Decreto ministeriale n. 150 del 10 ottobre 2001

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A. (GU n. 84 del 23-10-2001)
INDICE
Art. 1. Domanda di inserimento - Requisiti
Art. 2. Termini di presentazione della domanda - Autorita' scolastica cui produrre la domanda 
Art. 3. Formulazione della domanda di inserimento o di aggiornamento e relativa documentazione
Art. 4. Inammissibilita' della domanda esclusione della procedura
Art. 5.  Ricorsi
Art. 6. Formazione delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee
          (terza fascia) - Assunzione e rapporto di lavoro
Art. 7. Pubblicazione
Allegato A TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Allegato A/1 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
             PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
Allegato A/2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO 
             PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE
Allegato A/3 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
             PER LE SUPPLENZE DI GUARDAROBIERE.
Note alle tabelle di valutazione.
Allegato B  PREFERENZE
Allegato C  CORRISPONDENZA TITOLI - AREE DI LABORATORIO 
            (SOLAMENTE PER ASSISTENTE TECNICO)
Allegato D SCHEDA DI DOMANDA
Allegato E NORMATIVA INERENTE AGLI ELENCHI O ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI CUI AL REGOLAMENTO
     APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 13 DICEMBRE 2000 N. 430.
 
 
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Decreto ministeriale n. 150 del 10 ottobre 2001


                             IL MINISTRO

    Vista  la  legge  3 maggio 1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
    Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n. 144,  art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola  per il quadriennio 1994-1997, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola  per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
    Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430
"Regolamento  recante  norme  sulle  modalita'  di conferimento delle
supplenze  al  personale  amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi
dell'art. 4  della  legge  3 maggio  1999,  n. 124", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001;
    Vista  la legge 20 agosto 2001, n. 333, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  del  21 agosto  2001 e la correlata circolare ministeriale
10 agosto 2001, n. 136;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Domanda di inserimento - Requisiti

    1.1  E' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o
di  circolo per le supplenze temporanee rispettivamente di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere.
    1.2  Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non
e'  istituita  la  terza  fascia  delle  graduatorie di istituto o di
circolo per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni avvengono
mediante   gli   uffici   provinciali  del  lavoro  cui  i  dirigenti
scolastici,  segnalando  il  contingente  di  personale da avviare al
lavoro,  dovranno  anche  precisare il titolo di studio richiesto per
l'accesso (licenza media) e l'applicabilita' delle riserve di legge a
favore  degli  addetti  ai  lavori  socialmente  utili e ai lavori di
pubblica utilita' (legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni).
    1.3  Per  essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di
circolo  o  di  istituto per il profilo di assistente amministrativo,
assistente   tecnico,   cuoco,  infermiere  e  guardarobiere  occorre
produrre   domanda  di  inserimento  utilizzando  l'apposito  modello
(allegato D), secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 2
e 3.
    Non  possono  produrre  domanda  di  inserimento  e, se prodotta,
questa  e'  del  tutto  nulla,  coloro  che,  per il medesimo profilo
professionale,  sono  gia'  inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli
elenchi  provinciali per le supplenze annuali o fino al termine delle
attivita'  didattiche,  nelle  graduatorie  di istituto della prima o
seconda  fascia. Possono, tuttavia, produrre domanda gli inseriti con
riserva  fino  allo  scioglimento della medesima e coloro che abbiano
prodotto  domanda  di  inserimento  in attesa del completamento della
procedura.
    Sono   cancellati   dalla   corrispondente   terza  fascia  delle
graduatorie  di  circolo  o  di  istituto  in cui siano gia' inseriti
coloro   che  conseguono,  per  il  medesimo  profilo  professionale,
l'inserimento  nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato,  oppure  negli  elenchi  provinciali per le supplenze,
oppure nella prima o seconda fascia delle graduatorie di circolo o di
istituto.
    1.4  I  requisiti  ed  i  titoli  valutabili ai fini del presente
decreto devono essere posseduti alla data della domanda.
    1.5  I  candidati devono essere in possesso del titolo di studio,
indicato  di  seguito a ciascun profilo professionale, prescritto dal
contratto  collettivo nazionale del lavoro del comparto scuola per il
quadriennio  1998-2001,  pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999.
    Assistente amministrativo:
      1) diploma  di  qualifica  professionale ad indirizzo specifico
(addetto  alla  segreteria  d'azienda;  addetto  alla contabilita' di
azienda;  operatore della gestione aziendale; operatore della impresa
turistica);
      2) oppure  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di
qualifica   specifica  per  i  servizi  del  campo  amministrativo  -
contabile,  rilasciato,  al  termine  di  corsi  regionali,  ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
      3) oppure  diploma  di  maturita'  che  consenta l'accesso agli
studi universitari.
    Assistente tecnico:
      1) diploma  di  qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
      2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
      3) oppure  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di
qualifica  specifica,  rilasciato,  al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
      4) oppure  qualsiasi  diploma di maturita', corrispondente alle
specifiche  aree  professionali,  che  consenta  l'accesso agli studi
universitari.
    La specificita' di cui ai punti 1, 2 e 4 e' quella definita dalla
tabella  di corrispondenza titoli - laboratori vigente nel termine di
presentazione  della  domanda.  Corrispondentemente  e'  definita  la
specificita'  degli attestati di qualifica di cui al precedente punto
3.
    Cuoco:
      1) diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
      2) oppure  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di
qualifica  specifica,  rilasciato,  al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
    Infermiere:
      1) diploma di infermiere professionale.
     Guardarobiere:
      1) diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato da un istituto
professionale;
      2) oppure  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di
qualifica  specifica  rilasciato,  al  termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
    1.6  Per  coloro  che  al  1  settembre 1999 erano inseriti nelle
soppresse  graduatorie  provinciali per le supplenze, restano validi,
ai  fini  della  ammissione  per il medesimo profilo professionale, i
titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in
tali graduatorie.
    1.7  Gli  attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14
della   legge   n. 845/1978,   devono   essere  integrati  da  idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
    1.8   I  candidati  devono  essere,  altresi',  in  possesso  dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
      1) cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      2) eta'  non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni
sessantacinque   (eta'   prevista   per   il  collocamento  a  riposo
d'ufficio);
      3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
      4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di   tutela  contenute  nell'art. 22  della  legge  n. 104/1992,  che
l'amministrazione  ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di  controllo  nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
      5) per  i  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di leva,
posizione  regolare  nei  confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996);
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174  i  cittadini  degli Stati membri
dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
    Non possono partecipare alla procedura in esame:
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
      b) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      c) coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da un impiego
presso  la  pubblica  amministrazione,  per aver conseguito l'impiego
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai
vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
      d) coloro  che  si  trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
      e) coloro  che  siano  temporaneamente inabilitati o interdetti
per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione;
      f) i  dipendenti  dello  stato  o  di enti pubblici collocati a
riposo  in  applicazione  di  disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
 
