Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

ALLEGATO

Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo, approvato dal Senato, C. 23 Stefani, C. 245 Sospiri, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1191 Malgieri, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi, C. 1990 Parodi, C. 2277 Serena, C. 3174 Sasso, C. 3384 Rizzo e petizioni nn. 169, 205, 228, 293 e 490).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI 5, 6 e 7.

 

 

ART. 5.

Sopprimerlo.
* 5. 74. Rizzo, Bellillo.

Sopprimerlo.
* 5. 67. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sopprimerlo.
* 5. 13. Titti De Simone.

Sopprimerlo.
* 5. 38. Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. La libertà di insegnamento, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, costituisce garanzia imprescindibile per la qualità della scuola pubblica, per la sua libertà e il suo pluralismo. È compito prioritario dello Stato e di ogni singola istituzione scolastica riconoscerla, tutelarla e promuoverla.
2. L'organico funzionale e il ruolo unico del personale docente rispondono all'esigenza della realizzazione concreta della progettualità delle scuole e alla valorizzazione della professionalità del corpo docente. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i venticinque per classe, fatto salvo quanto previsto al comma 1, dell'articolo 7, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alla presenza del tempo pieno e prolungato, alle esigenze e ai progetti per arricchire e ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni portatori di handicap, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.
3. In materia di personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del sistema della pubblica istruzione e formazione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione collettiva nazionale di comparto;
d) è assicurata la uniformità sul territorio nazionale delle norme generali per il reclutamento.

4. Per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento.
5. Lo Stato definisce con legge l'organico funzionale anche mediante lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive.
6. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge è stabilito con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un piano per la formazione continua dei docenti con particolare attenzione agli aspetti didattici e pedagogici ed a quelli gestionali ed organizzativi.
7. È prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni di servizio.
8. Il personale non docente è titolare unico delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; in considerazione del ruolo di collaborazione educativa da esso svolta è preclusa la possibilità di attribuire tali competenze a terzi.
5. 75. Rizzo, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Formazione degli insegnanti) - 1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di specializzazione, il cui accesso e programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.
3. I decreti di cui ai comma 2 determinano il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche in misura differenziata in relazione ai livelli scolastici e agli indirizzi, nonché i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica, I decreti stessi disciplinano altresì le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.
4. L'accesso ai corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nei decreti di cui al comma 2 e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
5. Per la gestione dei corsi di cui al comma 1 le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche. Le convenzioni devono
prevedere la partecipazione dei docenti dei vari cicli di istruzione alle attività di insegnamento.
6. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di prova abilitante concorsuale per uno o più insegnamenti, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. Con il medesimo decreto sono determinati il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale, nonché i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, che devono prevedere la presenza di docenti dei corrispondenti cicli di istruzione.
7. I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui al comma 5, le attività di tirocinio già previste nel corso di specializzazione.
8. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
9. Con i decreti di cui al comma 2 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti del presente articolo. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parti nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
10. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o dì Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso ditale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì
l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Alfine ditale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito.
11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e 4.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2004 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole «pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1o gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;
c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente il seguente:
«1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc»;
e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5. 73. Grignaffini, Bellillo, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Colasio, Rusconi, Carli.

