Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario

Allegati

Decreto Ministeriale 18 maggio 2005 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005 n.116

Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l’art.4, e successive modifiche;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l’art.4, e successive modifiche;

VISTO il DL.vo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modifiche;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTO il D.M. 4 maggio 2005, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art.1,comma 1, lettera b) della citata legge n. 264/99;

VISTO il D.M. 7 novembre 2003 “Decreto interpretativo del D.M. 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno accademico 2003/2004”;

PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della  legge n.264/99;

RITENUTO di dover determinare per l’a.a. 2005/2006 il numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art .4 della predetta legge n.168/89;

VISTI i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l’istruzione;

DECRETA
Art. 1


Limitatamente all’a.a. 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione  alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato,  sulla base del contingente fissato dalle
singole sedi universitarie, in n. 11291  e ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 2


     Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole di cui all’art.1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)

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