Decreto ministeriale n. 150
del 10 ottobre 2001
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
INDICE
Art. 1. Domanda di inserimento - Requisiti
Art. 2. Termini di presentazione della domanda - Autorita' scolastica cui produrre la domanda
Art. 3. Formulazione della domanda di inserimento o di aggiornamento e relativa documentazione
Art. 4. Inammissibilita' della domanda esclusione della procedura
Art. 5. Ricorsi
Art. 6. Formazione delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee
(terza fascia) - Assunzione e rapporto di lavoro
Art. 7. Pubblicazione
Allegato A TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Allegato A/1 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
Allegato A/2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE
Allegato A/3 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
PER LE SUPPLENZE DI GUARDAROBIERE.
Note alle tabelle di valutazione.
Allegato B PREFERENZE Allegato C CORRISPONDENZA TITOLI - AREE DI LABORATORIO
(SOLAMENTE PER ASSISTENTE TECNICO)
Allegato D SCHEDA DI DOMANDA
Allegato E NORMATIVA INERENTE AGLI ELENCHI O ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI CUI AL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 13 DICEMBRE 2000 N. 430.
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Decreto ministeriale n. 150 del 10 ottobre 2001
IL MINISTRO
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola per il quadriennio 1994-1997, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430
"Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi
dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2001 e la correlata circolare ministeriale
10 agosto 2001, n. 136;
Decreta:
Art. 1.
Domanda di inserimento - Requisiti
1.1 E' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o
di circolo per le supplenze temporanee rispettivamente di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere.
1.2 Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non
e' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o di
circolo per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni avvengono
mediante gli uffici provinciali del lavoro cui i dirigenti
scolastici, segnalando il contingente di personale da avviare al
lavoro, dovranno anche precisare il titolo di studio richiesto per
l'accesso (licenza media) e l'applicabilita' delle riserve di legge a
favore degli addetti ai lavori socialmente utili e ai lavori di
pubblica utilita' (legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni).
1.3 Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto per il profilo di assistente amministrativo,
assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere occorre
produrre domanda di inserimento utilizzando l'apposito modello
(allegato D), secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 2
e 3.
Non possono produrre domanda di inserimento e, se prodotta,
questa e' del tutto nulla, coloro che, per il medesimo profilo
professionale, sono gia' inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli
elenchi provinciali per le supplenze annuali o fino al termine delle
attivita' didattiche, nelle graduatorie di istituto della prima o
seconda fascia. Possono, tuttavia, produrre domanda gli inseriti con
riserva fino allo scioglimento della medesima e coloro che abbiano
prodotto domanda di inserimento in attesa del completamento della
procedura.
Sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle
graduatorie di circolo o di istituto in cui siano gia' inseriti
coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale,
l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato, oppure negli elenchi provinciali per le supplenze,
oppure nella prima o seconda fascia delle graduatorie di circolo o di
istituto.
1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente
decreto devono essere posseduti alla data della domanda.
1.5 I candidati devono essere in possesso del titolo di studio,
indicato di seguito a ciascun profilo professionale, prescritto dal
contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto scuola per il
quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999.
Assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di
azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa
turistica);
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo -
contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
3) oppure diploma di maturita' che consenta l'accesso agli
studi universitari.
Assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi
universitari.
La specificita' di cui ai punti 1, 2 e 4 e' quella definita dalla
tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente nel termine di
presentazione della domanda. Corrispondentemente e' definita la
specificita' degli attestati di qualifica di cui al precedente punto
3.
Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
1.6 Per coloro che al 1 settembre 1999 erano inseriti nelle
soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, restano validi,
ai fini della ammissione per il medesimo profilo professionale, i
titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in
tali graduatorie.
