Diritto pubblico - diritto amministrativo

Atto, procedimento, provvedimento amministrativo

Ogni singola amministrazione pubblica produce dei documenti scritti su carta; un documento scritto si chiama atto, anche se in realtà è come quando si beve un bicchiere di acqua; noi non beviamo il bicchiere ma beviamo l'acqua; analogamente l'azione che compie un dipendente si dice atto; ma poiché deve comunque produrre un documento scritto, questo documento scritto si dice atto, in quanto contiene l'azione fatta dall'amministrazione; oggi, per alcuni atti, la carta è stata eliminata, se l'atto viene prodotto in forma digitale; in ogni caso l'atto deve essere stampabile con i programmi informatici più comuni.

atto amministrativo

Un esempio di atto amministrativo è il documento prodotto alla fine della domanda di partecipazione al concorso. L'atto viene prodotto da più impiegati e porta la firma del Dirigente e non dell'impiegato che realmente lo ha scritto ed ha lavorato per scriverlo. Per arrivare a scrivere un atto occorrono diversi passaggi, cioè vi è un iter da seguire, una serie di regole da rispettare, cioè si segue un procedimento, una procedura, una serie di azioni necessarie per produrre l'atto. Lo scopo del procedimento è quello di produrre un atto finale conclusivo, che viene detto provvedimento amministrativo.

Nel nostro esempio del concorso l'atto finale, cioè il provvedimento finale, del procedimento di assunzione in ruolo è una graduatoria pubblica con tutti i nomi dei partecipanti, posti in ordine di punteggio, con al primo posto il partecipante con punteggio maggiore. Tuttavia, la prima parte del procedimento ha prodotto una ricevuta della domanda, che è un provvedimento amministrativo, in cui l'amministrazione della giustizia dichiara di avere acquisito agli atti del concorso la domanda di Giovanni Rossi, nato a Milano il 01/01/1980.

Nel nostro caso la domanda è partita dal cittadino che voleva partecipare al concorso; però da una parte il cittadino ha dovuto rispettare una procedura, cioè un procedimento esplicitato dall'amministrazione, dall'altra anche l'amministrazione ha dovuto seguire un procedimento per produrre l'atto, che è la ricevuta della domanda. Il procedimento prevedeva:

1 - compilazione di una domanda telematica da parte del candidato;

2 - produzione di un file con estensione .pdf da parte dell'amministrazione;

3 - consenso al candidato di legge l'atto, di scaricarlo, di stamparlo su carta e di firmarlo;

4 - produzione da parte del candidato di un file pdf contenente la domanda e la copia digitale del documento di riconoscimento;

5 - trasferimento tramite upload del file pdf alla amministrazione della giustizia;

6 - produzione da parte della amministrazione della ricevuta;

7 - consenso alla lettura e alla stampa della ricevuta al solo candidato interessato all'atto.

La ricevuta finale la possiamo chiamare sia atto, ma anche provvedimento, in quanto l'amministrazione ha provveduto a rilasciare la ricevuta di partecipazione, ricevuta da esibire su carta il giorno di partecipazione alla prova preselettiva.

Per poter lavorare in modo corretto e preciso, sarebbe necessario conoscere tutte le procedure per ogni atto da compiere; un modo per conoscere le procedure è seguire il sito del ministero alla pagina:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8.page

dove sono riportate le leggi, i decreti e le circolari che riguardano il ministero.

Tipi di atti amministrativi

Vi sono vari tipi di atti amministrativi e provvedimenti amministrativi.

Ammissione

L'ammissione è un provvedimento amministrativo che conferisce ad una persona un particolare diritto amministrativo. Per esempio in questo concorso, dopo che l'amministrazione ha controllato l'esistenza del diritto di accedere al concorso, cioè età, cittadinanza, diploma, emana un provvedimento in base al quale il candidato è ammesso alla prova preselettiva. Successivamente, se il candidato ha superato la prova preselettiva, l'amministrazione emanerà un provvedimento di ammissione alle due prove scritte, e così via. Il provvedimento di ammissione a volte è singolo, ma a volte è collettivo. Nel nostro concorso la graduatoria contenente i nomi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva è un provvedimento collettivo.