                            Art. 2.

               Termini di presentazione della domanda
            autorita' scolastica cui produrre la domanda

    2.1   La   domanda   di  inserimento  nella  terza  fascia  delle
graduatorie  di  circolo o di istituto per le supplenze temporanee e'
unica  per  tutti  i profili richiesti e deve essere prodotta, con le
modalita'  indicate  nel successivo, comma 3), per non piu' di trenta
istituzioni scolastiche della medesima provincia a pena di esclusione
dalla  procedura  di  cui  al presente decreto per tutti i profili di
riferimento,  oppure  a pena di decadenza dalle medesime graduatorie,
se gia' inseriti.
    La   domanda   di  inserimento  e'  nulla  con  riferimento  alle
istituzioni  scolastiche presso le quali non sia istituito l'organico
concernente il profilo professionale richiesto.
    2.2  Coloro che per il medesimo profilo professionale, siano gia'
inseriti  sotto  riserva nella graduatoria provinciale permanente del
concorso  per  soli  titoli  (assunzioni  a  tempo  indeterminato)  o
nell'elenco provinciale per le supplenze, oppure che abbiano prodotto
domanda  di  inserimento  e  la  relativa  procedura  sia  ancora  in
svolgimento,  possono  produrre  la  domanda in esame, in non piu' di
trenta istituzioni scolastiche della provincia definita come segue:
      a)  nella provincia in cui siano inseriti con riserva o abbiano
prodotto  domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le
supplenze  di  collaboratore scolastico o nell'elenco provinciale per
le  supplenze  del  medesimo  oppure  di  altro profilo professionale
oppure nella correlata seconda fascia delle graduatorie di istituto o
di circolo;
      b)  oppure,  se  non  ricorra  il  caso  di cui alla precedente
lettera  a), nella provincia in cui siano gia' inseriti sotto riserva
o   abbiano   prodotto   domanda  di  inserimento  nella  graduatoria
permanente  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato del medesimo
profilo  professionale  o  di  altro  profilo  professionale  o nella
correlata prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.
    2.3  il  candidato  che  non  si trovi nella situazione di cui al
precedente  comma  2),  deve  produrre  domanda  nella sola provincia
definita, nell'ordine, come segue:
      a)  nella  provincia  in  cui  sia eventualmente inserito nella
graduatoria  o  elenco  per  le  supplenze  annuali  di altro profilo
professionale;
      b)  nella  provincia  in  cui  sia eventualmente inserito nella
graduatoria  permanente  per  le  assunzioni a tempo indeterminato di
altro profilo professionale.
    2.4  La  domanda  deve  essere prodotta entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    La  domanda  deve  essere indirizzata alla istituzione scolastica
indicata  per  prima  nel  modello  (allegato  D).  Tale  istituzione
scolastica curera' la gestione della domanda stessa.
    2.5  La  domanda  di  inserimento deve essere prodotta, alla sola
istituzione  scolastica  di  cui  sopra,  mediante  raccomandata  con
ricevuta di ritorno oppure mediante consegna a mano.

 

 
					Art. 3.

