Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
ALLEGATO
Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo, approvato dal Senato, C. 23 Stefani, C. 245 Sospiri, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1191 Malgieri, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi, C. 1990 Parodi, C. 2277 Serena, C. 3174 Sasso, C. 3384 Rizzo e petizioni nn. 169, 205, 228, 293 e 490).
Sopprimerlo.
* 5. 74. Rizzo, Bellillo.
Sopprimerlo.
* 5. 67. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
Sopprimerlo.
* 5. 13. Titti De Simone.
Sopprimerlo.
* 5. 38. Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. La libertà di insegnamento, sancita dall'articolo 33 della
Costituzione, costituisce garanzia imprescindibile per la qualità della scuola
pubblica, per la sua libertà e il suo pluralismo. È compito prioritario dello
Stato e di ogni singola istituzione scolastica riconoscerla, tutelarla e
promuoverla.
2. L'organico funzionale e il ruolo unico del personale docente rispondono
all'esigenza della realizzazione concreta della progettualità delle scuole e
alla valorizzazione della professionalità del corpo docente. Il numero dei
docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio
dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli
alunni, che non devono superare i venticinque per classe, fatto salvo quanto
previsto al comma 1, dell'articolo 7, in relazione alle realtà dei singoli
istituti, alla presenza del tempo pieno e prolungato, alle esigenze e ai
progetti per arricchire e ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla
necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione
degli adulti, alla presenza di alunni portatori di handicap, di alunni
stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.
3. In materia di personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) del sistema della pubblica istruzione e formazione, nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione collettiva nazionale di comparto;
d) è assicurata la uniformità sul territorio nazionale delle norme
generali per il reclutamento.
4. Per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea
unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento,
acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello
universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche,
prevedendo la partecipazione alle attività
di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in
particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età
infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di
tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento. Sostituirlo con il seguente: Sopprimere il comma 1. Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con i decreti di cui
all'articolo 1 con le seguenti: con disegni di legge di cui all'articolo
1. Al comma 1, sopprimere la lettera a). Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: Al comma 1, lettera a), dopo la parola: dignità aggiungere
le seguenti: e durata. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: corsi di laurea
specialistica con le seguenti: corsi di specializzazione. Al comma 1, lettera a), dopo le parole: presso i corsi di
laurea specialistica inserire le seguenti: per la formazione degli
insegnanti. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: il cui accesso
fino alla fine della lettera. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è determinata con
le seguenti: è calcolata. Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla
base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche
tenendo conto della disponibilità del numero dei posti da calcolarsi sulla base
delle esigenze di organico funzionale di ogni istituzione scolastica. Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla
base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche
tenendo conto della disponibilità di posti. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: della previsione. Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: Al comma 1, sopprimere la lettera b). Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: adottati ai
sensi fino a: 3 novembre 1999, n. 509. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4 con
le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4,
e all'articolo 7, comma 3. Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 3 novembre 1999, n. 509
aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sono
individuate le classi fino alla fine della lettera, con le seguenti: sono
disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli
insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e, ove
necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono individuate
le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui
alla lettera a) del presente comma con le seguenti: sono
disciplinati i corsi di specializzazione a carattere di ateneo o interateneo,
finalizzati al a formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del
presente comma. I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli
scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti
di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano
integrazioni disciplinari curate dalle Facoltà competenti e da esse
riconosciute in percorsi di laurea specialistica. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono individuate
le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui
alla lettera a), del presente comma con le seguenti: sono
disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I corsi stessi sono
articolati in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in
corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti
eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle
facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti con le seguenti: le
classi degli specifici corsi di laurea specialistica, interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti con le seguenti: le
classi degli specifici corsi di laurea specialistica, interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti. Al comma 1, lettera b), dopo le parole: corsi di laurea
specialistica inserire le seguenti: per la formazione degli insegnanti. Al comma 1, lettera b), dopo le parole: corsi di laurea
specialistica, sopprimere la parola: anche. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche
interfacoltà fino alla fine del comma con le seguenti: per la formazione
degli insegnanti, anche interfacoltà o interuniversitari. Per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le
classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e con la previsione di
specifiche attività di tirocinio. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: finalizzati anche
alla formazione con le seguenti: finalizzati alla formazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire
l'ultimo periodo con il seguente: I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche che comprendono quelle disciplinari e i corrispondenti laboratori,
scienze dell'educazione, il tirocinio e le attività attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale
dei docenti può prevedere stage all'estero; Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: finalizzati anche
alla formazione con le seguenti: finalizzati alla formazione. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: finalizzati anche
alla formazione con le seguenti: finalizzati alla formazione. Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: e
con preminenti finalità di approfondimento disciplinare con le seguenti: ,
con finalità di approfondimento disciplinare e professionalizzazione
metodologico-didattica. Al comma 1, lettera b), dopo le parole: approfondimento
