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nel territorio
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Ufficio 2
Roma, 9 luglio 2003
AllegatiOggetto: Anno scolastico 2003/2004 - adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto
In vista dell'attivazione delle
operazioni di avvio del prossimo anno scolastico, si forniscono, con la
presente, istruzioni e indicazioni su taluni significativi adempimenti
finalizzati all'adeguamento degli organici alle situazioni di fatto.
Tali adempimenti, di cui si segnala la particolare urgenza, sono propedeutici
alle operazioni disciplinate dal contratto collettivo nazionale decentrato,
sottoscritto il 20 giugno 2003 (concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie) e alle assunzioni del personale docente, educativo ed ATA.
1. Formazione delle classi
Nell'ampio e articolato quadro di attività finalizzate all'avvio del nuovo anno
scolastico, assume un rilievo fondamentale la puntuale e corretta formazione e
determinazione delle classi e dei posti. Si tratta di una incombenza delicata e
complessa che richiede apporti e collaborazioni coerenti e puntuali tra i
diversi soggetti ed organismi a vario titolo competenti e coinvolti, dalla quale
dipendono , non solo nell'immediato, ma anche in prospettiva, l'assetto ordinato
e il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Di qui l'esigenza di
strutturare le classi stesse in maniera che rispondano a requisiti di stabilità
e che diano affidamento di regolare tenuta per l'intero sviluppo dei relativi
corsi.
Poiché la normativa vigente connette alla fase relativa alla predisposizione
dell'organico di diritto la determinazione dell'esatto impianto delle classi,
gli interventi di adeguamento alle situazioni di fatto devono intendersi come
operazioni residuali e legate a fatti e circostanze di carattere eccezionale. Ciò
premesso, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico siano
state previste classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal
D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I.
che disciplina la formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico
2003/2004, nonché dal D.I. n. 141/99 concernente le classi che accolgono alunni
portatori di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente motivata dei
dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, potranno autorizzare i
dirigenti stessi a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle citate
disposizioni. Ovviamente dovrà essere preliminarmente verificato che le
consistenze degli alunni segnalate dai Dirigenti Scolastici al fine della
determinazione degli organici corrispondano a quelle effettive: tanto in
considerazione delle variazioni in diminuzione che ogni anno si registrano,
soprattutto nelle scuole secondarie superiori, tra la fase previsionale e il
numero effettivo degli alunni.
Nella logica suddetta, anche la possibilità da parte dei dirigenti scolastici
di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, deve
configurare un'operazione non ordinaria e comunque necessaria per far fronte ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico.
Si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza che tale
adempimento sia formalizzato con provvedimento motivato da comunicare
tempestivamente ai competenti CSA e alle SS.LL. per i seguiti di competenza.
Resta inteso che l' autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte
delle SS.LL., nel rispetto dei parametri di cui al DM 331/98, e l' attivazione
di nuove classi ai sensi della legge 333/2001 da parte dei dirigenti scolastici,
dovranno essere precedute da una attenta analisi, per ciascuna scuola, della
serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello
degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in
quantificazioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la
effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con
conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa Amministrazione e i soggetti a
vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto.
A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione dell'articolo 2 della
legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti
scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle
situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero
degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto
risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi
autorizzate. Peraltro, con riferimento alle situazioni previste al comma 1
dell'art. 5 del decreto interministeriale che disciplina la materia degli
organici per l'anno scolastico 2003/2004, le prime classi di sezioni staccate,
sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche
sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere, in via eccezionale,
mantenute anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità
inferiore a 20.
Nell'ipotesi in cui, in applicazione dell'accordo quadro Stato-Regioni, si
realizzino intese fra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione
professionali per la realizzazione di percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale, dalle quali conseguano variazioni in diminuzione del
numero degli alunni per classe, tali variazioni, opportunamente motivate, non
comporteranno decrementi nell'organico.
