Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici
ORDINANZA
MINISTERIALE N. 35
Istruzioni
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole
statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in
particolare, l'art.205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica
Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le
modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n.425, concernente
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
VISTO
il Regolamento emanato con D.P.R.23/7/98, n.323, recante disciplina degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di
seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante
la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nella Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) che, all’art.22, comma 7, introduce modifiche
all’art.4 della legge 10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M.,
concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 2002-2003;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000, concernente le
"caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione
della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle
modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di
Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", limitatamente alle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
VISTO il D.M. n.10 del 30/1/2003 “ Esami di stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti
delle commissioni d’esame.";
VISTO il D.M. 13-1-2003,n.3, concernente le certificazioni e
i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti
formativi;
VISTO il D.M. n.11 del 30-1-2003 “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali
autorizzate, per l’anno scolastico 2002/2003;
VISTO il D.M.n.2 del 13-1-2003 con il quale sono state
indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il D.M.n.4 del 14-1-2003 “Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d’esame.”;
VISTA la C.M. n.22 del 19-2-2003, sulla formazione delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003;
VISTA la C.M. n.261 del 22.11.2000, concernente i candidati
esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n.300 “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n.59”;
VISTO il D.P.R. 6-11-2000, n.347, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica istruzione;
VISTO il D.M. 30-1-2001, concernente la riorganizzazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n.
59, introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.28.12.2000, n. 445 “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 10-5-2002,n.51 sul calendario
scolastico per l'anno scolastico 2002/2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra
l’altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale
per la valutazione del Sistema dell’Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente il
regolamento di organizzazione dell’istituto di cui al citato D.L.vo n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti
il 19 luglio 1997, reg.001, f.268, concernente norme transitorie per il
passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola
materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente la
costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”.
VISTA la C.M. 3 giugno 2002,prot.n.9680 “Esame di Stato -
Nulla osta per candidati esterni detenuti”
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002/2003,
ha inizio il giorno 18 giugno 2002.
ART. 2
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in
ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi
alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che
abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano
stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio
finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano
stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti
alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la
promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri
dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione
fisica;
b) abbreviazione per obbligo
di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai
sensi del D.P.R. 445/2000, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi
alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o
in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è
la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito
formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli
esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver
riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché
soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo
presentata per l'ammissione agli esami per merito.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente
articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un
numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall'età;
c) compiano il ventitreesimo
anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i
candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore;
d) siano in possesso di
altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la
frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di
Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il
diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano
in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza
da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto
indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di
altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
3.
I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi
compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì,
di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata
e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo
specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve
consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla
presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per
comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si
applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito, altresì,
ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività
sociali - indirizzo dirigenti di comunità - , i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di
psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano
effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza
e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione
della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione
integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di
un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è
subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
6. I
candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di
promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto
con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello
previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
internazionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto
o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo
allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo
o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
10. I candidati esterni possono
chiedere di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove
funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni
indicate al successivo art.4, comma 7.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
1. Sono sedi degli esami di
Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e,
limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3,
del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli
istituti statali e gli istituti paritari.
Ai
candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi
privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei
candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio
nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di
residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di
dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali
valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della
C.M. n. 261 del 22.11.2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme
di cui al D.P.R.445/2000.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un
comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi
sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/00
da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della
domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il
candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà
genitoriale.
7. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento
e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale
prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame.
I
candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti
statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31
luglio 1973 oppure su quelli del
corso ad indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di
esami.
I
candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi
sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione
tecnica.
A
questi ultimi candidati si applicano
le disposizioni di cui alla C.M.n.261 del 22-11-2000.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di
solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati
esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se
intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui
programmi previsti per i corsi ordinari.
9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri
istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui
ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite
con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni,
il dirigente scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai candidati esterni
che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con
riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di
candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli
esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo
istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione
delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine
cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai
candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di
comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali valgono le
indicazioni di cui al par.4 della citata circolare n.261/2000.
11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico
Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come
segue:
a) assegna, d'intesa con i
dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello
stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile
assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le
indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o
istituti dello stesso indirizzo di province vicine.
