CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI
E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004.
L'anno
2003 il giorno 20 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca in sede di negoziazione decentrata a
livello ministeriale,
TRA
la
delegazione di parte datoriale costituita con D.M. 3743/MR del 26.11.2001
E
i
rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L.
firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 29/05/2002.
Entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque in tempo utile per l’avvio del prossimo anno scolastico, le parti definiranno in sede contrattuale le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi.
1.
Il presente
contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente,
educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti
di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
2.
Il presente
contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni
di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l'anno scolastico 2003/04 secondo le disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali del comparto scuola e specificatamente
nell’art.55 del C.C.N.I. del 31/08/1999 - è prioritariamente diretto a
realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche
in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati agli
artt.20 e 21 della legge n. 488 del
23/12/1999, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari
previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la
valorizzazione delle competenze professionali,
tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A
tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri
insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in
esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con
l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in
quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente
all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale
interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo
trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio
di ruolo.
3.
Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti
negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2003/04.
4.
Premesso che
l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la
disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli
organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 4 del
presente contratto,la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri
e le modalità per la determinazione
delle disponibilità.
5.
Su tale base, prima di avviare le operazioni
di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà
predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle
disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relativo
alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale
stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente
contrattazione.
6.
La valutazione
dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata secondo le tabelle per i
trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.D.N. concernente la mobilità del
personale della scuola sottoscritto in data 15 gennaio 2003; in considerazione
del fatto che nel predetto contratto sono allegate tabelle unificate per i
trasferimenti a domanda e d’ufficio, tali tabelle ( All. 1) vengono riportate
unite al presente contratto con le seguenti precisazioni:
·
nei titoli di servizio, va valutato anche
l’anno scolastico in corso;
·
per ottenere il
punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi
vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla
data stabilita per la presentazione delle domande;
·
l’età dei figli è
riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni.
La
valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie è anche stabilita
dal presente contratto (ALLEGATO
2).
7.
Al fine di
assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il
termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e
di assegnazione provvisoria è fissato, per tutto il personale docente,
educativo A.T.A. alla data 12/07/2003.
1.
Sono disposte, ad
eccezione delle figure uniche, le proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali
effettuati per l’anno scolastico 1999/00 già confermate nell’anno scolastico
2002/03. Tali proroghe non saranno più disposte a partire dall’ A.S. 2004/05.
2.
Il personale che
non intende avvalersi della proroga d’ufficio del trasferimento annuale, deve
presentare apposita domanda di rinuncia entro gli stessi termini di cui al precedente art. 1 comma 7.
3.
In caso di
concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale,
prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior
numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto
colui che, a suo tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza
e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è
determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4.
I beneficiari
delle precedenze previste per l’assistenza ai parenti handicappati che abbiano
conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto
trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione richiesta
dall’art.11 del C.C.D.N. del 15/01/2003,
attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa
precedenza.
PERSONALE DOCENTE
1.
Premesso che
l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la
disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici,
e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 4 del presente
contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
a)
i docenti in
soprannumero sull’organico di titolarità;
b)
i docenti
trasferiti quali soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 5 anni
scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati nell’istituzione
scolastica o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune,
nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano
richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche
nell’istituzione di precedente titolarità;
c)
i docenti
restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N. del 15/01/2003 che hanno
avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero
i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione
delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti
dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n.
289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una
sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
d)
i docenti che,
dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla
D.O.P. o senza sede definitiva;
e)
i docenti
titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2002/03 trasferiti d’ufficio su sede
nell’anno scolastico 2003/04;
f)
i titolari delle
Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
g)
i docenti immessi
in ruolo senza sede con decorrenza giuridica 2003/04;
h)
i docenti senza
sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);
i)
i docenti che, ai
sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed
ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e
non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
j)
i docenti,
appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano
l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno
titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se
privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero.
In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che chiedono
di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora vi sia esubero a
livello provinciale; questi ultimi posso chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se
inseriti nella relativa graduatoria permanente; le utilizzazioni sono disposte
fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella
prima fascia della predetta graduatoria che precedono il richiedente;
k)
i docenti
titolari su insegnamento curriculare in
possesso del titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati solo
su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
l)
I docenti di
scuola elementare titolari su posto comune, in possesso del titolo per
l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su
posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro
circolo, nel caso in cui nel proprio
non vi siano posti disponibili;
m) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di
riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo
di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
n) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e
44 della legge n.270/82;
o) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in
possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo
grado, transitati dagli enti locali
allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L.124/99, non collocati nelle classi di
concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98.
2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti per i quali siano in possesso dell’abilitazione corrispondente.
3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) Insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) Altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
c) Insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
d) Insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
4.
Al fine di assicurare un corretto avvio
dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono
consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia
esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e
nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella
provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento,
prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza
ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in
possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
5. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
6. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
7.
Gli insegnanti tecnico-pratici in
possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di
concorso ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella
A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi
precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali
hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale
della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione
in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento
economico spettante.
8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
9. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
a)
per lo
svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla
realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
b)
per gli
adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in
attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626 e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli
interessati;
c)
per la realizzazione
di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
10.
Gli insegnanti tecnico-pratici e
assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8
della legge 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla
tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde
dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione
nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a
domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale.([1])
Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli
stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della
tabella A e C, se in possesso del
titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati,
a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle
attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.
11.
I docenti di esercitazioni didattiche presso gli istituti
magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett. d), comma
1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di scuola, per il
quale siano in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento, dopo
l’espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale ordine di scuola.
1.
Con riguardo al
personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS.
determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le
disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente
disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di
sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti
comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e
semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli
incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, che
determinano disponibilità. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente
contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico
derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali e le ore comunque residuate
che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa
sia in altra istituzione scolastica.
2.
Nell’utilizzazione
di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli
obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di
scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del
servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle
opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero
dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di
utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino
un maggior onere finanziario.
3.
La contrattazione
decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e
modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art.6, in
relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere
effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.
4.
Prima di avviare
le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà
predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità,
relativo alle diverse tipologie di posti. Sarà data tempestiva informazione
alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione
delle stesse.
1. Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.(1)
2.
La sostituzione
dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni,
avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate
dal Collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e
nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro
possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei
limiti previsti dalla contrattazione di istituto.
3.
Nella scuola
secondaria, qualora l’istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono
autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle
stesse sono regolate dal contratto di istituto.
1.
Le utilizzazioni
sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione
delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei
predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art.9 e
nel rispetto delle precedenze di cui all’art.8. In assenza dell’espressione
delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2.
Ai fini delle
utilizzazioni del personale docente D.O.P.
sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono
rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
a) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
b) docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in
soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;
Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.
3.
I provvedimenti
di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione
a sedi che si renderanno disponibili successivamente.
4.
Nelle operazioni
in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero,
saranno privilegiate le proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe
d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di
riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a
domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del personale
appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe
a domanda.
5.
Le utilizzazioni
per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di
cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata
l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta
salva la continuità didattica.
6.
I docenti
assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati
successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi
disponibili.
7.
Al fine di
raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in
soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedano le
disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di
provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio,
proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alle
scuole che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una
maggiore contrazione di posti e alla
copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi.
8. I docenti di
tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle
classi, secondo quanto disposto
dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in
situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione
della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 del
presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità
prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la
stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto
relativo ad altro insegnamento per il quale siano in possesso di abilitazione o
titolo di studio coerente, nonché su posti di sostegno.
