Dipartimento per i servizi
nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VI
C.M. n. 53 Prot. n. 1699 /Uff. VI |
Roma, 20 giugno 2003 |
Allegati | Destinatari |
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2003/2004 - Presentazione domande.
ART. 1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO - POSTI DI PERSONALE
EDUCATIVO)
Ai sensi del Regolamento
adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza
stabiliti dal comma 5 dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi
negli anni scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del
medesimo art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente
ed educativo per l'a.s. 2003/2004 sono costituite - per ciascun posto di
insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come segue.
(VALIDITÀ ANNUALE)
In attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernenti
l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti, e delle disposizioni di
cui all'art. 8 del D.D.G. del 17 aprile 2003, le graduatorie di circolo e di
istituto di prima fascia, integralmente riformulate, comprendono gli aspiranti
inseriti nelle graduatorie permanenti relative all'a.s. 2003/2004, graduati
secondo l'ordine riferito a ciascuno scaglione ed il punteggio con cui figurano
nelle graduatorie permanenti medesime. Ciascun aspirante si intende incluso
nelle graduatorie delle scuole richieste per l'a.s. 2003/2004 per effetto
dell'avvenuta presentazione, nei termini previsti dal D.D.G. 17 aprile 2003, del
relativo Mod. 3 ovvero, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle
scuole in cui figurava nell'a.s. 2002/2003.
(VALIDITÀ TRIENNALE - 3° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che
prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove
scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle graduatorie di
2^ fascia, già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di
cui alla C.M. n.68 del 14 giugno 2002, si aggiungono ulteriori tre blocchi
composti da eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente
che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s.
2003/2004, secondo il seguente ordine:
4° blocco: | aspiranti iscritti dall'a. s. 2001/02 che si trasferiscono; |
5° blocco: | aspiranti iscritti dall'a. s. 2002/03 che si trasferiscono; |
6°blocco: | nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2003/04 in base alla tabella di valutazione di titoli annessa al D.M. n.201/2000, in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (mod. d) e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4. |
All'interno di ciascun blocco
gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di
punteggio, in base alle preferenze.
In attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che
prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove
scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle graduatorie di
3^ fascia, già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di
cui alla C.M. n.68 del 14 giugno 2002, si aggiungono ulteriori tre blocchi
composti da aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso che si
inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s. 2003/2004,
secondo il seguente ordine:
4° blocco: | aspiranti iscritti dall'a. s. 2001/02 che si trasferiscono; |
5° blocco: | aspiranti iscritti dall'a.s. 2002/03 che si trasferiscono; |
6° blocco: | nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2003/04 in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al D.M. n.201/2000, in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (mod.d), posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4. |
In ciascuna scuola sono
costituiti elenchi per le attività didattiche di sostegno agli allievi in
situazione di handicap secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. n.
103 del 4 giugno 2001. Per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado presenti in più graduatorie,
l'inserimento nei relativi elenchi di sostegno avverrà con procedura
automatizzata, in base alla graduatoria di classe di concorso che per
collocazione di fascia ed ordine di inclusione risulti più favorevole agli
interessati e col punteggio relativo a tale graduatoria. Per l'a.s. 2003/2004
gli elenchi di sostegno sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni in
situazione di handicap, conseguito entro le rispettive date sottoindicate,
ordinati secondo la seguente sequenza:
1) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI PRIMA FASCIA
1° raggruppamento: aspiranti inclusi negli elenchi di sostegno tratti
dalle graduatorie permanenti ai sensi dell'art.5 del D.D.G. del 17 aprile 2003 (
possesso del titolo di specializzazione entro il 17 maggio 2003);
2° raggruppamento: aspiranti in possesso di titolo di specializzazione
conseguito successivamente al 17 maggio 2003 ed entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di cui al successivo art.4.
All'interno di ciascun raggruppamento la posizione ed il punteggio degli
aspiranti derivano direttamente dall'analoga posizione e dal punteggio con cui
gli aspiranti medesimi figurano nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di
istituto di prima fascia relativamente al posto di insegnamento o classe di
concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi medesimi.
