Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

XII Commissione - Resoconto di martedì 4 febbraio 2003

Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca MARTINI (LNP), relatore, illustra il disegno di legge C.3387, approvato dal Senato, adottato dalla VII Commissione come testo base per il seguito dell'esame, che detta una disciplina generale in materia di istruzione, conferendo una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Ricorda quindi che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'adozione di un Piano programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità della legge, disponendo in ordine alla copertura degli oneri.
L'articolo 2 disciplina gli aspetti generali del sistema educativo di istruzione e di formazione, con indicazione dei principi e criteri direttivi cui devono attenersi i decreti legislativi, tra i quali, in particolare, la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco delle vita e la garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali; l'assicurazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il 18o anno di età; l'articolazione del sistema in due cicli: un primo ciclo, comprendente la scuola primaria (della durata di 5 anni con possibilità di iscrizione anticipata) e la scuola secondaria di primo grado (di tre anni), e un secondo ciclo, comprendente il sistema dei licei (della durata di 5 anni, con esame di Stato finale) e dell'istruzione e della formazione professionale (della durata minima di 4 anni, con possibilità di alternanza scuola-lavoro); una scuola dell'infanzia della durata di tre anni e con possibilità di iscrizione anticipata; piani di studio personalizzati che prevedono una quota riservata alle regioni per gli aspetti di interesse territoriale.
L'articolo 3 concerne la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti. L'articolo 4 conferisce al Governo una specifica delega per la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro per gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni, ovvero con enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio.
L'articolo 5 concerne la formazione iniziale dei docenti, mentre l'articolo 6 contiene misure di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; l'articolo 7 reca disposizioni finali e attuative del disegno di legge.
Per quanto attiene agli aspetti di competenza della XII Commissione, richiama l'articolo 2, comma 1, lett. c), che, nel definire i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i decreti legislativi, prevede che il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il 18o anno di età, sia attuato garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n.104. In proposito rileva che l'espresso inserimento tra i principi e criteri direttivi cui dovranno attenersi i decreti legislativi dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con l'esplicito richiamo della legge n. 104 del 1992, è espressione della volontà di assicurare una effettiva qualità dell'integrazione scolastica e la conferma del valore socio-educativo che la scuola riveste per tutti i cittadini. L'inserimento fin dalla prima infanzia in ambienti capaci di generare situazioni che stimolino allo sviluppo della creatività, delle potenzialità, delle risorse e capacità di apprendimento del bambino portatore di disabilità è suffragato dall'esperienza e permette di contrastare, attraverso la scuola, i processi di emarginazione ed esclusione.
Altra esplicita previsione è contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera b), in tema di formazione degli insegnanti per le attività di sostegno, con riferimento alle attività didattiche. Si dispone infatti che i
decreti legislativi disciplinino le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap.
Alla luce delle considerazioni esposte, propone di esprimere parere favorevole.

Giuseppe PETRELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

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