In mancanza delle disponibilità
sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative
di arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della copertura
delle supplenze brevi e saltuarie.
Nell’ambito dell’autonomia
organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle
risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del
soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe
di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello
individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è
subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo
indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di
concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei
docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la
possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase
delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni
dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella fase
prevista ai punti 13 e 28 dell’allegato 3 – sequenza operativa- .
Il docente soprannumerario è individuato
sulla base della tabella di cui all’allegato 1 del presente contratto.
1.
L’assegnazione
provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi
previsto per i trasferimenti e per una classe di concorso o posto per la quale
si è in possesso di abilitazione anche diversa da quella di titolarità, per i
seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la
stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza
ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da
certificazione sanitaria.
2.
Non sono
consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di
prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico
nominato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie.
3.
In base a quanto
disposto nell’art.2 comma 2 del
C.C.D.N. del 15/01/2003, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in
altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente nominato con
decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e
assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2003/2004, possono chiedere
l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati nominati nell’anno
scolastico 2002/2003.
4.
In caso di
ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che
svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione
anagrafica.
5.
Alla domanda di assegnazione provvisoria
devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella
tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto
per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata
tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore
a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni
o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione
provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per
ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di
ricongiungimento nella domanda.
6.
Si richiama, per
le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito
dall’art.11 del C.C.D.N. del 15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16. 1. 2003.
7.
Non sono
consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
8.
Le operazioni di
assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti e cattedre la
cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di
cattedra.
9.
In sede di
contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo scambio di cattedre o
posti tra coniugi anche fra province diverse.
10.La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle
disposizioni di cui al successivo art. 9.
1.
Le precedenze riportate nel presente
articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente
inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di
cui all’art.9 del presente C.C.D.N., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia, previste dal C.C.D.N. del 15/01/2003.
I.
HANDICAP E
GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a)
Personale docente non vedente (art.
3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
b)
Personale docente emodializzato
(art. 61 della Legge 270/82).
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Personale
docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità,
individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché
le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente trasferito
quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia
richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto
di precedente titolarità.
III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
d) Personale
docente portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e)
Personale docente che ha bisogno per
gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a
condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista
un centro di cura specializzato;
f)
Personale docente appartenente alle
categorie previste dal comma 6
dell'art.33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di
tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune
di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o
più istituzioni scolastiche comprese in
esso.
IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata
legge 104/92:
-
coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di
handicap in situazione di gravità;
-
unico figlio/a in
grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla
circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non
sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione
di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo
si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all’estero o
handicappati.);
h) Personale docente:
-
parente o affine entro il terzo
grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.
-
che assista con continuità ed in via
esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap.
A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di
cui all’art.11) del C.C.D.N. del 15/01/2003 e all’art.4 dell’O.M. n. 5 del
16.1.2003 ; in particolare i punti a), b) e d) dell’art.11, con esclusione del
punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di
cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di
esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
i)
lavoratrici madri
con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri.
V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA
DELL’ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
j) i docenti
dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dall’art.
35 del comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289 che non sono stati
assegnati alla scuola in cui prestano servizio
ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle
espresse a domanda.
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
k)
il coniuge convivente del personale
militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del
personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari
della legge n.100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con
modificazioni nella L.402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e
dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge,
in caso di mancata assegnazione provvisoria,
sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in
subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della
sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La
destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio
del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare
servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE
NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle
assegnazioni provvisorie)
l)
Il personale chiamato a ricoprire
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n.
265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo
alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta
il proprio mandato amministrativo.
1.
Al fine di
individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione,
saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del
personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti
disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.
2.
Conseguentemente
le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di
specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti
comuni.
3.
Le operazioni per
la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti
titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un
numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi
titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si
riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di
sostegno, mediante utilizzazione a
domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto
comune, saranno disposte dopo aver
accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti
specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato.
4.
Al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali
attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo
circolo, istituto o scuole coinvolti
nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto
ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in
servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo
stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in
servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali
relative alle figure professionali previste dalla legge 426/88 e dalla legge
104/92.
5. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 3.
Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2003/04.
1.
Al personale
educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che
disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale
docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la
disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso
o posti di sostegno per i quali gli
interessati siano in possesso del prescritto titolo. L’individuazione del
personale soprannumerario va effettuata secondo l’ordine delle graduatorie
unificate in base all’articolo 4 ter della Legge n. 333/ 2001.
2.
Qualora presso
istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili
determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso
istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla
semiconvittualità maschile, dovrà
essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di
utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei
confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi
dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e
prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine,
essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio
scolastico provinciale, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.
3.
Il personale
educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia
richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche
nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione
nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri
aspiranti.
1.
Premesso che
l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la
disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici
e la costituzione di posti part-time,
come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di
utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
a)
il personale
A.T.A. in soprannumero sull’organico di titolarità;
b)
il personale
A.T.A. trasferito quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 5
anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato nell’istituzione
scolastica o nel comune di precedente
titolarità, che abbia richiesto in
ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di
precedente titolarità;
c)
il personale
A.T.A., in servizio nell’a.s. 1999/2000 in sedi coordinate, plessi e sezioni
staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune
diverso da quello della sede di titolarità dove il personale in argomento - ai sensi dell’art.55, comma 16, punto A
del CCNI del 27.01.2000 (concernente la mobilità del personale della scuola per
l’a.s. 2000/2001) - è riassegnato
d’ufficio a partire dall’a.s. 2000/2001;
d)
il personale
A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N. del
21/12/2001 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse
a domanda;
e)
il direttore dei servizi generali e
amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di
appartenenza che, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002,n.289,
cessa dal collocamento fuori ruolo;
f)
il personale
A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di
appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, e che, a norma
dell’art. 35 comma 6 delle legge 27/12/2002 N.289, cessa dal collocamento fuori
ruolo;
g)
il personale
A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza
che, a norma dell’art.35 comma 6 della legge 27/12/2002, n.289,cessa dal
collocamento fuori ruolo, qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia
chiesto di partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi richieste con la
domanda di trasferimento;
h)
il personale
A.T.A. immesso in ruolo ancora senza sede definitiva;
i)
il personale
A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi
dell’art.15, comma 10 del C.C.N.L. del 26/05/1999;
j)
il personale
A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);
k)
il personale
A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha
chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo
parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
l)
il personale
A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione
professionale;
m) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari,
collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21 della legge
n.463/78, che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per
direttore dei servizi generali ed amministrati, ovvero che pur avendola presentata non abbiano frequentato in
tutto od in parte i corsi senza giustificato motivo e coloro che non abbiano
titolo a partecipare alla sessione suppletiva prevista dall’art.4, comma 6 del
D.M. 27.12.99. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli
effetti;
n)
i responsabili
amministrativi presenti in istituzioni
scolastiche con personale già degli Enti Locali che si aggiungano al titolare
della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da
considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
o)
il personale
A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
2.
In conformità
alle finalità indicate dall’art.1 comma 2 del presente contratto, il personale
in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d’ufficio in
profilo o aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell’ambito della
stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo
professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo o area diversa.
A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a
dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.
3.
Il personale che
non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di
appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del
titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di
assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato
anche d’ufficio su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra
area della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma
parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente
accordo.
4.
Per il personale
che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai
precedenti comma 2 e 3, si procede a
proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
5.
Il direttore dei
servizi generali ed amministrativi che cessa dal collocamento fuori ruolo, a
norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002 n.289, e quello riconosciuto
comunque inidoneo sarà utilizzato su posto vacante o disponibile di altro
profilo.
