Diritto pubblico - diritto costituzionale

La costituzione italiana

Abbiamo detto che la costituzione italiana è divisa in tre parti:

1) Principi fondamentali (dall'articolo 1 al 12)

2) PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (dall'articolo 13 al 54)

3) PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (dall'articolo 55 al 139)

Vediamo ora la seconda parte, che nel testo originale della Costituzione italiana si chiama:

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (dall'articolo 13 al 54)

Questa parte che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini si divide in altre quattro parti dette titoli; i titoli di questa parte sono:

1) - TITOLO I - RAPPORTI CIVILI ( titolo primo, dall'articolo 13 all'articolo 28 )

In questi articoli si illustrano le libertà fondamentali del cittadino, cioè la libertà della persona; la libertà di domicilio, che è inviolabile; la libertà della corrispondenza, che è segreta; la libertà di associarsi e riunirsi, ma senza l'uso di armi; la libertà religiosa; la libertà di parola e di stampa; questa libertà però è limitata in quanto comunque tutte le stampe vengono sottoposte a censura, inviando una copia all'autorità giudiziaria, che può sequestrarla, come avviene in altri paesi che si dicono dittatoriali, ma sono più liberi del nostro quanto a libertà di parola e di stampa. Pericoloso è, infine, l'articolo 23 che autorizza l'imposizione delle tasse e delle prestazioni professionali obbligatorie.

2) - TITOLO II -  RAPPORTI ETICO-SOCIALI ( titolo secondo, dall'articolo 29 all'articolo 34 )

In questi articoli si illustrano i rapporti del cittadino all'interno della società; si parla della famiglia, dei figli, dei genitori che hanno l'obbligo di mantenere i figli. Lettera morta è rimasto l'articolo 31 che dice: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi"; più che agevolare le famiglie povere, lo stato toglie i figli alle famiglie povere e agevola con denaro le famiglie ricche per mantenere gli stessi figli.

I danni maggiori alla nostra economia li ha creati e li crea ancora l'articolo 33 riguardante la scuola; vengono istituite le scuole statali, con spese a carico dello stato, in concorrenza sleale con le scuole private, che essendo a pagamento, cioè senza oneri per lo stato, sono costrette a chiudere. La conseguenza è che la scuola è tutta statale, dove vengono assunte come docenti persone senza esperienza, viene altresì impedito ai docenti di svolgere un lavoro esterno, nella società reale; per cui il docente resta senza competenze valide sia all'inizio della carriera sia alla fine della carriera.

Le conseguenze le subiscono i nostri figli, che dopo ben 18 anni di studi, tra scuola elementare, media, superiore ed Università, escono fuori come bambolotti senza le competenze valide per inserirsi nel mondo di lavoro globalizzato, in cui noi tutti viviamo. Roba da ridere o da piangere resta l'articolo 34 dove dice: "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze". Noi tutti sappiamo le tasse universitarie che le famiglie povere devono pagare per oltre 10 anni; mentre le famiglie ricche vincono le borse di studio e sono pure esonerate dalle tasse universitarie, in soli 5 anni, grazie ai soldi dei 10 anni di tasse delle famiglie povere.

3) - TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI ( titolo terzo, dall'articolo 35 all'articolo 47 )