2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA
FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di
specializzazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al successivo art.4, ordinati secondo la medesima sequenza e
punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso che
rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.
3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di
specializzazione entro la data di scadenza di presentazione della domanda di cui
al successivo art.4, ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si
riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini
dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.
4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente individuati ai
punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di ordine, si colloca, con riserva,
un ulteriore raggruppamento di aspiranti che abbiano dichiarato - con apposita
attestazione sul modulo di domanda - di avere in corso di conseguimento il
titolo di specializzazione per il sostegno in data successiva a quella di
scadenza di presentazione della domanda ed entro il 31 ottobre 2003.
A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che hanno
conseguito il titolo di specializzazione entro la data di scadenza di
presentazione della domanda, possono essere attribuite, su posti di sostegno
disponibili per l'intero anno scolastico, supplenze a titolo provvisorio
condizionate all'effettivo conseguimento del titolo entro il 31 ottobre 2003.
Entro lo scadere di quest'ultimo termine i predetti aspiranti dovranno far
pervenire la dichiarazione di aver conseguito il titolo di specializzazione alle
scuole che gestiscono la loro domanda, al fine di far acquisire tale situazione
a tutte le scuole interessate.
L'assetto delle graduatorie per
l'a.s. 2003/2004, così come specificato nel precedente titolo I, viene definito
in due fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 17 aprile
2003, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno già
avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo ad
essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere "ex novo" le
loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per
l'inclusione in graduatorie di circolo e di istituto ovvero, non esprimendosi,
di confermare per l'a.s. 2003/04 la situazione dell'anno scolastico precedente.
Tali aspiranti sono, pertanto, esclusi dalla possibilità di compilare modelli,
previsti dalla presente circolare, che riguardino l'espressione della provincia
e/o delle sedi scolastiche dove essere inclusi in graduatorie di circolo e di
istituto ma possono soltanto presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti,
per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i quali non
figuravano nell'a.s. 2002/2003.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria
permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi
previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M. n. 201/2000 e cioè:
PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI
SECONDA E TERZA FASCIA PER L'A.S. 2002/2003:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo
previsto;
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche;
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione
delle scuole prescelte.
PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER
L'A.S. 2002/2003:
d) possibilità di presentazione di domanda di inclusione.
Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi aspiranti" anche il
personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che intenda
presentare domanda per nuovi insegnamenti, ivi incluso quello di sostegno.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può
riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima volta domanda
di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche le seguenti
categorie di aspiranti:
- personale incluso in graduatoria permanente per l'a.s. 2003/2004: ferme
restando le sedi scolastiche già espresse col mod. 3 allegato al D.D.G. del 17
aprile 2003 o, in sua assenza, le sedi in cui figurava nell'anno scolastico
precedente, può presentare domanda per l'inclusione in seconda e/o terza fascia
delle graduatorie di circolo e d'istituto per nuovi insegnamenti per i quali non
era presente nelle predette graduatorie relative all'a.s. 2002/2003;
- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di seconda e/o
terza fascia per l'a.s. 2002/2003: ferme restando le sedi scolastiche in cui già
figura - per le quali può usufruire esclusivamente di una delle possibilità di
cui ai precedenti punti a), b) e c) - può presentare domanda di inclusione in
seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti per i quali non era presente
nelle graduatorie relative all'a.s. 2002/2003;
Per ciascuna delle ipotesi
specificate ai punti a, b, c, d, del precedente art. 3 sono predisposti e
allegati alla presente circolare appositi moduli di corrispondente tipologia. Il
modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti", quando è
adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in
graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione
all'evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra loro
alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto uno. In tutti
i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti complessivamente
superiore ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero 10 circoli
didattici) le richieste eccedenti saranno considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il personale
incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli relativi a scelte
di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b, e c).
