Roma, 28 febbraio 2002
Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001/2002.
Com'è noto, la Legge 28 dicembre
2001, n.448 (legge finanziaria 2002), all'art.22, comma 7, ha introdotto
rilevanti modifiche all'art.4 della legge
10 dicembre 1997, n.425, che si possono così riassumere:
- le commissioni esaminatrici, relativamente alle scuole statali e
paritarie; sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto di esame
appartenenti alla classe del candidato;
- le commissioni stesse, per le scuole legalmente riconosciute e
pareggiate, sono composte da commissari interni designati dai consigli di classe
di tali scuole in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i
docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi
delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente
abbinate;
- per ogni sede di esame il dirigente regionale competente nomina un
Presidente scelto tra il personale dirigente e docente delle scuole secondarie
superiori;
- con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, si provvede alla determinazione del
numero dei componenti le commissioni d'esame.
Dalle innovazioni sopra accennate
scaturisce che, per quel che concerne specificamente gli aspetti relativi alla
formazione e alla composizione delle commissioni, le disposizioni del D.M.
25.1.2001, n.104 rimangono in vigore solo in quanto compatibili con il modello
individuato dal disposto del comma 7 dell'art.22 della legge n.448/2001, vale a
dire nella parte concernente i criteri di nomina dei Presidenti, mentre sono da
ritenere caducate in quelle relative alla determinazione di alcune categorie di
aventi titolo alla nomina a Presidente nonché alla nomina dei commissari
esterni.
Premesso che con il D.M. n.9 del
25.1.2002, in corso di registrazione, il Ministro ha provveduto a
determinare il numero dei componenti delle commissioni d'esame e a impartire
disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni medesime
relativamente agli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati, con la
presente circolare e con i sottoelencati allegati, che ne costituiscono parte
integrante, si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti
sui seguenti profili della delicata materia:
- sede di esame;
- formazione delle commissioni;
- abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate;
- partecipazione alle commissioni del personale scolastico;
- adempimenti richiesti ai dirigenti scolastici ed agli Uffici
scolastici;
- criteri di nomina dei presidenti.
In via preliminare e perché le
SS.LL. possano disporre di un quadro di riferimenti normativi organico e
sistematico, si richiamano le principali disposizioni, relative agli esami in
questione:
- Legge 10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97) parzialmente
modificata dall'art. 21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997, n. 59, introdotto
dall'art. 1, comma 22, della legge 16.6.1998, n. 191;
- D.P.R. 23.7.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 - vedasi pure
l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98);
-D.M.20 in data28.02.02, relativo alle modalità di svolgimento
della prima e della seconda prova scritta;
- D.M. n. 358 del 18.9.98 sulla costituzione delle aree
disciplinari;
- D.M. n. 49 del 24.2.2000, concernente tipologie di esperienze che
danno luogo ai crediti formativi;
- D.M. n. 243 del 26.10.2000, aventi ad oggetto certificazioni e
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame;
- D.M. in data 20.11.2000, riguardante le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta; - D.M. 25.1.2001, n.104, (Regolamento
recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), che rimane in vigore
per le parti non incompatibili con l'art.22, comma 7, della legge 28.12.2001,
n.448;
-D.M. 25.1.2002, n.9, relativo alla determinazione del numero dei
componenti delle commissioni degli esami di stato;
-D.M 21del 28.02.02; relativo ai criteri di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti le commissioni;
- D.M 22 del 28.02.02 relativo agli esami di Stato nei corsi
sperimentali.
Allegati:
1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni, (mod.
ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
2. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli
esami di stato e istruzioni per la relativa compilazione (mod.
ES-1);
3. Elenco
recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;
4. Elenco
delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente;
5.Riepilogo
degli adempimenti dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Generali Regionali;
6. Modello per la designazione dei commissari ai Direttori Generali regionali da
parte dei dirigenti scolastici (mod.
ES-C).
1) SEDE DI ESAME
Ai fini della nomina del Presidente, sono sede di esame le articolazioni delle istituzioni d'istruzione secondaria superiore statali e paritarie di seguito indicate:
I Direttori Generali regionali e
i Dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano le
procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, secondo i criteri
appresso indicati.
Il Direttore Generale regionale, assegna, ai fini del successivo abbinamento, le
classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad
abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti pareggiati o
legalmente riconosciuti, agli istituti statali o paritari di corrispondente
indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per
iscritto al dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario. Non è
consentito l'abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute e
pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.
Il dirigente scolastico dell'Istituto statale o paritario procede attenendosi
alle seguenti disposizioni:
- per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria di
ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi
di studio - va costituita una sola commissione. Come sopra indicato, tutte le
commissioni costituite presso il medesimo Istituto, inteso come sede centrale
(con le eventuali succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come sezione
staccata - concorrono a individuare la sede di esame, sulla quale si procede
alla nomina di un Presidente;
- le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame presso
la quale funzionano;
- ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, i candidati
esterni vanno ripartiti tra le diverse classi dell'istituto statale e paritario,
procurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi il 50 per
cento dei candidati interni (ad ogni singola classe sono complessivamente
assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati). Nel caso in cui, per
il numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il
predetto limite, si può provvedere in via eccezionale e con adeguate
motivazioni, alla costituzione di commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche superando, laddove
necessario, il numero di 35 candidati per classe. Alla eventuale costituzione di
commissioni di soli candidati esterni provvedono i Direttori Generali Regionali
secondo le disposizioni della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
b - Istituti legalmente riconosciuti e pareggiati
Il Dirigente scolastico delle
istituzioni scolastiche statali o paritarie al quale sia stata comunicata
l'assegnazione di classi legalmente riconosciute o pareggiate, dopo aver
assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad
abbreviazioni per merito od obbligo di leva, avvalendosi dell'allegato modello
ES-0 (all.
