Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 5 febbraio 2003

Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco AIRAGHI (AN), relatore, illustrando il provvedimento in esame, sottolinea che esso, già approvato in prima lettura dal Senato, detta una disciplina generale in materia di istruzione, con ampio ricorso allo strumento della delegazione legislativa.
Il provvedimento reca due deleghe legislative, prevede l'adozione di una disciplina regolamentare di delegificazione, prevede l'adozione di un piano programmatico di interventi finanziari e, infine, detta lacune disposizioni immediatamente applicative concernenti l'iscrizione anticipata, la valutazione dei diplomi biennali di specializzazione per le attività di sostegno, nonché l'attribuzione all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, nonché di titolo per inserimento nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento.
Dopo aver illustrato sinteticamente il contenuto delle deleghe legislative e la disciplina regolamentare di delegificazione, ricorda che la realizzazione delle finalità della legge è rimessa a un Piano programmatico di interventi finanziari, alla cui attuazione, in un ottica di implementazione graduale della riforma, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti annuali nella legge finanziaria, in coerenza con il DPEF.
Per quanto riguarda la normativa comunitaria, richiama quindi l'attenzione sul fatto che la disciplina dell'istruzione e della formazione professionale non rientrano fra le materie di competenza comunitaria, anche se gli articoli 149 e 150 del Trattato istitutivo della Comunità attribuiscono all'Unione una competenza generale per la deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti nelle predette materie, escludendo esplicitamente «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri».
Passa quindi a illustrare i documenti all'esame delle istituzioni europee, ricordando in particolare l'obiettivo strategico fondamentale fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, gli obiettivi strategici individuati nel programma di lavoro per il 2010 per i sistemi di istruzione e di formazione, adottato nel febbraio 2002 e l'invito rivolto dalla Commissione agli stati membri a stabilire e comunicare al Consiglio ed alla Commissione criteri di riferimento nazionali al fine della realizzazione dell'obiettivo indicato dal Consiglio europeo di Lisbona di un aumento sostanziale ogni anno degli investimenti pro capite nel settore delle risorse umane. Ricorda ancora la risoluzione approvata dal Consiglio nel luglio 2001 relativamente all'iniziativa eLearning.
Sulla base delle considerazioni svolte, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Alessandro MARAN (DS-U) sottolinea che più volte a livello comunitario è stata ribadita l'importanza di migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri e di fare dell'Europa l'economia più competitiva e dinamica del mondo, basata sulla conoscenza. Nonostante ciò, non esiste a livello comunitario una competenza specifica nella materia dell'istruzione, anche se, come già richiamato dal relatore, gli articoli 149 e 150 del Trattato istitutivo attribuiscono all'Unione una competenza generale per la deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti in materia di istruzione e formazione professionale.
La proposta di riforma del settore dell'istruzione in esame non va comunque, a suo giudizio, nella direzione indicata da Bruxelles nei diversi programmi e documenti di lavoro richiamati dal relatore. Essa si limita a tagliare in maniera sistematica e consistente i fondi per la scuola, l'università e la ricerca scientifica, arrivando in tal modo a colpire il sistema in quanto tale, considerando l'istruzione come un prodotto e le scuole come imprese che si confrontano sul mercato. Le proposte avanzate dal centro destra, inoltre, sembrano voler separare la cultura dalla identità nazionale con il rischio di creare «venti centralismi» regionali.
Ricorda, inoltre, che il Libro bianco dell'Unione europea sull'insegnamento e l'apprendimento configura una società che investe e deve investire nel sapere e nella competenza, in altre parole nell'intelligenza, considerando tale investimento essenziale per l'occupazione, la coesione sociale ed il futuro democratico di ogni paese.
Aggiunge che tale problematica riguarda anche l'Italia e che è proprio sulle considerazioni esposte che si fonda la critica del provvedimento in titolo, nel quale sbagliate appaiono in particolare l'idea di diversificare a tredici anni la scelta relativa ai futuri corsi di studio, l'individuazione dei percorsi scolastici attraverso la loro gerarchizzazione e la scelta di un anticipo scolastico «pasticciato», sicuramente peggiore della cosiddetta «onda anomala» che si veniva a creare con la riforma dei cicli scolastici predisposta nella precedente legislatura.
Sulla base delle considerazioni esposte annuncia, a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco AIRAGHI (AN), relatore, ribadisce che, a suo avviso, il provvedimento in esame è perfettamente in linea con gli obiettivi indicati a livello europeo ed infondati appaiono, alla luce delle previsioni contenute nell'articolo 7, i timori manifestati dal deputato Maran in particolare per quanto riguarda il rischio di «centralismi regionali». Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

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