              Formulazione della domanda di inserimento
            o di aggiornamento e relativa documentazione

    3.1  La domanda deve essere redatta in carta semplice, riempiendo
l'allegata scheda (allegato D), liberamente riproducibile, indicando:
      il cognome, nome e sesso;
      la data e il luogo di nascita;
      il codice fiscale;
      il recapito;
      l'istituzione  scolastica  cui  la  domanda  e' indirizzata, la
provincia  di  ubicazione e le istituzioni scolastiche prescelte (non
piu' di trenta);
      il  profilo o i profili professionali nelle cui graduatorie per
le  supplenze  temporanee  (terza fascia) il candidato intende essere
inserito.
    3.2  La  domanda  deve essere datata e sottoscritta dal candidato
(non occorre alcuna autenticazione).
    3.3  Nella  domanda  il  candidato  deve  indicare le graduatorie
provinciali  o  di  istituto  o  di  circolo in cui sia eventualmente
inserito,  sotto  riserva  o  a  pieno  titolo,  o per le quali abbia
prodotto  domanda  di  inserimento  (nel  caso  in  cui  la  relativa
procedura sia ancora in svolgimento).
    3.4  Nella  domanda  il  candidato deve, indicare il possesso dei
requisiti  richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o
di istituto (terza fascia).
    3.5  Il  candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui
chiede  la  valutazione  ai  fini  del  punteggio (allegato A); delle
preferenze   (allegato  B)  e  della  corrispondenza  titoli/aree  di
laboratori, solamente per gli assistenti tecnici (allegato C).
    3.6  L'idoneita'  fisica all'impiego di cui al precedente art. 1,
comma 8,  punto 4 deve essere oggetto di dichiarazione del candidato,
per  quanto  a  propria conoscenza, e successivamente documentata, al
momento dell'assunzione, mediante certificato medico rilasciato dalla
competente autorita' sanitaria.
    3.7   Fatto  salvo  quanto  disposto  al  precedente  comma 6,  i
requisiti di ammissione, nonche' i titoli di cultura, di servizio, di
preferenza  e,  per  gli  assistenti tecnici, di accesso alle aree di
laboratorio  possono  essere  oggetto  di  dichiarazione  sostitutiva
rilasciata   dal  candidato  sotto  la  propria  responsabilita';  di
autocertificazione  in  fotocopia  con  la  dicitura  "copia conforme
all'originale  in  mio  possesso"  cui  segue  la data e la firma del
candidato;  di  certificazione  per  riferimento  a documenti gia' in
possesso  della istituzione scolastica cui e' indirizzata la domanda,
purche'  siano  fornite  tutte  le indicazioni necessarie per la loro
individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
    Il  candidato  puo', altresi', produrre certificazioni rilasciate
dalla  competente  autorita'  amministrativa.  In  tale ultimo caso i
servizi   scolastici   devono  essere  certificati  dalla  competente
autorita' della scuola in cui sono stati prestati.
    3.8   Le   autodichiarazioni   mendaci   o   l'autoformazione  di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano  l'esclusione  dalla  procedura di cui al presente decreto
per  tutti  i  profili,  graduatorie  o  elenchi  di riferimento o la
decadenza   dalle  medesime  graduatorie  o  elenchi  se  inseriti  e
comportano,   inoltre,   sanzioni   penali   come   prescritto  dagli
articoli 75  e  76  del  decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    3.9 L'amministrazione procedera' ad un controllo a campione delle
autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
    3.10 L'allegata scheda D, compiutamente formulata nelle parti che
il  candidato  e'  tenuto  a  compilare,  sottoscritta  e  datata dal
medesimo,  e' valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata
sotto la propria responsabilita' per quanto in essa rappresentato dal
candidato.
 
					Art. 4.

                   Inammissibilita' della domanda
                     esclusione della procedura

    4.1  Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente
art. 2,  comma 4, nonche' le domande da cui non e' possibile evincere
le   generalita'   del   candidato   o  la  procedura  o  il  profilo
professionale cui sono riferite.
    4.2 L'amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
      a) abbiano  prodotto  domanda in piu' provincie, oppure in piu'
di trenta scuole;
      b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente
art. 1;
      c) abbiano   effettuato  autodichiarazioni  mendaci  o  abbiano
prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
    4.3  La  produzione  di  domande in piu' province comporta, oltre
alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte
le graduatorie di circolo o di istituto in cui chieda l'inserimento e
la  decadenza  dalle  graduatorie  di circolo o di istituto in cui il
candidato sia inserito.
    4.4   Le   autodichiarazioni   mendaci   o   l'autoformazione  di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano  l'esclusione  dalla  procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie di riferimento, nonche' la decadenza
dalle  medesime  graduatorie,  se inseriti, e comportano, inoltre, le
sanzioni  penali  come  prescritto dagli articoli 75 e 76 del decreto
legislativo  28 dicembre  2000,  n.  443,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

 

					Art. 5.

                               Ricorsi

    5.1  Avverso  l'esclusione o inammissibilita', nonche' avverso le
graduatorie   e'  ammesso  reclamo  al  dirigente  della  istituzione
scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
    5.2  Il  reclamo  deve  essere  prodotto entro dieci giorni dalla
pubblicazione  della  graduatoria  in  via  provvisoria. Nel medesimo
termine  si  puo'  produrre  richiesta  di  correzione  degli  errori
materiali.
    5.3  Decisi  i  reclami  ed effettuate le correzioni degli errori
materiali l'autorita' scolastica competente approva la graduatoria in
via definitiva.
    5.4   Dopo   tale  approvazione  la  graduatoria  e'  impugnabile
unicamente  con  ricorso  giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
    5.5   La   pubblicazione   delle   graduatorie   dovra'  avvenire
contestualmente  nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il
competente  ufficio  territoriale,  previa verifica del completamento
delle  operazioni, fissera' un termine unico per tutte le istituzioni
scolastiche.
 
