Roma, 13 novembre 2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 20 maggio 1982, n.270;
VISTA la legge 6 ottobre 1988, n.426;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge
23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola,
sottoscritto il 26 maggio 1999;
VISTO il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, concernente
termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione
delle graduatorie permanenti;
VISTO il Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge
27 ottobre 2000, n.306;
VISTO il Decreto Legge n.16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge
23 marzo 2001, n. 117;
VISTO il Decreto Legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20
agosto 2001, n.333;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito
alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di
quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative per l'a.s. 2001/2002;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 245
del 20 ottobre 2001, adottato sulla base della delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 agosto 2001, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti
a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2001/2002, con la quale è assegnato
un contingente di personale docente, educativo ed A.T.A. di trentacinquemila
unità, comprensivo delle unità eventualmente rimaste inutilizzate del
contingente assegnato per l'anno scolastico 2000/2001;
DECRETA
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.
anno scolastico 2001-2002
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente complessivo di trentacinquemila
assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così
ripartito:
- 30.404 unità di personale docente e 4.421, per il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario;
- 175 unità per il personale educativo;
1.2 Il contingente complessivo di 35.000 unità di posti indicato nel
precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2001-2002 viene ripartito in
contingenti provinciali.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo
1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
il personale docente e per il personale educativo è definito, nelle rispettive allegate
tabelle, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di
istruzione, classe di concorso o posto di ruolo.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal
fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Le assunzioni disposte dopo il 31 agosto 2001, a norma dell'art. 4
del decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge 333/2001, comportano il
differimento della presa di servizio al 1° settembre dell'anno successivo,
fermo restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di
riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e
alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a
tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per
esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le
graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla
legge 3 maggio 1999, n.124, così come modificata dalle disposizioni contenute
nel citato decreto legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge
333/2001.
Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e
rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli
assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le
assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed
educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44 della
legge 20 maggio 1982 n.270, e, successivamente, per quelli inclusi nella
graduatoria nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.
2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di
ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati per
assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura
di tutte le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite del
contingente provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con
l'assegnazione a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola
secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso
dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con
particolare riguardo per gli insegnamenti per i quali risultano difficoltà nel
reperimento dei docenti.
2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede
provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere
trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 4.421
unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene
determinato proporzionalmente alle disponibilità dei posti risultanti a seguito
delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili
professionali in base all'allegata tabella.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le
assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero
anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria
previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie
provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per
soli titoli di cui all'O.M. n. 153/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1°
settembre 2001 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in
servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi saranno effettuate in base alle disposizioni contenute
nell'art.7, comma7 del D.M. 146/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1°
settembre 2001 ed economica al momento del superamento da parte dell'interessato
delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di
cui agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.
IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti
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