6.
Il personale
A.T.A. inidoneo che cessa dal collocamento fuori ruolo a norma dell’art. 35
comma 6 della legge 27/12/2002 n.289 è utilizzato, secondo quanto indicato
dalla certificazione medica e dal relativo contratto, sulla base dei criteri
stabiliti dal contratto di istituto.
1.
Con riguardo al
personale A.T.A., possibilmente nell’ambito degli stessi accordi di cui al
precedente articolo 4, stipulati a livello regionale con le OO.SS., si
determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le
disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in
corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni
socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali.
In detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti
i posti disponibili in organico, accertati in base alle disposizioni in vigore,
ivi compresi quelli delle istituzioni scolastiche e educative con personale
trasferito dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell’art.8 della legge
03/05/1999, n. 124, i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali ed
amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in profilo coerente, nonchè tutti
i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di
disposizioni previste dall’attuale normativa nonché quelli disponibili per
concessione di part-time. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche
sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazione delle stesse.
2.
Qualora le unità
di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità
individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo dovrà
ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze
specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di
funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e educative correlate ai
nuovi compiti richiesti alla Scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione dei
servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
a)
esigenze di
supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai
competenti organi collegiali della scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta
formativa;
b)
utilizzazione
degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo
diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento
di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle
tecnologie multimediali;
c)
saranno inoltre
considerate le esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle
attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999,
n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le
esigenze di supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5
comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
d)
utilizzazione di
personale soprannumerario nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica
istituiti a livello provinciale;
e)
utilizzazione di
personale soprannumerario presso i centri territoriali;
f)
esigenze connesse
ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A.
presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell’art.31,
comma 6 bis, del decreto legislativo
3.2..1993,n.29 e successive modificazioni e integrazioni;
g)
utilizzazione di
personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla
riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della
disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti.
3. I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera m)
del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al
successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera a) del citato art.13,
concernente le sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati
inoltre a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente
amministrativo nelle scuole.
4. I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera n)
del presente contratto sono utilizzati
in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente
contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente
disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale
personale sarà comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei
direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all’art.11,comma 1
lettera a) del presente contratto.
1.
Qualora le unità
di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano
superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al
precedente art.12 comma 1, al fine del miglior impiego di tale personale
soprannumerario secondo le finalità individuate all’art.12 comma 2, la
contrattazione decentrata regionale definirà il seguente quadro nell’ambito del
quale ricomprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze
di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente riguardo alle competenze
delineate dal profilo in argomento nell’ambito organizzativo delle istituzioni
scolastiche autonome:
a)
utilizzazione del
personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per
assenze presumibilmente fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche.
b)
utilizzazione
presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti;
c)
utilizzazione
presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica attivati dai Centri dei
Servizi Amministrativi;
d)
saranno inoltre
considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle
iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni
scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In
particolare saranno considerate le esigenze di supporto, con funzioni di
coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario alla Consulta
provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del
citato D.P.R. n.156/99;
e)
utilizzazione in
centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto
all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale coinvolgimento degli
Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali potranno prevedere
punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni
scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase
di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca. Potrà essere prevista l’utilizzazione del
personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed
altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le
parti sociali con particolare riguardo
ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al
contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio
e a quelli riguardanti gli alunni portatori di handicap e quelli connessi
all’inserimento e all’integrazione degli alunni stranieri;
f)
utilizzazione di
personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla
riforma di detti Enti - presso IRRE,
INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della
disponibilità di posti presso i citati IRRE,
INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti .
2.
Sull’insieme
delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a
domanda i Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d’ufficio
in quanto soprannumerari.
1.
Il personale
A.T.A. di cui all’art.11, comma 1 lettera d)
del presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle
istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la
sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell’anno
scolastico 1999/00, con precedenza assoluta, e purchè vi sia la relativa
disponibilità di posto.
2.
In sede di
contrattazione decentrata regionale
saranno definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni
per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al
comma 1.
1.
L’assegnazione del
personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata
dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d’istituto non venga
definito, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
a)
maggiore
anzianità di servizio;
b)
mantenimento
della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
c)
disponibilità del
personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal C.C.N.L..
1.
Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata regionale
dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i profili
professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione
dei titoli allegate al presente accordo con riguardo al seguente ordine:
a)
tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede di titolarità nella provincia
dichiarato in soprannumero;
b)
tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio
nella provincia ancora in attesa della sede definitiva.
2.
Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita la
realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell’autonomia si è prefissata
assicurando, in particolare, la funzionalità e l’efficacia del servizio e la
valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle
opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale A.T.A.
coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle
disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla
copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
3. Le
utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati
- per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza
operativa di cui al successivo art.20 e nel rispetto delle precedenze di cui
all’art. 19 In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli
interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
4.
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono
subire modifiche in relazione
all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.
5.
Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante contrattazione
decentrata regionale. Tale contrattazione potrà eventualmente definire
ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche
situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal
presente accordo.
1.
L’individuazione
del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti
nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di
concorrenza tra il personale in servizio presso la stessa scuola, circolo,
istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista
nell’ordine seguente:
a)
personale privo
della sede di titolarità, perdente posto sull’organico provinciale;
b)
personale
titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico a partire dal 1
Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;
c)
personale
titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici
precedenti.
2. I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19 punti I, III, IV lettera h) sono esclusi
dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico
2003/04.
1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia,
per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi:
-
ricongiungimento
al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da
certificazione anagrafica;
-
ricongiungimento
alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai
genitori anziani o handicappati;
-
per gravi
esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
2.
In caso di
ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che
svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione
anagrafica.
3.
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono
essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il
ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni
(l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione
provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni
provvisorie. A tal fine, il personale
A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori
anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare nella domanda il
comune di ricongiungimento.
4.
Si richiama, per
le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito
dall’art.11 del C.C.D.N. del 15/01/2003 e
dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16.01.2003.
5.
Non sono
consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
6.
Le operazioni di
assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti la cui vacanza
sia accertata per l’intero anno scolastico.
7.
In sede di
contrattazione regionale decentrata
sarà previsto lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
8.
La sequenza
operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui
al successivo art. 20
1.
Le precedenze riportate nel presente
articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente
inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di
cui all’art.20 del presente C.C.N.D., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia, previste
C.C.D.N. del 15/1/2003:
I.
HANDICAP E
GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a)
Personale
A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
II.
PERSONALE
TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA
O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
b)
Personale A.T.A che chiede il
rientro nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario
nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni
nella scuola di precedente titolarità dell’A.T.A trasferito quale
soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s.
2003/04 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente
contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente
titolarità;
III PERSONALE PORTATORE DI
HANDICAP
c)
Personale A.T.A portatore di
handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del
D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d)
Personale A.T.A che ha bisogno per
gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a
condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista
un centro di cura specializzato;
e)
Personale A.T.A appartenente alle
categorie previste dal comma 6
dell'art.33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di
tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune
di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o
più istituzioni scolastiche comprese in
esso;
IV ASSISTENZA
f)
Personale A.T.A
destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92:
-
coniuge e genitore, anche adottivo, di portatore di
handicap in situazione di gravità.
-
unico figlio/a in
grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla
circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non
sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione
di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo
si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all’estero o
handicappati);
g)
Personale
A.T.A:
-
parente o affine entro il terzo
grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.
-
che assista con continuità ed in via
esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap.