1), prefigura l'abbinamento delle classi di istituto pareggiato o legalmente
riconosciuto da assegnare sulla base dei seguenti criteri:
A. Per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta paritaria,
di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più
indirizzi di studio - va costituita una sola commissione.
B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso
ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di
ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini
scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi
sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro
corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico
attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine
classico, scientifico e pedagogico).
C. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1. tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o
sperimentale;
2. tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o
sperimentali, qualora le materie siano le stesse tra i due indirizzi o,
comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli
abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza
delle materie oggetto della seconda prova scritta.
Definizione delle commissioni
Le proposte dei dirigenti
scolastici di configurazione e abbinamento delle commissioni, recanti anche
l'indicazione dei nominativi dei commissari designati dai consigli di classe,
sono comunicate al Direttore Generale regionale, mediante gli appositi modelli
ES-0 (contenente i dati riferiti alle configurazioni) ed ES-C (contenente i dati
relativi ai commissari). Tali modelli recheranno anche i dati fatti pervenire
dai dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti,
abbinati ad istituti statali o paritari.
Il Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati,
valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici, provvede alle modifiche
ritenute necessarie e ne dà comunicazione al Sistema Informativo utilizzando la
scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà
utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione
e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta.
La scheda dovrà essere acquisita al sistema informativo con la funzione
"configurazioni valide ai soli fini dei plichi" per le commissioni non
gestite attraverso procedure informatizzate e, precisamente, quelle delle
province di Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in
lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali
presso i Conservatori di musica e i licei musicali, degli istituti per
sordomuti.
Designazione dei commissari
A. Scuole statali e paritariebr> Subito dopo l'effettuazione delle
operazioni di abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate, ciascun consiglio di classe designa i commissari nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.M. n. 9 del 25.1.2002 e tenendo presenti i seguenti
criteri:
a) i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, appartenenti al
consiglio della classe nel numero previsto per ciascun indirizzo di studio;
b) è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle discipline
oggetto della prima e della seconda prova scritta;
c) le materie affidate ai commissari devono essere scelte in modo da
assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente
l'esigenza di favorire, per quanto è possibile, l'accertamento della conoscenza
delle lingue straniere;
d) la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della
programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe.
Con riferimento alle classi
articolate su più indirizzi di studio, nelle quali vi siano gruppi di studenti
che seguono materie diverse o gruppi di studenti che seguono la medesima lingua
straniera ma con programmi diversi; nonché alle classi nelle quali l'educazione
fisica viene insegnata per squadre, i commissari sono designati in modo che
ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni.
Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla
designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun
gruppo di candidati. In tale caso i commissari operano separatamente, per
ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti
rispettata la composizione numerica della commissione secondo il D.M. 25 gennaio
2002, n.9. Nelle classi che prevedono l'insegnamento di più lingue straniere,
seguite dall'intera classe, ove la lingua sia oggetto della seconda prova
scritta, deve essere assicurata la presenza dei relativi docenti. Nel caso di
costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari sono
individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non
terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa
con gli altri dirigenti scolastici. I docenti designati commissari , che
usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992,
hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi che venga
esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della
prima o della seconda prova scritta il dirigente scolastico dovrà designare
docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.
B scuole legalmente riconosciute o pareggiate
Negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, i commissari sono designati, per il 50 per cento, tra i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, che siano già state individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto della seconda prova scritta indicata nella tabella allegata al D.M. n.2 del 9.1.2002.
Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al precedente punto, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
I presidenti delle commissioni
vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente titolo alla
nomina - docenti e dirigenti delle scuole secondarie superiori secondo gli
ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del
D.M.21 del 28.02.02. L'allegato n. 4 alla presente C.M. riporta, nell'ordine, le
categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera
corrispondente al proprio stato giuridico, da contrassegnare nell'apposita
scheda di partecipazione agli esami. Le nomine sono disposte dal Direttore
Generale regionale, che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del
sistema informativo. Al termine della procedura di acquisizione e di
elaborazione dei dati contenuti nelle schede ES-1, il sistema informativo metterà
a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di
esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti. A ogni provvedimento di nomina
saranno allegati, a cura dell'Ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C,
contenenti i nominativi dei commissari designati da ciascun consiglio di classe
e recante la formalizzazione delle designazioni in atto di nomina. I
provvedimenti di nomina saranno notificati, dagli Uffici Scolastici Regionali,
agli interessati. Gli Uffici scolastici regionali medesimi e le istituzioni
scolastiche avranno cura di assicurare l'informazione e la pubblicazione
nell'ambito territoriale e nella scuola relative alla composizione delle
commissioni.