				Art. 6.

               Formazione delle graduatorie di circolo
              o di istituto per le supplenze temporanee
          (terza fascia) - Assunzione e rapporto di lavoro

    6.1  Le  graduatorie di circolo o di istituto (terza fascia) sono
formulate a cura dei dirigenti scolastici, in base ai punteggi e alle
preferenze (allegati A e B).
    Delle  riserve  di  legge  per  le assunzioni obbligatorie (legge
n. 68/1999,  ecc.)  non si tiene conto nelle graduatorie di circolo o
di  istituto,  in quanto l'obbligo e' interamente assolto nell'ambito
delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato, annuali o fino al termine
delle  attivita'  didattiche,  effettuate in base alle corrispondenti
graduatorie  provinciali ed ai corrispondenti elenchi provinciali per
le supplenze.
    6.2  Le  supplenze  temporanee  sono  conferite con precedenza ai
candidati  inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o
di   istituto,   esaurita   questa,   ai   candidati  inseriti  nella
corrispondente  seconda  fascia,  infine ai candidati inclusi in base
alla  procedura  del presente decreto, tenendo conto delle preferenze
di cui all'allegata scheda (B).
    6.3 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le
modalita'  previste  dal precedente comma, ai candidati che risultino
forniti  dei  titoli  specifici  richiesti per l'accesso alle aree di
laboratorio disponibili a tal fine (allegato C).
    6.4  Il  trattamento  economico  del  rapporto  di  lavoro  cosi'
instaurato   e  le  relative  modalita'  sono  quelli  stabiliti  dal
Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto scuola per il
quadriennio 1994-1997 e successive integrazioni e modificazioni.
    6.5  Per  quanto  non  disposto dal presente decreto si rinvia al
regolamento  approvato  con  decreto  ministeriale  13 dicembre 2000,
n. 430, articoli 1, 2, 4, 7 (allegato E).
 
					Art. 7.

                            Pubblicazione

    7.1 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 10 ottobre 2001
Il Ministro: Moratti

 


				Allegato A

                  TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI


               Avvertenze alle tabelle A/1 - A/2 - A/3

    A) Il   servizio   militare  di  leva  e  i  servizi  sostitutivi
assimilati  per  legge,  prestati in costanza di rapporto di impiego,
sono  considerati  servizio  effettivo  nella  medesima qualifica. Il
servizio  militare  di  leva  e  i servizi sostitutivi assimilati per
legge,  prestati  non  in  costanza  di  rapporto  di  impiego,  sono
considerati  come  servizio  prestato  alle  dirette dipendenze delle
amministrazioni statali.
    B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane  all'estero  con  atto  di nomina dell'amministrazione degli
affari  esteri  secondo  le  vigenti  modalita'  di  conferimento  e'
valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati
nel territorio nazionale.
    C) Il  servizio  effettuato  nelle  qualifiche  del personale non
docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974
e  nei  profili  professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  n. 588/1985  e'  considerato a tutti i fini come servizio
prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
    D) I  titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto
precedente  della  medesima  tabella  non  possono  essere  presi  in
considerazione  ai  fini  dei  punteggi  successivamente previsti. La
valutazione   di  un  titolo  di  studio  o  di  un  attestato  rende
impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in
base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
    E) Tra  i  titoli  di  studio  richiesti per l'accesso, di cui ai
rispettivi  punti  1)  delle  tabelle e' sempre incluso il diploma di
scuola  media  che  deve  essere  valutato  nei  confronti di tutti i
candidati  che  ne  risultino  in  possesso,  secondo  le  regole ivi
stabilite.  Si  deve  assegnare  cioe'  il  punteggio  relativo  alla
migliore  media  riportata  fra  la  licenza  media,  il  diploma  di
qualifica  o  di  maturita' e il punteggio aggiuntivo di punti 2 (una
sola volta) per gli altri titoli suindicati.
    Gli   attestati   di  qualifica  regionali  non  rientrano  nella
valutazione di cui ai punti 1) e 2) delle allegate tabelle.
    F) Qualora  il  servizio sia stato prestato in scuole materne non
statali  autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate,
in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate
o  legalmente  riconosciute,  il  punteggio  assegnato al servizio e'
ridotto alla meta'.
    G) L'eventuale  frazione  pari  o superiore al mezzo centesimo e'
arrotondata verso l'alto, la frazione inferiore al mezzo centesimo e'
arrotondata verso il basso, in modo da ottenere una valutazione senza
frazioni di punto inferiori al centesimo.
			Allegato A/1


              TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE
                GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
           PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