disciplinare inserire le seguenti: con la previsione di specifiche
attività di tirocinio. Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni
attinenti le scienze dell'educazione, psicologiche e sociali, e l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap e con difficoltà
specifiche di apprendimento (DSA); la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero. Al comma 1, lettera b), dopo le parole: I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche inserire le seguenti: , all'interno
delle classi di cui sopra, Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: in
condizione di handicap, aggiungere le seguenti: e con difficoltà
specifiche di apprendimento (DSA). Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in condizione di handicap
inserire le seguenti: e con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA); Al comma 1, lettera b), dopo le parole: stage all'estero inserire
le seguenti: , in particolare presso paesi della comunità europea. Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: Alla
programmazione e realizzazione dei suddetti corsi di laurea specialistica,
previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti
scolastici autonomi, è prevista la presenza di docenti dei medesimi istituti. Al comma 1, sopprimere la lettera c). Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: corsi di laurea
specialistica con le seguenti: corsi di specializzazione. Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: al possesso
dei requisiti minimi fino a: di cui alla lettera b) e. Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e all'adeguatezza
della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei. Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dagli atenei con
le seguenti: dalle strutture didattiche di ateneo o di interateneo. Al comma 1, sopprimere la lettera d). Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della laurea
specialistica di cui alla lettera a) con le seguenti: del diploma di
specializzazione. Al comma 1, lettera d), dopo le parole: specialistica inserire
le seguenti: per la formazione degli insegnanti. Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante inserire
le seguenti: e concorsuale. Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante inserire
le seguenti: e concorsuale. Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha
valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 306. Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha
valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 306. Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il
suddetto esame ha valore di esame di stato e immette nelle graduatorie
permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999; Al comma 1, sopprimere la lettera e). Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: coloro che
hanno conseguito fino a: A tal fine e, con le seguenti: i primi
due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi
attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno
carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione
scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla lettera e),
le attività di tirocinio già presenti nel corso di specializzazione; i
contratti a tempo indeterminato vengono assegnati, per il 50 per cento
attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite
graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Al comma 1, lettera e), sostituire il primo periodo con il
seguente: I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti
abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo
determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di
una istituzione scolastica e con la supervisione dell'Università, le attività
di tirocinio già previste nel corso di laurea. Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ai fini
dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche. Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: organici. Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola: scolastiche,
inserire le seguenti: nominati sulla base di apposite graduatorie a cui
viene assegnato il 50 per cento dei posti destinati ai concorsi ordinari. Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro. Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo le parole: specifiche
attività di tirocinio inserire le seguenti: seguite e valutate da
docenti della scuola di certificata professionalità. Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo la parola: definiscono
inserire le seguenti: previa intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Al comma 1, sopprimere la lettera f). Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di cui alla lettera e)
inserire le seguenti: , col contributo di docenti esperti della scuola. Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi
1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1
dell'articolo 45». Al comma 1, sopprimere la lettera g). Al comma 1, sopprimere la lettera g). Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le strutture di cui
alla lettera e) inserire le Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei
commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal
comma 1 dell'articolo 45». Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in particolare per le
attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le
conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di
interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma. Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in particolare per le
attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le
conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di
interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma. Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per garantire
gli aspetti Sopprimere il comma 3. Sostituire il comma 3 con il seguente: Al comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo. Al comma 3, dopo le parole: Istituto musicale pareggiato aggiungere
le seguenti: diploma di Maturità quinquennale afferente alle classi di
concorso area tecnico-pratica-professionale, è possibile l'iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola per il conseguimento
dell'abilitazione.
Conseguentemente, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per coloro che sono in
possesso del titolo di specializzazione conseguito in conformità ai
decreto-legge n. 460/98 e al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e
del diploma di Maturità Magistrale, del Diploma di Scuola Magistrale, iscrivono
all'ultimo del corso di Laurea in Scienza della Formazione Primaria coloro che
sono in possesso dei requisiti suddetti. L'esame di laurea sostenuto a
conclusione dell'annualità svolta presso il corso in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio
previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente nella scuola materna e nella scuola
elementare. Al comma 3, dopo le parole: Istituto musicale pareggiato, sostituire
le parole: e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario con le seguenti: è
riservata nelle scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario una
percentuale di posti, previo superamento delle prove di accesso, pari al 10 per
cento del numero programmato nel rispetto dei principi espressi dall'articolo 1,
lettera a); Al comma 3, sopprimere le parole: previa iscrizione in sovrannumero al
secondo anno di corso della scuola. Dopo il comma 3 inserire i seguenti: Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: Dopo l'articolo 5, inserire il seguente: Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
5. Lo Stato definisce con legge l'organico funzionale anche mediante lo
stanziamento di apposite risorse aggiuntive.
6. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge è stabilito con
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, un piano per la formazione continua dei docenti
con particolare attenzione agli aspetti didattici e pedagogici ed a quelli
gestionali ed organizzativi.
7. È prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di
sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento
mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso
qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta
ogni sette anni di servizio.
8. Il personale non docente è titolare unico delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente; in considerazione del ruolo di
collaborazione educativa da esso svolta è preclusa la possibilità di
attribuire tali competenze a terzi.
5. 75. Rizzo, Bellillo.
Art. 5. - (Formazione degli insegnanti) - 1. La formazione iniziale dei
docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di
pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso
i corsi di specializzazione, il cui accesso e programmato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente
disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati i corsi di specializzazione
finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in
relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza
ad ampi raggruppamenti di discipline.
3. I decreti di cui ai comma 2 determinano il numero di crediti formativi
universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche in misura differenziata in
relazione ai livelli scolastici e agli indirizzi, nonché i criteri generali per
l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative,
fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300
rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da
esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica, I decreti stessi
disciplinano altresì le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei
docenti può prevedere stage all'estero.
4. L'accesso ai corsi di specializzazione per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nei decreti di cui al comma 2 e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
atenei.
5. Per la gestione dei corsi di cui al comma 1 le università definiscono
nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di
un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche. Le convenzioni devono
6. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha
valore di prova abilitante concorsuale per uno o più insegnamenti, individuati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha
valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 306. Con il medesimo decreto sono determinati il punteggio da attribuire al
risultato dell'esame finale, nonché i criteri e le modalità di costituzione
delle commissioni, che devono prevedere la presenza di docenti dei
corrispondenti cicli di istruzione.
7. I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati,
svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno
carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione
scolastica e con la supervisione della struttura di cui al comma 5, le attività
di tirocinio già previste nel corso di specializzazione.
8. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la formazione in servizio
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
scolastiche e formative.
9. Con i decreti di cui al comma 2 sono dettate norme anche sulla
formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,
relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.
Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri
direttivi di cui ai commi precedenti del presente articolo. Per garantire gli
aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a
tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parti nelle
università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al
rilascio dei titoli.
10. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o
di Istituto superiore per le industrie artistiche o dì Conservatorio di musica
o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di
corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso ditale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione
dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore
di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì
l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Alfine ditale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli
è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di
laurea conseguito.
11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in 1.500.000 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000.000 migliaia di euro per
l'anno 2003 e 4.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2004 si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti
disposizioni:
a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «fino
al 31 dicembre 2002» sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole «pari
a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite
dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a
partire dal 1o gennaio 2003, fino al completo allineamento alla
normativa europea»;
c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente il seguente:
«1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese
sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc»;
e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge
25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 10 dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5. 73. Grignaffini, Bellillo, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra,
Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Colasio, Rusconi, Carli.
5. 76. Rizzo, Bellillo.
5. 79. Rizzo, Bellillo.
5. 77. Rizzo, Bellillo.
a) per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea
unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento,
acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello
universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche,
prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei
diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie
quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva,
didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di
insegnamento;
5. 78. Rizzo, Bellillo.
5. 46. Bimbi, Grignaffini, Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio,
Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Martella, Rizzo, Rusconi.
5. 45. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte,
Lolli.
5. 14. Titti De Simone.
5. 15. Titti De Simone.
5. 16. Titti De Simone.
5. 81. Rizzo, Bellillo.
5. 80. Rizzo, Bellillo.
5. 17. Titti De Simone.
a-bis) nei percorsi formativi degli insegnanti è inserito un modulo
obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti;
5. 99.(Nuova formulazione dell'emendamento 1.31).Rusconi, Colasio,
Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Carli, Bellillo, Sasso, Capitelli,
Martella, Villetti, Santagata.
5. 82. Rizzo, Bellillo, Rusconi.
