DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) 
(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)
 
 Vigente al: 31-5-2017  
 

Capo I
Principi generali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 30,  31,  32,  33,  34,76,  87  e  117  della
Costituzione; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a  New  York  il  13
dicembre 2006; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i  commi  180  e
181, lettera c); 
  Vista la legge 5  ottobre  1990,  n.  295,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,  e
successive modificazioni, in materia  di  revisione  delle  categorie
delle  minorazioni  e  malattie  invalidanti»   ed   in   particolare
l'articolo 1; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004, n.  4,  recante:  «Disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»; 
  Visto  il  decreto-legge   1°   luglio   2009,   n.   78,   recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ed  in
particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  «Disposizioni
urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria»   convertito   con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in  particolare
l'articolo 19; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112,  recante:  «Disposizioni  in
materia di assistenza in favore delle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge
22 luglio 1975, n. 382»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  febbraio  1994
recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti  delle
unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162; 
  Vista la Classificazione internazionale  del  funzionamento,  della
disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita', approvata  con  risoluzione  dell'Assemblea  mondiale  della
sanita' il 22 maggio 2001; 
  Considerato che l'articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge  n.
107 del 2015, delega il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo l,  comma  181,
lettera c), della predetta legge n. 107  del  2015,  a  disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati,  anche
il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di  inclusione
scolastica  conseguente  alle  innovazioni  introdotte  dal  presente
decreto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. L'inclusione scolastica: 
    a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  le
studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni  educativi
e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate
allo sviluppo  delle  potenzialita'  di  ciascuno  nel  rispetto  del
diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella
prospettiva della migliore qualita' di vita; 
    b) si realizza nell'identita' culturale, educativa,  progettuale,
nell'organizzazione e nel curricolo  delle  istituzioni  scolastiche,
nonche' attraverso la definizione  e  la  condivisione  del  progetto
individuale  fra  scuole,  famiglie  e  altri  soggetti,  pubblici  e
privati, operanti sul territorio; 
    c) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita'
scolastica  le   quali,   nell'ambito   degli   specifici   ruoli   e
responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti. 
  2. Il presente decreto promuove la partecipazione  della  famiglia,
nonche' delle associazioni di riferimento,  quali  interlocutori  dei
processi di inclusione scolastica e sociale. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano
esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola  dell'infanzia,
alle alunne e agli  alunni  della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di primo grado, alle studentesse  e  agli  studenti  della
scuola secondaria di secondo grado  con  disabilita'  certificata  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
promuovere e garantire il diritto  all'educazione,  all'istruzione  e
alla formazione. 
  2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la  definizione  e
la condivisione del  Piano  Educativo  Individualizzato  (PEI)  quale
parte integrante del progetto  individuale  di  cui  all'articolo  14
della legge 8 novembre 2000, n. 328,  come  modificato  dal  presente
decreto. 

