Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

VII Commissione - Martedì 28 gennaio 2003

ALLEGATO

Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo, approvato dal Senato, C. 23 Stefani, C. 245 Sospiri, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1191 Malgieri, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi, C. 1990 Parodi, C. 2277 Serena, C. 3174 Sasso, C. 3384 Rizzo e petizioni nn. 169, 205, 228, 293 e 490)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1

 

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 1.Titti De Simone, Sasso, Bellillo, Volpini, Carli, Bimbi.

Sopprimerlo.
* 1. 37.Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimerlo.
* 1. 41.Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Bellillo, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Sopprimerlo.
* 1. 42.Rizzo, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1 - (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30). - 1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria e si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il sistema educativo di istruzione e formazione professionale viene realizzato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel quadro delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 3-ter»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'obbligo scolastico, che inizia al terzo anno della scuola dell'infanzia e termina al secondo anno della scuola secondaria e comunque al quindicesimo anno di età, è adempiuto esclusivamente nel sistema educativo di istruzione. È garantita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la continuità curricolare fra la scuola dell'infanzia e la scuola di base.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I sistemi educativi, statale e regionale, di cui al comma 1 hanno pari dignità culturale educativa e formativa e rilasciano diplomi che danno accesso all'Università. Sono garantiti i passaggi da un sistema all'altro, mediante iniziative didattiche volte all'acquisizione di una apposita preparazione finalizzata alla nuova scelta.
3-ter. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni rese dai sistemi educativi. Il decreto riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione professionale è emanato previa intesa con suddetta Conferenza unificata.»
b) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La riforma della scuola di base entra in vigore dall'anno scolastico 2002-2003 sulla base delle delibere che la Camera dei deputati e il Senato hanno adottato con l'approvazione del programma quinquennale di attuazione presentato dal Governo.
1-bis. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, per i curricoli della scuola di base entra in vigore il regolamento già approvato dal Consiglio dei ministri in data 10 maggio 2001, previo il parere favorevole del Consiglio di Stato.
1-ter. La riforma della scuola secondaria entra in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.
1-quater. Nell'anno scolastico 2002-2003, nella fase di predisposizione dei nuovi curricoli, nella scuola secondaria sono attuate forme di sperimentazione dei nuovi programmi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.».
2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «parere», sono inserite le seguenti: «della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e»;
3) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono disciplinati dal regolamento emanato in data 4 giugno 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2.
8-bis. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed i titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento determina in particolare, in coerenza con quanto disposto al comma 8: l'istituzione, per gli insegnanti di ognuno dei due ordini scolastici, di un apposito corso di specializzazione, articolato per la scuola secondaria in indirizzi corrispondenti ad ampi raggruppamenti di discipline; la collocazione di tali corsi di specializzazione, unitamente al corso disciplinato dal regolamento di cui al comma 8, in una apposita struttura didattica, di ateneo o interateneo, che sostituisce la già prevista scuola di specializzazione, il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche differenziati in relazione agli indirizzi, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999; i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica; la validità del titolo ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306: le norme transitorie per i laureati nel corso quadriennale di scienze della formazione primaria, indirizzo scuola materna.».
8-ter. Con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti del presente articolo. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione dl tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parti nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
8-quater. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento dei diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai tini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito».
1. 38.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1 - (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30). - 1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria e si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il sistema educativo di istruzione e formazione professionale viene realizzato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel quadro delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 3-ter»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'obbligo scolastico, che inizia al terzo anno della scuola dell'infanzia e termina al secondo anno della scuola secondaria e comunque al quindicesimo anno di età, è adempiuto esclusivamente nel sistema educativo di istruzione. È garantita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la continuità curricolare fra la scuola dell'infanzia e la scuola di base.».
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I sistemi educativi, nazionale e regionale, di cui al comma 1 hanno pari dignità culturale educativa e formativa e rilasciano diplomi che danno accesso all'Università. Sono garantiti i passaggi da un sistema all'altro, mediante iniziative didattiche volte all'acquisizione di una apposita preparazione finalizzata alla nuova scelta.
3-ter. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni rese dai sistemi educativi. Il decreto riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione professionale è emanato previa intesa con suddetta Conferenza unificata.»
b) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La riforma della scuola di base entra in vigore dall'anno scolastico 2002-2003 sulla base delle delibere che la Camera dei deputati e il Senato hanno adottato con l'approvazione del programma quinquennale di attuazione presentato dal Governo.
1-bis. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, per i curricoli della scuola di base entra in vigore il regolamento già approvato dal Consiglio dei ministri in data 10 maggio 2001, previo il parere favorevole del Consiglio di Stato.
1-ter. La riforma della scuola secondaria entra in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.
1-quater. Nell'anno scolastico 2002-2003, nella fase di predisposizione dei nuovi curricoli, nella scuola secondaria sono attuate forme di sperimentazione dei nuovi programmi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.»;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «parere», sono inserite le seguenti: «della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e»;
3) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono disciplinati dal regolamento emanato in data 4 giugno 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2.
8-bis. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed i titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento determina in particolare, in coerenza con quanto disposto al comma 8: l'istituzione, per gli insegnanti di ognuno dei due ordini scolastici, di un apposito corso di specializzazione, articolato per la scuola secondaria in indirizzi corrispondenti ad ampi raggruppamenti di discipline; la collocazione di tali corsi di specializzazione, unitamente al corso disciplinato dal regolamento di cui al comma 8, in una apposita struttura didattica, di ateneo o interateneo, che sostituisce la già prevista scuola di specializzazione, il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche differenziati in relazione agli indirizzi, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999; i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica; la validità del titolo ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306; le norme transitorie per i laureati nel corso quadriennale di scienze della formazione primaria, indirizzo scuola materna.».
8-ter. Con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti del presente articolo. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parte nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative ai rilascio dei titoli.
8-quater. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito».
1. 38 (seconda versione).Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 1.
1. 43.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di favorire fino a: principi sanciti dalla Costituzione con le seguenti: Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato sui principi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato in conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York il 10 dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 2, dal patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 8881, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 dicembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18.
1. 44.Rizzo, Bellillo, Capitelli, Sasso, Martella, Carli, Bimbi, Colasio, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine fino a: Costituzione, con le seguenti: Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, e secondo i principi di libertà, laicità e pari opportunità, sanciti dalla Costituzione.
1. 19.Villetti, Intini, Buemi, Capitelli, Bellillo, Sasso.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, inserire le seguenti: e di costruire i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale.
1. 21. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole: la valorizzazione della persona umana con le seguenti: la formazione dell'uomo e del cittadino.
1. 45. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana inserire le seguenti: e della formazione del cittadino.
1. 46. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della famiglia.
* 1. 2. Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della famiglia.
* 1. 47. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con il principio di autonomia con le seguenti: nel pieno rispetto dell'autonomia.
1. 48. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: il principio di con le seguenti: le leggi e gli ordinamenti che regolano i.
1. 34. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole: il principio di con le seguenti: gli ordinamenti che regolano i.
1. 35. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione inserire le seguenti: e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo.
1. 23. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo adotterà, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
1. 49. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo adotterà, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali dell'istruzione.
1. 51. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo adotterà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dei comuni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali dell'istruzione.
1. 52. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: uno o più disegni di legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.
1. 53. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dei livelli essenziali fino alla fine del comma.
1. 3. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 4. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 54. Rizzo, Bellillo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.
1. 55. Rizzo, Bellillo.

