Il Direttore Generale del
personale della
scuola e dell'amministrazione
Roma, 29 maggio 2002
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito dalla legge 20 agosto 2001, n.333;
VISTO il decreto direttoriale 12 febbraio 2002, emanato in applicazione
dell'articolo 2 della suddetta legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, con il quale sono stati fissati
termini e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed
educativo della scuola per l'anno scolastico 2002/2003;
CONSIDERATO che, a norma dell'art.3, comma 2, del suddetto decreto
direttoriale, potevano presentare domanda di inserimento anche coloro che alla
data di scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura, stavano ancora frequentando i corsi per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le Scuole di
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S), o le sessioni riservate
di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si fossero conclusi con
lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002;
CONSIDERATO che da parte di numerose S.S.I.S. è stata fatta presente
l'assoluta impossibilità di anticipare i tempi già programmati per la
conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo da consentire
agli abilitandi di rispettare il termine del 31 maggio 2002;
CONSIDERATO che, nel doveroso rispetto delle posizioni dei candidati che
nei termini previsti dal citato decreto direttoriale conseguono e dichiarano il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, appare conforme a
principi di pubblico interesse che l'Amministrazione possa avvalersi, in
posizione subordinata ai candidati citati, fin dall'anno scolastico 2002/22003,
del personale che consegua presso le S.S.I.S il titolo di abilitazione
all'insegnamento successivamente alla data del 31 maggio 2002 e, comunque, entro
un ulteriore termine ritenuto congruo, in relazione ai termini fissati per le
operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato dall'art. 4 della legge
333/2001;
1) Possono presentare domanda di inserimento in coda alla
terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite in applicazione del
decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, coloro che stiano ancora frequentando
i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le Scuole
di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S ), purché i corsi si
concludano con lo svolgimento degli esami finali tra il 1° giugno 2002 e il 20
luglio 2002.
2) Le istanze di partecipazione devono essere presentate al Centro per i servizi
amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia entro il 20 giugno 2002,
utilizzando il modello 2, opportunamente modificato, allegato al decreto
direttoriale 12 febbraio 2002, secondo le modalità previste dal citato decreto.
Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale
scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di circolo e di
istituto si chiede l'inclusione, utilizzando il modello 3, allegato al decreto
direttoriale 12 febbraio 2002.
3) Il personale in questione, qualora gli esami finali vengano sostenuti
successivamente al 20 giugno 2002, deve inviare la dichiarazione sostitutiva del
conseguimento del titolo, con il relativo punteggio, entro 5 giorni dalla data
di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del
20 luglio 2002.
4) Il personale interessato viene inserito, con riserva, in una graduatoria
provvisoria, in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite
in applicazione del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, con l'attribuzione,
relativamente al titolo di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla
tabella, annessa quale allegato A al citato decreto, mentre, nella graduatoria
definitiva, il personale stesso consegue il punteggio spettante sulla base della
medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito
l'abilitazione.
5) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel decreto direttoriale 12 febbraio 2002.
6) Il presente decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sulla rete Intranet e
pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali.
Roma, 29 maggio 2002
IL DIRETTORE GENERALE
fto Antonio ZUCARO -