1.7 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.8 I candidati devono essere, altresi', in possesso dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
2) eta' non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni
sessantacinque (eta' prevista per il collocamento a riposo
d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996);
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso la pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai
vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti
per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
Art. 2. Termini di presentazione della domanda autorita' scolastica cui produrre la domanda 2.1 La domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee e' unica per tutti i profili richiesti e deve essere prodotta, con le modalita' indicate nel successivo, comma 3), per non piu' di trenta istituzioni scolastiche della medesima provincia a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili di riferimento, oppure a pena di decadenza dalle medesime graduatorie, se gia' inseriti. La domanda di inserimento e' nulla con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali non sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto. 2.2 Coloro che per il medesimo profilo professionale, siano gia' inseriti sotto riserva nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (assunzioni a tempo indeterminato) o nell'elenco provinciale per le supplenze, oppure che abbiano prodotto domanda di inserimento e la relativa procedura sia ancora in svolgimento, possono produrre la domanda in esame, in non piu' di trenta istituzioni scolastiche della provincia definita come segue: a) nella provincia in cui siano inseriti con riserva o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze di collaboratore scolastico o nell'elenco provinciale per le supplenze del medesimo oppure di altro profilo professionale oppure nella correlata seconda fascia delle graduatorie di istituto o di circolo; b) oppure, se non ricorra il caso di cui alla precedente lettera a), nella provincia in cui siano gia' inseriti sotto riserva o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato del medesimo profilo professionale o di altro profilo professionale o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto. 2.3 il candidato che non si trovi nella situazione di cui al precedente comma 2), deve produrre domanda nella sola provincia definita, nell'ordine, come segue: a) nella provincia in cui sia eventualmente inserito nella graduatoria o elenco per le supplenze annuali di altro profilo professionale; b) nella provincia in cui sia eventualmente inserito nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale. 2.4 La domanda deve essere prodotta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La domanda deve essere indirizzata alla istituzione scolastica indicata per prima nel modello (allegato D). Tale istituzione scolastica curera' la gestione della domanda stessa. 2.5 La domanda di inserimento deve essere prodotta, alla sola istituzione scolastica di cui sopra, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante consegna a mano.
Art. 3.
Formulazione della domanda di inserimento
o di aggiornamento e relativa documentazione
3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice, riempiendo
l'allegata scheda (allegato D), liberamente riproducibile, indicando:
il cognome, nome e sesso;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il recapito;
l'istituzione scolastica cui la domanda e' indirizzata, la
provincia di ubicazione e le istituzioni scolastiche prescelte (non
piu' di trenta);
il profilo o i profili professionali nelle cui graduatorie per
le supplenze temporanee (terza fascia) il candidato intende essere
inserito.
3.2 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato
(non occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve indicare le graduatorie
provinciali o di istituto o di circolo in cui sia eventualmente
inserito, sotto riserva o a pieno titolo, o per le quali abbia
prodotto domanda di inserimento (nel caso in cui la relativa
procedura sia ancora in svolgimento).
3.4 Nella domanda il candidato deve, indicare il possesso dei
requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o
di istituto (terza fascia).
3.5 Il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui
chiede la valutazione ai fini del punteggio (allegato A); delle
preferenze (allegato B) e della corrispondenza titoli/aree di
laboratori, solamente per gli assistenti tecnici (allegato C).
3.6 L'idoneita' fisica all'impiego di cui al precedente art. 1,
comma 8, punto 4 deve essere oggetto di dichiarazione del candidato,
per quanto a propria conoscenza, e successivamente documentata, al
momento dell'assunzione, mediante certificato medico rilasciato dalla
competente autorita' sanitaria.
3.7 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 6, i
requisiti di ammissione, nonche' i titoli di cultura, di servizio, di
preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di
laboratorio possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva
rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilita'; di
autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme
all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del
candidato; di certificazione per riferimento a documenti gia' in
possesso della istituzione scolastica cui e' indirizzata la domanda,
purche' siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro
individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato puo', altresi', produrre certificazioni rilasciate
dalla competente autorita' amministrativa. In tale ultimo caso i
servizi scolastici devono essere certificati dalla competente
autorita' della scuola in cui sono stati prestati.
3.8 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la
decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e
comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
3.9 L'amministrazione procedera' ad un controllo a campione delle
autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.10 L'allegata scheda D, compiutamente formulata nelle parti che
il candidato e' tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal
medesimo, e' valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata
sotto la propria responsabilita' per quanto in essa rappresentato dal
candidato.
Art. 4.
Inammissibilita' della domanda
esclusione della procedura
4.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente
art. 2, comma 4, nonche' le domande da cui non e' possibile evincere
le generalita' del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui sono riferite.
4.2 L'amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in piu' provincie, oppure in piu'
di trenta scuole;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente
art. 1;
c) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano
prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
4.3 La produzione di domande in piu' province comporta, oltre
alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte
le graduatorie di circolo o di istituto in cui chieda l'inserimento e
la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il
candidato sia inserito.
4.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie di riferimento, nonche' la decadenza
dalle medesime graduatorie, se inseriti, e comportano, inoltre, le
sanzioni penali come prescritto dagli articoli 75 e 76 del decreto
legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Art. 5.
Ricorsi
5.1 Avverso l'esclusione o inammissibilita', nonche' avverso le
graduatorie e' ammesso reclamo al dirigente della istituzione
scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
5.2 Il reclamo deve essere prodotto entro dieci giorni dalla
pubblicazione della graduatoria in via provvisoria. Nel medesimo
termine si puo' produrre richiesta di correzione degli errori
materiali.