Al comma 2, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: obbligatorio.
1. 56. Rizzo, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 5. Titti De Simone.

Al comma 2, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.
* 1. 6. Titti De Simone.

Al comma 2, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.
* 1. 57. Rizzo, Bellillo.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 7. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 70. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: di interventi finanziari, inserire le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 58. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: sottoporre aggiungere le seguenti: entro i successivi 90 giorni.
1. 36. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Rusconi, Volpini.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Parlamento.
1. 39. Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Colasio, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Rusconi.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
1. 8. Titti De Simone.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: attuazione con le seguenti: completa attuazione.
1. 59. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: sviluppo con le seguenti: pieno sviluppo.
1. 60. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 9. Titti De Simone.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione per lo studio dei sistemi operativi e dei software cosiddetti open source, ovvero nei quali il codice sorgente è noto e modificabile, ai fini di incoraggiare e sviluppare le doti creative e per trasmettere l'etica della condivisione collettiva e pubblica delle invenzioni intellettuali.
1. 29. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
1. 10. Titti De Simone, Capitelli.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'istituzione di opportuni meccanismi al fine di incentivare attività di ricerca e di studio del personale docente.
1. 20. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis)
dell'introduzione nei percorsi formativi degli insegnanti di un modulo obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti.
1. 31. Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Santagata.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) nei percorsi formativi degli insegnanti è inserito un modulo obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti.
5. 99 (nuova versione dell'emendamento 1. 31).Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Carli, Bellillo, Sasso, Capitelli, Martella, Villetti, Santagata.

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis)
della fruizione da parte del personale docente di periodi sabbatici per motivi di studio e ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 61. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).
1. 11. Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).
1. 12. Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).
1. 13. Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).
1. 14. Titti De Simone.

Al comma 3), sostituire la lettera i) con la seguente: i) degli interventi contro la dispersione scolastica al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio nel rispetto del dettato costituzionale.
1. 15. Titti De Simone, Sasso.

Al comma 3, lettera i), anteporre le parole: dell'effettuazione di test per l'individuazione precoce dei disturbi di apprendimento nei primi due anni della scuola primaria e.
1. 32.Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia, Santagata.

Al comma 3, lettera i) anteporre le parole: l'individuazione dei disturbi di apprendimento nei primi due anni della scuola primaria e.
1. 32(seconda versione).Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia, Santagata, Sasso, Bimbi.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica aggiungere le seguenti: , per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 63.Rizzo, Bellillo, Capitelli, Carli, Sasso.

