Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio III
Roma, 3 giugno 2004
Allegati | Destinatari |
Oggetto: Conversione in legge del Decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 - Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.
Si rende noto che, in data 26
maggio 2004, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge citato in
oggetto apportando, in sede di conversione, alcune modifiche e integrazioni alle
disposizioni previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del
personale docente ed educativo.
Le disposizioni di cui trattasi vengono recepite in un apposito provvedimento in
corso di emanazione, che integra e modifica il decreto direttoriale del
21/4/2004 con il quale è stata avviata la procedura di aggiornamento delle
graduatorie su indicate.
Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione, in considerazione della particolare urgenza, va, comunque
immediatamente garantita agli interessati la possibilità di modificare e
integrare le domande presentate entro la data del 21 maggio u.s..
A tal fine, pertanto, con la presente nota vengono recepite ed anticipate le
predette disposizioni per consentire la tempestiva acquisizione della necessaria
dichiarazione integrativa da parte degli interessati da rendere secondo le
precisazioni e le indicazioni operative di seguito elencate.
A) Validità delle graduatorie permanenti
1. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge di conversione del decreto legge n.
97 del 7 aprile 2004, gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le
fasce delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo a
decorrere dall'anno scolastico 2005 -2006. Pertanto, l'articolo 8, comma 1, del
D.D.G. 21 aprile 2004 è modificato nel senso che la validità delle graduatorie
permanenti, attualmente in fase di aggiornamento, è limitata all'anno
scolastico 2004-2005.
2. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le graduatorie permanenti
saranno pertanto riformulate sulla base di apposito provvedimento.
B) Modifiche alla tabella di valutazione dei titoli
1. La legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 non
prevede, salvo che per le graduatorie di strumento musicale, (articolo 1, comma
4-bis), alcun nuovo inserimento per l'a.s. 2004/2005. La tabella di valutazione
dei titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla legge di
conversione del citato decreto legge n. 97 (Allegato
A alla presente nota), che sostituisce la precedente tabella (All.
2) di cui al D.D.G. 21 aprile 2004, non prevede più la valutazione del servizio
militare in precedenza valutabile, mentre prevede la valutazione di nuovi
titoli, la rideterminazione del punteggio relativo ad alcuni titoli e, infine,
consente nuove possibilità di opzione in materia di titoli di accesso e titoli
di servizio, come più avanti analiticamente indicato.
2. Al fine di poter acquisire i nuovi titoli e/o le nuove opzioni da parte di
tali candidati, i medesimi dovranno presentare apposita dichiarazione
integrativa delle domande già presentate ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004,
mediante il modello allegato alla presente nota (All.
B), compilando le sezioni che interessano, entro il termine
perentorio fissato alla successiva lettera F punto 1 (14 giugno 2004).
C) Categorie di candidati che possono presentare le dichiarazioni
integrative
Si premette che i candidati interessati sono quelli già inseriti nella terza
fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano chiesto l'iscrizione per
l'a.s. 2004-2005 e che i titoli dichiarati devono essere stati conseguiti entro
e non oltre il 21 maggio 2004, data di scadenza della presentazione della
domanda di inserimento, trasferimento e/o aggiornamento delle graduatorie
permanenti.
1. I candidati già iscritti nella graduatoria permanente per la scuola
dell'infanzia o per la scuola primaria, in virtù dell'avvenuto superamento di
un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o
di idoneità, in possesso anche della laurea in scienze della formazione
primaria, di cui non hanno chiesto la valutazione quale titolo d'accesso,
possono chiedere di sostituire il titolo d'accesso già posseduto con la laurea
predetta, al fine di beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera A, punto
A.4-bis) della tabella di valutazione annessa alla presente nota con contestuale
riduzione dei punteggi previsti per la medesima laurea quale altro titolo
(lettera C, tabella di valutazione). Il titolo d'accesso posseduto
originariamente sarà valutato ai sensi della lettera C, punto C.3 della tabella
di valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in graduatoria o che hanno
chiesto l'iscrizione presentando quale titolo d'accesso la laurea in scienze
della formazione primaria, i 24 punti citati saranno attribuiti automaticamente
dal sistema informativo.