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuate le classi degli specifici
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del
presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con
riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni
attinenti le scienze dell'educazione l'integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere
stage all'estero;
* 5. 37. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuate le classi degli specifici
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del
presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con
riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni
attinenti le scienze dell'educazione l'integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere
stage all'estero;
* 5. 72. Grignaffini, Tocci, Sasso, Martella, Capitelli, Chiaromonte,
Lolli.
5. 83. Rizzo, Bellillo.
5. 47. Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Capitelli, Chiaromonte,
Lolli.
5. 84. Rizzo, Bellillo, Rusconi.
5. 85. Rizzo, Bellillo.
5. 60. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 39. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.
* 5. 40. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
* 5. 51. Tocci, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Bulgarelli, Villetti,
Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi.
5. 18. Titti De Simone.
5. 2. Stagno d'Alcontres.
5. 22. Titti De Simone.
5. 53. Colasio, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Tocci, Bellillo,
Grignaffini, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi.
* 5. 19. Titti De Simone.
* 5. 48. Sasso, Bimbi, Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra,
Volpini, Capitelli, Grignaffini, Martella, Rizzo.
** 5. 20. Titti De Simone.
** 5. 49. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Chiaromonte,
Lolli.
5. 3. Stagno d'Alcontres.
5. 21. Titti De Simone.
5. 50. Capitelli, Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Colasio,
Carra, Volpini, Bimbi, Sasso, Tocci, Rizzo, Santagata, Rusconi, Carli.
5. 4. Stagno d'Alcontres.
* 5. 29. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
* 5. 52. Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Rizzo, Tocci, Bimbi,
Grignaffini, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Santagata.
5. 5. Stagno d'Alcontres.
5. 41. Volpini, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Squeglia,
Grignaffini.
5. 86. Rizzo, Bellillo.
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare
in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe
* 5. 36. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare
in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe di
abilitazione della scuola secondaria nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
atenei;
* 5. 55. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli, Bellillo.
5. 54. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 87. Rizzo, Bellillo.
5. 23. Titti De Simone.
5. 6. Stagno d'Alcontres.
5. 88. Rizzo, Bellillo.
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui
alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la
scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria
individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
* 5. 35. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui
alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la
scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria
individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
* 5. 57. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 58. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 24. Titti De Simone.
* 5. 42. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.
* 5. 68. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 89. Rizzo, Bellillo.
* 5. 43. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
* 5. 59. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 56. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella,
Lolli.
5. 90. Rizzo, Bellillo.
e) ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle
istituzioni scolastiche, sia coloro che hanno conseguito la laurea specialistica
di cui alla lettera a), sia coloro che, pur provenendo da altre
esperienze lavorative, desiderano entrare nell'insegnamento e presentano titoli
accademici adeguati alla cattedra richiesta, debbono superare un regolare
concorso pubblico per titoli ed esami per l'insegnamento della disciplina e per
il tipo di cattedra cui aspirano, e svolgere, per almeno un anno, positiva
attività di tirocinio controllato nel medesimo insegnamento e classe di
concorso. Disciplina dei concorsi e modalità di tirocinio vengono organizzate
con la partecipazione paritaria del dipartimento universitario di riferimento e
delle organizzazioni professionali del personale docente sotto la supervisione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 1. Sterpa.
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti si inseriscono nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sulla base del punteggio di
laurea conseguito come attualmente previsto per i concorsi per titoli ed esami o
per esami abilitativi.
5. 25. Titti De Simone.
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai
5. 63. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente
delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di
formazione lavoro, ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per
il coordinamento dei corsi di cui alla lettera a), le università,
sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici
di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base
di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa
l'utilizzazione degli insegnanti supervisori di cui alla legge 3 agosto 1998, n.
315;
5. 34. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
5. 61. Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Capitelli, Volpini, Sasso, Colasio,
Tocci, Bellillo, Rizzo, Grignaffini, Carra, Rusconi.
5. 64. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 91. Rizzo, Bellillo.
5. 92. Rizzo, Bellillo.
5. 62. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 93. Rizzo, Bellillo.
5. 7. Stagno d'Alcontres.
5. 94. Rizzo, Bellillo.
5. 95. Rizzo, Bellillo.
f) con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sono promossi, con gli stessi criteri di cui alla lettera b),
centri per la formazione permanente degli insegnanti.
5. 26. Titti De Simone.
5. 8. Stagno d'Alcontres.
f-bis) è prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno
di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi
all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane,
europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere
esercitata una volta ogni sette anni di servizio.
Art. 7-bis. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche,
assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è
determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per
cento».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 96. Rizzo, Bellillo.
* 5. 97. Rizzo, Bellillo.
* 5. 27. Titti De Simone.
5. 9. Stagno d'Alcontres.
g-bis) il Governo è delegato alla modifica dell'articolo 13-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con l'istituzione di una specifica
detrazione forfettaria dall'imposta lorda, non inferiore ai 45 euro, al
personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media
superiore, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della
qualificazione professionale, con i seguenti criteri e principi direttivi: sono
da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale
quelle relative:
1) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
2) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
3) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso
Istituti riconosciuti.
Art. 7-bis. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche,
assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è
determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per
cento».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 98. Rizzo, Bellillo.
g-bis) i docenti di cui alla lettera precedente, debitamente formati,
possono svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di
laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita
tra scuole ed atenei;
5. 30. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
* 5. 33. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.
* 5. 69. Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte,
Lolli.
5. 65. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
5. 32. Colasio, Delbono.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario,
sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del
diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, o del
diploma di Maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area
tecnico-pratica-professionale, è possibile l'iscrizione in sovrannumero al
secondo anno di corso della scuola per il conseguimento dell'abilitazione. I
corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per coloro che sono in possesso
del titolo di specializzazione conseguito in conformità ai D.I. n. 460/98 e al
decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e del diploma di Maturità
Magistrale, del Diploma di Scuola Magistrale, iscrivono all'ultimo del corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria coloro che sono in possesso dei
requisiti suddetti. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dell'annualità
svolta presso il corso in scienze della formazione primaria istituiti a norma
dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola materna e nella scuola elementare.
5. 31. Delbono.
5. 28. Titti De Simone.
5. 44. Gambale, Rusconi.
5. 10. Stagno d'Alcontres.
5. 11. Stagno d'Alcontres.
3-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
considerato l'accesso nei ruoli del personale docente di cui alla lettera e),
prevede una fase transitoria per il reclutamento del personale docente che
valorizzi anche i percorsi di formazione svolti presso le scuole di
specializzazione istituite dalla legge 341 del 1990.
3-ter. In vista dell'entrata in funzione delle nuove strutture, in deroga
al Decreto MPI 2/12/98 articolo 2, comma 1, sono utilizzati nelle SSIS fino al
completamento dei relativi cicli i docenti in semiesonero attualmente in
servizio.
5. 12. Stagno d'Alcontres.
Art. 5-bis. - (Istruzione e formazione continue). - 1. L'accesso
all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della
vita quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze specifiche
per la realizzazione della piena cittadinanza.
5. 03. Sasso, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli,
Chiaromonte, Bellillo, Grignaffini, Colasio, Rusconi, Carli.
Art. 5-bis. - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo
d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il
territorio nazionale.
* 5. 02. Rusconi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squaglia, Bimbi.
Art. 5-bis. - 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo
d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;
d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il
territorio nazionale.
* 5. 04. Bimbi, Sasso, Volpini, Colasio, Bulgarelli, Villetti, Capitelli,
Bellillo, Carra, Chiaromonte, Grignaffini.
Sopprimerlo.
6. 2. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono
fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
6. 3. Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Volpini,
Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Bellillo, Carra.
Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.
* 6. 1. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.
* 6. 4. Rizzo, Bellillo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: 2. La rappresentanza studentesca istituzionale della scuola superiore,
nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti, si articola a
livello territoriale con le consulte provinciali degli studenti e a livello
nazionale con la Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali
agli studenti. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
supporta le attività di questi organismi istituzionali di confronto anche
mediante lo stanziamento di appositi finanziamenti. Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Organi di autogoverno e di rappresentanza territoriale e
nazionale). - 1. Lo Stato stabilisce con legge l'articolazione degli organi
di autogoverno delle istituzioni scolastiche secondo i seguenti princìpi:
a) la scuola è una comunità informata ai valori democratici che, in
coerenza con i princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, della
partecipazione e della rappresentanza democratica, si autogoverna nel rispetto
delle norme vigenti;
b) ciascuna componente della comunità scolastica, nel rispetto del
proprio ruolo e della propria funzione, coopera all'autogoverno dell'istituzione
scolastica;
c) sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i
seguenti organi collegiali:
1) il consiglio dell'istituzione;
2) il collegio dei docenti;
3) il consiglio di classe;
4) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
5) la commissione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
scolastico;
d) al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in
materia di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione
economico-finanziaria e di attività negoziale;
e) il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale delle
istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di
valutazione;
f) al consiglio di classe competono la programmazione didattica di classe
e la formulazione della proposta di adozione dei libri di testo al collegio
docenti deputato a decidere in materia;
g) il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali
il diritto all'apprendimento degli alunni e la libertà di insegnamento dei
docenti;
h) nella scuola dell'infanzia e di base le rappresentanze di insegnanti e
genitori sono paritetiche. Nella scuola superiore le rappresentanze di docenti e
studenti sono paritetiche. Nel consiglio dell'istituzione deve essere
rappresentato il personale non docente. Il consiglio dell'istituzione elegge il
presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione;
i) in ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la
costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la
cui composizione ed il cui
funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione. Si applica
ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249. Gli studenti della scuola superiore costituiscono «l'assemblea degli
studenti», ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 249 del 1998. Le riunioni dell'assemblea degli studenti, di
classe e d'istituto, hanno cadenza mensile.
3. Nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti è
predisposto un forum delle associazioni studentesche maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Lo Stato incentiva tutte le forme di
rappresentanza studentesca spontanea, ovvero organizzata in associazioni
giovanili, anche mediante il supporto a progetti di sviluppo della
partecipazione e della cittadinanza studentesca e mediante il confronto nelle
realtà territoriali.
6. 01. Rizzo, Bellillo.
Art. 6-ter. - (Diritti e doveri degli studenti). - 1. Le istituzioni
scolastiche riconoscono i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti
secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il comportamento disciplinare non influisce sulla valutazione. Non si
dà luogo a valutazione della condotta disciplinare.
6. 02. Rizzo, Bellillo.
Art. 6-quater. - (Attività integrative e complementari). - 1. In
conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, le
iniziative complementari, che si inseriscono negli obiettivi formativi delle
scuole, e le attività complementari, che sono finalizzate ad offrire occasioni
extracurriculari per la crescita umana e civile nonché opportunità per un
proficuo utilizzo del tempo libero, sono attività interne e proprie della
scuola.
2. Le attività di cui al comma 1 e le altre attività formative esterne
alla scuola svolte dallo studente sono valutate secondo quanto disposto dal
comma 3 dell'articolo 11.
3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e
di rendere la scuola un centro di servizi per il territorio, le istituzioni
scolastiche, d'intesa con gli enti locali e le regioni, predispongono un piano
per l'apertura delle strutture scolastiche anche dopo la fine delle lezioni, nel
pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Le istituzioni scolastiche favoriscono le attività che realizzano la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del
territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e
sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali,
pubblici e soggetti privati.
6. 03. Rizzo, Bellillo.
Art. 6-quinquies. - (Diritto allo studio). - 1. In conformità agli
articoli 34 e 117, primo comma, della Costituzione, lo Stato riconosce il
diritto allo studio.
2. Al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio lo Stato
provvede a stanziare risorse sufficienti ad assicurare agevolazioni e servizi
per quanto attiene a mense scolastiche e trasporti, la copertura
6. 04. Rizzo, Bellillo.
Art. 6-sexies. - (Edilizia e dotazioni scolastiche). - 1. Il Governo,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone
un piano di finanziamento straordinario per l'adeguamento delle strutture delle
istituzioni scolastiche.
2. Il Governo predispone altresì ogni cinque anni un piano di
finanziamento per l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni delle
istituzioni scolastiche.
3. Le regioni concorrono, di concerto con le province e i comuni, alla
realizzazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni tre anni le regioni presentano al Governo un rapporto sullo stato
dell'edilizia scolastica.
5. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge le regioni,
d'intesa con le province e con i comuni, presentano un piano di riorganizzazione
delle strutture scolastiche, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi
scolastiche adeguandolo alle nuove esigenze. Particolare attenzione è riservata
alla costituzione di istituti comprensivi ed alla generalizzazione del tempo
pieno.
6. 05. Rizzo, Bellillo, Capitelli.
Art. 6-septies. - (Sistema di valutazione). - 1. Nell'esercizio
dell'autonomia didattica le istituzione scolastiche individuano le modalità per
la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
prefissati, sulla base di parametri nazionali e dei seguenti criteri generali:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo
complesso;
b) tenere conto del quadro territoriale e nazionale;
c) analizzare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con
riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
e) valutare gli effetti delle iniziative legislative che riguardano la
scuola. Tali valutazioni periodiche sono trasmesse al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca che provvede a farle proprie ai fini di una
valutazione complessiva del sistema nazionale della pubblica istruzione.
6. 06. Rizzo, Bellillo.