Sopprimere il comma 1.
5. 76. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con i decreti di cui all'articolo 1 con le seguenti: con disegni di legge di cui all'articolo 1.
5. 79. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 77. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento;
5. 78. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: dignità aggiungere le seguenti: e durata.
5. 46. Bimbi, Grignaffini, Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Martella, Rizzo, Rusconi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: corsi di laurea specialistica con le seguenti: corsi di specializzazione.
5. 45. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Lolli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: presso i corsi di laurea specialistica inserire le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 14. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: il cui accesso fino alla fine della lettera.
5. 15. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è determinata con le seguenti: è calcolata.
5. 16. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche tenendo conto della disponibilità del numero dei posti da calcolarsi sulla base delle esigenze di organico funzionale di ogni istituzione scolastica.
5. 81. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche tenendo conto della disponibilità di posti.
5. 80. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: della previsione.
5. 17. Titti De Simone.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) nei percorsi formativi degli insegnanti è inserito un modulo obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti;
5. 99.(Nuova formulazione dell'emendamento 1.31).Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Carli, Bellillo, Sasso, Capitelli, Martella, Villetti, Santagata.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 82. Rizzo, Bellillo, Rusconi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuate le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni attinenti le scienze dell'educazione l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
* 5. 37. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuate le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni attinenti le scienze dell'educazione l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
* 5. 72. Grignaffini, Tocci, Sasso, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Lolli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: adottati ai sensi fino a: 3 novembre 1999, n. 509.
5. 83. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4 con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3.
5. 47. Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Lolli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 3 novembre 1999, n. 509 aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. 84. Rizzo, Bellillo, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sono individuate le classi fino alla fine della lettera, con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.
5. 85. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione a carattere di ateneo o interateneo, finalizzati al a formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle Facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica.
5. 60. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a), del presente comma con le seguenti: sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica.
5. 39. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti con le seguenti: le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti.
* 5. 40. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti con le seguenti: le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti.
* 5. 51. Tocci, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: corsi di laurea specialistica inserire le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 18. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: corsi di laurea specialistica, sopprimere la parola: anche.
5. 2. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche interfacoltà fino alla fine del comma con le seguenti: per la formazione degli insegnanti, anche interfacoltà o interuniversitari. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con la previsione di specifiche attività di tirocinio.
5. 22. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: finalizzati anche alla formazione con le seguenti: finalizzati alla formazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I decreti stessi disciplinano le attività didattiche che comprendono quelle disciplinari e i corrispondenti laboratori, scienze dell'educazione, il tirocinio e le attività attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
5. 53. Colasio, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Tocci, Bellillo, Grignaffini, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: finalizzati anche alla formazione con le seguenti: finalizzati alla formazione.
* 5. 19. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: finalizzati anche alla formazione con le seguenti: finalizzati alla formazione.
* 5. 48. Sasso, Bimbi, Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Grignaffini, Martella, Rizzo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
** 5. 20. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
** 5. 49. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Lolli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare con le seguenti: , con finalità di approfondimento disciplinare e professionalizzazione metodologico-didattica.
5. 3. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: approfondimento disciplinare inserire le seguenti: con la previsione di specifiche attività di tirocinio.
5. 21. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni attinenti le scienze dell'educazione, psicologiche e sociali, e l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA); la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.
5. 50. Capitelli, Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Bimbi, Sasso, Tocci, Rizzo, Santagata, Rusconi, Carli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: I decreti stessi disciplinano le attività didattiche inserire le seguenti: , all'interno delle classi di cui sopra,
5. 4. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in condizione di handicap, aggiungere le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA).
* 5. 29. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in condizione di handicap inserire le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA);
* 5. 52. Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Rizzo, Tocci, Bimbi, Grignaffini, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Santagata.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: stage all'estero inserire le seguenti: , in particolare presso paesi della comunità europea.
5. 5. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: Alla programmazione e realizzazione dei suddetti corsi di laurea specialistica, previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi, è prevista la presenza di docenti dei medesimi istituti.
5. 41. Volpini, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Squeglia, Grignaffini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 86. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe
di abilitazione della scuola secondaria nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
* 5. 36. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe di abilitazione della scuola secondaria nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
* 5. 55. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: corsi di laurea specialistica con le seguenti: corsi di specializzazione.
5. 54. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: al possesso dei requisiti minimi fino a: di cui alla lettera b) e.
5. 87. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.
5. 23. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dagli atenei con le seguenti: dalle strutture didattiche di ateneo o di interateneo.
5. 6. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5. 88. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
* 5. 35. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
* 5. 57. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della laurea specialistica di cui alla lettera a) con le seguenti: del diploma di specializzazione.
5. 58. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: specialistica inserire le seguenti: per la formazione degli insegnanti.
5. 24. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante inserire le seguenti: e concorsuale.
* 5. 42. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante inserire le seguenti: e concorsuale.
* 5. 68. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. 89. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
* 5. 43. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
* 5. 59. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto esame ha valore di esame di stato e immette nelle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999;
5. 56. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Lolli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
5. 90. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, sia coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), sia coloro che, pur provenendo da altre esperienze lavorative, desiderano entrare nell'insegnamento e presentano titoli accademici adeguati alla cattedra richiesta, debbono superare un regolare concorso pubblico per titoli ed esami per l'insegnamento della disciplina e per il tipo di cattedra cui aspirano, e svolgere, per almeno un anno, positiva attività di tirocinio controllato nel medesimo insegnamento e classe di concorso. Disciplina dei concorsi e modalità di tirocinio vengono organizzate con la partecipazione paritaria del dipartimento universitario di riferimento e delle organizzazioni professionali del personale docente sotto la supervisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 1. Sterpa.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica per la formazione degli insegnanti si inseriscono nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sulla base del punteggio di laurea conseguito come attualmente previsto per i concorsi per titoli ed esami o per esami abilitativi.
5. 25. Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai
fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, nominati sulla base di apposite graduatorie, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per il coordinamento dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa l'utilizzazione degli insegnanti supervisori di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315;
5. 63. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per il coordinamento dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa l'utilizzazione degli insegnanti supervisori di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315;
5. 34. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: coloro che hanno conseguito fino a: A tal fine e, con le seguenti: i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla lettera e), le attività di tirocinio già presenti nel corso di specializzazione; i contratti a tempo indeterminato vengono assegnati, per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore.
5. 61. Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Capitelli, Volpini, Sasso, Colasio, Tocci, Bellillo, Rizzo, Grignaffini, Carra, Rusconi.