12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico
indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio
nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al
precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di
tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in
esami di Stato. In tale situazione:
il Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla configurazione di apposite
commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale
sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento
all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento
predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art.6 della presente O.M.;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale
sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni
menzionate nell'art.10 della presente Ordinanza e prioritariamente utilizzando i
docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di
istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In
caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In
quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso
previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato;
per
gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le
domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai
docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle
materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati
per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle
graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia
stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le
commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell’istituto sede
d'esame;
il
rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale o
dell’Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda
d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono
tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto
per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per
gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli
esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti
tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di
cui alla citata circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state
prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale
sono stati assegnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati
possibilmente ad un’unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo
comma - secondo alinea.
16. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le
richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per
i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le
commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le suddette
sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate,
di norma, nella sessione suppletiva.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale
è presentata la domanda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro
lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di
partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2002
previsto dal Regolamento, fatta salva, limitatamente al corrente anno
scolastico, l’eccezione prevista dalla C.M. n.23 del 20-2-2003. La domanda
deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai
fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n. 445/00, atta a
comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione
all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata, altresì,
della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i
candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo
4 della C.M. n.261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale
o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di
cui all'art.3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse
risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può
essere perfezionata entro il 31.5. 2003.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di
ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese
in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il
termine del 31 gennaio 2003, previsto dal Regolamento. I Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della
loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi
necessità, il candidato sia costretto
a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della
scuola presso cui, precedentemente,
aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2, devono
essere presentate al proprio Istituto entro il
31 gennaio 2003.
7. Per i candidati interni
che abbiano cessato la frequenza
delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è
differito al 20 marzo 2003.
8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art.3 è di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la
regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove
necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al
competente Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa
Circondariale, con il nulla osta
del Direttore medesimo. Il
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale può prendere in
considerazione anche eventuali
domande pervenute oltre il 30
novembre 2002.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo
anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un
apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata
nell'ultimo anno di corso.
2.
Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni
altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello
svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della
particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo
una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il
documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di
tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le
commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e
capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti
da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei
docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti
che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in
preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello
Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.
6.
Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di
classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente
studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può
estrarne copia.
ART. 7
ESAME
PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la
promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi
di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è
subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare,
attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo
quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno
o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità
alla classe successiva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art.3 comma 1, lettera d) e
comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima
classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle
materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già
seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dall'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di
cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a
quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli
alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in
viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere
ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di
durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal
fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione
dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
5.
L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e,
comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.
Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie
insegnate negli anni precedenti
l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di
apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le
disposizioni di cui all'art.4, comma 12.
6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce
il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe
può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da
almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la
prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto
anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima
classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in
precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere
l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo
di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito
dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni
d'esame di cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una delle classi
precedenti l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai
sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al
Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione
dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia
nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del
punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene
conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art.11, comma 2, del
Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la
media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e,
quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima
classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non
siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio
di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della
Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della
Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della
dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di
commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non
frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla
penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione
del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni
nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che
concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività
medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo
restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma
dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno,
quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli
anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente
motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è
pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla
commissione d'esame secondo le disposizioni
dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura
di cui all'art.13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo
dell'Istituto sede d'esame il giorno della
prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato
non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che,
però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il
credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che
per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla
penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno,
sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è
attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi,
per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo
le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli
esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i
quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né
di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1.
Per l'anno scolastico 2002/2003,
valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.49.
2.
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede
di esame entro il 15.05. 2003 per
consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E'
ammessa l'autocertificazione, ai
sensi e con le modalità di cui al D.P.R.n.445/2000, nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati
esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli
eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami
stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
1.
Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di
cui al D.M. in data 25 gennaio 2001,n.104, integrato, in applicazione dell’art. 22, comma 7, della legge
n.448/2001, dal D.M. n.10 del 30-1-2003,
concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le istruzioni di
cui alla circolare ministeriale 19 febbraio 2003, n.22, sulla formazione delle
commissioni.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del
presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento
delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico
o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono
essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin
dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui
all'art.9 del citato D.M. n.10 del 30-1-2003.
4. Il personale utilizzabile per le
sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza
breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al
30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove
scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la
restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Le commissioni, operanti nella stessa sede d’esame si riuniscono, in
seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il
16 giugno 2003 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche i
commissari designati delle classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate, abbinate alle classi dell’istituto statale o paritario medesimo.
2.
Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano
di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza
dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale se l’assenza riguarda
il Presidente e al Dirigente scolastico se l’assenza riguarda un commissario.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i
componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di
effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i
componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti
organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare,
ove necessario, l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio della
terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli
elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo
provvede altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di
pubblicazione dei risultati. Per la
pubblicazione medesima viene valutata, altresì, l’opportunità di procedere
in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La relativa delibera
può essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data
successiva a quella dell’insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di
studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o
lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per
squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avrà cura di
fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione
tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione
degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle
operazioni delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i
presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui
eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e
orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare,
per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti
delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati
della vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei
interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni
devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna
assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori
tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è
finalizzata agli adempimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2002/2003
è il seguente:
- prima prova scritta: 18
giugno 2003, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 19 giugno
2003, ore 8.30;
Per
gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei
due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per
gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre
giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento
di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i
soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto
giorno.
- terza prova scritta: 23 giugno 2003:
ciascuna commissione, entro il 21 giugno,
definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con
il documento del consiglio di classe di cui all'art.6 della presente ordinanza.
Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere
effettuate distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la
classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il
Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della
prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti
interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto
della prova. La mattina del 23 giugno
ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento,
predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle
proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve
formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie
prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in
relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la
durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici
la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole
proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può
avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art.14 del regolamento.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si
svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il
giorno seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in
conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna
commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli
elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15,
comma 8.
10.
Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e
dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione
preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione
delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito
dall'art.16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati
all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta,
invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite
precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a
presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale,
prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del
Regolamento.
11.
Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a
sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i
candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni
giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni
dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1 luglio,
alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 2
luglio, alle ore 8,30, con
eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno successivo
all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi
previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso
le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che
li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il
giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due
prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni
riprendono i colloqui interrotti
per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo
conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo
nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della
valutazione finale per ciascuna classe-
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.13,
comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da
seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli artt.15, comma 7 e
16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui
di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo
alinea, del presente articolo.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della
commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
1. Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il
compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare
sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni
stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i
commissari, al quale, tra l’altro, può affidare, il giorno della prima prova
scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e
la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere
presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno
assunte dall’intera commissione.
2. Il presidente sceglie un commissario,
quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria
congiunta delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le
commissioni.
3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente
candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria
anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito
privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di
affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati
che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti
sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di
parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al
necessario spostamento. Il Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti
dei presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente
consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro
docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in
sostituzione di docenti impediti ad espletare l’incarico o quali commissari
esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni
caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito
lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il
quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la
commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati
interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In
particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli
interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma
2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi
utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso
di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti
assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico
attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso
di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo
all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini
degli adempimenti di cui all'art.17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di
sperimentazione.
6. Il Presidente della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun
candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva
comunicazione al Ministero cui compete, ai
sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei relativi
provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da
parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere
tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di
classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da
parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.11
e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni
dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi,
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione
attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da
riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli
eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo
dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine
e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10
della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte
e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e
seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità
di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.16
della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
11.Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino
a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali devono confermare alla struttura tecnico –
operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi
contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto
dall'art.17,c.2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero
a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della
data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve
essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i
successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire
contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati
dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva
debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci
giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste
vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono
trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4.
I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali, con le
motivazioni, alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero.
ART. 15
PROVE
SCRITTE
1. Per l'anno scolastico 2002/2003 valgono le disposizioni di
cui al D.M. relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda
prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2002/2003.
2. Per l'anno scolastico 2002/2003,
la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può
vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di
studio non preveda nel decreto
autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione
della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo
"industria tintoria" degli istituti tecnici industriali.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più
di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per
il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per
le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza
prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art.12,
comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la
commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze
e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
5. La
commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte,
ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte
giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e
della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al
D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera
commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere
attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della
procedura di cui all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si
concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun
candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza,
compreso il presidente, ai sensi dell’art.13, comma 1. Se sono proposti più
di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la
commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto
proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,
il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media
aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero
intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato
conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli
componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art.13
del Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le
commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è
pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto
sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal
computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato
richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole
prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la
data fissata per il colloquio del candidato interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla
presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati
contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione
da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con
l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4,
comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come
definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
E’ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi
alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può
considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi
sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche
raggruppate per aree disciplinari.
4.
A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare
l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione
degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree
disciplinari e la discussione degli
elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il
colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6.
La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al
colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio
inferiore a 22.
7.
