Roma, 2 dicembre 2002
Visto il D.P.R. 28
aprile 1998 n. 351 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e
di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20
comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il
Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il
quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a
riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di
dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di
trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del
Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le
domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto
la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare
lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal
servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio
utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere
fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata
maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Considerata l'esigenza di individuare i termini che, per la loro
connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle
disponibilità dei posti e la mobilità del personale, siano coerenti con le
cadenze operative finalizzate alla tempestiva assegnazione del personale alle
singole scuole e classi;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel quale, per il
personale dell'area V della Dirigenza scolastica sono state convenute norme e
procedure particolari per le cessazioni dal servizio del personale incluso in
detta area.
Art.1 - Per il
personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola, nonché per i Dirigenti Scolastici, limitatamente a quanto non previsto
dal C.C.N.L. 1/3/2002 citato in premessa, è fissato al 10 gennaio 2003 il
termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento del 65°
anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2003, nonché per la
eventuale revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2003 si applica anche al personale che intenda
cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di
trattenimento in servizio, e da quello che intenda chiedere la trasformazione
del rapporto di lavoro in tempo parziale, con contestuale riconoscimento del
trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro
per la Funzione Pubblica.
Art.2 - L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte
degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno
previste per l'acquisizione al sistema informatico delle domande di cessazione.
Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la
comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al
personale dimissionario, che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni.
Art.3 - L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di
trattenimento in servizio si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui
all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, l'Amministrazione
comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di
dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato
per procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è
disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Art. 4 - I Dirigenti, per quanto da loro richiesto, provvederanno ad
inoltrare le relative istanze direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
IL MINISTRO
F.to Moratti
Guida scolastica Discussioni Informazioni
*** pubblicità ****
Abbonati alle notizie scolastiche!
*** pubblicità ***