Capo II
Prestazioni e indicatori di qualita' dell'inclusione scolastica

                               Art. 3 
 
                      Prestazioni e competenze 
 
  1. Lo Stato, le Regioni e  gli  Enti  locali,  nel  rispetto  della
normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni
per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne
e  degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli   studenti   di   cui
all'articolo 2, comma 1. 
  2.  Lo  Stato  provvede,  per   il   tramite   dell'Amministrazione
scolastica: 
    a) all'assegnazione nella  scuola  statale  dei  docenti  per  il
sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e
all'istruzione delle bambine e dei  bambini,  delle  alunne  e  degli
alunni, delle studentesse e degli studenti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1; 
    b) alla definizione dell'organico del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA)  tenendo  conto,  tra  i  criteri  per  il
riparto delle risorse professionali,  della  presenza  di  bambine  e
bambini, alunne e alunni,  studentesse  e  studenti  con  disabilita'
certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica  statale,
fermo restando il limite alla dotazione organica di cui  all'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni; 
    c)  all'assegnazione,  nell'ambito   del   personale   ATA,   dei
collaboratori  scolastici  nella  scuola   statale   anche   per   lo
svolgimento  dei  compiti  di   assistenza   previsti   dal   profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei  bambini,
delle alunne e degli alunni,  delle  studentesse  e  degli  studenti,
nell'ambito delle risorse umane disponibili e  assegnate  a  ciascuna
istituzione scolastica; 
    d) all'assegnazione  alle  istituzioni  scolastiche  del  sistema
nazionale di istruzione di un contributo  economico,  parametrato  al
numero delle bambine e dei bambini,  delle  alunne  e  degli  alunni,
delle studentesse e degli studenti con disabilita'  accolti  ed  alla
relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. 
  3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  con  uno  o  piu'  regolamenti   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite  le  modalita'  per
l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b)  e  c),  anche
apportandole  necessarie  modificazioni  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,  n.  119,  e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri
di riparto dell'organico del personale ATA. 
  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono individuati i criteri per una  progressiva  uniformita'  su
tutto  il  territorio  nazionale  della   definizione   dei   profili
professionali del personale destinato all'assistenza per  l'autonomia
e per la comunicazione personale, in coerenza  con  le  mansioni  dei
collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  c),
del presente decreto, anche attraverso  la  previsione  di  specifici
percorsi  formativi  propedeutici  allo   svolgimento   dei   compiti
assegnati,  fermi   restando   gli   ambiti   di   competenza   della
contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208,  e  delle  altre  risorse  al  medesimo   fine   disponibili   a
legislazione vigente. 
  5. Gli Enti locali,  nel  rispetto  del  riparto  delle  competenze
previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge  7  aprile
2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, provvedono ad  assicurare,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili: 
    a)  gli  interventi  necessari  per  garantire  l'assistenza  per
l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa  l'assegnazione
del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei  collaboratori
scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c),  del  presente
decreto; 
    b) i servizi per il trasporto per l'inclusione  scolastica,  come
garantiti dall'articolo  8,  comma  1,  lettera  g),  della  legge  5
febbraio 1992,  n.  104,  ed  esercitati  secondo  il  riparto  delle
competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima  legge,  nonche'
dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
    c) l'accessibilita' e la fruibilita'  degli  spazi  fisici  delle
istituzioni scolastiche statali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
  6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  dell'articolo  13,  comma  1,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni
e gli Enti locali garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita'  dei
sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali  necessari
per l'inclusione scolastica. 
                               Art. 4 
 
        Valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica 
 
  1. La valutazione  della  qualita'  dell'inclusione  scolastica  e'
parte integrante del procedimento di  valutazione  delle  istituzioni
scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
  2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione  dei
protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di
autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente  per  l'inclusione
scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli
indicatori  per  la  valutazione   della   qualita'   dell'inclusione
scolastica sulla base dei seguenti criteri: 
    a) livello  di  inclusivita'  del  Piano  triennale  dell'offerta
formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica; 
    b)  realizzazione   di   percorsi   per   la   personalizzazione,
individualizzazione e differenziazione dei  processi  di  educazione,
istruzione e  formazione,  definiti  ed  attivati  dalla  scuola,  in
funzione  delle  caratteristiche  specifiche  delle  bambine  e   dei
bambini, delle alunne e  degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli
studenti; 
    c)   livello   di    coinvolgimento    dei    diversi    soggetti
nell'elaborazione del Piano per l'inclusione  e  nell'attuazione  dei
processi di inclusione; 
    d) realizzazione di iniziative  finalizzate  alla  valorizzazione
delle competenze professionali del personale della scuola incluse  le
specifiche attivita' formative; 
    e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per  la  valutazione
dei risultati di apprendimento delle alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse e degli  studenti,  anche  attraverso  il  riconoscimento
delle differenti modalita' di comunicazione; 
    f) grado  di  accessibilita'  e  di  fruibilita'  delle  risorse,
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo
adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 