    A) Titoli di cultura:
      1) titolo   di   studio  richiesto  per  l'accesso  al  profilo
professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media
dei  voti  rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il
voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo
di  studio  la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si  attribuiranno  i  seguenti  valori:  sufficiente  - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9.
    Ove  siano  stati  prodotti  piu' titoli fra quelli richiesti per
l'accesso si valuta il piu' favorevole. (2);
      2) per  i  titoli  di cui al punto precedente e non valutati ai
sensi  di  tale  punto  perche'  meno  favorevoli  o per i diplomi di
qualifica  non  previsti  come titoli di accesso, o per la licenza di
scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2), punti 2;
      3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2), punti 2;
      4) attestato  di  qualifica  professionale  di  cui all'art. 14
della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla
gestione  dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (si valuta un solo attestato) (2), punti 1,50;
      5) attestato    di    addestramento    professionale   per   la
dattilografia  o  attestato  di  addestramento  professionale  per  i
servizi  meccanografici  rilasciati al termine di corsi professionali
istituti  dallo  Stato,  regioni  o altri enti pubblici (si valuta un
solo attestato) (2) (6), punti 1;
      6) idoneita' in concorso pubblico per esami o prova pratica per
posti   di   ruolo   nelle  carriere  di  concetto  ed  esecutive,  o
corrispondenti,  bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.
Si valuta una sola idoneita': punti 1.
    B) Titoli di servizio:
      7) servizio prestato in qualita' di responsabile amministrativo
o  assistente  amministrativo  in  a)  scuole materne: statali, delle
regioni  Sicilia  e  Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, non statali autorizzate; b) scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione
secondaria  o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute;  nelle  istituzioni  scolastiche  e  culturali italiane
all'estero,  nelle  istituzioni  convittuali (1) (3) (4) (5) (7), per
ogni  anno:  punti 6; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:
punti   0,50  (fino  a  un  massimo  di  punti  6  per  ciascun  anno
scolastico);
      8) altro  servizio  prestato  in  una  qualsiasi  delle  scuole
elencate  al  punto 7,  ivi  compreso il servizio di insegnamento nei
corsi  C.R.A.C.I.S.,  e  il  servizio prestato con rapporto di lavoro
costituito  con  enti  locali  (1)  (3) (4) (5), per ogni anno: punti
1,20;  per  ogni  mese  di  servizio  o frazione superiore a quindici
giorni:  punti 0,10 (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno
scolastico);
      9) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni
statali,  negli  enti  locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5),
per  ogni  anno:  punti  0,60;  per  ogni mese o frazione superiore a
quindici  giorni.:  punti 0,05  (fino  a un massimo di punti 0,60 per
ciascun anno scolastico).

 

				Allegato A/2


                  TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
             PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
               PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE TECNICO,
                       DI CUOCO, DI INFERMIERE

    A) Titoli di cultura:
      1) titolo   di   studio  richiesto  per  l'accesso  al  profilo
professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media
dei  voti  rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il
voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo
di  studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si
attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto
-  8, ottimo - 9. Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello
piu' favorevole (2);
      2) per  i  titoli  di cui al punto precedente e non valutati ai
sensi  di  tale  punto  perche'  meno  favorevoli  (si valuta un solo
titolo) (2), punti 3;
      3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2), punti 2;
      4) idoneita'  in precedenti concorsi pubblici per esami o prova
pratica  a  posti  di ruolo nel profilo professionale cui si concorre
oppure  nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente,
corrispondenti  al  profilo  cui  si  concorre.  Si  valuta  una sola
idoneita': punti 2.
    B) Titoli di servizio:
      5) servizio  prestato  in:  a)  scuole  materne: statali, delle
regioni  Sicilia  e  Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, non statali autorizzate; b) scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione
secondaria  o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute;  d)  istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e
culturali  italiane  all'estero  in  qualita'  di  assistente tecnico
(limitatamente a tale profilo professionale) (1) (3) (4) (5) (7), per
ogni  anno: punti 6; per ogni mese di servizio o frazione superiore a
quindici  giorni  (fino  a  un  massimo  di  punti 6 per ciascun anno
scolastico): punti 0,50;
      6) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e  professionali,  nei convitti nazionali, negli educandati femminili
dello  Stato  in  qualita'  di  cuoco  (limitatamente  a tale profilo
professionale)  (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6; per ogni
mese  di  servizio  o frazione superiore a quindici giorni (fino a un
massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50;
      7) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e  professionali,  nei convitti nazionali, negli educandati femminili
dello  Stato  in  qualita'  di  infermiere  (limitatamente al profilo
professionale di infermiere) (1) (4) (5), per ogni anno: punti 6; per
ogni  mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni (fino a
un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50;
      8) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e  professionali,  nei convitti nazionali, negli educandati femminili
dello  Stato  in qualita' di aiutante cuoco (limitatamente al profilo
professionale  di  cuoco) (1) (4) (5), per ogni anno: punti 3,60; per
ogni  mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni (fino a
un massimo di punti 3,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,30;
      9) servizio  prestato  in  scuole  di  cui  al  punto 5,  nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali
e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di
insegnamento  nei  corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7), per ogni anno:
punti 1,20; per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici
giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico):
punti 0,10;
      10) servizio    prestato    alle    dirette    dipendenze    di
amministrazioni  statali,  enti locali e nei patronati scolastici (1)
(4),  per ogni anno: punti 0,60; per ogni mese di servizio o frazione
superiore  a  quindici  giorni  (fino  a un massimo di punti 0,60 per
ciascun anno scolastico): punti 0,05.

