LEGGE
23 DICEMBRE 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
in Suppl. ordinario n. 174, alla Gazz. Uff. n. 304, del 30
dicembre.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
CAPO 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
si
omette
....
CAPO 2
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art.11
Età per il pensionamento di vecchiaia.
1.
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è
sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art.12
Attività usuranti.
1.
Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle
attività cosiddette <<usuranti>> al fine di ridurre per i
lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio
di oneri per la finanza pubblica.
Art.13
Disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati
e pubblici, nonchè dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni
disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il
diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per
il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in
base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in
vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento,
unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad
assicurare effetti di contenimento:
a) del saldo netto da finanziare:
di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088
miliardi di cui all'art. 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354
miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del
settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808
miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.
2.
Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento
legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1°
luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari
di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e
pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed
esonerative della medesima;
b) le aliquote contributive
dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali,
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a
titolo principale.
3.
Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti
pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal
servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di
pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi
ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'art. 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive integrazioni; nei
confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non
inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista
dall'ordinamento di appartenenza.
4.
Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:
a) per i lavoratori dipendenti del
settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento
anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato
dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera b),
semprechè dalla predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima
condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di
previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità
dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di
pensionamento anticipato;
b) per i lavoratori dipendenti del
settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di
pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in
possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati
dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto
deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere
certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di
responsabilità;
c) per i lavoratori ammessi alla
prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonchè per i
lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso
alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di
preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa
dichiarazione di responsabilità;
d) per i lavoratori dipendenti da
imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
in base alle procedure avviate ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975,
164 e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31
dicembre 1994;
e) per i lavoratori che fruiscano
alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati
in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive
modificazioni;
f) per i lavoratori dipendenti
dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali
siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche
normative, nonchè per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia
stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai
sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
g) ai lavoratori privi di vista.
5.
Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal
comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonchè i lavoratori
autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda
di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorchè riammessi in servizio,
conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con
le conseguenti decorrenze:
a) dal 1° luglio 1995, qualora al
28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non
inferiore a 37 anni;
b) dal 1° gennaio 1996, qualora
al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio
non inferiore a 31 anni;
c) dal 1° gennaio 1997, qualora
al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio
fino a 30 anni.
6.
Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 5
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, se più favorevoli rispetto a quelli in vigore alla data
di decorrenza della prestazione.
7.
Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo
massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date
indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento
pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita
dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza
delle pensioni di anzianità.
8.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorchè
accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione
presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati
dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la
qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del
collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera
eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di
interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del
rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico,
equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in
licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli
ordinamenti.
9.
Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi
restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al
decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
10.
I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31
dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono
conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire
dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995.
In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma
1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti derivanti
dal presente comma.
Art.14
Perequazione automatica delle pensioni.
1.
Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica
delle pensioni, dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio
successivo di ogni anno.
Art.15
Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e
omogeneizzazione dei trattamenti di pensione.
1.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri
assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui
alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari
funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto
al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale
prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni
pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste
dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con
decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre
categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione
spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a
contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità
di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.
4.
La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di
superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti.
5.
Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa
speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge 27 maggio
1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili
limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle
pensioni di reversibilità ad esse riferite.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti
iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art.16
Modifiche alle norme per la liquidazione
dell'indennità di buonuscita.
1.
Il comma 3 dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal
seguente:
<<3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che
siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il
1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987 - 31
dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel
biennio 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano
cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il
1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993
al 30 novembre 1994>>.
2.
Il comma 1 dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal
seguente:
<<1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è
valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno
1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi
per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2000>>.
Art.17
Aliquote di rendimento per il calcolo della
pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle
pensioni.
1.
Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di
rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2
per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed
esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di
servizio maturate a decorrere da tale data.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici
erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora
per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.
3.
Al secondo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come
sostituito, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole:
<<a cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<a dieci
anni>>.
4.
La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli
1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22
dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1991, n. 59, già differita dall'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995.
5.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti
aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la
copertura dei conseguenti maggiori oneri.
Art.18
Condono previdenziale ed assistenziale
1.
I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli
sportelli unificati di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare
entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la
anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi
nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei
contributi e dei premi complessivamente dovuti.
2.
L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che
risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente,
relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che
versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso
termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3.
La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima
entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31
luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30
novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi
dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
4.
La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di
versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni
delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5.
I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del
condono previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 21, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, già previste dal decreto
stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono
tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo
per il periodo di differimento, nè del diritto di mora del 4 per cento,
previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
6.
I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono
regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1993 e precedenti,
anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta
denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi
agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti.
7.
Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate
quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti
dal 10 giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il
pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel
periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di
differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta
denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui
al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.