La commissione procede alla
formulazione di una proposta di punteggio
in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno
nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente
attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai
sensi dell’art.13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come
previsto dall'art.13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui
all'art.15, comma 7.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla
base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività
svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e
la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri
candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare
che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove
d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno
seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal
Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in
situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche
e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del
3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione
tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di
classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di
giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono
svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo
al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle
prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con
visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove
scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva
secondo il diario previsto dal
precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della
prima e seconda prova scritta si
seguono le modalità di cui al precedente art.14.
2.
Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti
entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando
probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione
della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è
fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della
prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare
probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la
prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le
modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente
possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario
previsto dall'art.12,comma13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita
sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze,
ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero,
sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici
scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità
di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei
candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si
svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati
convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione
fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle
prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di
completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato
alle prove suppletive per la prosecuzione
o per il completamento.
9.
Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i
candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono
essere assegnati dal Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle
operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati
alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli
elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì,
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo
svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di
esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le
attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a
determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa
risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le
deliberazioni adottate siano
pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese
alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la
conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno
sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al
credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame
può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi
dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
5.
La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per
ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6.
Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli
istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato
al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi
seguito".
6. Per l'anno scolastico 2002/2003, il modello di certificazione è
quello di cui al D.M. n.3 del 13-1-2003.
7.
Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la
Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati
che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono,
prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14
del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito
presso l’Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell’Istruzione.
Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La
relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a
richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente
formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale
perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione
allo svolgimento dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per
la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti
medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio
dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi
degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal
competente Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale ai sensi
dell’art. 32 del D.P.R. 445/2000.
12. A richiesta degli interessati sono rilasciati
certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti
Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono
depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali
certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università,
purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il
diploma originale.
13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con
l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella data
individuata ai sensi dell’art.12 - comma 4,della presente O.M., al termine dei
lavori, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione
della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione,
sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono
essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa
le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile
della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che
è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente
scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del
plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà
inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate
dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART. 23
TERMINI
1. La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e
organizzatorio, recepisce puntualmente i termini
fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla
presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento
emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art.
21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi
compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale
3/11/98, n. 52.
ART. 25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1.
Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di
una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici
scolastici regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche
deleghe ai dirigenti in servizio
presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di
rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i controlli di
legge.
Roma,04-04-2003
IL MINISTRO
MORATTI
ALLEGATO A)
Schema della dichiarazione di lavoro per i
candidati esterni agli esami di Stato
di istruzione professionale.
DICHIARAZIONE
..l..
sottoscritt................................................................................................................
titolare-legale rappresentante (1) della ditta
domiciliat in..................................................................................
iscritt alla Camera di commercio di n...........................
Dichiara
sotto la propria responsabilità, consapevole delle
conseguenze in caso
di dichiarazione mendace, che..................................... . I..
sig.....................................................
nat... a...........
(provincia
di..........................................
)
il ...................................residente a........................................................................................................
(provincia di....................................) è
occupat...... presso questa ditta con la
qualifica (eventuale) di..........
..........................................................................................................................
L'assunzione è avvenuta il giorno .......................................con:
1)nulla osta .............. n. .............in data
.........................dell'ufficio di collocamento di
................................................................................................;
2) comunicazione di questa ditta inviata
in data.................................................
all'ufficio di collocamento di
.............................................
fino al
giorno..............................................................................................
Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le
seguenti attività e mansioni tecniche:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Il lavoratore è iscritto al n........ del libro matricola,
è registrato sul libro paga, ed è in possesso di libretto di lavoro n......
Sono stati effettuati i versamenti dei contributi
previdenziali.(2)
Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.
Data,
Firma del titolare o del rappresentante
legale e timbro della ditta
....................................................
-----------
(1) Cancellare
la dizione che non interessa
(2) Oppure
indicare il motivo del mancato versamento
ALLEGATO B)
Schema
della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli
istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative
svolte presso pubbliche amministrazioni (art.3, comma 3)
SCHEMA 1
l sottoscritt .........................................,
nat a
....................................................................................................
il ..................., residente
in......................................................................
dichiara, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze
in caso di
dichiarazione mendace, di aver
svolto attività lavorativa presso................................
con la qualifica di
....................... per il periodo
dal.................................al.................
In tale periodo il sottoscritto ha
svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non esclusivamente
esecutivo:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Data
Firma
SCHEMA 2
l
sottoscritt.........................................
nat a ...........................................residente
in ..................................
dichiara, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze
in caso di
dichiarazione mendace, di aver
effettuato esperienze di formazione professionale presso
.................................... ...........
con la qualifica
di...........................per il periodo dal .............al
....................................
Tale formazione ha riguardato la
seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................
Data
Firma
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