 

				Allegato A/3


                  TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
             PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
                 PER LE SUPPLENZE DI GUARDAROBIERE.

    A) Titoli di cultura:
      1) titolo   di   studio  richiesto  per  l'accesso  al  profilo
professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media
dei  voti  rapportata  a decimi (ivi compresi i centesimi) escluso il
voto  di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo
di  studio  la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si  attribuiranno  i  seguenti  valori:  sufficiente  - 6, buono - 7,
distinto - 8,  ottimo - 9.  Ove  siano stati prodotti piu' titoli fra
quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello piu' favorevole (2);
      2) diploma  di  maturita'  che  consenta  l'accesso  agli studi
universitari (2), punti 3;
      3) diploma di qualifica (2), punti 2;
      4) idoneita'  conseguita  in  precedenti  concorsi pubblici per
esami   o   prove  pratiche  a  posti  di  guardarobiere  o  aiutante
guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).
    Il  punteggio  viene  attribuito  una  sola  volta anche se si e'
risultati idonei in piu' concorsi: punti 2.
    B) Titoli di servizio:
      5) servizio prestato in qualita' di guardarobiere o di aiutante
guardarobiere, in a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e
Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate; b) scuole elementari : statali e non statali parificate,
sussidiate  o  sussidiarie;  c)  scuole  di  istruzione  secondaria o
artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
nelle  istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle
istituzioni  convittuali (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6;
per  ogni  mese  di  servizio  o frazione superiore a quindici giorni
(fino  a  un  massimo  di punti 6 per ciascun anno scolastico), punti
0,50;
      6) servizio  prestato  nelle  scuole  di cui al punto 5); nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali
e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di
insegnamento  prestato  nei  corsi  C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7), per
ogni anno: punti 1,80; per ogni mese di servizio o frazione superiore
a  quindici  giorni (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno
scolastico): punti 0,15;
      7) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni
statali,  enti  locali,  nei  patronati  scolastici  o  nei  consorzi
provinciali   per  l'istruzione  tecnica  (1)  (4),  per  ogni  anno:
punti 0,60; per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici
giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
punti 0,05.

                  Note alle tabelle di valutazione.

    (1)  Il  servizio  valutabile e' quello effettivamente prestato o
comunque,   quello  relativo  a  periodi,  coperti  da  nomina  o  da
contratto,  per  i  quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I
periodi,   invece,   per   i  quali  e'  esclusivamente  prevista  la
conservazione  del  posto  senza  assegni  non  sono  valutabili, con
eccezione  di  quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente
disciplinate  (mandato  amministrativo, maternita', servizio militare
etc.),  per  le  quali  il  periodo  di conservazione del posto senza
assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
Sono  altresi'  valutabili,  a prescindere da ogni effetto economico,
quei  periodi  riconosciuti  giuridicamente al candidato a seguito di
contenzioso favorevole.
    (2)  Sono  valutabili  anche  i  titoli  equipollenti  conseguiti
all'estero.  Nel  caso  in  cui tali titoli non siano espressi ne' in
voti   ne'   in   giudizi  si  considerano  come  conseguiti  con  la
sufficienza.
    (3)  Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e
culturali  italiane  all'estero a tale attestato viene equiparato, ai
sensi  dell'art. 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il
certificato  conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di
formazione  o  addestramento  organizzato  dal Ministero degli affari
esteri  o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della
pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.
      (4)  Il  servizio  nelle  scuole statali (con contratto a tempo
indeterminato o determinato) prestato con rapporto di impiego con gli
enti  locali  viene  equiparato,  ai  fini  del  punteggio,  a quello
prestato  con  rapporto  di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente.
    Nei  confronti  di tutti i candidati il punteggio per il servizio
prestato  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale e' attribuito in
proporzione  alla  quota  della  prestazione  per  tutti  i titoli di
servizio da valutare ai sensi delle presenti tabelle di valutazione.
    (5)  Qualora il servizio sia stato prestato in scuole materne non
statali  autorizzate,  in scuole elementari parificate, sussidiarie o
sussidiate,  in  scuole  di  istruzione  secondaria  o  artistica non
statali  pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio assegnato
al servizio e' ridotto alla meta'.
    (6)  La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o
diplomi  specificamente  rilasciati  per  i  "servizi meccanografici"
siano  prodotti  diplomi  o  attestati che, pur essendo rilasciati al
termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano
una o piu' discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici",
sempre  che  tali  corsi  non  siano  quelli al cui termine sia stato
rilasciato titolo gia' oggetto di valutazione.
    (7) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo
di  piu'  rapporti  di  lavoro,  per  uno  stesso periodo coincida la
prestazione    di    servizi   diversi,   tale   periodo,   ai   fini
dell'assegnazione  del  punteggio,  va qualificato dall'aspirante con
uno  soltanto  dei  servizi  coincidenti.  Qualora  nel medesimo anno
scolastico  siano  stati prestati servizi che, ai sensi della tabella
della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate,
il  punteggio  complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non
puo'  comunque  eccedere  quello  massimo  previsto  per  il servizio
computato nella maniera piu' favorevole.