Al comma 3, lettera i) sopprimere le parole da e per assicurare fino alla fine della lettera.
1. 16. Titti De Simone, Sasso.

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione con le seguenti: per assicurare il diritto di conseguire qualificati livelli formativi.
1. 64. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
i-bis)
degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone
in situazioni di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
i-ter) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione interculturale.
* 1. 33. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
i-bis)
degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone in situazioni di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
i-ter) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione interculturale.
* 1. 40. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli, Bellillo.

Al comma, 3 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis)
degli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap e degli alunni stranieri.
1. 65. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3), sostituire la lettera l) con la seguente:
l)
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche mediante lo sviluppo della formazione degli adulti e dei lavoratori.
1. 62. Rizzo, Bellillo, Sasso.

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: adeguamento delle strutture di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: predisponendo strumenti amministrativi atti a rendere tempestivo l'utilizzo delle risorse.
1. 30. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m)
degli interventi per la realizzazione di piani di intervento nell'edilizia scolastica.
1. 67. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m-bis)
interventi a sostegno di iniziative per l'edilizia scolastica.
1. 66. Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis)
dell'estensione della scuola dell'infanzia statale su tutto il territorio nazionale.
1. 22. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Capitelli.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis)
dell'estensione e potenziamento degli insegnamenti di lingue comunitarie, a partire dall'inglese, in tutti gli ordini e gradi di istruzione.
1. 24. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Capitelli.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis)
insegnamento obbligatorio della musica e della cultura musicale classica,
moderna e contemporanea in tutti gli ordini e gradi di istruzione.
1. 25. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis)
del potenziamento dell'apertura degli edifici scolastici per tutta la giornata, con particolare riferimento all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1999.
1. 26. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis)
del sostegno alla progettualità di associazionismo e terzo settore, con particolare riferimento alle associazioni di genitori, nel senso della valorizzazione degli spazi scolastici e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
1. 27.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis)
del potenziamento del diritto allo studio e alla cultura in senso lato, prevedendo sostegni, sgravi, carte studenti per tutte quelle spese che possono consentire il raggiungimento di un credito scolastico, e per la fruizione e produzione artistica e musicale degli studenti e delle studentesse.
1. 28.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 17.Titti De Simone.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 68.Rizzo, Bellillo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'effettiva attuazione della presente legge e delle successive norme attuative è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
1. 69.Rizzo, Bellillo.

Sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Norme generali sull'istruzione.
1. 18.Titti De Simone.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. - (Offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione). - 1. La Repubblica assicura la generalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. A tal fine, garantisce a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia, che ha durata triennale.
2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola di base.
3. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200 milioni di euro per l'anno 2002 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2002 e in 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
1. 01.Capitelli, Colasio, Villetti, Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Sasso, Chiaromonte, Rusconi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. - (Qualificazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine di qualificare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2002 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, con le seguenti finalizzazioni:
a) l'offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;
b) l'istruzione e la formazione continue, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2002 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;
c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2002 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200 milioni di euro per l'anno 2002 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2002 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
1. 02.Colasio, Bulgarelli, Grignaffini, Villetti, Bellillo, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. - (Istruzione e formazione continue). - 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita, quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione
della piena cittadinanza.
2. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2002 e di 500 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2002 e in 500 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 03.Villetti, Bulgarelli, Colasio, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. - (Formazione continua dei docenti). - 1. La Repubblica assicura ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado percorsi di formazione idonei a garantirne il costante aggiornamento.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dei docenti di ogni ordine e grado prevedono forme idonee a garantire gli obiettivi di cui al comma 1, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di fruire di idonei periodi di aspettativa retribuita per motivi di studio, e organizzando corsi di formazione e aggiornamento anche in collaborazione con le Università.
3. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2002 e in 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
1. 04.Sasso, Colasio, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Carra, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. - (Finalità del sistema nazionale della pubblica istruzione). - 1. La scuola è una comunità educante e formativa finalizzata alla formazione del cittadino, al pieno sviluppo della persona umana e della sua dignità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere.
2. La scuola è finalizzata altresì a porre tutti gli individui in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza, quali partecipare e contribuire in modo consapevole ed effettivo alla vita, allo sviluppo, alla trasformazione della società, svolgere un lavoro corrispondente alle proprie capacità.

A tali fini, ponendosi come luogo insostituibile di socialità, essa realizza attività per lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile, informata ai principi della libertà, dell'uguaglianza, della pace, del rispetto dei diritti umani e della tolleranza e ai valori democratici e antifascisti della Costituzione.
3. La scuola rispetta i ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra tutte le componenti della comunità educante.
4. La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa principalmente sulla qualità delle relazioni tra insegnante e studente e riconosce la libertà di insegnamento e il diritto di apprendimento.
1. 05.Rizzo, Bellillo, Bimbi, Sasso.

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