Decreto Ministeriale n. 4
Roma, 14 gennaio 2003
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico
2002/2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n.59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323,
con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre
1997 n. 425;
Visto il D.M n. 2 del 13-01-2003 con il quale sono state indicate le
materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata
legge n. 425/1997, prevedendo:
- la composizione delle commissioni di esame con gli insegnanti delle classi
interessate e con il solo Presidente esterno, relativamente alle scuole statali
e paritarie;
- la composizione delle commissioni di esame con commissari interni designati
dal consiglio di classe in numero pari a quello dei commissari esterni,
individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali e
paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate
siano state preventivamente abbinate;
- la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca;
- la nomina, da parte del Dirigente Regionale competente, del Presidente delle
commissioni, tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori per ogni sede di esame;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001,n.104, recante le modalità
e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti compatibili con le
modifiche previste dal comma 7 dell'art.22 della citata legge n.448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle
commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in conformità di quanto
previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, di assicurare
un'ampia verifica della preparazione dei candidati in relazione ai programmi
d'insegnamento;
DECRETA
Art. 1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative
designazioni
1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di
ordinamento e sperimentali, è quello indicato nell'allegata
tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non consenta la
costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto, rimane
giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero
pari immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della
classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da
assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della
seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame,
tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento
della conoscenza delle lingue straniere.
Art.2
Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate
1. Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate
sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli istituti statali o paritari,
di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso non possa assicurarsi
corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di indirizzo diverso. Il
dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario provvede all'abbinamento
delle suddette classi a classi funzionanti nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi delle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato nella tabella
di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da docenti delle classi
medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per
cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla
quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il
consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per
cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame già
individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento.
Nella designazione deve comunque essere assicurata la presenza del docente della
materia oggetto della seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al
D.M. n.2 del 13-01-2003.
4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non
sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al comma 3, il consiglio
della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei
commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo
di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di
cui al precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal dirigente
della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie
dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo
di garantire la presenza del docente della materia oggetto della prima prova
scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI
Numero
commissari (motore di ricerca)
Tabella allegata:
Corsi
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