Roma, 30 gennaio 2003
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2002-2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art.252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297,
per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da
docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre
1997, n. 425;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla
costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il D.P.R. n.347 del 6.11.2000, recante norme di organizzazione del
Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)", che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della
citata legge n. 425/1997;
Visto il decreto ministeriale 28-2-2002, n.20, concernente le modalità
di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2001-2002 e tenuto conto che per l'anno scolastico 2002-2003 è in corso di
emanazione il D.M. sulla medesima materia, confermativo del citato precedente DM
n.20;
Visto il decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2003, con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Visto il decreto ministeriale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il quale è
stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il decreto ministeriale 30.1.2003, n. 10, recante criteri e modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15-3-1997,n.59,
emanato con D.P.R. 8-3-1999,n.275;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli
esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art.278
del decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297 e confermate dal 1° comma
dell'art.1 del D.M. 26 giugno 2000, n.234, per l'anno scolastico 2002-2003;
DECRETA
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali già
autorizzate ai sensi dell'art.278 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297 e
confermate dal primo comma dell'art.1 del D.M. 26 giugno 2000, n.234, è
disciplinato, per l'anno scolastico 2002-2003, come segue.
I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica. Ai predetti candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M. 22-11-2000, n.261.
I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art.278 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,n.297 e confermati dall'art.1-primo comma- del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000,n.234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art.1 della legge 11 dicembre 1969, n.910 e valido, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
Con il decreto n.2 del 13 gennaio 2003, che ha individuato la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n.4 del 14 gennaio 2003, che ha determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite dai relativi decreti autorizzativi.
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO
Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento
Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che, relativamente alla 2ª prova scritta, sono indicate nel decreto ministeriale n.2 del 13-1-2003 e che, per le restanti prove scritte e il colloquio, sono quelle individuate quali oggetto d'esame dai Consigli di classe, ai sensi del comma 2, dell'art.1 e dei commi 3 e 4 dell'art.2 del D.M. n.4 del 14-1-2003 e sui relativi programmi di insegnamento.
Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.
Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe,
finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla
connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee
didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni
in materia relative ai corsi ordinari.
Aree disciplinari
Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio
relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non
sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste dal
decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.358 per i corsi ordinari, i Consigli
di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree
disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel
predetto decreto.
Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate,
abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano
due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto
riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni
procedono ai seguenti adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2
dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della
sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi
prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in
gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera
scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e
da ogni altro utile elemento di giudizio.
Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può
essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia
di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2002-2003, la seconda prova scritta degli esami di
Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline
per le quali il relativo piano di studio non preveda, nel decreto
autorizzativo, verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2002-2003, la
disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate
nel decreto ministeriale n.2 del 13-1-2003, corredato, ove necessario, di
note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova
medesima.
La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale
presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio
del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il
tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma
connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi
diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse
tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252 - comma 8 del D.L.vo
14.4.1994, n. 297 citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti
corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono
convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di
strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il
Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano
in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale
sede di esame.
L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella
certificazione di cui all'art.13 del Regolamento, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante
del diploma.
Per l'anno scolastico 2002-2003, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio
alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
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