Decreto Ministeriale 18 maggio
2004
Definizione modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2004/05
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300; VISTA legge 19 novembre 1990, n. 341 e,
in particolare, l’articolo 4, comma 2; VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in
particolare, l’articolo 17, comma 117; VISTA legge 2 agosto 1999, n. 264 recante
norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare,
l’articolo 4, comma 1; VISTO il Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286 e, in particolare, l’articolo 39, comma 5; VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in particolare, l’articolo 46; VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189; VISTO il decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 11 agosto 1998, n.357; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così
come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17; VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n.686; VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241; RITENUTA la necessità di definire, per l'anno
accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle
Scuole di specializzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della
suindicata legge n.264/1999; D E C R E T A: Art.1 2.L’esame consiste in una prova scritta
predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova.
La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta
quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque
indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono
all’indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale
viene richiesta l’abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può
richiedere l’iscrizione per una o più classi di abilitazione. 3.I quesiti vertono sui programmi fissati
dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni singola Scuola
affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la
predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di
specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando. 4.Per lo svolgimento delle prova, di cui al
comma 2, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei
predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei
trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta
l’abilitazione. 5.La prova scritta si svolge presso le sedi
universitarie secondo il seguente calendario: Indirizzo Economico
Economico giuridico 10
settembre 2004 Indirizzo Arte
e disegno 13
settembre 2004 Indirizzo Musica
e spettacolo 14
settembre 2004 Indirizzo Scienze
motorie 15
settembre 2004 Indirizzo Sanitario
e della prevenzione 18
settembre 2004 Indirizzo Lingue
straniere
20
settembre 2004 Indirizzo Scienze
naturali 21
settembre 2004 Indirizzo Fisico
informatico matematico 22
settembre 2004 Indirizzo Linguistico
letterario 23
settembre 2004 Indirizzo Scienze
umane 27
settembre 2004 Indirizzo Tecnologico 28
settembre 2004 6. Per la valutazione
del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi
accademici, si attiene ai seguenti criteri: - cento punti per ciascuna classe di
abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al
comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la
seconda prova di cui al comma 7; -i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono i seguenti: a)titoli di studio e di ricerca fino ad un
massimo di 10 punti: dottorato di ricerca 3 punti; seconda laurea 2 punti; diploma di scuola di specializzazione 2 punti; altri titoli di studio e di ricerca (corso di
perfezionamento, fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio post
dottorato, borsa di studio) b)voto di laurea o di laurea specialistica
di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, della legge 19
novembre 1990, n.341 ed ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), del D.M. 3
novembre 1999, n. 509, prescritte per l’ammissione fino ad un massimo di 10
punti: voto di laurea fino a 90/110 0 punti; voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti; voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti; voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti; voto di laurea di 108/110 6 punti; voto di laurea di 109/110 7 punti; voto di laurea di 110/110 8 punti; voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti; c) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino
ad un massimo di 10 punti: voto medio minore o uguale a 21 0 punti; voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a
24 1 punto; voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a
27 2 punti; voto medio maggiore di 27 e minore o
uguale a 27,5 4 punti; voto medio maggiore di 27,5 e
minore o uguale a 28 6 punti; voto medio maggiore di 28 e minore
o uguale a 28,5 7 punti; voto medio maggiore di 28,5 e minore o
uguale a 29 8 punti; voto medio maggiore di 29 e minore o
uguale a 29,5 9 punti; voto medio maggiore di 29,5 e minore o
uguale a 30 10 punti. d) voto di diploma delle Accademie di belle
arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli
Istituti superiori di educazione fisica prescritto per l’ammissione, nonché
voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto 2000, fino ad un
massimo di 10 punti: voto di diploma fino a 90/110 0 punti; voto di diploma da 91 a 100/110 2 punti; voto di diploma da 101 a 105/110 4 punti; voto di diploma da 106 a 107/110 5 punti; voto di diploma di 108/110 6 punti; voto di diploma di 109/110 7 punti; voto di diploma di 110/110 8 punti; voto di diploma di 110 e lode/110 10
punti. e) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente
schema e fino ad un massimo di 10 punti: voto medio minore o uguale a 21 0 punti; voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a
24 1 punto; voto medio maggiore di 24 e minore o
uguale a 27 2 punti; voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a
27,5 4 punti; voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a
28 6 punti; voto medio maggiore di 28 e minore o
uguale a 28,5 7 punti; voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a
29 8 punti; voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a
29,5 9 punti; voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a
30 10 punti. f) voto di diploma dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati prescritti per
l’ammissione, fino ad un massimo di 10 punti: voto di diploma fino a 6/10 0 punti; voto di diploma tra 7 e 8/10 2 punti; voto di diploma di 9/10 4 punti; voto di diploma di 10/10 8 punti; voto di diploma di 10 e lode/10 10 punti. g) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad
un massimo di 10 punti: voto medio minore o uguale 6,99/10 0 punti; voto medio tra 7 e 7,99/10 2 punti; voto medio tra 8 e 8,99/10 4 punti; voto medio tra 9 e 9,99/10 8 punti; voto medio 10/10 10 punti. 7.La seconda prova è determinata dal bando e
consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al
comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di
abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio
dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma
dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei
titoli. Per l’indirizzo dell’Arte e del Disegno la seconda prova consiste in
un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile
accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui
ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche. 8.Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe
di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati
dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda
prova. 9.Qualora alcuni candidati si trovino in
posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli
ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel
bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della
Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta graduatoria è formata
dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell’indirizzo
seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti
previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia,
per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il
candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe. Art.2 1.I bandi di concorso prevedono disposizioni
atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i
criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990. 2.I bandi di concorso definiscono inoltre
le modalità di trasferimento dei candidati da una Scuola all’altra previa
intesa tra le medesime Scuole e le modalità relative agli adempimenti per il
riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel
corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine
all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto
dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei. Il presente decreto è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
1.Per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n.341, per l’anno accademico 2004/2005, ciascuna università emana il relativo
bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito
per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
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