In questi articoli si illustrano i rapporti economici basati sul lavoro; ricordiamo l'articolo 36 che dice: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"; ricordiamo l'articolo 38 che dice: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale"; si consente la proprietà privata al cittadino, ma si lascia allo stato la possibilità di espropriare la proprietà privata; si parla del risparmio. Le cose negative di questa parte sono i sindacati previsti nell'articolo 39 e le cooperative nell'articolo 45. I sindacati italiani hanno dato un notevole contributo alla distruzione del sistema industriale italiano, che aveva raggiunto i massimi livelli negli anni 60 del boom economico; in particolare deleteri sono stati i contratti a livello nazionale, che stabiliscono un salario unico eguale al nord e al sud dell'Italia; man mano che le lotte sindacali sono andate avanti le industrie erano costrette a scegliere tra la chiusura e la delocalizzazione, cioè costruire nuove fabbriche nei paesi stranieri, dove i sindacati non sono corrotti ma conducono trattative responsabili e gestiscono le aziende in modo che le aziende non chiudano. Le industrie più piccole hanno chiuso, mentre le industrie maggiori o hanno ceduto le fabbriche agli stranieri, che hanno chiuso le fabbriche in Italia e prodotto all'estero con i marchi italiani, oppure hanno costruito grandi stabilimenti all'estero ed hanno importato il prodotto finito in Italia.

Un altro colpo mortale al sistema industriale lo hanno dato e lo danno ancora le cooperative, che detengono buona parte del sistema agricolo, artigianale e bancario italiano; la cooperativa nasce in concorrenza sleale con i vari tipi di società economiche, cioè la società per azioni, detta s.p.a.; la società per accomandita semplice, detta s.a.s.; la società a responsabilità limitata, detta s.r.l.. Queste società redigono un bilancio annuale tra entrate e uscite e pagano ingenti tasse sia sul lavoro che sul capitale investito. La cooperativa, invece, praticamente non paga le tasse, facendo chiudere per concorrenza sleale le imprese che operano nello stesso settore economico.

4) - TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI ( titolo quarto, dall'articolo 48 all'articolo 55 )

In questi articoli si illustrano i rapporti politici; in particolare si parla del diritto di voto, esteso a tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne; si dichiara che l'accesso ai pubblici uffici come dipendenti è esteso a tutti; si parla di servizio militare obbligatorio. Nell'articolo 53 si ribadisce il sistema delle tasse: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività."

 

Vediamo ora la terza parte, che nel testo originale della Costituzione italiana si chiama:

 

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (dall'articolo 55 al 139)

Questa parte, che riguarda l'ordinamento dello Stato, si divide in altre sei parti dette titoli; i titoli di questa parte sono:

1) - TITOLO I - IL PARLAMENTO ( titolo primo - dall'articolo 56 al 82 )

Questo titolo primo  è diviso in due sezioni:

SEZIONE I. – Le Camere (dall'articolo 56 al 69)

In questi articoli si illustra la composizione del Parlamento; esso è costituito da due camere, una detta Camera dei deputati, che sono 630 e l'altra detta Senato della Repubblica, di cui fanno parte i senatori che sono 315. Mentre per eleggere i deputati basta avere la maggiore età di 18 anni, per eleggere i senatori occorre avere l'età di 25 anni; una persona non può essere eletto deputato se non raggiunge l'età di 25 anni; una persona non può essere eletto senatore se non ha raggiunto l'età dei 40 anni. Oltre ai 315 senatori che vengono eletti dal popolo, al senato appartengono tutti gli ex Presidenti della Repubblica, che sono senatori a vita. Inoltre vi sono altri 5 senatori a vita, scelti dal Presidente della Repubblica in carica.

Una volta eletti, sia i deputati che i senatori, restano in parlamento per cinque anni; di conseguenza le elezioni del parlamento di svolgono ogni 5 anni, salvo che le camere siano state sciolte prima della fine della legislatura, cioè prima di 5 anni.

Le due camere rappresentano il potere legislativo, cioè il potere di scrivere le leggi ed approvarle; quando una camera si riunisce, nel momento di approvazione della legge deve essere presente la maggioranza, cioè la metà +  1 dei componenti; per la camera dei deputati la maggioranza è 630/2 = 315+1 = 316 deputati. Per il Senato la maggioranza è: 315+5=320/2=160+1=161 se non fa parte nessun ex Presidente della Repubblica; attualmente è vivo solo l'ex Presidente Giorgio Napolitano; per cui i membri del senato sono 321 e la maggioranza è 161. Una volta dichiarata valida la seduta, cioè se sono presenti la maggioranza degli aventi diritto, per la validità della approvazione, occorre la maggioranza dei voti espressi dai presenti, in base ai regolamenti delle due camere che sono diversi.