Con l'occasione, si pregano le SS.LL. di voler rappresentare alle istituzioni
scolastiche la necessità che la concessione di nulla osta al trasferimento di
alunni nel sistema dell'istruzione si leghi a condizioni eccezionali e non vada
ad incidere sulla costituzione delle classi già formate, sia in uscita che in
entrata, che deve comunque rispondere ai parametri di cui alle disposizioni
sopracitate. In relazione a quanto sopra, le SS.LL. disporranno l'attivazione di
ogni utile iniziativa (puntuali e mirate verifiche, interlocuzioni con le
istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un accurato esame
delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso del Sistema
Informativo. I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 10 luglio p.v.
ai competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n.
333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e
degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a
disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. Si rammenta che,
sempre per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono
consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 31 agosto;
peraltro, deve ritenersi comunque eccezionale l'istituzione di nuove classi nel
periodo successivo alla predetta data del 10 luglio.
Tutte le variazioni del numero degli alunni, delle classi e dei posti dovranno
essere comunicate a questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Uff.
IX. Per quanto riguarda, in particolare, gli alunni, le SS.LL. non mancheranno
di sensibilizzare le istituzioni scolastiche affinché, con l'inizio delle
lezioni, procedano ad una ulteriore verifica degli scostamenti in aumento o in
diminuzione rispetto alle previsioni dell'organico di diritto, comunicando i
relativi esiti al Sistema Informativo.
Si ritiene di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sull'importanza di
tale adempimento, richiesto, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze e indispensabile per poter disporre di elementi e di dati attendibili in
sede di riscontro.
Si fa presente al riguardo che, a conclusione delle operazioni di adeguamento
dell'organico alle situazioni di fatto relative all'anno scolastico 2002/2003,
si è avuto modo di accertare che un rilevante numero di scuole non aveva
apportato alcuna modifica ai dati trasmessi al Sistema Informativo in sede di
elaborazione dell'organico di diritto, circostanza questa che ha indotto a
ritenere che non era stata effettuata la richiesta revisione e verifica delle
consistenze effettive degli alunni.
Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano, ai sensi del
comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, modifiche alla composizione
delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà
completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si
determini la necessaria disponibilità di ore o comunque una disponibilità che
consenta di ridurre il numero delle scuole in cui presta servizio. La modifica
della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone
rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori
classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione
dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione
del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato
contratto collettivo decentrato nazionale.
Nei casi di variazioni in diminuzione del numero delle classi, il personale
docente ed ATA eventualmente soprannumerario, a norma del comma 8 dell'art. 6
del contratto sulle utilizzazioni stipulato per l'anno scolastico 2003/2004,
viene impiegato all'interno della scuola e, solo a domanda, in altra sede. La
ratio della norma si lega, tra l'altro, ad una esigenza di semplificazione e
accelerazione delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.
2. Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria
In attesa della definizione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni
e che il CNPI si pronunci in merito agli spetti contenutistici dei piani di
studio, le SS.LL., considerati i tempi ristretti a disposizione, con riferimento
a ciascuna realtà provinciale, vorranno procedere alla determinazione
dell'ulteriore fabbisogno di ore e di posti di insegnamento di lingua inglese
occorrenti per una estensione generalizzata dell'insegnamento stesso in tutte le
prime e le seconde classi della scuola primaria.
Tenuto conto di quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali, le consistenze
orarie dovranno essere determinate in ragione di un'ora nella prima classe e di
due ore nella seconda classe. Invece, per le classi che già seguono
l'insegnamento della lingua straniera, viene tenuto fermo il quadro orario
definito in organico di diritto.