A tal fine, la situazione deve essere
documentata secondo le disposizioni di cui all’art.11 punti a), b) e d) del
C.C.D.N. del 15/01/2003, con esclusione del punto c) (documentazione per la
convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della
legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza al
portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto
la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
h)
lavoratrici madri
con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;
V
PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE
SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
i)il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio
profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l’utilizzazione nella
scuola di precedente utilizzazione;
VII
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle
assegnazioni provvisorie)
l)
il coniuge convivente del personale
militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del
personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari
della legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con
modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e
dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001.
Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione
provvisoria, sarà previsto l'impiego
anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a
disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di
Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà
luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle
quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di
appartenenza.
VIII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE
NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente
alle assegnazioni provvisorie)
m)
Il personale chiamato a ricoprire
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n.
265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga
espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato
amministrativo.
1.
Al fine di individuare tutti i
posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate
preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di
sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle
operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti
disponibili alle fasi successive.
2.
Al fine di favorire la funzionalità
e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’anno
scolastico 2001/02 sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre
operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
a)
Utilizzazione in altra area
professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in
soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio
e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la
conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
b)
Utilizzazione a domanda nella
scuola di precedente utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;
c)
Utilizzazione a domanda o d’ufficio
in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del
personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti
tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di
studio e/o professionali posseduti;
d)
Utilizzazione degli assistenti
tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in
altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli
prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione
professionale;
e)
Utilizzazione, secondo criteri e
modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale
tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo
professionale;
f)
Assegnazioni di sede provvisoria,
a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede
definitiva;
g)
Assegnazioni provvisorie
provinciali;
h)
Utilizzazione secondo criteri di
modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei
responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale
già degli Enti locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma
degli atti contabili della scuola nel corrente anno scolastico 1999/00;
i)
Assegnazioni
provvisorie del personale proveniente da fuori provincia;
3. In sede di contrattazione regionale potranno essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.
1.
Al fine di migliorare la qualità
del servizio scolastico e per l’ottimizzazione delle risorse connesse alla
piena realizzazione della scuola dell’autonomia, nel confermare, ciò che è
stato stabilito dall’art.19 del C.C.I.N. relativo alle utilizzazioni ed alle
assegnazioni provvisorie del 07/07/1999, in sede di contrattazione decentrata a
livello regionale dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi
di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato
possibile utilizzare nell'ambito del profilo d’appartenenza o di altro profilo
della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.
2.
Il personale privo dei prescritti
requisiti d’accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità
di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata
adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato,
di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio
del personale frequentante, nell’ambito della stessa sede di servizio. Il corso
è organizzato ai sensi dell’art.47 del C.C.I.N. del 31/08/1999. L’attività di
riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno
scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o
area diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa qualifica
funzionale.
3.
L'attestato relativo alla
frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale
- ai sensi dell’art.57 del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della
scuola sottoscritto il 15/01/2003 - a condizione che i frequentanti al termine
del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale
sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le
funzioni del nuovo profilo.
4.
Le iniziative di riconversione
saranno organizzate sulla base delle indicazioni contenute nell’accordo in
materia di formazione e di aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in
sede di contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda,
in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si
ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle
risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree
professionali con esubero nella provincia.
Art. 22 - CONTENZIOSO
Qualora
insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si
incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le
procedure previste dall'art.2 del C.C.N.L. del 26/05/1999.
Resta
ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli
interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro
confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente
scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la
valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di
motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto,
rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con
l’adozione degli eventuali
provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10
giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali -
Sulle
controversie riguardanti le materie delle utilizzazioni e delle assegnazioni
provvisorie, in relazione agli atti
che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 dell’Accordo per la
disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della
scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001; il tentativo obbligatorio di
conciliazione si propone presentando la relativa richiesta all’ufficio di
segreteria costituito, per lo svolgimento della suddetta procedura
conciliativa, presso le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici
regionali e all’ufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico
regionale competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo.
In caso di mancato accordo,
gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro
secondo le modalità di cui all’art.3 del citato Accordo, ovvero, in
alternativa, ricorrere al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.L.vo
n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione
svolto presso gli uffici dell’Amministrazione, senza la necessità che venga
riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi
all’arbitro ed al giudice ordinario.
In alternativa a
quanto previsto dal punto 1, gli interessati possono esperire il tentativo
di conciliazione
previsto dagli articoli 65 e seguenti del decreto legislativo n. 165/01.
i - anzianità di
servizio:
Tipo di servizio |
Punteggio |
A) per ogni anno
di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica
della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) |
Punti 6 |
A1) per ogni anno
di servizio effettivamente prestato
(2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A |
Punti 6 |
B) per ogni anno
di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di
altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) |
Punti 3 |
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed
artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al
punteggio di cui al punto B) |
Punti 3 |
B2) per ogni
anno di servizio preruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera
o per ogni anno di servizio
preruolo o di altro servizio di ruolo
nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole
o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in
aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) |
Punti 3 |
B3) (valido solo
per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo
effettivamente prestato come
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno
scolastico 97/98 (in aggiunta al
punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente: -
se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità
……………………. - se
il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità
……………….. |
Punti
0,5 Punti 1 |
C)
per il servizio di ruolo prestato
senza soluzione di continuità
negli ultimi tre anni scolastici
nella scuola di
attuale titolarità (5) (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.:
per i trasferimenti d’ufficio si veda la nota (5 bis)) |
Punti 6 |
-
per ogni anno di servizio di ruolo
prestato, senza soluzione di
continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) -
oltre il
triennio…………………………………………………………………. -
oltre il
quinquennio…………………………………………………………….. |
Punti 2 Punti
3 |
C1) per la sola scuola elementare: -
per il servizio di ruolo
effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico
97/98, come docente "specializzato"
per l'insegnamento della lingua
straniera(in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)………………. -
per il servizio di ruolo
effettivamente prestato per un solo triennio
senza soluzione di continuità,
a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista"
per l'insegnamento della
lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)………………. |
Punti
1,5 Punti
3 |
II - esigenze di famiglia (6) (7):
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) |
Punti 6 |
B)
per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) |
Punti 4 |
C) per ogni figlio
di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per
ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro |
Punti 3 |
D)
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili
al lavoro che
possono essere assistiti
soltanto nel comune richiesto (9) |
Punti 6 |
II - titoli generali:
Tipo di titolo |
Punteggio |
A)
per ogni promozione di merito distinto |
Punti 3 |
B) per il superamento di
un pubblico concorso ordinario per
esami e titoli, per l'accesso al ruolo
di appartenenza (in scuole
materne, elementari, secondarie ed
artistiche), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a
quello di appartenenza (10) |
Punti 12 |
C) per ogni diploma di specializzazione
conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal
D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati (11), ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali
o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente -
per ogni diploma ………………………………………………… (è
valutabile un diploma, per lo stesso
e gli stessi anni accademici) |
Punti 5 |
D) per ogni diploma universitario conseguito
oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di
appartenenza |
Punti 3 |
E) per ogni corso di perfezionamento di
durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R.
N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11),
ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali
o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente --
per ogni corso…………………………………………………… (é
valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (è
valutabile un corso, per lo stesso e
gli stessi anni accademici) |
Punti 1 |
F) per ogni diploma di laurea, di accademia
di belle arti, di conservatorio di musica,
di istituto superiore
di educazione fisica,
conseguito oltre al
titolo di studio
attualmente necessario
per l'accesso al ruolo di appartenenza ……………………………………………… (12) |
Punti
5 |
G)
per il conseguimento del titolo
di "dottorato di ricerca” |
Punti
5 |
H)
) per la sola scuola elementare: per
la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e
glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli Istituti di Ricerca
(IRRE,INVALSI e INDIRE) e dell'università ……………………….. |
Punti
1 |
i
titoli relativi a C), D), E),
F), G), H) anche comulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di …………………………………………… |
Punti
10 |
I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di
stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di
cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno
scolastico 2000/01 in qualità di presidente di commissione o di componente
esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di
sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame…………………………..……. (fino ad un massimo di 5 punti). |
Punti
1 |
valutazione delle anzianità di servizio
Nell’anzianità di servizio si
tiene conto dell’anno scolastico in corso.
Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la
presentazione della domanda.
Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste
sussistano alla data della
presentazione della domanda. Soltanto
nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei
anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il
trasferimento
L’anzianità'
di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere
attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo
specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con
certificato di servizio.
L'anzianità
di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque
prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo
il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in
classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia
possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza
giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza
economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia
stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo
di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti
quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un
giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai
docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di
istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della
legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché
nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a
norma della predetta legge.
L'anzianità
di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel
ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in
ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o
riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di
attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di
ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi
prestati nella scuola elementare.
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di
ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo
servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo
n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo
prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su
posti di sostegno . (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il
sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza
di rapporto di impiego).
Per
gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato
senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti
secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).
La
valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente
maniera: - i primi 4 anni sono valutati
per intero - il periodo eccedente i 4
anni é valutato per i 2/3 (due terzi).
Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio
pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di
carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio,
all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
·
primi 4 anni
(valutati per intero) Þ 4 anni x 3
punti = 12 punti
·
rimanenti 2
anni (valutati due terzi) Þ
2/3 x 2 anni x 3 punti = 4
punti
_______
·
totale:
12 punti + 4 punti Þ 16 punti.
Oltre che per i docenti delle
scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di
ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i
servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla
data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato
il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Nel caso di servizio prestato in
posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola
secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola
secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista
dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione é integrato dal
punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.
Il servizio di ruolo o non di ruolo
effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é
valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per
gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo
servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale
servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il
punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente
esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il
punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello
derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a
20 punti e non a 24.
Qualora il docente abbia usufruito
di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di
cui alle lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito
per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia
prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non
può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
Al personale docente di
ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n.
476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo
assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n.
297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti
stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di
durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e
quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e
lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I
delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della
circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai
fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del
punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000
(1) Il ruolo di
appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media;
d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.
Per ogni anno di insegnamento prestato,
con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole
speciali o ad indirizzo didattico differenziato o
nelle classi differenziali, o
nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il
trasferimento sia richiesto
indifferentemente per le scuole
speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per
DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai
docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge
1/3/1957, n. 90, il punteggio é
raddoppiato. Per l'attribuzione del
punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato
nella misura prevista dalla presente voce il servizio
prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti
di scuola materna statale
utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di
scuola materna.
Per ogni
anno di servizio
prestato nei paesi in via di
sviluppo il punteggio é raddoppiato.
(2) Ai fini
dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle
piccole isole deve
essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza,
puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile
- per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La
dizione ‘piccole isole’
comprensiva di tutte le isole del territorio
italiano, ad eccezione,
ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
(4) Va valutata nella misura prevista dalla
presente voce, l'anzianità derivante da
decorrenza giuridica della nomina anteriore
alla decorrenza economica,
se non é stato prestato alcun
servizio o se
il servizio non é stato prestato nel ruolo di
appartenenza.
Nella stessa misura é valutato anche il servizio
pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485,
490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il
servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della
carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni
nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio
preruolo prestato senza il prescritto
titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno
di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di
specializzazione, nelle scuole speciali o
ad indirizzo didattico
differenziato o nelle
classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora
il trasferimento sia
richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é
raddoppiato.
Relativamente
ai docenti delle scuole elementari,
per ogni anno di insegnamento in scuola
unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577,
o in scuola di montagna ai sensi della
legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde
dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti
appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione
secondaria di II grado e artistica,
prestato precedentemente nel ruolo dei
diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente
nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti
diplomati.
5)
La continuità del servizio
prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità
(lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti a
domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione
personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del
personale . L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di
circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola materna
e per la scuola elementare dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del
servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di
passaggio dal plesso di titolarità del
docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico
funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di
servizio.
Per la scuola
elementare, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e
lingua) non interrompe la continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione
del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni
considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale
appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del
periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la
prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti
titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati
presso i Centri Territoriali ai fini
dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto
riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui
sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi
serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato
sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).
L’introduzione
nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola
elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola materna, non costituisce soluzione di continuità del
servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di
passaggio dal plesso di titolarità del
docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale
tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Da
tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12
- si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di
cui all’art. 9, titolo I, punto II), -
Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio – del contratto
della mobilità.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.
Si
precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la
formulazione della graduatoria interna
di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire
d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale
partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come
soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di
attuale titolarità. Si richiama l’attenzione sul fatto che le predette tabelle
sono infatti utilizzate sia per l’individuazione del soprannumerario
nell’istituto, sia per il trasferimento d’ufficio; detta continuità di servizio
maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale
docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto -
alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia
attualmente titolare su posti DOP.
La
continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale
scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini
della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Qualora,
scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro
nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità
didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola
ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione
spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità
su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n.
297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno
anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola
elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso
o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai
docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art.
5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988,
n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda
o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di
concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere
considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui
trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di
trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio
quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio
medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di
titolarità giuridica e la
scuola in cui
l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il
periodo considerato.
Il punteggio
va anche attribuito
nel caso di diritto al rientro
nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i
docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio
deve essere altresì prestato
nella classe di concorso di attuale titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento
della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
C) Per ogni anno di
servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale
titolarità senza soluzione di
continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2),
B3) - entro il quinquennio
................................................…………… -
oltre il quinquennio ……………………………………………. |
Punti 2 Punti 3 |
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
Co) Per ogni anno di
servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ……………………………………………………………… |
Punti 1 |
Il
predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità
giuridica e la sede in
cui l'interessato ha
prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Per sede si intende comune. Il
punteggio va anche
attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio
del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i
docenti di istruzione secondaria
di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato
nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il
punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione
dell’età adulta).
Non va
valutato l'anno scolastico in corso al momento di
presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera
Co) non é cumulabile per lo stesso anno
scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi, o che prestino servizio fuori provincia.
La residenza della
persona alla quale
si chiede il ricongiungimento deve
essere documentata con certificato anagrafico o con
dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà
essere indicata la decorrenza dell'iscrizione
stessa. Dall'iscrizione anagrafica
si prescinde quando si tratti di
ricongiungimento al familiare trasferito
per servizio nei tre mesi
antecedenti alla data prevista per la scadenza della presentazione della domanda.
Il punteggio
di ricongiungimento spetta anche
nel caso in cui nel comune
di residenza del
coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che
non comprendano l'insegnamento
del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili:
in tal caso il punteggio sarà attribuito
per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino,
secondo le tabelle di
viciniorità, purché comprese fra le
preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche
nel caso in
cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune)
che comprenda le predette scuole. I
punteggi per le esigenze di
famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria
per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da
considerarsi in questo caso come
esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità,
sono valutate nella seguente maniera:
-
lettera A) (ricongiungimento
al coniuge , etc..) vale
quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente.
Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non
vi siano istituzioni scolastiche richiedibili
(cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore
alla sede di titolarità;
-
lettera B) e lettera C) valgono sempre;
-
lettera D) (cura
e assistenza dei figli minorati, etc..) vale
quando il comune in cui può
essere prestata l’assistenza coincide con il
comune di titolarità del docente.