Ricordiamo l'articolo 67 che precisa che non vi è vincolo di mandato, cioè anche se un membro del parlamento è stato eletto nella lista di un partito, può votare come vuole e può passare da un partito all'altro quando vuole. Per quanto riguarda l'immunità parlamentare una volta era completa, cioè un membro del parlamento non poteva venire né perquisito, né intercettato, né arrestato. Oggi, invece, l'immunità non è completa; infatti, in caso di condanna definitiva, va a finire in carcere, anche senza consenso della camera di appartenenza. Se, invece, la condanna non è definitiva, per essere arrestato occorre il consenso della camera di appartenenza. I membri del parlamento vengono retribuiti e ricevono anche una pensione col metodo contributivo. Un tempo la pensione dei parlamentari era detta vitalizio.

SEZIONE II. – La formazione delle leggi (dall'articolo 70 al 82)

In questi articoli si illustra il percorso da seguire per la scrittura, l'approvazione, la promulgazione, la pubblicazione di una legge. L'iniziativa di scrivere una legge può partire sia da un membro del parlamento, sia dal Governo, cioè Consiglio dei ministri e capo del governo, sia da 50.000 cittadini del popolo. Il primo testo della legge viene detto disegno di legge. Il primo testo viene detto decreto legge, se è stato il governo a scriverlo. In ogni caso il testo va prima discusso nelle varie commissioni di una camera e poi portato in aula per la votazione. Avvenuta la votazione e approvazione finale, il testo passa all'altra camera; nell'altra camera segue lo stesso percorso, cioè prima nelle varie commissioni e poi in aula; se il testo non viene modificato non ritorna nella camera precedente; se, invece, il testo viene modificato esso ritorna nella camera precedente. Il testo viene quindi sempre e più volte rimandato tra le due camere finché non si trova un accordo sul testo definitivo.

Ottenuto un testo approvato dalle due camere del parlamento, il disegno di legge viene portato all'approvazione del Presidente della Repubblica. Se il presidente condivide la legge, la firma e si dice la promulga. Promulgare è un verbo che può usare solo il presidente della repubblica e vuol dire apporre la firma del presidente, cioè lui solo. Se, invece, il presidente non condivide la legge entro un mese, la rimanda alle camere in modo che apportino le modifiche necessarie. Il presidente può rimandarla una sola volta alle camere.

Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che è un giornale riservato alle sole pubblicazioni di leggi, regolamenti, decreti, concorsi dello Stato. La legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Questi 15 giorni di tempo vengono detti con la parola latina "vacatio legis", cioè mancanza della legge, in quanto in questi 15 giorni la legge non viene applicata. Tuttavia la stessa legge può stabilire un termine di decorrenza diverso. Per esempio le leggi sul bilancio e su alcune tasse entrano in vigore il 1° gennaio; un decreto legge, cioè una legge urgente del Governo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 75 parla del referendum, cioè la consultazione del popolo riguardo ad alcune leggi; il referendum può solo abrogare una legge o una parte di esso, per cui è detto abrogativo. Servono le firme di almeno 500.000 elettori per indire un referendum. Una volta indetto il referendum, per essere valido devono partecipare la maggioranza degli elettori, cioè la metà +1. Il referendum abrogativo di tasse o imposte non è consentito.