Il termine per la presentazione dei moduli di domanda in questione scade il 21
luglio 2003. Improrogabilmente entro tale termine il modulo di domanda deve
essere spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, all'istituzione
scolastica cui è affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto
specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto per
l'a.s. 2002/2003 rimangono per l'a.s. 2003/2004 nella stessa provincia, è
confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la domanda.
Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili per effetto
della presentazione del modulo di cui alla tipologia b. Per coloro che già
figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2002/2003 e per
l'a.s. 2003/2004 cambiano provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle
graduatorie di circolo e di istituto dell'a.s. 2002/2003, la sede scolastica di
gestione della domanda deve essere prescelta dall'interessato e, nel caso di
aspiranti all'insegnamento in diversi gradi scolastici, deve appartenere
all'ordine scolastico di grado superiore.
Limitatamente agli aspiranti già
inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia per
l'a.s. 2002/2003 che intendono presentare domanda per una delle ipotesi di cui
alle lettere - e relativi moduli di domanda - a), b) e c) del precedente art.3,
è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel
rispettivo modulo di domanda, tramite un'apposita funzione che è resa
disponibile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it) alla
sezione "graduatorie di istituto-domande on line", secondo le modalità
descritte nell'apposita guida.
Al termine dell'operazione effettuata attraverso la predetta funzione e in caso
di esito positivo, l'aspirante, seguendo le relative istruzioni operative,
produrrà una stampa che, a seconda del modello usato, riporterà come
intestazione " modello A" ovvero "modello B" ovvero
"modello C"- inserito tramite www.istruzione.it.
L'aspirante che si avvarrà di tale modalità di trasmissione potrà operare
esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 4 e il 19 luglio 2003.
L'aspirante medesimo, comunque, dovrà, come indispensabile convalida
dell'operazione, con le modalità e i termini di cui al precedente art.4,
spedire o consegnare a mano alla scuola che gestisce la sua domanda il modulo
stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità
trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal sistema
informativo e quelle ottenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste
ultime.
Per gli aspetti generali
relativi all'espletamento della presente procedura rimangono valide le
corrispondenti disposizioni impartite per l'a.s. 2001/2002, in occasione della
prima costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale
docente ed educativo, col D.M. 4 giugno 2001, n. 103.
Per quanto riguarda i titoli di accesso alle graduatorie di circolo e di
istituto si segnala:
- L'equiparazione, disposta dalla legge 18.6.2002, n.136, tra il diploma di
istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) e la laurea in scienze delle
attività motorie e sportive; tale laurea è, pertanto, titolo di accesso alla
terza fascia delle graduatorie 29/A e 30/A.
- Il valore abilitante del diploma di didattica della musica congiunto a diploma
di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio (art.6 D.L.
25.9.2002, n.212 convertito dalla legge 22.11.2002, n.268); tale titolo, così
congiunto, consente, pertanto, l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie
31/A e 32/A.
- Il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (art.5
della legge 28.3.2003, n.53) che, pertanto, a seconda del rispettivo indirizzo,
consente l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di scuola materna o di
scuola elementare.
La presente circolare, unitamente a:
- Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con
D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
- D.M. 4 giugno 2001, n.103;
- tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l'accesso agli
insegnamenti di scuola secondaria (contenente anche indicazioni della tipologia
di istituti ove l'insegnamento è impartito);
- l'elenco delle scuole statali, con il relativo codice meccanografico,
esprimibili ai fini della presente procedura ;
- l'elenco delle scuole di montagna è accessibile tramite il sito Internet di
questo Ministero "www.istruzione.it" e, tramite la rete Intranet,
disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi
Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche.
La presente circolare deve essere, comunque, affissa all'albo di ciascuno degli
Uffici in indirizzo.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Allegati Modello A Modello B Modello C Modello D |
Destinatari Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di TRENTO Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di BOLZANO All' Intendente Scolastico delle Scuole in Lingua Tedesca BOLZANO All' Intendente Scolastico delle Scuole delle Località Ladine BOLZANO Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d'Aosta AOSTA |
2003