Al comma 1, lettera e), sostituire il primo periodo con il seguente: I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione dell'Università, le attività di tirocinio già previste nel corso di laurea.
5. 64. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche.
5. 91. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: organici.
5. 92. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola: scolastiche, inserire le seguenti: nominati sulla base di apposite graduatorie a cui viene assegnato il 50 per cento dei posti destinati ai concorsi ordinari.
5. 62. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro.
5. 93. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo le parole: specifiche attività di tirocinio inserire le seguenti: seguite e valutate da docenti della scuola di certificata professionalità.
5. 7. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo la parola: definiscono inserire le seguenti: previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. 94. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 95. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono promossi, con gli stessi criteri di cui alla lettera b), centri per la formazione permanente degli insegnanti.
5. 26. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di cui alla lettera e) inserire le seguenti: , col contributo di docenti esperti della scuola.
5. 8. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) è prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni di servizio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 96. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 97. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 27. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le strutture di cui alla lettera e) inserire le seguenti: , col contributo di docenti esperti della scuola.
5. 9. Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) il Governo è delegato alla modifica dell'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con l'istituzione di una specifica detrazione forfettaria dall'imposta lorda, non inferiore ai 45 euro, al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale, con i seguenti criteri e principi direttivi: sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:
1) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
2) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
3) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 98. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) i docenti di cui alla lettera precedente, debitamente formati, possono svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei;
5. 30. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in particolare per le attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma.
* 5. 33. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in particolare per le attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma.
* 5. 69. Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parti nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
5. 65. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sopprimere il comma 3.
5. 32. Colasio, Delbono.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, o del diploma di Maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-pratica-professionale, è possibile l'iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola per il conseguimento dell'abilitazione. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione conseguito in conformità ai D.I. n. 460/98 e al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e del diploma di Maturità Magistrale, del Diploma di Scuola Magistrale, iscrivono all'ultimo del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria coloro che sono in possesso dei requisiti suddetti. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dell'annualità svolta presso il corso in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna e nella scuola elementare.
5. 31. Delbono.

Al comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.
5. 28. Titti De Simone.

Al comma 3, dopo le parole: Istituto musicale pareggiato aggiungere le seguenti: diploma di Maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-pratica-professionale, è possibile l'iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola per il conseguimento dell'abilitazione.