Qui è bene distinguere tra decreto, legge, regolamento. La legge spetta al parlamento, cioè se il parlamento non approva una legge essa non è mai valida. Nemmeno il presidente della repubblica né il capo del governo possono fare da soli una legge; essa, comunque, per essere valida deve essere approvata dal parlamento. Se il governo ritiene che vi sia l'urgenza di una legge scrive una sua legge che si chiama decreto legge; questo decreto legge viene promulgato dal presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore subito; tuttavia è necessaria l'approvazione del parlamento entro 60 giorni. Se questo decreto legge viene approvato dal parlamento entro 60 giorni, esso diviene una legge; se non viene approvato entro 60 giorni ( articolo 77) il decreto legge perde efficacia, anche se restano gli effetti durante i 60 giorni che intercorrono tra pubblicazione ed approvazione delle due camere.

In base all'articolo 76 alcune leggi possono delegare al governo la emanazione di alcuni decreti attuativi della legge; questi decreti devono comunque essere poi approvati dalle camere. Una legge, di norma, per essere efficace, deve essere seguita da un decreto del governo; nel decreto, infatti, si precisa meglio il significato di una legge, il campo di applicazione, i soggetti esclusi dall'applicazione. Dopo i decreti vengono i regolamenti; i regolamenti li emana un singolo ministro; cioè se una legge riguarda la giustizia, dopo uno o più decreti che riguardano la stessa legge, emanati dal governo, serve almeno un regolamento, cioè un insieme di istruzioni particolareggiate, in modo che siano chiare a tutti le modalità con cui applicare la legge.

In base all'articolo 80 anche i trattati internazionali devono essere approvati dalle due camere, per essere validi.

L'articolo 81 riguarda il bilancio, cioè la somma delle entrate e delle uscite nel corso di un anno. Il bilancio deve essere in pareggio e per ogni uscita, cioè per ogni spesa dello stato ci deve essere in bilancio la corrispondente entrata, cioè un capitolo di tasse, cioè di entrate, da cui attingere per provvedere alla spesa.

Ricordiamo, a questo proposito, che il prodotto interno lordo comprende le tasse, e non è indice di ricchezza. Infatti se lo stato aumenta le tasse sui cittadini di 20 miliardi, il prodotto interno lordo aumenta di 20 miliardi, ma i cittadini questi 20 miliardi li perdono, cioè si impoveriscono di 20 miliardi, cioè circa mille euro l'anno per singolo lavoratore. L'Italia, purtroppo, è il paese con meno lavoratori al mondo, rispetto ai residenti; i lavoratori italiani sono meno di 20 milioni; gli altri 40 milioni sono mantenuti da questi pochi lavoratori. Sono le ingiustizie sociali create dal paese più comunista al mondo che non è la Russia, non è la Cina, non è Cuba, ma è, purtroppo il nostro.

2) - TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ( titolo secondo - dall'articolo 83 al 91 )

In questi articoli si illustrano i compiti del Presidente della Repubblica, attualmente è Sergio Mattarella. Per essere eletto dal Parlamento, in seduta comune, a maggioranza dei due terzi, il Presidente deve avere l'età di almeno 50 anni ( articolo 84 ). Ha uno stipendio; dura in carica 7 anni; non vi è un vice presidente; in caso di impedimento viene sostituito dal presidente del Senato. In base all'articolo 87 è la persona che ha i poteri maggiori ed è quindi responsabile della situazione in cui si trova il nostro paese. Tuttavia, non esistendo la libertà di stampa, e non potendo essere messo sotto processo, in base all'articolo 90, nessuno può parlare male del Presidente. I suoi poteri sono i seguenti:

1) - Può inviare messaggi alle Camere.

2) - Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

3) - Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

4) - Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

5) - Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

6) - Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

7) - Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

8) - Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

9) - Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

10) - Può concedere grazia e commutare le pene.

11) - Conferisce le onorificenze della Repubblica.

12) - Scioglie le due camere o anche una sola di esse.

13) - Non è responsabile dei poteri che ha, per cui non può essere processato, come gli altri ministri, salvo che per alto tradimento ( articolo 90 ).