8.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16 del decreto-legge 25 novembre 1994,
n 648, è ridotta, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, di lire 20
miliardi.
9.
Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono
presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di
regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al
comma 10, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995. Nei casi di
omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di
lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di
decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di
riferimento.
10.
I richiedenti, a pena di inamissibilità della domanda, sono tenuti a versare:
a) per le posizioni debitorie fino
a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi in
tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi
compresi interessi e sanzioni;
b) per le posizioni debitorie
superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a un decimo del debito
totale per i soli contributi omessi, elevata a quattro decimi nei casi di omessa
denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto del debito
residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti
l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.
11.
I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU
alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonchè gli
importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli
obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti
entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si
fa luogo alla loro riscossione.
12.
I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui
bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.
13.
Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che
precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di
regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte
del debito rimasto insoluto.
14.
L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze
di cui ai commi 7 e 10, nonchè dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e
nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la
rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione
agevolata disciplinata dal presente articolo.
15.
Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 11 e
12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonchè
le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di
pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso,
in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
16.
I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed
indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
17.
In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in
agricoltura e comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di
lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed
i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la
liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai
agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.
18.
Qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento
dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni
contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'art. 7ter
del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'art. 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n.
367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, è
definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a
suo tempo prodotte dalle ditte interessate.
Art.19
Soppressione dello SCAU e trasferimento delle
relative funzioni all'INPS e all'INAIL.
1.
Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le
funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL),
secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le
esperienze e le professionalità specifiche, con tempi e modalità stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa
con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
2.
I contributi di cui all'art. 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334,
sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia
contrattuale collettiva in via generalizzata ed automatica nei confronti dei
soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del
settore agricolo.
Art.20
Interventi in materia di occupazione e mercato
del lavoro.
1.
L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali
dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini
dei versamenti contributivi.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS
dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire
1.050 miliardi per il 1995, sono utilizzate, sulla base delle somme
effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato
del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000
miliardi. A tal fine è istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita
evidenziazione contabile.
3.
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un
adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3
del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro,
è stabilita la misura con la quale, limitatamente alle dichiarazioni presentate
entro il 30 settembre 1994, l'accertamento predetto rileva, ai fini dei
contributi previdenziali dovuti all'INPS.
Art.21
Norma finanziaria.
1.
In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di
1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati
alle gestioni previdenziali interessate.
CAPO 3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art.22
Personale
1.
L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore
pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I del
predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari
esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana,
quelle delle istituzioni scolastiche, nonchè quelle derivanti dalla necessità
di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici
con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2.
Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di
lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale
all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore
pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati
nel comma 1.
3.
L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e
dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'art. 10, all'art.
16, comma 1, lettera d), ed all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti
le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare,
secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario
di lavoro, comunque articolato, è accettato mediante forme di controlli
obiettivi e di tipo automatizzato.
4.
In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni
lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per
l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto
ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri
previsti dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 5
per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le
altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione
dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di
lavoro straordinario.
5.
é abrogato l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6.
Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni
organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di assumere
personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente
alle categorie protette.
7.
Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n.
676, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità che può avvenire per la
copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle
amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni
ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche
aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno
ai portatori di handicap purchè risulti in possesso del prescritto titolo di
specializzazione.
8.
Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono
assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in
applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli
idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a
decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre
1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di
personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di
Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
9.
Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, nonchè al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di
ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione
delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il
decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo
tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni
organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'art. 3 del decreto
interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del
5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
10.
Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
11.
Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali
territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e, comunque, nei
limiti delle disponibilità di bilancio.
12.
Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle camere
di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che
abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere
personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità di
bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51 e successive modificazioni.
13.
Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal
1° luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento
trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione
nel termine, la camera di commercio può avviare le procedure di assunzione ai
sensi del comma 12.
14.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera a), del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali
della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto
l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio
riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con
la riammissione di proprio personale messo in mobilità, possono parimenti dare
comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità
di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti
della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni
dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono
procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà
di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso
a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni
contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino a
concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a
posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le
disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni
di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed
agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439.
15.
La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è preordinata:
a) alla definizione delle
dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche
amministrazioni;
b) all'individuazione delle
procedure;
c) alla razionalizzazione,
semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime.
16.
Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa
verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso
tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio
per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17.
L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed
eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e
comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da
pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o
procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione
e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale
prevista dall'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
18.
Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione
pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano
alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti
pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle
verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro
è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre
amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le
disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con
deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne
attestano nel medesimo atto la congruità.
19.
Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei
carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le
linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero
del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20.
I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti all'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
21.
Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli
interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno.
é fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117.
22.
Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che
l'espressione <<primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario>>, ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo
giorno.
23.
Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole:
<<le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano>> sono
inserite le seguenti: <<nei casi di congedo straordinario previsti
dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè>>.
24.
Dopo il comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito
il seguente:
<<40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di
congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art.
68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze
continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi>>.
25.
Il comma 42 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
<<42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa
per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e
psammoterapiche>>.
26.
Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel
senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte
le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in modo
difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta
salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da parte,
rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie
artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione
fisica.
27.
Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo
spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di
presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
28.
La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica
ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è
pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del
comma 27 del presente articolo.
29.
Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le
menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
30.
Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande
presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.
31.
é abrogato l'art. 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32.
L'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi
previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le
misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed
integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale
al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1° luglio 1978.
33.
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle
indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e
comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione
dell'indennità di sede previsti dall'art. 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento
rispetto alle misure stabilite al 1° gennaio 1994, fatta eccezione per quelle
compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguaglio di
cui all'art. 209 del medesimo decreto.
34.
Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di
adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi
forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico
impiego.
35.
Il comma 18 dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
<<18. Le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,
come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonchè quelle
di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'art. 10 del decreto-legge 4
agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo
spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè
il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare, mediante
idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità previsti in apposito
regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennità di trasferimento
previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni>>.
36.
Il regolamento di cui al comma 18 dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva,
pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla
percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati
in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del
tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
37.
Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono
norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria
autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della
disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38.
Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità
anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata
in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente
percepite, ivi compresi gli interessi legali dovrà essere effettuata secondo un
programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non
oltre la data del 30 giugno 1995.
39.
La normativa prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua
applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel
Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40.
Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni, nella Provincia di Bolzano si applica alle assunzioni
di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi
pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di
trasporto funicolare.
41.
Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale
delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre province a
sedi o uffici situati in Provincia di Bolzano.
Art.23
Commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola.
Università.
1.
Al comma 5 dell'art. 198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: <<Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in
vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami
di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro
interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali
ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il
personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le
specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito
provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in
subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in
subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque
far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione
del membro interno>>.
2.
Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli
esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire
116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione
previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per
i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene
conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della
vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla
stessa provincia del comune sede di esame.
3.
Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative
al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23
marzo 1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23
dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente
prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i
quali le graduatorie risultano esaurite.
4.
A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle
retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e
al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte
è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi
in base a ruoli di spesa fissa.
5.
Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo
amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico,
ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione
e progressione di carriera, nonchè i provvedimenti di accettazione di
dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio
e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei
capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già
ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli
provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza
del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale
direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il
predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può
comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale
amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.
6.
Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina
la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4.
7.
Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per
essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche
e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499,
1500, nonchè le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici,
professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401
e 2602.
8.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese diverse
da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a
criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo
dei sistemi informatici.
9.
Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento
di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione dell'art.
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
10.
Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali necessarie
per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per gli anni
scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni organiche
provinciali per la scuola elementare può essere utilizzata per la formazione
dei docenti da destinare a tale insegnamento.
11.
La destinazione dei docenti alle attività indicate nel comma 10 non deve
comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
12.
I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di personale
di cui al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero dal
servizio, nonchè le modalità per l'attuazione delle relative iniziative sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
13.
L'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i
benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio
alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art.24
Emolumenti, compensi e indennità.
1.
I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione,
condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di incarichi
affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni
ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo
Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al
netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, entro e non
oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993,
n. 432, a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso.
3.
L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di cui
al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in
capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro
autonomo, ove consentito, nonchè redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.
4.
Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di
attività libero-professionali, ove consentite ai pubblici dipendenti dalla
normativa vigente.
Art.25
Incarichi di consulenza.
1.
Al fine di garantire la piena ed effettiva trasparenza e imparzialità
dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa
volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha
tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata
di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti
incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte
dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto
rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti quello della cessazione
dal servizio.
2.
In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data
di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data
di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del
rapporto stesso.
3.
I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente
disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene
disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento
dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al
100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo
all'amministrazione stessa.
CAPO 4
DISPOSIZIONI FISCASCALI
Si omette ...
CAPO 5
FINANZA REGIONALE E LOCALE
Si omette ...
.....
Tabella A
(art. 11, comma 1)
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
Periodo
di riferimento |
Uomini |
Donne |
dal
1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995 |
61°
anno |
56°
anno |
dal
1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 |
62°
anno |
57°
anno |
dal
1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 |
63°
anno |
58°
anno |
dal
1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 |
64°
anno |
59°
anno |
dal
1° gennaio 2000 in poi |
65°
anno |
60°
anno |
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