TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed PER il personale educativo, AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999

 

(Approvata con D.M. n. 11   del 12 febbraio 2002)

 

 

Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.

 

 

A -

 

TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità

 

 

 

 

1)  Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei  36 punti  vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato   (1), i seguenti punti:

 

 

 

 

 

 

per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59

punti  12 ;

 

per il punteggio da 60 a 65

punti  15 ;

 

per il punteggio da 66 a 70

punti  18 ;

 

per il punteggio da 71 a 75

punti  21 ;

 

per il punteggio da 76 a 80

punti  24 ;

 

per il punteggio da 81 a 85

punti  27 ;

 

per il punteggio da 86 a 90

punti  30 ;

 

per il punteggio da 91 a 95

punti  33 ;

 

per il punteggio da 96 a 100

punti  36 .

 

 

Per l’abitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori  (2)

 

 

punti  30 .

 

 

2)  Per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute dal Ministero dell’istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:

 

 

 

 

punti  24 .

 

 

B -

 

 

 

 

 

-

 

SERVIZIO di INSEGNAMENTO o di EDUCATORE

E’ valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio, prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina, e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria (3)

 

Sono attribuiti :

 

 

 

 

1)  per il servizio di insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno,  (4)

 

 

per ogni anno

punti  12 ;

 

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti   2 .

 

 

 

 

 

2)  per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:

 

 

per ogni anno

punti   6 ;

 

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni

punti   1 .


 

 

C -

 

ALTRI TITOLI

Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30 :

 

 

 

1)  per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso

 

 

per ogni titolo

punti   3 .

 

 

2)  per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, (5)

 

 

per ogni titolo

punti   3 .

 

 

3)  per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute dal Ministero dell’istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:(6)

 

 

per ogni titolo

punti   3 .

 

 

4)  limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare,

   per le lauree in lingue, di cui al D.M. n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e

   per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare   (7)

 

 

 

 

 

 

 

per ogni titolo

punti   6 .

 

 

5)  limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,

per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna (7)

 

 

 

 

 

per ogni titolo

punti   6 .


 

 

 

6)  limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo

per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare   (7)

 

 

 

 

 

per ogni titolo

punti   6 .


 


_________________

NOTE

 

1) I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento.

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto).

Ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell’elenco degli abilitati.

(2) Il punteggio aggiuntivo va assegnato solo alla/e abilitazione/i conseguita/e e certificata/e dalla S.S.I.S. e non alle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39 del 30.1.1998.

(3) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

(4) Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale.

Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del 10 marzo 2000, a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.

(5) Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.

(6) La valutazione di cui al punto  C - 3) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto  A - 2).

(7) La valutazione di cui ai punti C - 4), C - 5) e C - 6) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto  C - 1).

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Scuola Elettrica

febbraio 2002