Conseguentemente, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione conseguito in conformità ai decreto-legge n. 460/98 e al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e del diploma di Maturità Magistrale, del Diploma di Scuola Magistrale, iscrivono all'ultimo del corso di Laurea in Scienza della Formazione Primaria coloro che sono in possesso dei requisiti suddetti. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dell'annualità svolta presso il corso in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente nella scuola materna e nella scuola elementare.
5. 44. Gambale, Rusconi.

Al comma 3, dopo le parole: Istituto musicale pareggiato, sostituire le parole: e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario con le seguenti: è riservata nelle scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario una percentuale di posti, previo superamento delle prove di accesso, pari al 10 per cento del numero programmato nel rispetto dei principi espressi dall'articolo 1, lettera a);
5. 10. Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, sopprimere le parole: previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola.
5. 11. Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, considerato l'accesso nei ruoli del personale docente di cui alla lettera e), prevede una fase transitoria per il reclutamento del personale docente che valorizzi anche i percorsi di formazione svolti presso le scuole di specializzazione istituite dalla legge 341 del 1990.
3-ter. In vista dell'entrata in funzione delle nuove strutture, in deroga al Decreto MPI 2/12/98 articolo 2, comma 1, sono utilizzati nelle SSIS fino al completamento dei relativi cicli i docenti in semiesonero attualmente in servizio.
5. 12. Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis. - (Istruzione e formazione continue). - 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza.
5. 03. Sasso, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Bellillo, Grignaffini, Colasio, Rusconi, Carli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
* 5. 02. Rusconi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squaglia, Bimbi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
* 5. 04. Bimbi, Sasso, Volpini, Colasio, Bulgarelli, Villetti, Capitelli, Bellillo, Carra, Chiaromonte, Grignaffini.

 

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 2. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
6. 3. Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Bellillo, Carra.

Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.
* 6. 1. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.
* 6. 4. Rizzo, Bellillo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Organi di autogoverno e di rappresentanza territoriale e nazionale). - 1. Lo Stato stabilisce con legge l'articolazione degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche secondo i seguenti princìpi:
a) la scuola è una comunità informata ai valori democratici che, in coerenza con i princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, della partecipazione e della rappresentanza democratica, si autogoverna nel rispetto delle norme vigenti;
b) ciascuna componente della comunità scolastica, nel rispetto del proprio ruolo e della propria funzione, coopera all'autogoverno dell'istituzione scolastica;
c) sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
1) il consiglio dell'istituzione;
2) il collegio dei docenti;
3) il consiglio di classe;
4) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
5) la commissione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;
d) al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale;
e) il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione;
f) al consiglio di classe competono la programmazione didattica di classe e la formulazione della proposta di adozione dei libri di testo al collegio docenti deputato a decidere in materia;
g) il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni e la libertà di insegnamento dei docenti;
h) nella scuola dell'infanzia e di base le rappresentanze di insegnanti e genitori sono paritetiche. Nella scuola superiore le rappresentanze di docenti e studenti sono paritetiche. Nel consiglio dell'istituzione deve essere rappresentato il personale non docente. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione;
i) in ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui
funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione. Si applica ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Gli studenti della scuola superiore costituiscono «l'assemblea degli studenti», ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. Le riunioni dell'assemblea degli studenti, di classe e d'istituto, hanno cadenza mensile.