 

3) - TITOLO III -  IL GOVERNO (titolo terzo - dall'articolo 92 al 100)

Questo titolo terzo  è diviso in tre sezioni:

SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri. (sezione prima -dall'articolo 92 al 96 )

In questi articoli si illustra il consiglio dei ministri. Il governo del nostro paese è detto esecutivo, in quanto ha il compito di emanare le disposizioni che eseguono le leggi, in particolare i decreti attuativi delle leggi e i regolamenti; il governo è composto dai vari ministri scelti dal capo del governo; il capo del governo viene scelto dal Presidente della repubblica; nel 2016 il capo del governo è Paolo Gentiloni. Il capo del governo sceglie i ministri, ma deve avere l'approvazione sia del Presidente della Repubblica sia delle due camere. L'approvazione da parte delle due camere si dice fiducia e la deve ottenere entro 10 giorni dalla sua formazione ( articolo 94 ).

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri ( articolo 95 - dicastero vuol dire ministero); i ministri sono perseguibili penalmente, anche dopo la cessazione della carica. Mentre il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del Governo; è perseguibile penalmente, previa autorizzazione delle Camere, anche dopo la cessazione della carica.

Il governo gestisce le forze di polizia e dei penitenziari, dirige le forze militari, dirige i servizi pubblici e la pubblica amministrazione.

SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione. (sezione seconda - dall'articolo 97 al 98 )

In questi articoli si illustra la pubblica amministrazione. Lo stato esercita il suo potere tramite la pubblica amministrazione, cioè tutta quella serie di enti ed uffici diversi dal privato e che il privato non può esercitare. Fanno parte della pubblica amministrazione sia lo Stato, sia le Regioni, sia le provincie, sia i Comuni, sia le Prefetture, sia i ministeri. Fanno parte le scuole statali e le Università degli studi, i tribunali, gli ospedali e le aziende sanitarie, le camere di commercio. Fanno parte delle amministrazioni statali numerosi enti pubblici, circa 1.000, ma nessuno conosce il numero esatto. Nelle pieghe delle circa 300.000 leggi italiane è nascosta la presenza di diversi enti pubblici, istituiti in virtù di queste leggi. Un ente pubblico richiede quindi una legge che lo istituisce, seguita da una serie di decreti e regolamenti. Caratteristica essenziale dell'ente pubblico è il fatto di gravare sul bilancio dello stato, cioè riceve i finanziamenti direttamente o indirettamente dallo stato o in forza di una legge dello stato, indipendentemente dal fatto di prestare un servizio al cittadino, come avviene nel privato.

Il bilancio di una pubblica amministrazione deve essere in equilibrio; i vari uffici vengono organizzati mediante leggi, decreti, regolamenti, che individuano le mansioni e le competenze di ogni impiegato e di ogni ufficio; ad una pubblica amministrazione si accede per concorso, come questo concorso di 800 assistenti giudiziari.

L'articolo 98 specifica che un impiegato pubblico non può svolgere un altro lavoro, cioè deve essere al servizio esclusivo della Nazione.

Diritto amministrativo è l'insieme di tutte le leggi, decreti, regolamenti che riguardano la pubblica amministrazione. Il diritto amministrativo fa parte del diritto pubblico.

SEZIONE III. – Gli organi ausiliari. ( Sezione terza - dall'articolo 99 al 100)

In questi articoli si illustrano gli organi ausiliari, cioè quegli enti che sono di supporto alla pubblica amministrazione.

L'articolo 99 riguarda il CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Il CNEL è un organo di consulenza per il governo e le due camere.

L'articolo 100 riguarda il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Il Consiglio di stato è un organo di consulenza su argomenti della pubblica amministrazione. La Corte dei conti esercita un controllo di legittimità sul bilancio dello stato e di tutti gli enti statali facenti parte della pubblica amministrazione.