 

					Allegato B

                             PREFERENZE

    Le  preferenze  sono  quelle  indicate  nel relativo spazio della
scheda D.

 

				Allegato C


CORRISPONDENZA TITOLI - AREE DI LABORATORIO (SOLAMENTE PER ASSISTENTE
                              TECNICO)

    Tabella  annessa  alla  OM n. 59/1994 e successive integrazioni e
modificazioni.
                     Tabella di corrispondenza

 

					Allegato D


                          SCHEDA DI DOMANDA
                     Modulo della domanda (.pdf 110 kbytes)
					Allegato E


         NORMATIVA INERENTE AGLI ELENCHI O ALLE GRADUATORIE
          PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI CUI AL REGOLAMENTO
     APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 13 DICEMBRE 2000 N. 430.

                               Art. 1.

          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

    1.  Ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio
1999,  n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia
stato  possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario, personale soprannumerario in
utilizzazione  o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo
indeterminato, si dispone con:
      a) supplenze  annuali,  per  la  copertura  dei  posti vacanti,
disponibili   entro   la   data  del  31 dicembre,  e  che  rimangano
presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
      b) supplenze   temporanee   sino  al  termine  delle  attivita'
didattiche,   per  la  copertura  di  posti  non  vacanti,  di  fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno
scolastico;
      c) supplenze temporanee, per ogni altra necessita' di supplenza
diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'art. 6.
    2.  Non  si  da'  luogo  al  conferimento  delle  supplenze per i
direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  che, in caso di
assenza,  sono sostituiti, secondo i criteri e le modalita' stabiliti
dalle  norme  contrattuali vigenti. Pertanto, il presente regolamento
non   si   applica   al   personale   appartenente  a  detto  profilo
professionale.
    3.  Per  l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le graduatorie di cui all'art. 2;
    per  l'attribuzione  delle  supplenze temporanee si utilizzano le
graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5.
    4.  In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 2 di
tutti  i  profili  professionali,  ad  esclusione  dei  collaboratori
scolastici,  o,  comunque,  in  carenza  di aspiranti interessati, le
relative  supplenze  annuali  e  temporanee  fino  al  termine  delle
attivita'  didattiche  vengono conferite utilizzando appositi elenchi
provinciali,  compilati  con  l'inserimento  di  aspiranti  che erano
inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento
delle  supplenze  e  che  abbiano prestato servizio per almeno trenta
giorni  nelle  scuole  statali; negli stessi elenchi provinciali sono
inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purche'
abbiano  prestato  servizio  a  tempo  determinato  nelle istituzioni
scolastiche  anche  con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti
locali per almeno trenta giorni. Per il conferimento di supplenze nel
profilo   professionale  di  collaboratore  scolastico,  in  caso  di
esaurimento  delle  graduatorie  di  cui  all'art. 2, ivi comprese le
graduatorie  provinciali  ad  esaurimento  di  cui  all'art. 587  del
decreto  legislativo  n. 297/1994,  i  dirigenti  delle scuole ove si
verifica  la  disponibilita'  procedono  all'assunzione, ai sensi del
comma 1, dello stesso art. 587;
    5.  L'individuazione  del destinatario della supplenza e' operata
dal   dirigente   dell'amministrazione   scolastica   competente  per
territorio,  nel  caso  di  utilizzazione  delle  graduatorie  di cui
all'art. 2,   comma   1;   dal   dirigente  scolastico  nel  caso  di
utilizzazione  delle graduatorie di cui all'art. 5. (modificato dalla
legge n. 333/2001 e dalla correlata CM n. 136/2001, paragrafo 4);
    6.  Il  conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula
di   contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  sottoscritti  dal
dirigente  scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi
dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
      a. per le supplenze annuali il 31 agosto;
      b.  per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche  il  giorno  annualmente  indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
      c.  per  le  supplenze  temporanee l'ultimo giorno di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio;
    7.  Le  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle attivita'
didattiche  possono  essere  prorogate  oltre  tale  termine,  per il
periodo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle  relative
attivita',   nelle   scuole  interessate  ad  esami  di  stato  e  di
abilitazione  all'insegnamento,  nelle  scuole di grado preparatorio,
qualora   non  sia  possibile  consentire  lo  svolgimento  di  dette
attivita'  mediante  l'impiego  del personale a tempo indeterminato o
supplente  annuale  in  servizio  presso  la  scuola  interessata, e,
comunque,  nei  casi  in  cui  siano  presenti situazioni che possano
pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
                               Art. 2.