Capo III
Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione
scolastica

                               Art. 5 
 
  Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1.  La  domanda  per  l'accertamento  della  disabilita'  in   eta'
evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come  modificata
dal presente decreto,  e'  presentata  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre  30  giorni
dalla data di presentazione. 
  2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui  al  comma  1
riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche  di  cui
alla legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  sono  composte  da  un  medico
legale, che assume  le  funzioni  di  presidente,  e  da  due  medici
specialisti, scelti fra  quelli  in  pediatria,  in  neuropsichiatria
infantile o nella specializzazione inerente la condizione  di  salute
del soggetto.  Tali  commissioni  sono  integrate  da  un  assistente
specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati
dall'ente locale, nonche' dal medico INPS come previsto dall'articolo
19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata  legge  n.
295 del 1990.»; 
    b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.
Successivamente  all'accertamento  della  condizione  di  disabilita'
delle bambine e dei bambini,  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto  un
profilo   di   funzionamento   secondo   i   criteri   del    modello
bio-psico-sociale   della    Classificazione    Internazionale    del
Funzionamento,  della  Disabilita'  e  della  Salute  (ICF)  adottata
dall'Organizzazione Mondiale  della  Sanita'  (OMS),  ai  fini  della
formulazione del progetto individuale di cui  all'articolo  14  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche'  per  la  predisposizione  del
Piano Educativo Individualizzato (PEI).»; 
    c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 
  3. Il Profilo di funzionamento di cui  all'articolo  12,  comma  5,
della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  che  ricomprende  la  diagnosi
funzionale e il  profilo  dinamico-funzionale,  come  modificato  dal
presente   decreto,   e'   redatto   dall'unita'    di    valutazione
multidisciplinare di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
24 febbraio 1994, composta da: 
    a) un medico specialista o un esperto della condizione di  salute
della persona; 
    b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
    c) un terapista della riabilitazione; 
    d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale  di
competenza che ha in carico il soggetto. 
  4. Il Profilo di funzionamento di cui  all'articolo  12,  comma  5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  come  modificato  dal  presente
decreto: 
    a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione
del Progetto Individuale e del PEI; 
    b) definisce anche le competenze  professionali  e  la  tipologia
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali  necessarie  per
l'inclusione scolastica; 
    c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina  o
del bambino, dell'alunna o dell'alunno,  della  studentessa  o  dello
studente  con  disabilita',  nonche'  con  la  partecipazione  di  un
rappresentante    dell'amministrazione    scolastica,     individuato
preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; 
    d) e' aggiornato al passaggio di  ogni  grado  di  istruzione,  a
partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza  di  nuove  e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 
  5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita'  trasmettono  la
certificazione   di    disabilita'    all'unita'    di    valutazione
multidisciplinare,  all'ente  locale  competente  e   all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI. 
  6. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze,  per
gli  affari  regionali  e  le   autonomie,   sentito   l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica di  cui  all'articolo  15  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  Unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: 
    a) i criteri, i contenuti  e  le  modalita'  di  redazione  della
certificazione  di  disabilita'  in  eta'   evolutiva,   secondo   la
Classificazione  Statistica  Internazionale  delle  Malattie  e   dei
Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; 
    b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo
di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS. 

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

                               Art. 6 
 
                        Progetto individuale 
 
  1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma  2,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente  locale
sulla base del Profilo  di  funzionamento,  su  richiesta  e  con  la
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'. 
  2. Le prestazioni, i  servizi  e  le  misure  di  cui  al  Progetto
individuale sono definite anche in collaborazione con le  istituzioni
scolastiche. 
                               Art. 7 
 
                  Piano educativo individualizzato 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,
dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte  le
seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole  «Servizio
sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche». 
  2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: 
    a) e'  elaborato  e  approvato  dai  docenti  contitolari  o  dal
consiglio di  classe,  con  la  partecipazione  dei  genitori  o  dei
soggetti  che  ne  esercitano  la   responsabilita',   delle   figure
professionali   specifiche   interne   ed   esterne   all'istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e  con  la  bambina  o  il
bambino, l'alunna o  l'alunno,  la  studentessa  o  lo  studente  con
disabilita'  nonche'  con  il  supporto  dell'unita'  di  valutazione
multidisciplinare; 
    b) tiene conto della certificazione di disabilita' e del  Profilo
di funzionamento; 
    c) individua strumenti, strategie e modalita' per  realizzare  un
ambiente di apprendimento nelle  dimensioni  della  relazione,  della
socializzazione,     della      comunicazione,      dell'interazione,
dell'orientamento e delle autonomie; 
    d)  esplicita  le  modalita'  didattiche  e  di  valutazione   in
relazione alla programmazione individualizzata; 
    e)  definisce   gli   strumenti   per   l'effettivo   svolgimento
dell'alternanza  scuola-lavoro,  assicurando  la  partecipazione  dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 
    f) indica le modalita'  di  coordinamento  degli  interventi  ivi
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; 
    g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di  riferimento,
a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della  persona.  Nel
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento
fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola
di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 
    h)  e'  soggetto  a  verifiche  periodiche  nel  corso  dell'anno
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli  obiettivi  e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 
                               Art. 8 
 