Le prime classi che nell'anno scolastico 2002/2003 hanno studiato una lingua
straniera diversa dall'inglese, proseguiranno, nel prossimo anno, nello studio
della stessa lingua. Del pari sarà praticato l'insegnamento di una lingua
straniera diversa dall'inglese nelle prime classi nelle quali tale insegnamento
sia stato previsto nell'organico di diritto. Soluzioni diverse possono essere
adottate con le risorse interne alla scuola, nel rispetto delle scelte delle
famiglie e purché non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Al fine delle acquisizioni delle maggiori risorse professionali occorrenti per
far fronte alle esigenze su indicate, saranno impiegati prioritariamente gli
insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti
specializzati), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 5,
della legge n. 448/2001. In ciascun circolo didattico, poi, sarà attivata ogni
utile soluzione organizzativa per ottimizzare l'impiego delle risorse; peraltro,
nella formazione dei posti si avrà cura di evitare che alcuni docenti vengano
impegnati su un numero eccessivo di classi. Solo dopo aver adottato dette
soluzioni, le SS.LL. assegneranno alle scuole le ulteriori ore e posti di
specialista necessari. Ore e posti che concorreranno a formare l'insieme delle
disponibilità per le utilizzazioni e le altre operazioni di avvio dell'anno
scolastico.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di insegnamento
di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da tenere distinto da
quello definito con il decreto interministeriale sugli organici per l'anno
scolastico 2003/2004. Le SS.LL. faranno conoscere a questo Ufficio entro il 18
luglio p.v. il numero e le ore dei posti effettivamente istituiti utilizzando i
modelli 1 e 2 allegati alla presente.
Con comunicazione a parte, si provvederà per quel che concerne gli aspetti di
carattere pedagogico e didattico non appena in possesso degli elementi
necessari.
3. Tempo pieno e tempo prolungato
Le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione del tempo pieno nella scuola
elementare e del tempo prolungato nella scuola media nei confronti degli alunni
che ne hanno fruito nell'anno scolastico 2002/2003, semprechè ne ricorrano
tutte le condizioni previste dall'ordinamento.
4. Costituzione delle cattedre
Come è noto, in applicazione dell'art.35 comma 1 della legge 289/2002, le
cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento
dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state
ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli
organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna
disciplina". Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non
ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle
cattedre interne. In relazione a quanto sopra, si precisa che i posti costituiti
ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi dell'art. 4 del
decreto interministeriale sugli organici per l'anno 2003/2004, qualora si siano
resi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per
qualsiasi altra operazione. Tali cattedre costituiscono una dotazione che può
essere utilizzata per le esigenze di adeguamento dell'organico alle situazioni
di fatto.
Il numero di tali posti (rilevato attraverso il Sistema Informativo) è indicato
nella allegata tabella A.
Qualora, invece, detti posti, al termine dei movimenti, siano rimasti occupati
dai titolari, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle
cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari fermo restando il limite
delle 18 ore settimanali.
Ciò posto, e ferme restando le rispettive consistenze di organico, le
istituzioni scolastiche, per garantire la qualità dell'offerta formativa,
potranno utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità messi a disposizione
dal D.P.R. 275/99. Qualora si riveli indispensabile per il miglior funzionamento
delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità
didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti
orari costituiti, riarticolandone la composizione.
4. Posti di sostegno
Nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 7 dell'art. 35 della legge
27/12/2002 n. 289, si intendono ancora vigenti le disposizioni applicate nel
corrente anno scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di
individuazione dei soggetti portatori di handicap e i criteri per la
costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla tabella
E allegata al decreto interministeriale in corso di perfezionamento. Per quanto
riguarda il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno
disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro
di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002
compete poi alle SS.LL. l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi. Si
richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano
autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità
destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle
operazioni entro il 31 luglio. A tal fine le SS.LL.
medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali esigenze
dei posti in deroga siano rappresentate a codesti Uffici tempestivamente.
Considerato che negli ultimi anni si è determinato un costante, consistente
aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione
di cui al comma 7 del citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione
verificando che siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni
e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità
delle risorse professionali disponibili nella scuola.
Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del
numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere
puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto
al fine di renderne edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei
confronti dello stesso eventuali scostamenti che si rendessero necessari.
5. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento
Ai fini della concessione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento si
intendono tuttora vigenti i parametri di cui all'art. 459 del decreto
legislativo n. 297/94. Limitatamente all'anno scolastico 2003/2004 sono
confermate le procedure di individuazione utilizzate per il corrente anno
scolastico 2002/2003. Ciò in quanto si è in fase di registrazione del nuovo
contratto collettivo nazionale di lavoro e di attuazione delle riforme.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri e semi
esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità per le
operazioni di inizio dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno
essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile e comunicati
contestualmente ai competenti CSA.
6. Centri Territoriali Permanenti
In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di
personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico non potrà
subire incrementi se non nel caso di esubero di docenti non diversamente
utilizzabili.
7. Progetti
Nel quadro dei rapporti sindacali a livello decentrato, le SS.LL. potranno
assegnare, nei limiti delle compatibilità, le risorse orarie indispensabili per
la prosecuzione di progetti educativi di riconosciuta rilevanza educativa e
sociale e di accertata validità anche sotto il profilo degli esiti che devono
essere stati monitorati e verificati. Tali risorse non potranno, comunque, in
ciascuna realtà regionale, eccedere il numero di posti autorizzati da questo
Ministero per la realizzazione di progetti nell'anno scolastico 2002/2003.
8. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine
delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.
Ad ogni buon fine si raccomanda a codesti Uffici di adoperarsi per la
conclusione delle operazioni entro il 31 luglio p.v..
Nell'ipotesi in taluni Uffici non riescano a concludere dette operazioni entro
la data del 31 luglio, dovranno comunque assicurare il completamento delle
operazioni di conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che,
com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri
insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione: tanto in
relazione alla complessità e delicatezza della materia e alla necessità di
assicurare tempestivamente l'insegnamento agli allievi portatori di handicap
9. Personale ATA
Per il personale ATA, si rammenta che il decreto interministeriale relativo
all'anno scolastico 2003/2004, in corso di perfezionamento, prevede che
eventuali incrementi di posti nella situazione di fatto possono essere disposti
solo per esigenze sopravvenute, sulla base di un accertato incremento del numero
degli alunni rispetto alla previsione.
Si rammenta, altresì, che l'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto
la cessazione dal collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo
ai compiti del profilo di appartenenza. L'assegnazione della titolarità al
predetto personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda degli
interessati possono aver comportato la concentrazione, nella stessa scuola, di
più unità di personale inidoneo. Tale fenomeno, che dai dati in possesso
risulta riferito solo ai collaboratori scolastici, potrebbe determinare
difficoltà nell'erogazione del servizio.
Ciò premesso, e ferma restando la possibilità per detto personale di chiedere
l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, le SS.LL. potranno valutare se
ricorrono le condizioni che giustifichino, in via del tutto eccezionale,
eventuali, contenuti incrementi di posti, tenendo conto della presenza di
contratti di appalto per i lavori di pulizia. Detti incrementi dovranno essere
comunque contenuti nei limiti di cui all'allegata tabella B.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure
uniche" e, per qualsiasi motivo, non si possa procedere all'utilizzazione
degli interessati in altro profilo, eventuali difficoltà nell'erogazione del
servizio dovranno essere rappresentate allo scrivente per le valutazioni di
consequenziali.
Al fine di consentire il
monitoraggio, per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli
alunni e dei relativi riflessi sugli organici, è indispensabile non solo che le
SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano
in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali
l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa
delle risorse occorrenti, ma che questo Ministero e il Sistema informativo
conoscano tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli
alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine
di disporre del quadro preciso delle situazioni e delle dinamiche che
caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché degli effetti
che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di
interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che
delle singole istituzioni scolastiche.
Con successive comunicazioni saranno impartite indicazioni e istruzioni per il
conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche.
IL CAPO DIPARTIMENTO
- Pasquale Capo -
Destinatari
Ai Direttori Generali Regionali
LORO SEDI
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