Decreto Ministeriale 18
maggio 2005
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005 n.116
Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in
particolare l’art.4, e successive modifiche; VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in
particolare l’art.4, e successive modifiche; VISTO il DL.vo 30 luglio 1999, n.300; VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e
successive modifiche; VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante
norme in materia di accessi ai corsi universitari; VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n.509
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei”; VISTO il D.M. 4 maggio 2005, con il quale sono
stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui
all’art.1,comma 1, lettera b) della citata legge n. 264/99; VISTO il D.M. 7 novembre 2003 “Decreto
interpretativo del D.M. 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le
modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno accademico
2003/2004”; PRESO ATTO della offerta formativa potenziale
deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri
richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n.264/99; RITENUTO di dover determinare per l’a.a.
2005/2006 il numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole
di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art .4 della
predetta legge n.168/89; VISTI i fabbisogni di personale docente nelle
scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per
l’istruzione; DECRETA Il Ministro
Art. 1
Limitatamente all’a.a. 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello
nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla
base del contingente fissato dalle
singole sedi universitarie, in n. 11291 e ripartito fra le Università
secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole
di cui all’art.1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di
cui alla Tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
(f.to Letizia Moratti)
Allegato 1