Dipartimento per l'istruzione
Roma, 29 luglio 2004
Oggetto: Graduatorie permanenti - Emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
Nel
provvedimento indicato in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175
del 28 luglio 2004, sono inserite alcune disposizioni, che modificano o
interpretano precedenti norme riguardanti le graduatorie permanenti del
personale docente ed educativo.
Nell'attuale fase che vede fortemente
impegnati gli uffici scolastici nella rideterminazione delle medesime
graduatorie, si ritiene opportuno segnalare le disposizioni in esame, di seguito
elencate, fornendo a supporto dell'attività degli Uffici stessi, utili
indicazioni operative.
1.
"Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui
all'articolo 4 commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è fissato al 25 agosto
2004." La norma dispone il differimento del termine dal 31 luglio al 25
agosto 2004.
Il differimento consentirà, la possibilità
di rideterminare le graduatorie permanenti entro un termine più ampio e, di
conseguenza, di procedere alla loro utilizzazione per le assunzioni in ruolo nei
tempi previsti e, ove possibile, per il conferimento delle supplenze annuali e
sino al termine delle attività didattiche restando salvo, superato il nuovo
termine del 25 agosto, l'affidamento di queste ultime operazioni ai dirigenti
scolastici.
2.
"L'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n.97, convertito
con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che
la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 luglio 2001, n.255,
convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per
quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a
partire dall'anno scolastico 2003-2004."
La norma dispone un doppio regime temporale
per la valutazione dei titoli di servizio degli aspiranti inclusi in 3ª fascia.
La valutazione, infatti, dovrà essere effettuata sulla base delle precedenti
tabelle per gli anni scolastici sino al 2002/2003 compreso mentre, per il
periodo successivo, e sino al 21 maggio 2004, sulla base della nuova tabella
annessa alla legge 143/2004. In tale attività va distinta la situazione degli
aspiranti già inseriti in graduatoria negli anni precedenti che hanno
aggiornato il proprio punteggio, da quella di coloro che sono stati inseriti per
la prima volta quest'anno.
Nel primo caso, per gli anni precedenti al
2003/2004 andrà ripristinato il punteggio precedentemente assegnato per titoli
di servizio sulla base della precedente tabella e valutato il servizio
successivo sulla base della nuova. Il Sistema Informativo provvederà, entro
breve termine, a ripristinare il punteggio per i servizi pregressi per tutte
quelle situazioni che gli uffici non avranno provveduto a modificare
autonomamente. Si richiama a tal proposito la nota tecnica già emanata dal
Gestore del Sistema Informativo e pubblicata sulla rete INTRANET.
Per gli aspiranti inseriti per la prima
volta quest'anno, l'eventuale servizio prestato antecedentemente all'a.s.
2003/2004, se già valutato o in corso di valutazione sulla base della nuova
tabella, andrà ricalcolato manualmente sulla base della vecchia tabella. Va
rammentato tuttavia che i nuovi inseriti sono, per la quasi totalità, abilitati
SSIS il cui servizio, come è noto, nel biennio di frequenza della SSIS, non può
essere comunque valutato. Ad ogni buon fine, il Sistema Informativo produrrà
un'apposita stampa di controllo che evidenzierà gli aspiranti interessati.
1.
"Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al
decreto legge 7 aprile 2004, n.97 convertito con modificazioni dalla legge 4
giugno 2004 n.143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è
valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di
attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e
di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali
tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h) della tabella di cui al precedente
periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è
esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non
anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".
La norma, nel primo periodo, dispone che il
servizio aspecifico può essere utilizzato solo nell'ambito di due distinti
settori: infanzia, primaria ed educativo; secondaria di 1° e 2° grado.
Pertanto con riguardo all'a.s. 2003/2004,
andrà annullato l'eventuale servizio già valutato in difformità alla
disposizione citata, che andrà invece ricondotto d'ufficio, salvo diversa
indicazione dell'interessato, nell'ambito del settore di competenza indicato
dalla nuova normativa. Il Sistema Informativo produrrà un'apposita stampa di
controllo.
Per quanto concerne l'opzione per servizi
contemporanei, peraltro già effettuata a suo tempo dagli interessati, si
precisa che l'obbligo della scelta riguarda soltanto il periodo suindicato.
Relativamente al secondo periodo dell'art. 8
nonies, 1° comma, afferente al punto B3) lettera h) della tabella di
valutazione, si fa presente che, in applicazione delle citate nuove
disposizioni, i servizi valutabili in misura doppia sono solo quelli prestati a
decorrere dall'anno scolastico 2003/2004. Risulta inoltre ristretto l'ambito di
applicazione delle norme che prevedono la super-valutazione per il servizio
prestato nelle scuole di montagna.
In quest'ultimo caso infatti la
super-valutazione spetta solo a chi ha prestato servizio in una sede scolastica
situata in un comune di montagna e ubicata al di sopra dei 600 metri, e non
anche a chi ha prestato servizio in un'altra sede della stessa istituzione
scolastica.
Ciascun C.S.A. provvederà alle puntuali
verifiche delle dichiarazioni di sevizio presentate dagli interessati,
attribuendo il punteggio effettivamente spettante, ovvero, procedendo, nel caso
di dichiarazione incompleta, alla necessaria regolarizzazione, acquisendo dagli
interessati gli elementi mancanti per l'esatta valutazione del servizio.
Ovviamente, anche in tutti gli altri casi in
cui non sia possibile procedere d'ufficio, le SS.LL assumeranno contatti con gli
interessati per la necessaria regolarizzazione. La presente nota sarà
pubblicata sul sito INTERNET del MIUR e nella rete INTRANET. Si ringrazia per la
consueta e fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale CAPO
Destinatari
Guida scolastica per studenti, genitori, professori, dirigenti
Indice di tutte le pagine del sito