Il
punteggio così calcolato viene
utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del
soprannumerario.
(8) L’età
è riferita al 31 dicembre
dell’anno in cui si effettua il
trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i
sei anni o i diciotto
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’utilizzazione.
(9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
a)
figlio minorato, ovvero coniuge o
genitore, ricoverati permanentemente
in un istituto di cura;
b)
figlio minorato, ovvero coniuge o
genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la
residenza nella sede dello
istituto medesimo.
c)
figlio tossicodipendente
sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare
presso le strutture pubbliche o private, di cui agli
artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella
sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma
3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(10) E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di
merito l'inclusione in terne di
concorsi a cattedre negli istituti di
istruzione artistica.
I concorsi
a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare
di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma
dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l.
30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre
di educazione fisica , indetto con il D.M. 5/5/73 - i
cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 -
é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono
ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione
o dell’idoneità.
Tale
punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti
allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per
esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/99
(11) Vanno
riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6
l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole
di specializzazione di cui al D.P.R.
162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L.
341/90 art. 8 e realizzati dalle
università attraverso i propri consorzi
anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti
pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di
apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).
Sono assimilati
ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari,
previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a
conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di
specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel
corso dei singoli anni e un esame
finale).
Si
ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580,
convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le
denominazioni di università,
ateneo, politecnico, istituto di istruzione
universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali
e da quelle non statali riconosciute
per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle
disposizioni di legge.
(12) Il punteggio spetta
per il titolo di laurea aggiuntivo a quello necessario per il conseguimento del
passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze delle attività motorie e
sportive non dà ulteriore punteggio rispetto a quello spettante per il diploma
di istituto superiore in educazione fisica.
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge o al
convivente (purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica da almeno un anno) o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni)
(1)(2)(3) |
Punti 6 |
B) per ogni figlio che non abbia compiuto 6
anni di età (4) |
Punti 4 |
C) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni,
ma che non abbia superato il 18 anno
di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo
lavoro |
Punti 3 |
D) per la cura e l'assistenza dei figli
minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge
o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono
essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5) |
Punti 6 |
Ai fini della validità della certificazione
richiesta si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000
(1)
il punteggio spetta per il comune
di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione
della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno
tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione
personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nei quali dovrà essere
indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si
prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per
servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In
tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio
di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del
coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non
comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà
attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di
viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà
attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza
zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra
loro.
(2)
l'inabilità deve essere totale e
permanente.
(3)
si considerano anziani i genitori
di età superiore ai 65 anni (v. nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che
si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
(4)
l'età è riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. si considerano anche i
figli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno
in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
(5)
la valutazione è attribuita nei
seguenti casi:
a)
figlio minorato ovvero coniuge o
genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
b)
figlio minorato, ovvero coniuge o
genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza
nella sede dello istituto medesimo;
c)
figlio tossicodipendente
sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso
le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R.
09/10/1990, n.309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza
del medico di fiducia, come previsto
dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990
|
Tipo
posto |
Descrizione |
Note |
1 |
Sostegno –
comune |
Proroghe
d’ufficio dei trasferimenti annuali |
|
2 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato. |
|
3 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto II del presente contratto. |
Non valido per la scuola secondaria di secondo
grado |
4 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8
comma 1, punto III nell’ordine riportato. |
|
5 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto IV del presente
contratto nell’ordine riportato, esclusa la lettera i). |
La lavoratrice madre con prole di età inferiore di
un anno (art.8 comma 1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità
nell’ambito di ciascuna delle fasi successive. |
5 bis |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi
dell’art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
6 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno dei docenti di cui all’art.3, comma 1 lettera b) nella sede di
titolarità fornito del prescritto titolo |
|
7 |
Sostegno |
Conferma su
sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di
specializzazione utilizzato nell’anno scolastico precedente. |
|
8 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su posti della
dotazione organica di sostegno |
Valido solo per la scuola secondaria di secondo grado |
9 |
Sostegno |
Utilizzazione
sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del
docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si
riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non
ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità; l’utilizzazione avviene
anche su tipologia diversa da quella di titolarità purché il docente sia in
possesso del prescritto titolo di specializzazione. |
Non valido per la scuola secondaria di secondo grado |
10 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a
domanda dei docenti dell’art. 3 comma 1 lettera e) titolari su posto di sostegno. |
|
11 |
Sostegno |
Assegnazione
Provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno. |
|
12 |
Sostegno |
Utilizzazione
nella scuola di precedente titolarità del docente, in possesso del prescritto
titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito
quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo quinquennio. |
|
13 |
Sostegno |
Utilizzazione
in sedi viciniori (trattamento in subordine) del docente, in possesso del
prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune,
trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo quinquennio. |
|
14 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione titolari della dotazione organica provinciale. |
Valido solo per la scuola secondaria |
15 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione non licenziabili che non trovano sistemazione per
l’insegnamento d’appartenenza. |
Valido solo per la scuola secondaria di primo grado |
16 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti di cui all’art.3 lettera c) , i) in possesso del prescritto titolo di specializzazione |
|
17 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda del docente di scuola secondaria in possesso del titolo di
specializzazione, appartenente a classe di concorso con esubero nella
provincia. |
Valido solo per la scuola secondaria |
18 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione,
proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero
nella provincia. |
Valido solo per la scuola secondaria |
19 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 3 comma 1 lettera e) titolari su posto comune in
possesso del prescritto titolo. |
|
20 |
Sostegno |
Utilizzazione su
sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso del
titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti. |
|
21 |
Comune |
Utilizzazione
su posto di lingua straniera nella scuola elementare, con precedenza
nell’ambito del circolo di titolarità |
Valido solo per la scuola primaria |
22 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art.8 comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato. |
|
23 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art. 8 comma 1, punto II del presente contratto. |
|
24 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto III nell’ordine riportato. |
|
26 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto IV del presente
contratto nell’ordine riportato esclusa la lettera i). |
La lavoratrice madre con prole di età inferiore di
un anno (art.8 comma 1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità
nell’ambito di ciascuna delle fasi successive. |
26 bis |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai
sensi dell’art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
27 |
Comune |
Conferma su
tipo posto comune, a domanda, del docente nella scuola in cui è stato
utilizzato nell’anno scolastico precedente. |
|
28 |
Comune |
Utilizzazione
sul comune di precedente titolarità
(trattamento in subordine) del docente trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo
quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità. |
|
29 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su D.O.P.
