta formazione universitaria) - 1. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le linee strutturali ed organizzative delle scuole superiori per l'alta formazione universitaria sulla base dei seguenti criteri:
a) le scuole possono possono essere istituite da singole università presso le quali ricorrono i requisiti indispensabili fissati dal suddetto decreto, ovvero mediante convenzione tra più sedi universitarie della stessa regione o di più regioni;
b) le scuole hanno carattere di consorzi tra università, enti di ricerca e imprese;
c) gli insegnamenti sono assicurati dai docenti della sede presso cui esistono le scuole che abbiano chiesto ed ottenuto l'inquadramento presso di esse, ovvero mediante incarichi. Gli incarichi possono essere, in ogni caso, assegnati a docenti universitari italiani e stranieri e a personalità eminenti del mondo della ricerca e della produzione;
d) i titoli di studio conseguiti sono attribuiti con decreto del rettore dell'università presso cui la scuola è istituita ovvero del rettore presidente del consorzio interuniversitario".
_____________

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