TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER IL personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado ed PER il personale educativo, AI FINI
DELL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA
LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999 |
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(Approvata con
D.M. n. 11 del 12
febbraio 2002) |
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Non
sono soggetti a valutazione
i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce
il concorso, né quelli di grado inferiore. |
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A
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TITOLI
DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA Si
valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di
idoneità |
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1)
Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di
un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o il
conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole
di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.)
relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si
chiede l’inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino
ad un massimo di punti 36. Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti punti: |
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per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59 |
punti
12 ; |
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per il punteggio da 60 a 65 |
punti
15 ; |
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per il punteggio da 66 a 70 |
punti
18 ; |
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per il punteggio da 71 a 75 |
punti
21 ; |
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per il punteggio da 76 a 80 |
punti
24 ; |
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per il punteggio da 81 a 85 |
punti
27 ; |
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per il punteggio da 86 a 90 |
punti
30 ; |
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per il punteggio da 91 a 95 |
punti
33 ; |
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per il punteggio da 96 a 100 |
punti
36 . |
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Per
l’abitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori
(2) |
punti
30 . |
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2) Per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute dal Ministero dell’istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti: |
punti
24 . |
B
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SERVIZIO
di INSEGNAMENTO o di EDUCATORE E’
valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio,
prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina, e relativo
alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in
graduatoria (3) Sono attribuiti : |
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1) per il servizio di insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno, (4) |
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per ogni anno |
punti
12 ; |
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per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni |
punti 2 . |
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2) per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno: |
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per ogni anno |
punti
6 ; |
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per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni |
punti 1 . |
C
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ALTRI
TITOLI Sono attribuiti, fino
ad un massimo di punti 30 : |
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1) per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso |
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per ogni titolo |
punti
3 . |
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2) per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, (5) |
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per ogni titolo |
punti
3 . |
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3) per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute dal Ministero dell’istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:(6) |
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per ogni titolo |
punti
3 . |
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4)
limitatamente alla
graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola elementare,
per le lauree in lingue, di cui al D.M. n. 39/1998
previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il
superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal
decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo,
tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare (7) |
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per ogni titolo |
punti
6 . |
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5)
limitatamente alla
graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola materna, per
la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
materna (7) |
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per ogni titolo |
punti
6 . |
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6)
limitatamente alla
graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo per
la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
elementare (7) |
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per ogni titolo |
punti
6 . |
_________________ NOTE 1) I concorsi e le abilitazioni
diversamente classificati devono essere rapportati a cento. Le eventuali frazioni di voto sono
arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e
titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve
essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già
espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante
per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a
cento. Ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e
titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità
all’insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il
punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova
facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se
più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già
espresso su ottantotto). Ai
candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento a
seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, di cui
alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il
punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell’elenco
degli abilitati. (2) Il punteggio
aggiuntivo va assegnato solo alla/e abilitazione/i conseguita/e e
certificata/e dalla S.S.I.S. e non alle abilitazioni dichiarate
corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39 del
30.1.1998. (3) Non si valutano i servizi per i
quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente. (4) Il servizio prestato nelle scuole
militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a
quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per
insegnamenti curricolari della scuola statale. Il servizio prestato nelle scuole non
statali, dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del
10 marzo 2000, a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per
intero. (5) Le idoneità e abilitazioni per la
scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le
graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa. Non sono valutati i
titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle
disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001. (6) La valutazione di cui al punto
C - 3) è alternativa alla valutazione dello stesso
titolo di cui al punto A - 2). (7) La valutazione di cui ai punti C
- 4), C - 5) e C - 6) è alternativa
alla valutazione dello stesso titolo al punto
C - 1). |
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febbraio 2002