2. La rappresentanza studentesca istituzionale della scuola superiore, nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti, si articola a livello territoriale con le consulte provinciali degli studenti e a livello nazionale con la Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali agli studenti. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca supporta le attività di questi organismi istituzionali di confronto anche mediante lo stanziamento di appositi finanziamenti.
3. Nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti è predisposto un forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative a livello nazionale. Lo Stato incentiva tutte le forme di rappresentanza studentesca spontanea, ovvero organizzata in associazioni giovanili, anche mediante il supporto a progetti di sviluppo della partecipazione e della cittadinanza studentesca e mediante il confronto nelle realtà territoriali.
6. 01. Rizzo, Bellillo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter. - (Diritti e doveri degli studenti). - 1. Le istituzioni scolastiche riconoscono i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il comportamento disciplinare non influisce sulla valutazione. Non si dà luogo a valutazione della condotta disciplinare.
6. 02. Rizzo, Bellillo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-quater. - (Attività integrative e complementari). - 1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, le iniziative complementari, che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole, e le attività complementari, che sono finalizzate ad offrire occasioni extracurriculari per la crescita umana e civile nonché opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono attività interne e proprie della scuola.
2. Le attività di cui al comma 1 e le altre attività formative esterne alla scuola svolte dallo studente sono valutate secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11.
3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e di rendere la scuola un centro di servizi per il territorio, le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli enti locali e le regioni, predispongono un piano per l'apertura delle strutture scolastiche anche dopo la fine delle lezioni, nel pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Le istituzioni scolastiche favoriscono le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, pubblici e soggetti privati.
6. 03. Rizzo, Bellillo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies. - (Diritto allo studio). - 1. In conformità agli articoli 34 e 117, primo comma, della Costituzione, lo Stato riconosce il diritto allo studio.
2. Al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio lo Stato provvede a stanziare risorse sufficienti ad assicurare agevolazioni e servizi per quanto attiene a mense scolastiche e trasporti, la copertura
completa del costo dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e l'istituzione di borse di studio per l'ultimo triennio della scuola superiore. Tali borse di studio devono essere attribuite, in accordo con le regioni, alle famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro annui, limite da adeguare annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita e devono coprire il costo totale dei libri di testo, come definito da apposito provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 04. Rizzo, Bellillo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies. - (Edilizia e dotazioni scolastiche). - 1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di finanziamento straordinario per l'adeguamento delle strutture delle istituzioni scolastiche.
2. Il Governo predispone altresì ogni cinque anni un piano di finanziamento per l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni delle istituzioni scolastiche.
3. Le regioni concorrono, di concerto con le province e i comuni, alla realizzazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni tre anni le regioni presentano al Governo un rapporto sullo stato dell'edilizia scolastica.
5. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge le regioni, d'intesa con le province e con i comuni, presentano un piano di riorganizzazione delle strutture scolastiche, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi scolastiche adeguandolo alle nuove esigenze. Particolare attenzione è riservata alla costituzione di istituti comprensivi ed alla generalizzazione del tempo pieno.
6. 05. Rizzo, Bellillo, Capitelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-septies. - (Sistema di valutazione). - 1. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzione scolastiche individuano le modalità per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, sulla base di parametri nazionali e dei seguenti criteri generali:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;
b) tenere conto del quadro territoriale e nazionale;
c) analizzare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
e) valutare gli effetti delle iniziative legislative che riguardano la scuola. Tali valutazioni periodiche sono trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a farle proprie ai fini di una valutazione complessiva del sistema nazionale della pubblica istruzione.
6. 06. Rizzo, Bellillo.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 35. Rizzo, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 32. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Disposizioni finali e attuative) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, ivi comprese le materie di cui all'articolo 5-ter. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricoli; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività ditale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è suordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricoli di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari che per le attività obbligatorie non possono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.

4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità
agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi 45 giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000 migliaia di euro per l'anno 2003, 6.000.000 migliaia di euro per l'anno 2004 e 7.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
7. 33. Bulgarelli, Grignaffini, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Bellillo, Colasio, Rusconi, Carli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate o da stanziare nel bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, per la pubblica istruzione e per la formazione, nonché con le risorse derivanti dall'abrogazione disposta dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Il Documento di Programmazione economico-finanziaria predispone, ai fini della progressiva attuazione della presente legge il programma pluriennale di finanziamenti aggiuntivi da stanziare con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, anche attraverso il Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 400, e successive modificazioni.
3. Gli articoli 13, 14 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
7. 37. Rizzo, Bellillo.

