Decreto Ministeriale n. 9

Roma, 21 gennaio 2005

 

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2004/2005.

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale č stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M. n. 8 del 21 gennaio 2005, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425/1997, prevedendo:


Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalitā e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalitā di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti compatibili con le modifiche previste dal comma 7 dell'art. 22 della citata legge n. 448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in conformitā di quanto previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23/7/1998, di assicurare un'ampia verifica della preparazione dei candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;

 

DECRETA

Art. 1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative designazioni

1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali, č quello indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non consenta la costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto, rimane giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.

2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

Art.2
Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate

1. Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi funzionanti nell'istituto medesimo.

2. Le commissioni relative alle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato nella tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata č stata abbinata.

3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame giā individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;

4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento č designato dal dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:

a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.

Il presente decreto sarā inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI

Tabella:
Corsi ordinari e progetti assistiti 2005
Corsi sperimentali 2005