2. I candidati che hanno prestato servizio in scuola statale o paritaria - in
quest'ultimo caso dal momento del riconoscimento della parità - in classe di
concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la
graduatoria - lettera B), punto B3), lettera b bis)- possono chiedere la
valutazione di tale servizio che verrà effettuata nella misura del 50%,
fornendo dichiarazione mediante l'apposita sezione del modello (All.
B). In considerazione della predetta innovazione, che comporta la
diversa valutabilità di periodi di servizio tra i quali anche quelli
precedentemente non valutabili, il punteggio complessivo per ciascun anno
scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione, non può
superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve le eventuali
super-valutazioni di cui al punto B lettera h della predetta tabella. I periodi
di servizio complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non specifico
non potranno superare i sei mesi per anno scolastico. I periodi di servizio
valutabili sono quelli corrispondenti a periodi già dichiarati e valutabili in
ciascuna delle altre graduatorie permanenti in cui il candidato è iscritto,
ovvero periodi di servizio comunque validamente prestati, purché non svolti
contemporaneamente né a quelli indicati, né a quelli effettuati durante la
frequenza dei corsi biennali S.S.I.S.
3. I candidati che, ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera c) della
tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle attività di sostegno, con
il possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso alla classe di
concorso, area disciplinare o posto, possono chiedere che il servizio prestato
dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia valutato in una delle classi di
concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato.
Analogamente tale richiesta può essere avanzata dai docenti della scuola
secondaria di primo grado per una qualsiasi delle classi di concorso. A tal fine
i candidati interessati devono indicare sia la classe di concorso prescelta,
compresa nella medesima area disciplinare, cui va ascritto il servizio in
questione, sia quella precedentemente indicata, cui invece il servizio non va
imputato.
4. I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera h) della
tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e
grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.90 e
negli istituti penitenziari, possono chiedere la valutazione doppia per detti
servizi. A tal fine il candidato dovrà indicare analiticamente il periodo o i
periodi oggetto di rivalutazione, già dichiarati nella domanda inoltrata entro
il 21 maggio 2004. I periodi di servizio prestati negli istituti penitenziari
possono essere disaggregati da quelli eventualmente svolti presso l'istituto
principale.
Per quanto riguarda, poi, le scuole di montagna la legge di conversione prevede
che il servizio debba essere stato prestato in un comune di montagna
classificato come tale ai sensi della legge n. 991/1952. L'elenco completo di
tali comuni è allegato alla presente nota (All.
D). Tuttavia, come ulteriore condizione, la scuola di servizio,
ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, dovrà avere almeno una sede
collocata in località situata sopra i seicento metri a livello del mare. Il
candidato, pertanto, dovrà dichiarare, nell'apposita sezione del modello B
l'ubicazione della scuola e il periodo di servizio. Il competente C.S.A., anche
sulla base di appositi supporti che saranno forniti dal Sistema Informativo,
verificherà se la dichiarazione dell'interessato soddisfi entrambi i requisiti
suindicati.
D) Graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge di conversione del decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004, nelle graduatorie provinciali permanenti di
strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi del D.D.G. 12
febbraio 2002, sono inseriti, a domanda (All.
C) , da presentare entro il termine perentorio del 14 giugno 2004,
i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché
in possesso del diploma di conservatorio dello specifico strumento, che abbiano
prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe
di concorso 77/A, a decorrere dall'a.s. 1999-2000.