5.3 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori
materiali l'autorita' scolastica competente approva la graduatoria in
via definitiva.
5.4 Dopo tale approvazione la graduatoria e' impugnabile
unicamente con ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
5.5 La pubblicazione delle graduatorie dovra' avvenire
contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il
competente ufficio territoriale, previa verifica del completamento
delle operazioni, fissera' un termine unico per tutte le istituzioni
scolastiche.
Art. 6.
Formazione delle graduatorie di circolo
o di istituto per le supplenze temporanee
(terza fascia) - Assunzione e rapporto di lavoro
6.1 Le graduatorie di circolo o di istituto (terza fascia) sono
formulate a cura dei dirigenti scolastici, in base ai punteggi e alle
preferenze (allegati A e B).
Delle riserve di legge per le assunzioni obbligatorie (legge
n. 68/1999, ecc.) non si tiene conto nelle graduatorie di circolo o
di istituto, in quanto l'obbligo e' interamente assolto nell'ambito
delle assunzioni a tempo indeterminato, annuali o fino al termine
delle attivita' didattiche, effettuate in base alle corrispondenti
graduatorie provinciali ed ai corrispondenti elenchi provinciali per
le supplenze.
6.2 Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai
candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o
di istituto, esaurita questa, ai candidati inseriti nella
corrispondente seconda fascia, infine ai candidati inclusi in base
alla procedura del presente decreto, tenendo conto delle preferenze
di cui all'allegata scheda (B).
6.3 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le
modalita' previste dal precedente comma, ai candidati che risultino
forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di
laboratorio disponibili a tal fine (allegato C).
6.4 Il trattamento economico del rapporto di lavoro cosi'
instaurato e le relative modalita' sono quelli stabiliti dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il
quadriennio 1994-1997 e successive integrazioni e modificazioni.
6.5 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al
regolamento approvato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000,
n. 430, articoli 1, 2, 4, 7 (allegato E).
Art. 7.
Pubblicazione
7.1 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2001
Il Ministro: Moratti
Allegato A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Avvertenze alle tabelle A/1 - A/2 - A/3
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego,
sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il
servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono
considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle
amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero con atto di nomina dell'amministrazione degli
affari esteri secondo le vigenti modalita' di conferimento e'
valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati
nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non
docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974
e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 588/1985 e' considerato a tutti i fini come servizio
prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto
precedente della medesima tabella non possono essere presi in
considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La
valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende
impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in
base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
E) Tra i titoli di studio richiesti per l'accesso, di cui ai
rispettivi punti 1) delle tabelle e' sempre incluso il diploma di
scuola media che deve essere valutato nei confronti di tutti i
candidati che ne risultino in possesso, secondo le regole ivi
stabilite. Si deve assegnare cioe' il punteggio relativo alla
migliore media riportata fra la licenza media, il diploma di
qualifica o di maturita' e il punteggio aggiuntivo di punti 2 (una
sola volta) per gli altri titoli suindicati.
Gli attestati di qualifica regionali non rientrano nella
valutazione di cui ai punti 1) e 2) delle allegate tabelle.
F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole materne non
statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate,
in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate
o legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio e'
ridotto alla meta'.
G) L'eventuale frazione pari o superiore al mezzo centesimo e'
arrotondata verso l'alto, la frazione inferiore al mezzo centesimo e'
arrotondata verso il basso, in modo da ottenere una valutazione senza
frazioni di punto inferiori al centesimo.
Allegato A/1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo
professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media
dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il
voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo
di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti piu' titoli fra quelli richiesti per
l'accesso si valuta il piu' favorevole. (2);
2) per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai
sensi di tale punto perche' meno favorevoli o per i diplomi di
qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di
scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2), punti 2;
3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2), punti 2;
4) attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14
della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla
gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (si valuta un solo attestato) (2), punti 1,50;
5) attestato di addestramento professionale per la
dattilografia o attestato di addestramento professionale per i
servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali
istituti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un
solo attestato) (2) (6), punti 1;
6) idoneita' in concorso pubblico per esami o prova pratica per
posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o
corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.
Si valuta una sola idoneita': punti 1.
B) Titoli di servizio:
7) servizio prestato in qualita' di responsabile amministrativo
o assistente amministrativo in a) scuole materne: statali, delle
regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, non statali autorizzate; b) scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4) (5) (7), per
ogni anno: punti 6; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:
punti 0,50 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico);
8) altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole
elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei
corsi C.R.A.C.I.S., e il servizio prestato con rapporto di lavoro
costituito con enti locali (1) (3) (4) (5), per ogni anno: punti
1,20; per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici
giorni: punti 0,10 (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno
scolastico);
9) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni
statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5),
per ogni anno: punti 0,60; per ogni mese o frazione superiore a
quindici giorni.: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 0,60 per
ciascun anno scolastico).
Allegato A/2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE TECNICO,
DI CUOCO, DI INFERMIERE
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo
professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media
dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il
voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo
di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si
attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto
- 8, ottimo - 9. Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello
piu' favorevole (2);
2) per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai
sensi di tale punto perche' meno favorevoli (si valuta un solo
titolo) (2), punti 3;
3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2), punti 2;
4) idoneita' in precedenti concorsi pubblici per esami o prova
pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre
oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente,
corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola
idoneita': punti 2.
B) Titoli di servizio:
5) servizio prestato in: a) scuole materne: statali, delle
regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, non statali autorizzate; b) scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute; d) istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero in qualita' di assistente tecnico
(limitatamente a tale profilo professionale) (1) (3) (4) (5) (7), per
ogni anno: punti 6; per ogni mese di servizio o frazione superiore a
quindici giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico): punti 0,50;
6) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili
dello Stato in qualita' di cuoco (limitatamente a tale profilo
professionale) (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6; per ogni
mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni (fino a un
massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50;
7) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili
dello Stato in qualita' di infermiere (limitatamente al profilo
professionale di infermiere) (1) (4) (5), per ogni anno: punti 6; per
ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni (fino a
un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50;
8) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili
dello Stato in qualita' di aiutante cuoco (limitatamente al profilo
professionale di cuoco) (1) (4) (5), per ogni anno: punti 3,60; per
ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni (fino a
un massimo di punti 3,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,30;
9) servizio prestato in scuole di cui al punto 5, nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali
e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di
insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7), per ogni anno:
punti 1,20; per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici
giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico):
punti 0,10;
10) servizio prestato alle dirette dipendenze di
amministrazioni statali, enti locali e nei patronati scolastici (1)
(4), per ogni anno: punti 0,60; per ogni mese di servizio o frazione
superiore a quindici giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per
ciascun anno scolastico): punti 0,05.
Allegato A/3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
PER LE SUPPLENZE DI GUARDAROBIERE.
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo
professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media
dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi) escluso il
voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo
di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti piu' titoli fra
quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello piu' favorevole (2);
2) diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi
universitari (2), punti 3;
3) diploma di qualifica (2), punti 2;
4) idoneita' conseguita in precedenti concorsi pubblici per
esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante
guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si e'
risultati idonei in piu' concorsi: punti 2.
B) Titoli di servizio:
5) servizio prestato in qualita' di guardarobiere o di aiutante
guardarobiere, in a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e
Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate; b) scuole elementari : statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o
artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle
istituzioni convittuali (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico), punti
0,50;
6) servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5); nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali
e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di
insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7), per
ogni anno: punti 1,80; per ogni mese di servizio o frazione superiore
a quindici giorni (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno
scolastico): punti 0,15;
7) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni
statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi
provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4), per ogni anno:
punti 0,60; per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici
giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
punti 0,05.
Note alle tabelle di valutazione.
(1) Il servizio valutabile e' quello effettivamente prestato o
comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da
contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I
periodi, invece, per i quali e' esclusivamente prevista la
conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con
eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente
disciplinate (mandato amministrativo, maternita', servizio militare
etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza
assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
Sono altresi' valutabili, a prescindere da ogni effetto economico,
quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di
contenzioso favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti
all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi ne' in
voti ne' in giudizi si considerano come conseguiti con la
sufficienza.
(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai
sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il
certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di
formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari
esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della
pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.
(4) Il servizio nelle scuole statali (con contratto a tempo
indeterminato o determinato) prestato con rapporto di impiego con gli
enti locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente.
Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale e' attribuito in
proporzione alla quota della prestazione per tutti i titoli di
servizio da valutare ai sensi delle presenti tabelle di valutazione.
(5) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole materne non
statali autorizzate, in scuole elementari parificate, sussidiarie o
sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non
statali pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio assegnato
al servizio e' ridotto alla meta'.
(6) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o
diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici"
siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al
termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano
una o piu' discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici",
sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato
rilasciato titolo gia' oggetto di valutazione.
(7) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo
di piu' rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la
prestazione di servizi diversi, tale periodo, ai fini
dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con
uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno
scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella
della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate,
il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non
puo' comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio
computato nella maniera piu' favorevole.
Allegato B
PREFERENZE
Le preferenze sono quelle indicate nel relativo spazio della
scheda D.
Allegato C
CORRISPONDENZA TITOLI - AREE DI LABORATORIO (SOLAMENTE PER ASSISTENTE
TECNICO)
Tabella annessa alla OM n. 59/1994 e successive integrazioni e
modificazioni.
Tabella di corrispondenza
Allegato D SCHEDA DI DOMANDA Modulo della domanda (.pdf 110 kbytes)
Allegato E
NORMATIVA INERENTE AGLI ELENCHI O ALLE GRADUATORIE
PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI CUI AL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 13 DICEMBRE 2000 N. 430.
Art. 1.
Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio
1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia
stato possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in
utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo
indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti,
disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno
scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessita' di supplenza
diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'art. 6.
2. Non si da' luogo al conferimento delle supplenze per i
direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di
assenza, sono sostituiti, secondo i criteri e le modalita' stabiliti
dalle norme contrattuali vigenti. Pertanto, il presente regolamento
non si applica al personale appartenente a detto profilo
professionale.
3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le graduatorie di cui all'art. 2;
per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le
graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5.
4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 2 di
tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori
scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le
relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attivita' didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi
provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti che erano
inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento
delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno trenta
giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono
inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purche'
abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti
locali per almeno trenta giorni. Per il conferimento di supplenze nel
profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di
esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 2, ivi comprese le
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'art. 587 del
decreto legislativo n. 297/1994, i dirigenti delle scuole ove si
verifica la disponibilita' procedono all'assunzione, ai sensi del
comma 1, dello stesso art. 587;
5. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata
dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per
territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui
all'art. 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 5. (modificato dalla
legge n. 333/2001 e dalla correlata CM n. 136/2001, paragrafo 4);
6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal
dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi
dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a. per le supplenze annuali il 31 agosto;
b. per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
c. per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio;
7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il
periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative
attivita', nelle scuole interessate ad esami di stato e di
abilitazione all'insegnamento, nelle scuole di grado preparatorio,
qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette
attivita' mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o
supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e,
comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano
pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Art. 2.
Graduatorie da utilizzare per il conferimento
delle supplenze annuali e temporanee fino
al termine delle attivita' didattiche
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, degli
assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei
guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi
dell'art. 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi
provinciali per titoli di cui all'art. 554 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e in caso di esaurimento, si utilizzano gli
elenchi provinciali di cui all'art. 1, comma 4; per i collaboratori
scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, si utilizzano le
corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il
conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con
l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha
prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali,
anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali;
2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, puo'
rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni
scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a
tempo indeterminato;
3. Nei confronti del personale che sia gia' titolare di contratto
a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la
supplenza e' conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che
l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al
conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo
determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini
della attribuzione delle supplenze, non vengono presi in
considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a
norma dei commi 2 e 3.
Art. 3.
Omesso perche' concerne unicamente le assunzioni
tramite graduatorie provinciali
Art. 4.
Completamento di orario e cumulabilita' di diversi
rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario
ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo
parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione
alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a
conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento
dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente
personale di ruolo;
2. Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile
con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei
seguenti criteri. Il completamento dell'orario puo' realizzarsi nel
limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della
facile raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo' realizzarsi,
alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a
carico delle scuole medesime;
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi
di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in
qualita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in
scuole non statali, purche' non svolti in contemporaneita'.
Art. 5.
Omesso perche' contiene la disciplina gia' riportata
nel presente decreto ministeriale
Art. 6.
Omesso perche' contiene la disciplina gia' riportata
nel presente decreto ministeriale
Art. 7.
Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo
determinato comporta i seguenti effetti:
a) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui
all'art. 2, comma 1;
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata
assunzione di servizio comportano la perdita della possibilita' di
conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie
di cui all'art. 2, per l'anno scolastico successivo;
2. l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al
punto a), sia la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi
tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie
permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno
scolastico in corso;
b) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di
circolo e di istituto:
1. la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua
proroga o conferma non comporta alcun effetto;
2. l'abbandono della supplenza comporta la perdita della
possibilita' di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia
sulla base delle graduatorie di cui all'art. 2, che delle graduatorie
di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso;
2. Il personale che non sia gia' in servizio per supplenze di
durata sino al termine delle attivita' didattiche, ha facolta' di
risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per
accettarne un altro di durata fino al suddetto termine;
3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia
dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze,
secondo quanto previsto al, comma 3, dell'art. 2, la mancata
accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di
assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di
cui all'art. 2, comporta, in via definitiva, la perdita della
possibilita' di conseguire supplenze;
4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base
delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facolta' di
lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 2;
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di
mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata
richiesta dell'interessato.
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2001