                       Piano per l'inclusione 
 
  1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito  della  definizione
del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il  Piano  per
l'inclusione che definisce le  modalita'  per  l'utilizzo  coordinato
delle   risorse,   compresi   il   superamento   delle   barriere   e
l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche'
per progettare e programmare gli interventi  di  miglioramento  della
qualita' dell'inclusione scolastica. 
  2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei  limiti  delle  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili. 
                               Art. 9 
 
                 Gruppi per l'inclusione scolastica 
 
  1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica).  -  1.  Presso  ogni
Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo  di  lavoro
interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: 
    a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione
e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13,  39
e 40 della presente legge, integrati con le  finalita'  di  cui  alla
legge 13 luglio  2015,  n.  107,  con  particolare  riferimento  alla
continuita'  delle  azioni  sul  territorio,  all'orientamento  e  ai
percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; 
    b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); 
    c) supporto alle  reti  di  scuole  per  la  progettazione  e  la
realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della
scuola. 
  2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo
delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e'  garantita  la
partecipazione paritetica dei  rappresentanti  delle  Regioni,  degli
Enti locali  e  delle  associazioni  delle  persone  con  disabilita'
maggiormente  rappresentative   a   livello   regionale   nel   campo
dell'inclusione scolastica. 
  3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento,
la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni  per
il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto
previsto  al  comma  2,  sono  definite  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito
l'Osservatorio  permanente  per  l'inclusione  scolastica   istituito
presso  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca. 
  4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di  cui  all'articolo  1,
comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' istituito il  Gruppo
per l'inclusione  territoriale  (GIT).  Il  GIT  e'  composto  da  un
dirigente  tecnico  o  scolastico  che  lo  presiede,  tre  dirigenti
scolastici  dell'ambito  territoriale,  due  docenti  per  la  scuola
dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e  uno  per  il  secondo
ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR. 
  5.  Il  GIT  riceve  dai  dirigenti  scolastici  le   proposte   di
quantificazione delle risorse di sostegno didattico,  le  verifica  e
formula la relativa proposta all'USR. 
  6. Per lo svolgimento  di  ulteriori  compiti  di  consultazione  e
programmazione delle attivita' nonche'  per  il  coordinamento  degli
interventi  di  competenza  dei  diversi  livelli  istituzionali  sul
territorio, il GIT e' integrato: 
  a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita'
nel campo dell'inclusione scolastica; 
  b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali. 
  7. Le modalita' di  funzionamento,  la  sede,  la  durata,  nonche'
l'assegnazione di ulteriori funzioni per il  supporto  all'inclusione
scolastica del  GIT  sono  definite  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito   l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di
lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'  composto  da  docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  personale  ATA,
nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale del  territorio
di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'  nominato  e
presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano  per
l'inclusione nonche' i docenti contitolari e  i  consigli  di  classe
nell'attuazione dei PEI. 
  9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione,  il
GLI si avvale della consulenza e del  supporto  degli  studenti,  dei
genitori  e  delle  associazioni  delle   persone   con   disabilita'
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione
scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il
GLI collabora con le istituzioni pubbliche  e  private  presenti  sul
territorio.». 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
indica modalita' di riconoscimento  di  «scuole  polo»  che  svolgono
azioni di supporto e consulenza con le reti  del  territorio  per  la
promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di  metodologie  ed
uso di strumenti didattici per l'inclusione. 
                               Art. 10 
 
  Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e  5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  come  sostituito  dal  presente
decreto: 
    a) il dirigente scolastico, sentito  il  GLI  e  sulla  base  dei
singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo
ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa
la scuola dell'infanzia; 
    b) il GIT, in qualita' di organo tecnico, sulla  base  del  Piano
per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei  Piani  educativi
individualizzati, dei Progetti individuali ove  esistenti,  trasmessi
dai singoli dirigenti scolastici, nonche' sentiti  questi  ultimi  in
relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno,  studentessa  o
studente con disabilita'  certificata,  verifica  la  quantificazione
delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna  scuola  e
formula una proposta all'USR; 
    c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di  quelle  dell'organico
dell'autonomia per i posti di sostegno. 
                               Art. 11 
 
                  Sezioni per il sostegno didattico 
 
  1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo  1,  comma  66,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per  ciascun  grado  di
istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni  dei  docenti
per il sostegno didattico. 