Sopprimerlo.
7. 35. Rizzo, Bellillo.
Sostituirlo con il seguente: Sostituirlo con il seguente: 4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli standard
minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli
professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i
passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sostituirlo con il seguente: Sopprimere il comma 1. Al comma 1, alinea, dopo le parole: adottare inserire le seguenti: entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sentite con le seguenti: sentiti
il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e. Al comma 1, alinea, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere
le seguenti: sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le
seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la autonomia. Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le
seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la autonomia. Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: Al comma 1, sopprimere la lettera a). Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo
essenziale. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo
essenziale. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio
con la seguente: curricoli. Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: piani di studio con
la seguente: curricoli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio
con la seguente: curricoli. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: costituenti la
quota nazionale dei piani di studio. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ai limiti di
flessibilità interna nell'organizzazione delle discipline. Al comma 1, sopprimere la lettera b). Al comma 1, sopprimere la lettera c). Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla definizione,
inserire le seguenti: norma dell'articolo 117, comma 2, lettere m),
della Costituzione. Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: minimi. Sopprimere il comma 2. Al comma 3, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti:
anno. Al comma 3, sostituire le parole: educativo di istruzione e di
formazione professionale con le seguenti: nazionale di educazione e
istruzione. Sopprimere i commi 4 e 5. Sopprimere i commi 4 e 5. Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: Sopprimere il comma 4. Sopprimere il comma 4. Sopprimere il comma 4. Sostituire il comma 4, con il seguente: Sostituire il comma 4, con il seguente: Al comma 4, sopprimere le parole da: compatibilmente con la
disponibilità fino a: dal patto di stabilità. Al comma 4, sostituire le parole da compatibilmente con la
disponibilità dei posti fino alla fine del periodo con le seguenti: i
bambini di tre anni di età. Al comma 4, sostituire le parole: i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004 con le seguenti: i tre anni di età entro il 31 dicembre
2003. Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo. Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole da: nei limiti delle
risorse finanziarie fino alle fine del comma con le seguenti: i bambini e
le bambine che compiono i cinque anni di età entro il 31 agosto 2004. Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che compiono i sei
anni di età entro il 28 febbraio 2003 con le seguenti: di sei anni di età. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2
dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1
dell'articolo 45». Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo. Sopprimere il comma 6. Al comma 6, sopprimere le parole: compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica. Al comma 6, sopprimere le parole: compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica. Al comma 6, sopprimere le parole: , in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Sopprimere il comma 7. Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti: L'esito
della verifica dovrà essere riportato, in una relazione da consegnare alle
competenti Commissioni parlamentari nei trenta giorni precedenti alla
presentazione al Parlamento del Documento di programmazione
economico-finanziaria. Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le
eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura mediante finanziamenti da
iscrivere nella legge finanziaria dell'anno successivo alla verifica.
Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: eventuali. Sopprimere il comma 9. Sopprimere il comma 10. Sopprimere il comma 10. Sopprimere il comma 11. Sopprimere il comma 11.
Art. 7. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stabiliti in 12.731 migliaia di euro
per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 32. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
Art. 7. - (Disposizioni finali e attuative) - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento
un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, ivi comprese
le materie di cui all'articolo 5-ter. Le Camere, entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi
specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è
corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità
dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli
eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il
programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del
personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche
professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici
di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta
formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e
la riorganizzazione dei curricoli; un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di
attuazione della presente legge. L'operatività ditale programma, ove questo
rilevi oneri aggiuntivi, è suordinata all'approvazione dello specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti
per la relativa copertura.
3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente
articolo, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricoli di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di
apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale
dei piani di studio, agli orari che per le attività obbligatorie non possono
essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni
nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per
la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei
percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici e viceversa.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in
vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla
base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a
norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità
agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1,
nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di
competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
si pronunciano sulla loro conformità
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
5.000.000 migliaia di euro per l'anno 2003, 6.000.000 migliaia di euro per
l'anno 2004 e 7.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2005, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge
25 novembre 1983, n. 649,
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
7. 33. Bulgarelli, Grignaffini, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini,
Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Bellillo, Colasio, Rusconi, Carli.
Art. 7. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate o da stanziare nel
bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, per la pubblica
istruzione e per la formazione, nonché con le risorse derivanti
dall'abrogazione disposta dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003
e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Il Documento di Programmazione economico-finanziaria predispone, ai fini
della progressiva attuazione della presente legge il programma pluriennale di
finanziamenti aggiuntivi da stanziare con la legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, anche attraverso il Fondo per l'ampliamento dell'offerta
formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 400, e successive
modificazioni.