Iscrizione

L'iscrizione è un provvedimento amministrativo mediante il quale l'amministrazione provvede a scrivere una persona tra i membri che godono di un certo diritto. Per esempio l'iscrizione ad una classe intermedia della scuola media è un atto che dichiara che la persona, che a seguito di uno scrutinio avvenuto in base alla procedura prevista, e dopo aver fatto domanda di ammissione, se richiesta, oppure di ufficio, viene iscritto alla classe successiva. Oppure l'iscrizione di una causa al ruolo; ruolo vuol dire registro, elenco. Ruolo generale è un registro in cui vengono iscritte le cause pendenti in un determinato ufficio giudiziario. Di registri vi sono diversi; altri registri sono:

a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;

b) il registro delle istanze di prelievo;

c) il registro per i processi verbali di udienza;

d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;

e) il registro delle ordinanze cautelari;

f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;

g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

g-bis) il registro dei provvedimenti dell’Adunanza plenaria.

Autorizzazione e concessione

Sono due parole simili ma diverse.

La concessione è un provvedimento che conferisce ad una persona un diritto che prima non aveva; per esempio la concessione edilizia è un provvedimento mediante il quale il comune concede al proprietario di un terreno edificatorio il diritto di costruire un fabbricato sul proprio terreno edificatorio; questo avviene in quanto il proprietario non dispone, quando acquista un terreno, del diritto di costruire, in quanto questo diritto è esclusivo dello Stato, rappresentato dal Comune. A seguito della concessione edilizia, il proprietario acquisisce questo diritto da parte dello stato, ma nei limiti indicati dalla concessione.

L'autorizzazione, viene detta anche licenza, è leggermente diversa, dalla concessione, in quanto nella concessione un certo diritto non lo si ha e viene concesso; invece nell'autorizzazione un certo diritto la persona lo possiede già, e l'amministrazione si limita ad autorizzare una certa persona ad esercitarlo. Per esempio se una persona ha conseguito il diploma di maturità di Tecnico commerciale essa possedeva il diritto di aprire un negozio, cioè una attività commerciale. Questo diritto non lo possedeva un diplomato del liceo classico o scientifico; non lo possedeva nemmeno un laureato. Il Comune emanava un provvedimento detto autorizzazione alla vendita al dettaglio di un certo bene economico, seguendo un procedimento amministrativo che prevedeva, un tempo, fino al 2006, dapprima che il soggetto fosse iscritto alla camera di commercio nel REC, cioè Registro Esercenti Commercio. Oggi invece, questa iscrizione al REC non è più necessaria, sono invece necessari i requisiti del locale di vendita e i requisiti professionali che il commerciante possiede già. Il Comune, una volta accertati tutti i requisiti richiesti, emana il provvedimento di autorizzazione di vendita al dettaglio.

Ordinanza

L'ordinanza è un provvedimento emanato da una autorità, per esempio il Sindaco o il giudice in campo giudiziario, mediante il quale si impone un obbligo alla persona o alle persone di seguire un determinato comportamento o una determinata azione. L'ordinanza contiene un obbligo che può essere di due tipi:

1) Comando, cioè obbligo di eseguire una azione, per esempio il pagamento di una certa somma di denaro entro un certo termine.

2) Divieto, cioè proibizione di eseguire una determinata azione; per esempio divieto di circolazione per un autoveicolo.

Certificato e certificazione

Il certificato è una carta scritta rilasciata dall'amministrazione in cui l'amministrazione attesta l'esistenza di un fatto o di un diritto o di un atto relativo ad una certa persona. Il procedimento che l'amministrazione segue per produrre il certificato si dice certificazione. Il certificato non può essere orale, ma solo scritto; la scrittura può essere fatta anche mediante supporto informatico con firma digitale. Il certificato può essere trasmesso anche per via telematica, ma gli operatori che lo trasmettono non possono leggere il contenuto né fare una copia del certificato.

La copia del certificato è invece consentita al possessore del certificato e all'amministrazione che lo ha ricevuto; la copia si dice autentica se viene a sua volta certificata da un pubblico ufficiale oppure dal responsabile amministrativo a cui è stato esibito; in tal caso la copia autentica vale per il solo procedimento per il quale è stato esibito.

Nel caso di documento informatico con firma digitale, la firma deve possedere alcuni requisiti indicati dall'articolo 23 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 -"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa." In particolare:

1 - la firma digitale  equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo;

2 - la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata;

3 - per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata;

4 - l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere;

5 - attraverso la firma digitale devono potersi rilevare gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione;

Riportiamo alcune definizioni tratte dall'articolo 22 del suddetto decreto:

Articolo 22

Definizioni

1. Ai fini del presente Testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;

l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;

m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;

n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;

o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Il certificato in uscita deve avere un numero di protocollo in uscita, cioè viene registrato nel registro di protocollo, cioè un registro in cui viene indicata la data di ogni documento che l'amministrazione trasmette all'esterno.

 

 

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