4) - TITOLO IV - LA MAGISTRATURA (titolo quarto - dall'articolo 101 al 113 )

Questo titolo quarto  è diviso in due sezioni:

SEZIONE I. – Ordinamento giurisdizionale. (sezione prima - dall'articolo 101 al 110 )

In questi articoli si illustra l'ordinamento giurisdizionale, cioè vengono indicate le norme sulla giustizia e sui giudici. La giustizia viene esercitata dai magistrati ordinari, detti giudici. I vari giudici vengono poi suddivisi in sezioni in base alla materia della controversia. Come giudici possono esserci sia persone esperte, per le sezioni speciali, sia persone inesperte scelte tra il popolo.

Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, cioè le controversie all'interno di una pubblica amministrazione e quelle tra amministrazione e cittadini vi sono organi della stessa amministrazione che trattano le controversie; l'organo di massimo livello amministrativo è il Consiglio di Stato.

Se la controversia riguarda la contabilità pubblica l'organo superiore è la Corte dei conti.

I tribunali militari trattano in tempo di pace solo le controversie delle forze armate; mentre in tempo di guerra trattano le controversie previste in ogni singola guerra su tutto il popolo.

In base all'articolo 104 i magistrati costituiscono un organo indipendente, in buona parte, dal potere legislativo del parlamento ed esecutivo del Governo; il massimo organo è il Consiglio superiore della magistratura, che è presieduto dal Presidente della Repubblica, unica persona facente parte dei tre poteri dello stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. Il Consiglio superiore della magistratura assume i magistrati, assegna i magistrati ai vari tribunali, prende i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. I magistrati sono inamovibili. L'autorità giudiziaria dispone della polizia giudiziaria. L'organizzazione della giustizia spetta al ministero della giustizia.

SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione. ( sezione seconda - dall'articolo 111 al 113 )

In questi articoli si illustrano le modalità di conduzione delle cause civili e dei processi penali. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, oltre ai procedimenti interni alla stessa amministrazione è sempre possibile ricorrere al giudice ordinario, che può annullare gli atti della pubblica amministrazione.

5) -  TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (titolo quinto - dall'articolo 114 al 133)

In questi articoli si illustrano le varie parti che compongono la Repubblica: lo Stato, le Regioni, le Provincie, le Città metropolitane, i Comuni. La capitale è Roma. Le regioni a statuto speciale sono: il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta. 

La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In base all'articolo 117 anche le regioni hanno il potere legislativo, in particolare allo stato spettano in modo esclusivo le leggi su:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico;

dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Tuttavia in alcune materie sia lo stato che le regioni hanno il potere legislativo concorrente.

In base all'articolo 119 tutti gli enti locali possono imporre tributi in modo da assicurare l'autonomia finanziaria.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado.

L'articolo 127 tratta i conflitti tra legge statale e legge regionale, che vengono risolti promuovendo la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

Le regioni sono:

Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

 

6) - TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI (titolo sesto - dall'articolo 134 al 139 )

Questo titolo sesto  è diviso in due sezioni:

SEZIONE I. – La Corte costituzionale. (sezione prima - dall'articolo 134 al 137 )

In questi articoli si illustra la composizione della Corte costituzionale, cioè quella che dichiara la incostituzionalità di una legge.

SEZIONE II. – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali. (sezione seconda - dall'articolo 138 al 139 )

In questi articoli si illustrano le modalità per cambiare la Costituzione. In particolare occorrono due votazioni per ciascuna camera e, nella seconda votazione, la maggioranza assoluta di ciascuna camera, cioè la metà +1 dei componenti, per modificare un articolo della Costituzione. Il referendum non è obbligatorio; ma se viene richiesto il referendum confermativo da un quinto dei membri di una Camera o da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali, per la promulgazione, cioè la firma del Presidente della Repubblica, occorre la maggioranza dei voti validi, senza contare il numero di partecipanti al referendum, cioè senza quorum.

In base all'articolo 139 non si può cambiare la forma della Repubblica.

Seguono poi le norme transitorie e finali.


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