2. I docenti di cui al comma 1 sono iscritti nella II fascia della graduatoria
permanente della specifica specialità strumentale, a pieno titolo, se già in
possesso entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione dei requisiti previsti al precedente comma, ovvero, con riserva,
qualora non abbiano ancora maturato, alla predetta data, i 360 giorni di
servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso, l'ulteriore obbligo di inviare entro
5 giorni dalla data di conseguimento del titolo di servizio la dichiarazione
sostitutiva del completamento del medesimo. Ad avvenuto adempimento, il
competente Ufficio scolastico provvederà allo scioglimento della riserva. Resta
inteso che la valutazione dei servizi di insegnamento sarà effettuata per
quelli prestati sino al termine ultimo del 21 maggio 2004, per assicurare parità
di trattamento con i candidati già inseriti nella stessa graduatoria.
E) Rideterminazione automatica dei punteggi già attribuiti
1. Ai candidati in possesso di altra abilitazione o idoneità, il punteggio più
favorevole, previsto dalla lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione
annessa alla presente nota, rispetto a quello previsto dal medesimo punto C.3)
della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile
2004, è attribuito automaticamente dal sistema informativo.
2. Al servizio militare e servizi sostitutivi assimilati ad esso per legge, già
dichiarati ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto previsto alla
lettera B, punto B.3), lettera i) della tabella di valutazione approvata con
decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio in
quanto nella legge di conversione tale valutazione è stata soppressa. Pertanto,
se già attribuito, il relativo punteggio sarà detratto automaticamente dal
Sistema Informativo. Qualora per lo stesso periodo l'aspirante abbia altri
titoli di servizio da far valere potrà integrare la domanda precedentemente
presentata utilizzando il modello B.
F) Presentazione delle dichiarazioni integrative e istanze di iscrizione
nelle graduatorie di strumento musicale
1. Le dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle graduatorie di
strumento musicale dovranno essere spedite esclusivamente con raccomandata a/r
ovvero presentata a mano, utilizzando rispettivamente gli appositi modelli
allegati alla presente nota (All. B
e C),
entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.
2. Resta confermata la data del 21 maggio 2004, come termine ultimo per la
valutazione dei titoli posseduti.
Per tutto quanto non previsto dalla presente nota, si rinvia alle disposizioni
contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.
G) Definizione delle graduatorie permanenti
Com'è noto, entro il prossimo mese questo Ministero dovrà procedere, previa
ripartizione del contingente di 15.000 unità autorizzato, che sarà resa nota
in tempi brevi, alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente
inserito in posizione utile nelle graduatorie di cui trattasi.
A tal fine, pur nella ristrettezza dei tempi assegnati, considerato che il
prevedibile numero delle assunzioni da effettuare potrà essere soddisfatto in
moltissime province con le graduatorie permanenti di I e di II fascia, si
invitano le SS.LL. ad esaminare con assoluta priorità le relative domande di
aggiornamento, procedendo, successivamente, all'esame di quelle di III fascia.
L'individuazione dei casi in cui il ricorso alla III fascia, peraltro già
verificato come residuale in pochissime province per la scuola dell'infanzia e
primaria, verrà effettuato anche attraverso l'ausilio del Sistema Informativo.
Sarà in tal modo possibile procedere alla definizione e alla pubblicazione
della I e II fascia separatamente rispetto alla III, ove necessario, al fine di
poter procedere alle assunzioni nei tempi previsti. La presente nota sarà
pubblicata nel sito Internet del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca, all'indirizzo www.istruzione.it e nella rete Intranet.
Si pregano le SS.LL. di voler dare alla stessa massima diffusione inviandone il
testo alle istituzioni scolastiche della Regione di competenza ed invitando i
rispettivi dirigenti scolastici a curarne la massima publicizzazione nei
confronti dei docenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Allegati:
Allegato
A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI)
Allegato
B (INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA PER L'A.S. 2004/2005)
Allegato
C (DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE DI STRUMENTO MUSICALE)
Allegato
D (ELENCO COMUNI DI MONTAGNA)
Destinatari
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Indice di tutte le pagine del sito