Capo V
Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

                               Art. 12 
 
Corso di specializzazione per  le  attivita'  di  sostegno  didattico
         nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. La specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  alle
bambine e ai bambini, alle  alunne  e  agli  alunni  con  disabilita'
certificata nella scuola dell'infanzia e  nella  scuola  primaria  si
consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. 
  2. Il corso di specializzazione in pedagogia e  didattica  speciale
per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: 
    a) e' annuale e prevede l'acquisizione di  60  crediti  formativi
universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari  a  12
crediti formativi universitari; 
    b) e' attivato presso le universita'  autorizzate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  nelle  quali  sono
attivi i corsi di laurea a ciclo unico in  Scienze  della  Formazione
Primaria; 
    c)   e'   programmato   a   livello   nazionale   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  in  ragione  delle
esigenze e del fabbisogno  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione; 
    d) ai fini dell'accesso richiede  il  superamento  di  una  prova
predisposta dalle universita'. 
  3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione  Primaria
che abbiano conseguito ulteriori 60  crediti  formativi  universitari
relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti
nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti  60  CFU,
possono  essere  riconosciuti  i   crediti   formativi   universitari
eventualmente  conseguiti  dai  predetti   laureati   magistrali   in
relazione ad insegnamenti nonche' a  crediti  formativi  universitari
ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio  e  di  discussione  di
tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. 
  4. La positiva conclusione del corso di cui al comma  2  e'  titolo
per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e
della scuola primaria. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i  piani  di  studio,  le
modalita'   attuative   e   quelle   organizzative   del   corso   di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,  nonche'  i  crediti
formativi   necessari   per   l'accesso   al   medesimo   corso    di
specializzazione. 

Capo VI
Ulteriori disposizioni

                               Art. 13 
 
          Formazione in servizio del personale della scuola 
 
  1.  Nell'ambito  del  piano  nazionale   di   formazione   di   cui
all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  sono
garantite  le   necessarie   attivita'   formative   per   la   piena
realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili. 
  2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito  della  definizione  del
piano  di  formazione  inserito  nel  Piano  triennale   dell'offerta
formativa,  individuano  le  attivita'   rivolte   ai   docenti,   in
particolare a quelli delle classi in  cui  sono  presenti  bambine  e
bambini, alunne e alunni,  studentesse  e  studenti  con  disabilita'
certificata,   anche   in   relazione   alle   scelte    pedagogiche,
metodologiche e didattiche inclusive e coerenti  con  i  piani  degli
studi individualizzati. 
  3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle  risorse
disponibili, anche le attivita' formative per  il  personale  ATA  al
fine di sviluppare, in  coerenza  con  i  profili  professionali,  le
competenze  sugli  aspetti  organizzativi,  educativo-relazionali   e
sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione  scolastica.  Il
personale ATA e' tenuto a partecipare  periodicamente  alle  suddette
iniziative formative. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
definisce le modalita' della formazione in ingresso e in servizio dei
dirigenti  scolastici  sugli  aspetti  pedagogici,  organizzativi   e
gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica. 
                               Art. 14 
 
           Continuita' del progetto educativo e didattico 
 
  1. La continuita' educativa e didattica per le bambine e i bambini,
le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilita'
certificata e' garantita dal personale della scuola,  dal  Piano  per
l'inclusione e dal PEI. 
  2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena
attuazione del Piano annuale di inclusione, il  dirigente  scolastico
propone ai docenti dell'organico  dell'autonomia  di  svolgere  anche
attivita'  di  sostegno  didattico,   purche'   in   possesso   della
specializzazione, in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  1,
commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 
  3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui
al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse
della  bambina  o  del  bambino,  dell'alunna  o  dell'alunno,  della
studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della  famiglia,
ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di  sostegno
didattico  possono  essere  proposti,  non  prima  dell'avvio   delle
lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico
successivo,  ferma  restando  la  disponibilita'  dei  posti   e   le
operazioni relative  al  personale  a  tempo  indeterminato,  nonche'
quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107
del 2015. Le modalita' attuative del presente comma sono definite con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie  modificazioni
al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 
  4. Al fine di garantire la  continuita'  didattica  durante  l'anno
scolastico, si applica l'articolo 461  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
                               Art. 15 
 
         Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica 
 
  1.   E'   istituito   presso    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  l'Osservatorio  permanente   per
l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'. 
  2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica  svolge  i
seguenti compiti: 
  a) analisi e studio delle tematiche relative  all'inclusione  delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti con disabilita' certificata a  livello  nazionale  e
internazionale; 
  b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; 
  c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del
progetto individuale di inclusione; 
  d)  proposte  di  sperimentazione   in   materia   di   innovazione
metodologico-didattica e disciplinare; 
    e) pareri e proposte sugli atti normativi  inerenti  l'inclusione
scolastica. 
  3. L'Osservatorio di cui al comma  2  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  o  da  un  suo
delegato, ed e' composto dai rappresentanti delle Associazioni  delle
persone con disabilita' maggiormente rappresentative  sul  territorio
nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da  studenti  nonche'
da  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  comprese  le  istituzioni
scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate  le  modalita'  di
funzionamento,  incluse  le  modalita'  di  espressione  dei   pareri
facoltativi di  cui  al  comma  2,  lettera  e),  nonche'  la  durata
dell'Osservatorio di cui al comma 2. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 16 
 
                       Istruzione domiciliare 
 
  1. Le istituzioni  scolastiche,  in  collaborazione  con  l'Ufficio
scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie  locali,
individuano azioni  per  garantire  il  diritto  all'istruzione  alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle  studentesse  e
agli studenti  per  i  quali  sia  accertata  l'impossibilita'  della
frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni  di
lezione,  anche  non  continuativi,  a  causa  di   gravi   patologie
certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso
delle nuove tecnologie. 
  2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede  nell'ambito  delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 17 
 
 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1.  Sono  fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  di
inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
Autonome di Trento e di Bolzano secondo i  rispettivi  Statuti  e  le
relative norme di attuazione. 
                               Art. 18 
 
                     Abrogazioni e coordinamenti 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati: 
    a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 
  2. Le disposizioni di cui al  citato  articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 78  del  2010,  come  modificato  dal  comma  1,  si
applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis  dell'articolo
4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto. 
  3. All'articolo 13, comma 2-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  novembre
2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento». 
  4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n.  400,  e  con  la  medesima  procedura
individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge  n.
104 del 2013,  sono  apportate  le  necessarie  modificazioni,  anche
tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore  del
regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere  efficacia
il citato decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 162 del 2016. 
                               Art. 19 
 
                   Decorrenze e norme transitorie 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2019  il  Profilo  di  funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  da  1  a  5,
all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla
medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo  ai  compiti
delle unita' sanitarie locali  in  materia  di  alunni  portatori  di
handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n.  79,
e' soppresso e il Profilo di funzionamento e' redatto dall'unita'  di
valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma  3,
del presente decreto. 
  3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del
1992, come modificato dall'articolo  9  del  presente  decreto,  sono
istituti con le seguenti decorrenze: 
  a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; 
  b) il GIT dal 1° gennaio 2019. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo  15
della legge n. 104 del 1992,  come  sostituito  dall'articolo  9  del
presente decreto, si applicano a decorrere  dal  1°  settembre  2017.
Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15  della
legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9  del  presente
decreto, si applicano a decorrere dal 1°  gennaio  2019.  Nelle  more
continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3
dell'articolo 15 della legge n. 104 del  1992  nel  testo  previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo
articolo dall'anno scolastico 2019/2020. 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a  decorrere
dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del
medesimo articolo; a decorrere  dal  predetto  anno  accademico,  non
possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attivita' di  sostegno  didattico  alle
bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne  e  agli
alunni  della  scuola  primaria  con  disabilita'  certificata,  come
disciplinati    dal    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 
                               Art. 20 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  a),  sono
svolte  dall'organico   dell'autonomia   esclusivamente   nell'ambito
dell'organico  dei  posti  di  sostegno,  con  la  procedura  di  cui
all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d)
e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane  e  finanziarie
disponibili. 
  3. Ai componenti dei Gruppi  per  l'inclusione  scolastica  di  cui
all'articolo 15 della legge n. 104  del  1992,  come  sostituito  dal
presente decreto, nonche' ai componenti dell'Osservatorio  permanente
per l'inclusione scolastica non spetta  alcun  compenso,  indennita',
gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro  emolumento.
Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e
del GLI non puo'  essere  esonerato  dall'attivita'  didattica  o  di
servizio. 
  4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei  GIT,  pari  ad  euro
15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando