Il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
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Roma, 9 gennaio 2009 | |
Visto
il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il
regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in
materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del
personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59; Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio; Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, commi 7 e 11; Vista la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i criteri per l’ applicazione della norma sopracitata; Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, da parte di coloro che non abbiano maturato l’anzianità minima o massima utile per il conseguimento della pensione, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento; Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione; Visto il C.C.N.L. sottoscritto l’11 aprile 2006, nel quale, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;
DECRETA:
Art.1
Art.2
Art.3
Art 4
I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre inoltreranno all’Ufficio scolastico provinciale quelle del personale docente, educativo e ATA.
Art. 5
Con successiva direttiva verranno disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 72, commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2009.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini |
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