            Graduatorie da utilizzare per il conferimento
              delle supplenze annuali e temporanee fino
                al termine delle attivita' didattiche

    1.  Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee   fino   al  termine  delle  attivita'  didattiche,  degli
assistenti    amministrativi,    degli    assistenti   tecnici,   dei
guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi
dell'art. 4,  comma 11,  della  legge,  le  graduatorie  dei concorsi
provinciali  per  titoli  di cui all'art. 554 del decreto legislativo
16 aprile  1994,  n. 297, e in caso di esaurimento, si utilizzano gli
elenchi  provinciali  di cui all'art. 1, comma 4; per i collaboratori
scolastici,  si  utilizzano  le  graduatorie  permanenti dei concorsi
provinciali  per  titoli  e, in caso di esaurimento, si utilizzano le
corrispondenti   graduatorie   provinciali   ad  esaurimento  per  il
conferimento   delle   supplenze,   aggiornate   ed   integrate   con
l'inserimento  del  personale che negli ultimi tre anni scolastici ha
prestato  servizio  per  almeno  trenta  giorni nelle scuole statali,
anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali;
    2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, puo'
rinunciare   in   via  definitiva  o  limitatamente  a  singoli  anni
scolastici,   all'assunzione   con   contratto   di  lavoro  a  tempo
determinato,  manifestando  esclusivo  interesse  per  l'assunzione a
tempo indeterminato;
    3. Nei confronti del personale che sia gia' titolare di contratto
a  tempo  indeterminato,  per  altra area o profilo professionale, la
supplenza  e'  conferita  solo  se  ha  dichiarato esplicitamente che
l'inserimento  nella  graduatoria  permanente e' finalizzato anche al
conferimento  delle  supplenze.  L'accettazione  di  rapporto a tempo
determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
    4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini
della   attribuzione   delle   supplenze,   non   vengono   presi  in
considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a
norma dei commi 2 e 3.
                               Art. 3.

          Omesso perche' concerne unicamente le assunzioni
                   tramite graduatorie provinciali

                               Art. 4.

         Completamento di orario e cumulabilita' di diversi
           rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

    1.  L'aspirante  cui  viene  conferita  una  supplenza con orario
ridotto  in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo
parziale  per  il  personale  di ruolo, conserva titolo, in relazione
alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a
conseguire   il   completamento   d'orario   fino  al  raggiungimento
dell'orario  ordinario  di  lavoro  previsto  per  il  corrispondente
personale di ruolo;
    2.  Nel  predetto  limite orario il completamento e' conseguibile
con  piu'  rapporti  di  lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei
seguenti  criteri.  Il completamento dell'orario puo' realizzarsi nel
limite  massimo  di  due  scuole,  tenendo presente il criterio della
facile  raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo' realizzarsi,
alle  condizioni  predette,  anche in scuole non statali, con oneri a
carico delle scuole medesime;
    3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi
di  insegnante  nei  diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in
qualita'  di  personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in
scuole non statali, purche' non svolti in contemporaneita'.
                               Art. 5.

        Omesso perche' contiene la disciplina gia' riportata
                  nel presente decreto ministeriale

                               Art. 6.

        Omesso perche' contiene la disciplina gia' riportata
                  nel presente decreto ministeriale

                               Art. 7.

     Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro

    1.  L'esito  negativo  di  una  proposta  di  assunzione  a tempo
determinato comporta i seguenti effetti:
      a)  Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui
all'art. 2, comma 1;
        1.  la  rinuncia  ad  una proposta di assunzione o la mancata
assunzione  di  servizio  comportano la perdita della possibilita' di
conseguire  analoghi  rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie
di cui all'art. 2, per l'anno scolastico successivo;
        2.  l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al
punto  a),  sia la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi
tipo  di  supplenza,  conferita  sia  sulla  base  delle  graduatorie
permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno
scolastico in corso;
      b)  Per  supplenze  conferite  sulla  base delle graduatorie di
circolo e di istituto:
        1.  la  rinuncia  ad  una  proposta  contrattuale, o alla sua
proroga o conferma non comporta alcun effetto;
        2.  l'abbandono  della  supplenza  comporta  la perdita della
possibilita' di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia
sulla base delle graduatorie di cui all'art. 2, che delle graduatorie
di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso;
    2.  Il  personale  che  non sia gia' in servizio per supplenze di
durata  sino  al  termine  delle attivita' didattiche, ha facolta' di
risolvere   anticipatamente   il   proprio  rapporto  di  lavoro  per
accettarne un altro di durata fino al suddetto termine;
    3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia
dichiarato  di  essere  interessato  al  conseguimento  di supplenze,
secondo   quanto  previsto  al,  comma  3,  dell'art. 2,  la  mancata
accettazione,  ripetuta  in  due  anni scolastici, di una proposta di
assunzione  per  supplenza  conferita sulla base delle graduatorie di
cui  all'art. 2,  comporta,  in  via  definitiva,  la  perdita  della
possibilita' di conseguire supplenze;
    4.  Il  personale  in servizio per supplenza conferita sulla base
delle  graduatorie  di  circolo e di istituto ha comunque facolta' di
lasciare  tale  supplenza  per accettarne altra attribuita sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 2;
    5.  Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di
mancato  perfezionamento  o  risoluzione  anticipata  del rapporto di
lavoro  dovuti  a  giustificato  motivo,  che  risulti da documentata
richiesta dell'interessato.

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Scuola Elettrica

2001