Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

A.C. 3387 ed abb.


QUESTIONI PREGIUDIZIALI

S. 1306 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

N. 1.

Seduta del 6 febbraio 2003

 

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è intervenuta in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
in merito ad alcune norme rivelatesi ambigue, tra cui quella che stabilisce la legislazione concorrente in materia di istruzione, si è aperto un contenzioso che necessita di una interpretazione autentica delle norme costituzionali;
il disegno di legge n. 3387 spinge all'attuazione del regionalismo de facto, determinando una modifica della Costituzione attraverso lo strumento improprio della legge ordinaria;
ciò è contrasto con l'articolo 138 della Costituzione,

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 3387.
n. 1. Titti De Simone.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, di fatto interviene a modificare il concetto di obbligo scolastico trasformandolo in un fantomatico diritto-dovere;
le norme suddette sono in contrasto con:
l'articolo 34 della Costituzione, che introduce il principio dell'obbligo scolastico, il quale costituisce principio fondamentale del nostro sistema normativo;
gli articoli 76 e 77 della Costituzione, che disciplinano i casi in cui la funzione legislativa può essere esercitata dal Governo i cui relativi atti hanno valore di legge ordinaria;
l'articolo 138 della Costituzione, che stabilisce che la Carta costituzionale non può essere modificata con legge ordinaria ma solo con specifica procedura,

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 3387.
n. 2. Titti De Simone.

La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di legge in esame, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina materie oggetto di legislazione concorrente per le quali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spetta allo Stato la sola individuazione dei principi fondamentali, attraverso un processo legislativo che non può non vedere riconosciuta al Parlamento la puntuale determinazione dei medesimi;
sebbene l'articolo 76 della Costituzione preveda che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti», il provvedimento in esame impropriamente ricorre allo strumento della delega per la «definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» (articolo 1), indicando, quindi, un oggetto quanto mai ampio e comunque attinente ai richiamati «principi fondamentali» previsti dall'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 2, comma 1, lettera c), opera una sostanziale ed impropria equiparazione tra l'istruzione e la formazione, tanto da profilare una ridefinizione, con decreto delegato, del concetto e del principio dell'obbligo scolastico, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, che apparentemente risulterebbe assolvibile in maniera indistinta tanto con l'istruzione che con la formazione;
la disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame, che subordina, e quindi pregiudica, il diritto all'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia alle compatibilità delle «disponibilità e delle risorse finanziarie dei comuni», non risulta potersi ricondurre alla fattispecie delle norme, previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, volte alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;
risulta incompatibile con il sistema costituzionale discendente dalla riforma del titolo V la previsione dell'articolo 7, comma 1, che dispone l'adozione di regolamenti su materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato;
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, si evince chiaramente che il provvedimento è privo della necessaria copertura finanziaria prevista dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, cosa ancora più grave trattandosi di garantire un diritto fondamentale quale è il diritto all'istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione,

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 3387.
n. 3. Violante, Colasio, Boato, Rizzo, Zanella, Buemi.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

La Camera,
premesso che:
la delega al Governo, prevista dal disegno di legge in esame, per la determinazione sia delle norme generali che dei principi fondamentali in materia di istruzione priva il Parlamento dell'unico vero spazio, ora disponibile, di disciplina in materia;
è presente il rischio di accentuazione della differenziazione sociale e territoriale nella scuola, del tutto contraddittoria con l'esigenza di garanzia dei livelli essenziali di prestazione previsti dall'articolo 117 della Costituzione, in una prospettiva di effettiva unità dell'ordinamento e di tutela di un essenziale diritto sociale;
in tal modo si scarica sulle regioni tutto l'onere relativo all'istruzione e formazione professionale, senza che le medesime regioni partecipino alla determinazione delle risorse economiche necessarie;
appare singolare e preoccupante abrogare con effetto immediato le precedenti riforme generali in materia di istruzione (leggi 20 gennaio 1999, n. 9, e 10 febbraio 2000, n. 30) a fronte di una delega che rinvia a due anni l'entrata in vigore del nuovo sistema;
la riforma, sul piano della copertura finanziaria, risulta assolutamente carente per i seguenti motivi:
a) non esiste nessun criterio per la predisposizione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 3, relativi al piano programmatico di interventi finanziari;
b) anche la copertura finanziaria relativa all'anticipo di cui all'articolo 7, comma 5, risulta del tutto insufficiente;
c) le ulteriori risorse necessarie all'attuazione della riforma non trovano nessun riscontro negli stanziamenti di bilancio 2003-2005,

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 3387.
n. 1. Maccanico, Montecchi, Boato, Rizzo, Zanella,

Guida scolastica   Discussioni     Informazioni

*** pubblicità ****

Abbonati alle notizie scolastiche!

*** pubblicità ***

Scuola Elettrica