|
Valido solo per la scuola secondaria |
30 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. a
seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico
per il quale si procede alle utilizzazioni. |
Valido solo per la scuola secondaria |
31 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti non licenziabili che
non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza. |
Valido solo per la scuola secondaria di primo grado |
32 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all’art. 3 lettera c), i). |
|
33 |
Comune |
Utilizzazione a
domanda del docente appartenente a classe di concorso con esubero nella
provincia in classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
34 |
Comune |
Utilizzazione
d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di
concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella
di titolarità. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
35 |
Comune |
Utilizzazione a
domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di
concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella
di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
36 |
Comune |
Utilizzazione
d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo,
appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di
concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
37 |
Comune |
Utilizzazione a
domanda dei docenti dell’art. 3 comma
1 lettera e) titolari su posto comune. |
|
38 |
Comune |
Assegnazione
provvisoria nell’ambito della provincia su tipo posto comune. |
|
39 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso
ruolo provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
|
40 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti
specializzati appartenenti a classi di concorso con esubero nella provincia
da cui provengono. |
Valido solo per la scuola secondaria |
41 |
Sostegno |
Assegnazione
provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del
prescritto titolo di specializzazione |
|
42 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda di docenti di cui alla lett. j) - art. 3 |
|
43 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda dei docenti
provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
|
44 |
Comune |
Assegnazione
provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia |
|
45 |
Sostegno
|
Assegnazione
della sede provvisoria su sostegno ai docenti nominati in ruolo o ai docenti
privi di sede definitiva. |
|
46 |
Comune |
Assegnazione
della sede provvisoria su tipo posto comune ai docenti nominati in ruolo o ai
docenti privi di sede definitiva. |
|
i - anzianità di servizio:
Tipo di servizio |
Punteggio |
A)
per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della
nomina nel profilo professionale di appartenenza (2)(a)………………………………... |
Punti
2 |
B)
per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)(a) |
Punti
1 |
C)
Per ogni anno o frazione
superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo
effettivamente prestato a
qualsiasi titolo in Pubblica Amministrazione o negli Enti Locali (b) |
Punti
1 |
D)
Per ogni anno intero di servizio
prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella
scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere
A) e B) (c) (d) entro il quinquennio
.................................................………………………… oltre il quinquennio
.................................................…………………………. |
Punti 8 Punti 12 |
E)
per ogni anno intero di servizio
di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di
continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per
i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (e) |
Punti
4 |
(a)
Tale servizio è riconosciuto sia al
personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali. Ai direttori dei servizi generali
ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato
successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di
responsabile amministrativo
(b)
Tale servizio è riconosciuto sia la
personale ATA già statale, che a quello
proveniente dagli enti locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve
essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A).
(c)
Tale servizio è riconosciuto sia al
personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali. Ai
direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche
del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica
nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
(d)
Al personale transitato dagli Enti
locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato
nel profilo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità anche per il
servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti locali.
(e)
Al personale transitato dagli Enti
locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato
nel profilo di appartenenza nel comune di attuale titolarità anche per il
servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti locali.
(13)
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER):
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A)
per ricongiungimento o
riavvicinamento al coniuge ovvero,
nel caso di personale senza coniuge o
separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli o al convivente(5) |
Punti 24 |
B)
per ogni figlio di età
da zero a sei anni (6) |
Punti 16 |
C)
per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non
abbia superato il diciottesimo anno
di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro |
Punti 12 |
D)
per la cura e l'assistenza dei
figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente
inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
(7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un
programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza
del medico di fiducia (art.122 -
comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui
agli artt.114 - 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di
necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) |
Punti 24 |
III - titoli generali:
Tipo di titolo |
Punteggio |
A)
per l'inclusione nella
graduatoria di merito di concorsi per
esami per l'accesso al ruolo di
appartenenza (9) |
Punti
12 |
B)
per l'inclusione nella
graduatoria di merito di concorsi per
esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di
appartenenza(10) |
Punti 12 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE
UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE A.T.A.
(1)
A norma del D.P.R. 445 del
28/12/2000, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta
libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di
nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto
di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.
Analogamente con dichiarazione
personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La
residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con
dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Deve
essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il
ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il
bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la
residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece,
documentato con certificato rilasciato
da ente pubblico ospedaliero o da medico
provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione
medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con
dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 che
il figlio, il coniuge o gli altri
familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in
quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale
i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei punteggi previsti
per l'anzianità di servizio - punto i, lettere a), b), c) e d) - agli
insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell’art.21 della legge del 09/08/1978, n.463,
è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in
qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile
amministrativo. Ai fini della validità della certificazione richiesta si
richiama quanto disposto dal D.P.R 445 del 28/12/2000,
(2) E' valutato
il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo
professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente
voce i seguenti servizi:
- il servizio prestato in qualità di
responsabile amministrativo prima dell’acquisizione del profilo di direttore
dei servizi generali e amministrativi
-
il servizio di ruolo prestato quale
assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera
esecutiva ai sensi dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di ruolo
prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza
qualifica funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
-
il servizio prestato nel profilo di
provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 399/88 e
dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
-
il servizio prestato nel ruolo di
provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per
effetto dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il
ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella a annessa
al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli corrispondenti
dell’Amministrazione centrale e periferica;
-
Il servizio prestato dal personale
durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23, comma 5,
del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995, in mansioni parziali del profilo di
appartenenza ovvero in altro profilo comunque coerenti;
-
i servizi di ruolo prestati
indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985 n.588 (per
l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi
e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei
guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore
amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e
dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti
situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15
giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2
della legge 13/08/19841994, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o
in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali,
enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato
con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso
o della borsa di studio.
-
Agli insegnanti elementari collocati
permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è
valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di
insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. In
applicazione dell’art. 3 comma 6 , dell’accordo ARAN/OO.SS del 20/7/2000
sottoscritto ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, in servizio prestato dai
collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti locali è assimilato a
tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari e
secondarie degli stessi enti, considerato che l’assimilazione ad una tipologia
di scuola era disposta sulla base di una graduatoria in relazione alle esigenze
di servizio dell’ente stesso. Tali
servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B).
-
Per ogni anno prestato nei Paesi in
via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .
(3)
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti
servizi o periodi:
-
Il servizio non di ruolo ed il
servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi
del D.P.R. n. 420/74 e della legge n.958/86, nonché' il servizio di ruolo
prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista
dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i
servizi il cui riconoscimento sia
richiesto da personale ancora in periodo di prova;
-
il periodo di anzianità derivante da
decorrenza giuridica della nomina
antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato
effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi
corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi
per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.
Il servizio effettivamente prestato
nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
(4)
Si precisa che per l'attribuzione
del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel
profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli
confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di
servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella
scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi
in cui il periodo di mancata
prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a
tutti gli effetti nelle norme vigenti
come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di
servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi
di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il
sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di
esoneri dal servizio previsti dalla
legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di
esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si
precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti,
la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono
ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o
aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio,
altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella
scuola di titolarità, né
l’utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione,
autonomia o aggregazione delle unità
scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento
del personale in quanto soprannumerario,
qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il
trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in
ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In
ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di
cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale,
salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale
soprannumerario che abbia chiesto in ciascun anno del quinquennio medesimo il
rientro nella scuola di precedente titolarità. Per il personale titolare di
sede distrettuale (su posto per l'istruzione e la formazione dell’età adulta)
ai fini dell'assegnazione del punteggio
per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto
distrettuale. La continuità del servizio va riconosciuto ai direttori dei
servizi amministrativi provenienti dal profilo di responsabile amministrativo.
Analogamente va riconosciuto, ai fini della continuità, il servizio prestato
nella scuola dal personale transitato dagli Enti locali allo Stato.
(4Bis)Si precisa
che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato
abbia usufruito del riconoscimento
della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede
di precedente titolarità in cui sia ubicata
la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si
realizzi prima della scadenza del quinquennio.
(4Ter)Ai fini
della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario,
le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non
allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate
nella seguente maniera:
lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale
quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario;
tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del
familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre
istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per
gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di
istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori
compresi nell’area di appartenenza degli interessati;
lettera b) e
lettera c) valgono sempre;
lettera d) (cura e
assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere
prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.
il
punteggio cosi’ calcolato viene
utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del
soprannumerario.
(5) Il punteggio
spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla
data di sottoscrizione del presente contratto, vi risiedano effettivamente con
iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale
si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nei quali dovrà essere indicata la
decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica
quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei
tre mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del presente contratto. In tal
caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta
ai sensi del citato D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dovrà contenere l’anzidetta informazione. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra
loro. Per quanto attiene alla convivenza essa deve avere carattere di stabilità
e comportare la reciproca assistenza morale e materiale.
(6)
l'età è riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i
figli che compiono i 6 anni o i 18 anni
entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l’utilizzazione.
(7)
la valutazione e' attribuita nei
seguenti casi:
a) figlio
minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di
cura;
b) figlio
minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un
istituto di cura tali da comportare la necessita' di risiedere nella sede
dell'istituto medesimo.
(8) Per
l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione,
in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal
responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante
la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei
genitori.
(9) Il punteggio
è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale
di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed
amministrativi. Il punteggio é attribuito anche per l'inclusione nella
graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94.
Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai
sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99.
(10) il punteggio
e' attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello
di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi
ed è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi
riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94.
Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti
Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99.
(11) Il servizio
prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo dell’8 marzo 2002, è
da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale
servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la
continuità.
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A)
per ricongiungimento al coniuge
o al convivente o per il ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani. (2)(3)(5) |
Punti 24 |
B)
per ogni figlio che non abbia
compiuto i sei anni di età. (3) |
Punti 16 |
C)
per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non
abbia superato il diciottesimo anno
di età (3) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro.(1) |
Punti 12 |
D)
per la cura e l'assistenza dei
figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente
inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
(4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un
programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia
(art.122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e
private di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma
comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. (6) |
Punti 24 |
(1)
A norma del D.P.R. 445 del
28/12/2000, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta
libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di
nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il
rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o
riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione
personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne,
permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere
comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Deve essere documentato con certificato
rilasciato dall'istituto di cura, il
ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il
bisogno per i medesimi di cure continuative,
tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da
una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì
comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del
28/12/2000, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono
essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in
quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono
essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si
richiama quanto disposto dal D.P.R.
n.445 del 28/12/2000.
(2)
Il punteggio spetta per il comune di
residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della
domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre
mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve
essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata
la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si
prescinde quando si tratti di ricongiungimento
al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di
presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio,
dovrà essere presentata una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale
punteggio spetta anche per il comune
viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a
condizione che in quest'ultimo comune
non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale
interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B),
C), D) sono cumulabili tra loro.
(3)
L'età é riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i
figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui
si dispone l'assegnazione provvisoria.
(4)
la valutazione e' attribuita nei
seguenti casi:
A)
figlio minorato ovvero coniuge o
genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
B)
figlio minorato, ovvero
coniuge o genitore, bisognosi di cure
continuative presso un istituto di cura
tali da comportare la necessita'
di risiedere nella sede
dell'istituto medesimo.
(5) Si
considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori
inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente.
(6)
Per l'attribuzione del punteggio
gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata
rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture,
abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli
tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella
sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.
|
Descrizione |
1 |
Proroghe
d’ufficio dei trasferimenti annuali su posti liberi dopo i trasferimenti. (Il
punto 1 non si applica alle figure uniche). |
2 |
Utilizzazione
del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui all’art.19
nell’ordine previsto dall’articolo stesso del presente contratto. |
3 |
Conferma
a domanda del personale A.T.A nella scuola in cui è stato utilizzato
nell’anno scolastico 2002/2003. |
4 |
Utilizzazione
a domanda e d’ufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede
individuato quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla
scuola o comune di coloro che sono stati trasferiti quali
soprannumerari nell’anno in cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo
quinquennio. |
5 |
Utilizzazione
del personale A.T.A. di cui all’art.11, comma 1, lettera d) del presente
contratto. |
6 |
Utilizzazione
a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale
(per gli assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della
stessa area o il altra area professionale
(riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di titolarità. |
7 |
Utilizzazione
d’ufficio, in base ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o in altra
area professionale (per gli
assistenti tecnici). |
8 |
Assegnazione
provvisoria nell’ambito della provincia. |
9 |
Assegnazione
della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo
della sede definitiva. |
10 |
Utilizzazione
a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia
situazione di esubero. |
11 |
Assegnazione
provvisoria del personale A.T.A. proveniente da altra provincia. |
INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto. 2
Art. 2 -
Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale.. 3
Art. 3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni 4
Art. 4 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle
disponibilità 7
5 - Assegnazione del personale nel circolo e
nell’istituto 8
Art. 6 -
Criteri di articolazione delle utilizzazioni 9
Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente.... 10
Art. 9 - Sequenza operativa 13
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.................... 15
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED
AUSILIARIO..... 16
Art. 11 -
Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni.................... 16
Art. 12 - Criteri per la determinazione delle
disponibilità del personale A.T.A........... 18
Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi
associate, alle succursali e ai plessi.... 20
Art. 16 - Criteri di articolazione delle
utilizzazioni.................... 21
Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di
soprannumero................. 21
Art. 18 - Assegnazioni provvisorie.................... 22
Art. 20 - Sequenza operativa 25
Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla
riconversione professionale.................. 25
DISPOSIZIONE COMUNE.......... 27
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEI DOCENTI 41
ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei titoli per il
personale A.T.A. (1)... 45
ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie
per il personale A.T.A.(1)..... 51
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE A.T.A...... 52
Per
l’Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali
__________________________ CGIL
Scuola _________________________
__________________________ CISL
Scuola_________________________
UIL Scuola
__________________________
SNALS CONFSAL ___________________
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Su richiesta
delle Organizzazioni Sindacali, in sede di stipulazione del contratto
collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni del personale
docente e ATA per l’anno scolastico 2003/2004, l’Amministrazione si impegna a:
1.
riesaminare e,
ove necessario, a rivedere l’assetto delle ore e dei posti con riferimento a
quelle situazioni nelle quali l’applicazione del I° comma dell’art. 35 della
legge 27/12/2002 n. 289 ha determinato una riduzione più accentuata delle
consistenze di organico; tanto al fine di rendere più flessibile e funzionale
l’articolazione delle cattedre e degli insegnamenti.
2.
valutare, su
motivata richiesta delle Direzioni Generali Regionali, la possibilità di
assegnare, nei limiti delle compatibilità, le risorse indispensabili per la
prosecuzione di progetti educativi di riconosciuta rilevanza sociale e di
accertata validità anche sotto il profilo degli esiti monitorati e verificati.
3.
prendere in esame
le situazioni in cui si sia verificata la concentrazione di più unità di
personale ATA inidoneo al profilo di appartenenza, che cessa dal collocamento
fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002, e ad
autorizzare l’istituzione di un numero limitato di posti per garantire la
funzionalità del servizio scolastico, secondo gli impegni già assunti con
l’intesa MIUR- Organizzazioni Sindacali in data 15 aprile 2003.
Per quanto riguarda i posti di sostegno, nelle more dell’emanazione del
D.P.C.M. previsto dal comma 7 dell’art. 35 della legge 27/12/2002 n. 289,
rimangono confermate le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle che
attribuiscono ai Direttori Generali Regionali la competenza ad autorizzare i
posti in deroga.
L’Amministrazione si impegna,
infine, ad approfondire le tematiche sopra indicate in un confronto con le
OO.SS. prima della emanazione della circolare per l’avvio dell’anno scolastico
2003/2004.
Roma. 20 giugno 2003
IL DIRETTORE
GENERALE DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELL’AMMINISTRAZIONE
A. ZUCARO
([1]) Sarà cura del C.S.A. competente di valutare l’equivalenza dell’insegnamento sulla base delle esigenze rilevate dal dirigente scolastico.
(1) Si riporta l’articolo:Il dirigente scolastico,
in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in
conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti,
assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed
alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza
con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa,
elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria
di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente,
non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà
valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi
stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle
esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole
ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da
effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei
docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di
circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In
caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria
formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle
utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono
attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N.L..