Sopprimere il comma 1.
7. 36. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: adottare inserire le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 22. Bellillo, Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Rusconi.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sentite con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e.
7. 23. Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Bellillo, Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
7. 1. Titti De Simone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la autonomia.
* 7. 19. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Rusconi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la autonomia.
* 7. 24. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
7. 34. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 38. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla individuazione dei piani di studio scolastici relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline, alle attività e agli orari.
7. 2. Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla individuazione dei curricoli scolastici relativamente agli obiettivi di apprendimento, alle discipline ed alle attività costituenti la quota nazionale dei curricoli, agli orali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, all'individuazione della parte curricolare da attribuire all'autonomia delle scuole quantificabile in una quota del 10 per cento.
7. 39. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.
* 7. 3. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.
* 7. 40. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
** 7. 20. Rusconi, Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
** 7. 25. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.
** 7. 39. Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: costituenti la quota nazionale dei piani di studio.
7. 4. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ai limiti di flessibilità interna nell'organizzazione delle discipline.
7. 5.Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 6.Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7. 7.Titti De Simone.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla definizione, inserire le seguenti: norma dell'articolo 117, comma 2, lettere m), della Costituzione.
7. 42.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: minimi.
7. 8.Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.
7. 9.Titti De Simone.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: anno.
7. 43.Rizzo, Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole: educativo di istruzione e di formazione professionale con le seguenti: nazionale di educazione e istruzione.
7. 10.Titti De Simone.

Sopprimere i commi 4 e 5.
*7. 21.Carra, Rusconi, Bimbi, Colasio, Volpini, Gambale, Squeglia.

Sopprimere i commi 4 e 5.
*7. 26.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. Agli oneri per la generalizzazione della scuola dell' infanzia derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, lettera e), stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 27. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sopprimere il comma 4.
*7. 11. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 4.
*7. 17. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.
*7. 44. Rizzo, Bellillo.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2006-2007 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o aprile-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2007-2008 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o maggio-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. I primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge si iscriveranno al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiranno i 6 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; potranno altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.
7. 15.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Rusconi, Grignaffini, Sasso.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 10 gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. I primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge si iscriveranno al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiranno i 6 anni di età nel periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; potranno altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.
7. 16.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Rusconi.

Al comma 4, sopprimere le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino a: dal patto di stabilità.
7. 45. Rizzo, Bellillo.

Al comma 4, sostituire le parole da compatibilmente con la disponibilità dei posti fino alla fine del periodo con le seguenti: i bambini di tre anni di età.
7. 46. Rizzo, Bellillo.

Al comma 4, sostituire le parole: i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004 con le seguenti: i tre anni di età entro il 31 dicembre 2003.
7. 47. Rizzo, Bellillo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 49. Rizzo, Bellillo.

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole da: nei limiti delle risorse finanziarie fino alle fine del comma con le seguenti: i bambini e le bambine che compiono i cinque anni di età entro il 31 agosto 2004.
7. 14. Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003 con le seguenti: di sei anni di età.
7. 48. Rizzo, Bellillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m), il Governo può disporre commissariamenti ad acta per favorire l'utilizzo effettivo delle risorse da parte degli enti locali eventualmente inefficienti.
7. 18. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
7. 50. Rizzo, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 12. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 6.
7. 51. Rizzo, Bellillo.

Al comma 6, sopprimere le parole: compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
*7. 13. Titti De Simone.

Al comma 6, sopprimere le parole: compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
*7. 52. Rizzo, Bellillo.

Al comma 6, sopprimere le parole: , in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. 53. Rizzo, Bellillo.

Sopprimere il comma 7.
7. 54. Rizzo, Bellillo.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti: L'esito della verifica dovrà essere riportato, in una relazione da consegnare alle competenti Commissioni parlamentari nei trenta giorni precedenti alla presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. 55.Rizzo, Bellillo.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura mediante finanziamenti da iscrivere nella legge finanziaria dell'anno successivo alla verifica.
7. 56.Rizzo, Bellillo.

 

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: eventuali.
7. 28. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sopprimere il comma 9.
7. 29. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sopprimere il comma 10.
* 7. 30. Colasio, Martella, Bellillo, Grignaffini, Rizzo, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Rusconi.

Sopprimere il comma 10.
* 7. 57.Rizzo, Bellillo.

Sopprimere il comma 11.
** 7. 31. Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Bellillo, Rizzo, Rusconi.

Sopprimere il comma 11.
** 7. 58.Rizzo, Bellillo.

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