3. Gli articoli 13, 14 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
7. 37. Rizzo, Bellillo.
7. 36. Rizzo, Bellillo.
7. 22. Bellillo, Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti,
Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Rusconi.
7. 23. Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Bellillo,
Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi.
7. 1. Titti De Simone.
* 7. 19. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Rusconi.
* 7. 24. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio,
suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni
scolastiche;
7. 34. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
7. 38. Rizzo, Bellillo.
a) alla individuazione dei piani di studio scolastici relativamente agli
obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline, alle attività e agli
orari.
7. 2. Titti De Simone.
a) alla individuazione dei curricoli scolastici relativamente agli
obiettivi di apprendimento, alle discipline ed alle attività costituenti la
quota nazionale dei curricoli, agli orali, ai limiti di flessibilità interni
nell'organizzazione delle discipline, all'individuazione della parte curricolare
da attribuire all'autonomia delle scuole quantificabile in una quota del 10 per
cento.
7. 39. Rizzo, Bellillo.
* 7. 3. Titti De Simone.
* 7. 40. Rizzo, Bellillo.
** 7. 20. Rusconi, Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.
** 7. 25. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
** 7. 39. Rizzo, Bellillo.
7. 4. Titti De Simone.
7. 5.Titti De Simone.
7. 6.Titti De Simone.
7. 7.Titti De Simone.
7. 42.Rizzo, Bellillo.
7. 8.Titti De Simone.
7. 9.Titti De Simone.
7. 43.Rizzo, Bellillo.
7. 10.Titti De Simone.
*7. 21.Carra, Rusconi, Bimbi, Colasio, Volpini, Gambale, Squeglia.
*7. 26.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
4. Agli oneri per la generalizzazione della scuola dell' infanzia derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, lettera e), stabiliti in 12.731 migliaia
di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 27. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
*7. 11. Titti De Simone.
*7. 17. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio,
Zanella.
*7. 44. Rizzo, Bellillo.
4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le
bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o
gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno
scolastico 2004-2005 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i
bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o febbraio-28
febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico
2005-2006 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che
compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o marzo-31 marzo dell'anno
successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2006-2007 si
iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3
anni di età nel periodo 1o aprile-30 aprile dell'anno successivo a
quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2007-2008 si iscriveranno alla
scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel
periodo 1o maggio-30 aprile dell'anno successivo a quello
dell'iscrizione. I primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge si
iscriveranno al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiranno i 6 anni di età nel periodo 1o gennaio-31 dicembre
dell'anno d'iscrizione; potranno altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio
dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.
7. 15.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Rusconi, Grignaffini,
Sasso.
4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le
bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età nel periodo 10 gennaio-31
gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico
2004-2005 si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che
compiranno i 3 anni di età nel periodo 1o febbraio-28 febbraio
dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006
si iscriveranno alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno
i 3 anni di età nel periodo 1o marzo-31 marzo dell'anno successivo a
quello dell'iscrizione. I primi tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge si iscriveranno al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini
che compiranno i 6 anni di età nel periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno
d'iscrizione; potranno altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno
successivo a quello dell'iscrizione.
7. 16.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Rusconi.
7. 45. Rizzo, Bellillo.
7. 46. Rizzo, Bellillo.
7. 47. Rizzo, Bellillo.
7. 49. Rizzo, Bellillo.
7. 14. Villetti, Intini, Buemi.
7. 48. Rizzo, Bellillo.
«4-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 3, lettera m), il Governo può disporre commissariamenti ad
acta per favorire l'utilizzo effettivo delle risorse da parte degli enti
locali eventualmente inefficienti.
7. 18. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
«Art. 7-bis. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche,
assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è
soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge».
7. 50. Rizzo, Bellillo.
7. 12. Titti De Simone.
7. 51. Rizzo, Bellillo.
*7. 13. Titti De Simone.
*7. 52. Rizzo, Bellillo.
7. 53. Rizzo, Bellillo.
7. 54. Rizzo, Bellillo.
7. 55.Rizzo, Bellillo.
7. 56.Rizzo, Bellillo.
7. 28. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
7. 29. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
* 7. 30. Colasio, Martella, Bellillo, Grignaffini, Rizzo, Carra,
Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Rusconi.
* 7. 57.Rizzo, Bellillo.
** 7. 31. Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti,
Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Bellillo, Rizzo, Rusconi.
** 7. 58.Rizzo, Bellillo.
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