3.1 PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione
della scheda i docenti, che non siano stati designati nelle commissioni d'esame,
e i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore
di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 21 del 28.02.02 e precisamente:
a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati
Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
b) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico
nelle scuole secondarie superiori;
c) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che
abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico
nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
d) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che
abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del
dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
e) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con
almeno 10 anni di servizio di ruolo.
3. 2 PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI NON PRESENTARE LA SCHEDA
Possono non presentare la scheda
i dirigenti scolastici e i docenti che, ancorchè in possesso dei requisiti
previsti, si trovino in situazione di handicap o usufruiscano, comunque, delle
agevolazioni di cui all'art.33 della L. n. 104 del 5.2.1992.
I requisiti di cui sopra s'intendono riferiti alle nomine a presidente relative
a tutte le tipologie di commissioni indicate dalla presente circolare e nel
rispetto delle specificità per ciascuna di esse previste.
3. 3 CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI
Nomine su preferenze e d'ufficio
dei dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si
ricorda, devono ricadere nella regione di servizio - espresse dagli aspiranti
appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato
4, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di
partecipazione (modello ES-1). Prima di procedere alle nomine su preferenza
delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si
procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici nell'ambito della
provincia di servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera b) del
primo comma dell'art. 3 del D.M. sopracitato e con le modalità riportate al
successivo paragrafo, riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.
Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
Successivamente alle nomine
d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono
disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di personale
avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse
preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1). Si
ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni
disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno
ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente
ordine:
1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il
comune di servizio, (con l'esclusione dei dirigenti scolastici appartenenti allo
stato giuridico A, in quanto già esaminati in una fase precedente);
2. sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente
indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
3. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio in
base alle tabelle di viciniorità tra le province;
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio,
gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in
base all'ordine di precedenza di cui all'artt. 3 e 4 del D.M. sopracitato (si
veda l'allegato
4: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità di
condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio e,
poi, dall'anzianità anagrafica.
In ogni caso, ciascun aspirante viene preso in considerazione prioritariamente
per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui
appartiene il proprio istituto di servizio solo successivamente per la nomina in
commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine di studi.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i
criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e
i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente
l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica,
integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni
scolastiche paritarie.
3. 4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E' preclusa la possibilità di
presentare la scheda di partecipazione in qualità di Presidente a docenti che
siano stati designati in qualità di commissari in commissioni di esame.
Non è, altresì, consentita la presentazione della scheda di partecipazione al
personale che si trovi in una della seguenti posizioni:
- sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o
distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per
una data successiva a quella di inizio degli esami;
- sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art.
23, comma 5, C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del personale della scuola;
- sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante
lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del dirigente scolastico,
sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle
commissioni (mod. ES-1).
3. 5 DIVIETI DI NOMINA
Gli aspiranti presidenti non
possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola,
comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, in altre
scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio
negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle scuole di
completamento dell'orario. Gli ultimi due anni di servizio sono comprensivi
dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame. Per istituto o scuola di servizio
si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i
docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in
istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati. Gli aspiranti non
possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti nella
stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità
di presidente o di commissario esterno, consecutivamente nei due anni precedenti
l'anno in corso.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:
- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura,
inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi,
comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di
comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
4) NORME COMUNI
4. 1 OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Si rammenta che la partecipazione
ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento
delle funzioni proprie del personale della scuola salvo le deroghe consentite
dalle norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o
lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni
operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali
inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e i docenti nominati nelle commissioni degli
esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di
licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria
superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività. Si
intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare
prot. n. 4690 del 1°.4.99, con la quale i dirigenti scolastici di istituti
d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento
degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle
lezioni.
4. 2 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento a espletare
l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la
commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai
motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. L'impedimento a espletare
l'incarico, da parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al
proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine
ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. La documentazione
comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti
scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre giorni
dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
4. 3 PERSONALE DA ESONERARE
I dirigenti scolastici e docenti
nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei
due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori Generali regionali,
non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico. Per le
procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato
5.
4.4 PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di
esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di
esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno,
assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I
Direttori generali regionali e i dirigenti scolastici dovranno, comunque,
acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente
con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
4. 5 SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle
sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del
D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 9 del D.M. 21 del 28.02.02 sopracitato e alle
disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di emanazione.
5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI
Ai fini della regolare
costituzione delle commissioni si invita a un'attenta lettura delle istruzioni
concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 riportate in allegato
al modello stesso. I Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un
attento controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al
sistema informativo.
6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la
composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7
del D.M. n. 22 del 28.02.02. In particolare, per quanto concerne i Licei
musicali sperimentali attivati presso i Conservatori di Musica il Presidente è
scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono
impegnati in analoga sperimentazione:
a. Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
b. Docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in
servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
c. Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso
Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati;
d. Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata
decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali
pareggiati.
7) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel ricordare che le indicazioni
e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane
all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama
l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale del
7.1.1999 n. 2508, secondo la quale le scuole italiane all'estero legalmente
riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento. Si
ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei programmi
d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni
scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento
delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.
IL MINISTRO
2002