Legge n. 62
Roma,
10 Marzo 2000
"
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione"
1.
Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come
obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e
2.
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti,
in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche
3.
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento
4.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che,
in possesso dei
a) un progetto educativo in
armonia con i princípi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della
titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di
locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi
alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il
funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica;
d) l'iscrizione alla scuola
per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso
di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono
frequentare;
e) l'applicazione delle norme
vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in
f) l'organica costituzione di
corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne
che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima
classe;
g) personale docente fornito
del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di
lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
5.
Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi
e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
Tali istituzioni, in misura
non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di
prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6.
Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7.
Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità,
seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di
attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del
predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie
delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8.
Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto
il trattamento fiscale previsto dallo stesso
9.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli
alunni delle scuole statali
10.
I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio
mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita
all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono
avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede al
11.
Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto
allo studio.
12.
Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250
miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001.
13.
A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore
14.
È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per
assicurare gli interventi
15.
All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e
2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione
16.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250
miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
17.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad