DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 

Riordino, adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067) 
(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)
 
 Vigente al: 31-5-2017  
 

Capo I
Principi generali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181,
lettera b); 
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  recante  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari
per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4
e 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n.  212,  recante  misure
urgenti per  la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito  con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto 10 settembre 2010,  n.  249,  recante  regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il regolamento recante norme concernenti  il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il regolamento recante norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  regolamento  recante   revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento
e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso
nei   ruoli   dei   docenti,   compresi   quelli   degli   insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti  comuni  e  per
quelli di sostegno. 
  2. Al fine di realizzare  la  valorizzazione  sociale  e  culturale
della professione e' introdotto il sistema unitario e  coordinato  di
formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti,  compresi  quelli
degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo  e
secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per  selezionarli
sulla base di un concorso  pubblico  nazionale  e  di  un  successivo
percorso annuale di formazione iniziale e prova. 
  3.  Il  sistema  di  cui  al  comma  2  costituisce,  insieme  alla
formazione universitaria o accademica e alla formazione  in  servizio
di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola
secondaria,  con  l'obiettivo  che  essi  acquisiscano  e  aggiornino
continuamente le conoscenze e le  competenze,  sia  disciplinari  che
professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione. 
  4. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
ulteriori oneri per la finanza  pubblica  tenuto  conto  anche  delle
risorse previste dal presente decreto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Republica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Note alla premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              - La legge 19 novembre  1990,  n.  341  (Riforma  degli
          ordinamenti didattici universitari),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione  e  di  controllo),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1. Il comma 2-bis dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, introdotto dall'art.  2  dalla  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza   di
          servizi le amministrazioni che vi partecipano  stabiliscono
          il  termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad   una
          decisione.  In  caso  di  inutile   decorso   del   termine
          l'amministrazione indicente  procede  ai  sensi  dei  commi
          3-bis e 4". 
              2. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' inserito il seguente: 
              "3-bis. Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso, anche nel  corso  della  conferenza,  il  proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere la  determinazione  di  conclusione  positiva  del
          procedimento  dandone  comunicazione  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente  o
          quella dissenziente sia una amministrazione statale;  negli
          altri casi la comunicazione e'  data  al  presidente  della
          regione ed ai sindaci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa delibera  del  Consiglio  medesimo,  o  il
          presidente della regione o i sindaci, previa  delibera  del
          consiglio regionale o dei consigli comunali,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione,   possono
          disporre  la  sospensione  della  determinazione   inviata;
          trascorso tale  termine,  in  assenza  di  sospensione,  la
          determinazione e' esecutiva.  In  caso  di  sospensione  la
          conferenza puo' entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
          decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri.  Decorso  inutilmente   tale
          termine, la conferenza e' sciolta". 
              3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, e' sostituito dal seguente: 
              "4. Qualora il motivato dissenso alla  conclusione  del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini, l'amministrazione  procedente  puo'  richiedere,
          purche' non vi sia  stata  una  precedente  valutazione  di
          impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri". 
              4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: 
              "Art. 4-bis.  La  conferenza  di  servizi  puo'  essere
          convocata  anche  per  l'esame  contestuale  di   interessi
          coinvolti in  piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
          conferenza  e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa
          informale intesa, da una delle amministrazioni  che  curano
          l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
          competente    a    concludere    il    procedimento     che
          cronologicamente  deve  precedere   gli   altri   connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 
              5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 14-bis.  -  1.  Il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi e' obbligatorio nei  casi  in  cui  l'attivita'  di
          programmazione, progettazione, localizzazione, decisione  o
          realizzazione di opere pubbliche o programmi  operativi  di
          importo iniziale complessivo superiore a lire  30  miliardi
          richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
          attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi  comunque
          denominati, ovvero qualora si tratti di opere di  interesse
          statale o che interessino piu' regioni. La conferenza  puo'
          essere indetta  anche  dalla  amministrazione  preposta  al
          coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione  coinvolta  in
          tale attivita'. 
              2. Nelle conferenze di servizi di cui al  comma  1,  la
          decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
          diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una  intesa
          tra lo Stato e la regione  o  le  regioni  territorialmente
          interessate, si esprimano a favore della  determinazione  i
          rappresentanti  di  comuni  o  comunita'  montane   i   cui
          abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento  ufficiale,
          costituiscono la maggioranza di quelli delle  collettivita'
          locali complessivamente interessate dalla decisione  stessa
          e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni  o
          delle comunita' montane interessate.  Analoga  regola  vale
          per i rappresentanti delle province". 
              6. Dopo l'art. 14-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, introdotto dal  comma  5  del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 14-ter. - 1. La  conferenza  di  servizi  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383, puo'  essere  convocata  prima  o  nel
          corso dell'accertamento di conformita' di  cui  all'art.  2
          del predetto  decreto.  Quando  l'accertamento  abbia  dato
          esito positivo, la  conferenza  approva  i  progetti  entro
          trenta giorni dalla convocazione. 
              2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta,  per  le
          opere di interesse statale,  dal  Provveditore  alle  opere
          pubbliche competente per  territorio.  Allo  stesso  organo
          compete l'accertamento di cui all'art. 2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  383,  salvo
          il caso di opere che  interessano  il  territorio  di  piu'
          regioni  per  il  quale  l'intesa   viene   accertata   dai
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". 
              7. Dopo l'art. 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, introdotto dal  comma  6  del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 14-quater. -  1.  Nei  procedimenti  relativi  ad
          opere per  le  quali  sia  intervenuta  la  valutazione  di
          impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge  8  luglio
          1986, n. 349, le disposizioni  di  cui  agli  articoli  14,
          comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
          amministrazioni  preposte  alla  tutela  della  salute  dei
          cittadini, fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  3,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383. Su proposta del  Ministro  competente,
          del Ministro  dell'ambiente  o  del  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,   la   valutazione   di   impatto
          ambientale puo' essere estesa, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, previa delibera  del  Consiglio
          dei  ministri,  anche  ad  opere  non   appartenenti   alle
          categorie individuate ai sensi dell'art. 6  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349. 
              2. Per l'opera  sottoposta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
          del  relativo  procedimento,  e'  pubblicato,  a  cura  del
          proponente,   unitamente   all'estratto   della    predetta
          valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
          e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i  termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati". 
              8. 
              9. 
              10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art.  27
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal  comma  8
          del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
          agli accordi di programma ed ai patti territoriali  di  cui
          all'art. 1  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  successive
          modificazioni, agli  accordi  di  programma  relativi  agli
          interventi previsti nei programmi  e  nei  piani  approvati
          dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre
          1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui  alla
          normativa comunitaria. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis,  3-bis  e  4
          dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  introdotte
          dal  presente  articolo,  si  applicano  anche  alle  altre
          conferenze di servizi previste dalle  vigenti  disposizioni
          di legge. 
              12. Il comma 5 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, e' sostituito dal seguente: 
              "5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
          spese relative al proprio funzionamento, nei  limiti  degli
          stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
          scopo  nel  bilancio  dello  Stato.  Il  rendiconto   della
          gestione finanziaria e' soggetto al controllo  della  Corte
          dei conti. Le norme  dirette  a  disciplinare  la  gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri
          di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
          Commissione". 
              13. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, dopo il primo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
          "Alle dipendenze della Commissione e' posto,  altresi',  un
          contingente, non superiore nel  primo  biennio  a  diciotto
          unita',   di   dipendenti   dello   Stato   e   di    altre
          amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando,
          determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. I dipendenti comandati  conservano  lo
          stato  giuridico   e   il   trattamento   economico   delle
          amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime". 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              15. All'art. 56, terzo comma,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:  "sentiti"  e'
          sostituita dalla seguente: "sentito";  le  parole:  "ed  il
          consiglio di amministrazione" sono soppresse. 
              16. All'art. 58, terzo comma, del  citato  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3,  la  parola:  "sentiti"  e'  sostituita
          dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il  consiglio  di
          amministrazione" sono soppresse. 
              17. All'art. 56 del citato testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, e' aggiunto il seguente comma: 
              "In attesa dell'adozione del provvedimento di  comando,
          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
          l'amministrazione che ha richiesto il comando". 
              18. Fino alla trasformazione  in  societa'  per  azioni
          dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
          stesso puo'  essere  comandato  presso  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              19. 
              20. Ai fini di quanto  previsto  dall'art.  81,  quarto
          comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
          articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
          n.  827,  nonche'  dagli  articoli  19   e   seguenti   del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  novembre  1979,  n.  718,  in  materia   di
          redazione e aggiornamento degli inventari,  il  valore  dei
          beni e delle apparecchiature di natura  informatica,  anche
          destinati   al   funzionamento   di   sistemi   informativi
          complessi, s'intende ammortizzato nel  termine  massimo  di
          cinque  anni  dall'acquisto.  Trascorso  tale  termine,  il
          valore d'inventario s'intende azzerato,  anche  se  i  beni
          stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. 
              21. I beni e le apparecchiature di  cui  al  comma  20,
          qualora siano divenuti inadeguati per  la  funzione  a  cui
          erano destinati, sono alienati, ove possibile, a  cura  del
          Provveditorato   generale   dello   Stato,    secondo    il
          procedimento previsto dall'art. 35  del  regio  decreto  23
          maggio  1924,  n.  827.  In  caso  di  esito  negativo  del
          procedimento di alienazione, i beni  e  le  apparecchiature
          stessi sono assegnati in proprieta', a titolo  gratuito,  a
          istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri  soggetti
          non aventi fini di lucro che ne  abbiano  fatto  richiesta,
          ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
          in materia di tutela ambientale. 
              22. Le disposizioni di cui all'art. 12  della  legge  5
          luglio 1982, n. 441, si applicano  anche  al  personale  di
          livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi
          4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale
          delle amministrazioni pubbliche.  Per  il  personale  delle
          magistrature   ordinaria,   amministrativa,   contabile   e
          militare le competenze  attribuite  dalla  legge  5  luglio
          1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al Presidente del Consiglio dei  ministri  sono  esercitate
          dai rispettivi organi di governo. 
              23. All'art. 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
          giugno  1994,  n.  479,  relativo  alle  attribuzioni   dei
          consigli di indirizzo e vigilanza degli  enti  pubblici  di
          assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
          seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza  definisce
          i programmi e individua le linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito  ai  sensi  dell'art.  20  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta  ed
          economica gestione delle risorse;  emana  le  direttive  di
          carattere  generale   relative   all'attivita'   dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,  nonche'  i  piani  pluriennali  e  i   criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta  giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio   di
          amministrazione; in caso  di  non  concordanza  tra  i  due
          organi, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
          provvede   all'approvazione   definitiva.   I    componenti
          dell'organo  di  controllo  interno   sono   nominati   dal
          presidente  dell'ente,  d'intesa  con   il   consiglio   di
          indirizzo e vigilanza". 
              24. I commi da 1 a 4 dell'art. 16 della legge 7  agosto
          1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: 
              "1.   Gli    organi    consultivi    delle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
          pareri   ad   essi   obbligatoriamente   richiesti    entro
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
          Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono  tenuti
          a  dare  immediata   comunicazione   alle   amministrazioni
          richiedenti del termine entro  il  quale  il  parere  sara'
          reso. 
              2. In caso di decorrenza  del  termine  senza  che  sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 
              4. Nel caso in cui l'organo adito  abbia  rappresentato
          esigenze istruttorie il termine di  cui  al  comma  1  puo'
          essere interrotto per una  sola  volta  e  il  parere  deve
          essere reso definitivamente  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione  degli  elementi  istruttori   da   parte   delle
          amministrazioni interessate". 
              25. Il parere del Consiglio di Stato  e'  richiesto  in
          via obbligatoria: 
                a) per l'emanazione degli atti normativi del  Governo
          e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione  di  testi
          unici; 
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica; 
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. 
              25-bis. Le disposizioni della lettera c) del  comma  25
          non si applicano alle  fattispecie  previste  dall'art.  2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge  che
          preveda  il  parere  del  Consiglio   di   Stato   in   via
          obbligatoria. Resta fermo il combinato  disposto  dell'art.
          2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
          33 del testo unico delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,
          approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 
              27. Fatti salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta;
          decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              28. E' istituita una sezione consultiva  del  Consiglio
          di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi  per  i
          quali il parere del Consiglio di Stato  e'  prescritto  per
          legge o  e'  comunque  richiesto  dall'amministrazione.  La
          sezione esamina altresi', se richiesto dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  gli  schemi  di  atti  normativi
          dell'Unione europea. Il parere del Consiglio  di  Stato  e'
          sempre reso in adunanza generale per  gli  schemi  di  atti
          legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione  o  dal
          presidente del  Consiglio  di  Stato  a  causa  della  loro
          particolare importanza. 
              29. All'art. 10  del  testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          comma: 
              "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di  una  legge,
          decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di
          particolare complessita' in ragione dell'elevato numero  di
          commi,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ne
          predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale,
          un testo corredato da sintetiche note a  margine,  stampate
          in modo caratteristico, che indichino in modo  sommario  il
          contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale  testo
          viene pubblicato in una data indicata contestualmente  alla
          pubblicazione  della  legge  o   dell'atto   normativo   e,
          comunque, non oltre  quindici  giorni  dalla  pubblicazione
          stessa". 
              30. 
              31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma  5,  del
          decreto  legislativo  13  febbraio  1993,   n.   40,   come
          modificati dal decreto legislativo  10  novembre  1993,  n.
          479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8  giugno
          1990, n. 142. 
              32.   Il   controllo   di   legittimita'   sugli   atti
          amministrativi della regione, esclusa ogni  valutazione  di
          merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
          quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale  e
          contabile  dei  consigli  regionali,  nonche'  sugli   atti
          costituenti   adempimento    degli    obblighi    derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
              Da 33. a 36. 
              37. La commissione statale di controllo ed il  comitato
          regionale  di  controllo   non   possono   riesaminare   il
          provvedimento  sottoposto   a   controllo   nel   caso   di
          annullamento  in  sede  giurisdizionale  di  una  decisione
          negativa di controllo. 
              Da 38. a 45. 
              46.  Le  associazioni  di   protezione   ambientale   a
          carattere nazionale, individuate dal decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come  modificato  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  17  febbraio   1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  28  aprile
          1995, possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 8
          luglio  1986,  n.  349,  impugnare   davanti   al   giudice
          amministrativo gli atti di competenza delle regioni,  delle
          province e dei comuni. 
              47. All'art. 1 della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto
          sanita'", sono inserite le seguenti:  "di  personale  delle
          regioni e degli enti locali, limitatamente  agli  enti  che
          non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
          cui all'art. 45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 504, e successive modificazioni"; 
              b) il secondo periodo del comma 10  e'  sostituito  dal
          seguente: "Il divieto non si  applica  alle  regioni,  alle
          province autonome e agli enti locali che non versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'art.  45
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni". 
              48. 
              49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il  31
          dicembre  1996,  l'approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio
          stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui  all'art.
          6 e al comma 47 del  presente  articolo  si  applicano  nei
          limiti stabiliti dall'art.  1,  comma  7,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549. 
              50.   I   comuni   possono   rideterminare   attraverso
          accorpamenti il numero e la  localizzazione  delle  sezioni
          elettorali, e possono prevederne  l'ubicazione  in  edifici
          pubblici anche non scolastici. 
              Da 51. a 59. 
              60. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 31  maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 
              61. L'art. 1 della legge 1 ottobre 1951,  n.  1084,  e'
          abrogato. 
              62.  Dopo  il  comma  4  dell'art.   53   del   decreto
          legislativo 15  novembre  1993,  n.  507,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree
          pubbliche  con  manufatti  od  opere  di  qualsiasi  natura
          possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune.  Le
          spese  per  la  rimozione   sono   poste   a   carico   del
          trasgressore". 
              63.  Il  consiglio   comunale   puo'   determinare   le
          agevolazioni sino alla  completa  esenzione  dal  pagamento
          della tassa per l'occupazione di spazi ed  aree  pubbliche,
          per le superfici e gli spazi gravati da  canoni  concessori
          non ricognitori. 
              64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
          previste dall'art. 3, comma 143,  lettera  e),  numero  1),
          della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i  comuni  che  non
          abbiano dichiarato il dissesto  e  che  non  versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'art.  45
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
          non applicare le tasse sulle concessioni  comunali  di  cui
          all'art. 8 del decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,
          n. 3, o modificarne le aliquote. 
              65. 
              66. I beni ceduti ai sensi del  comma  65  non  possono
          essere alienati nei venti anni successivi alla cessione. 
              Da 67. a 79. 
              79-bis  Le   somme   dovute   alla   Scuola   superiore
          dell'amministrazione  dell'interno  in   esecuzione   delle
          convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo  e  di
          quelle stipulate con enti pubblici o  privati,  nonche'  le
          somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
          forniti dalla Scuola stessa sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, all'unita' previsionale  di  base
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno
          relativa alle spese per il funzionamento della  Scuola.  Le
          medesime disposizioni  si  applicano,  nel  rispetto  delle
          procedure previste dai rispettivi ordinamenti,  alle  somme
          derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
          delle amministrazioni centrali. 
              80. 
              81. In sede di prima attuazione e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  istituito,  a   cura   del   Ministro
          dell'interno, un albo provvisorio al quale  sono  iscritti,
          in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge si applicano le disposizioni di cui  all'art.  51-bis
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art.  6,
          comma 10, della presente legge, e di cui al  comma  68  del
          presente articolo.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  78  il  sindaco  e  il  presidente  della
          provincia possono nominare il segretario  scegliendolo  tra
          gli iscritti all'albo. In sede di  prima  attuazione  della
          presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento
          di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di  cui
          all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti  il  divieto
          di trasferimento per almeno un anno  dalla  sede  di  prima
          assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale. 
              82. Il regolamento di cui al  comma  78  deve  altresi'
          stabilire una disciplina transitoria relativa a  tutti  gli
          istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  nel  rispetto   delle
          posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai  segretari
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. Le norme transitorie dovranno,  altresi',  prevedere
          disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
          pubbliche amministrazioni dei  segretari  che  ne  facciano
          richiesta.  Entro   trenta   giorni   dall'emanazione   del
          regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai  segretari
          in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione  ad  apposita
          sezione speciale  dell'albo.  I  segretari  che  richiedano
          l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
          statale    e    trasferiti    presso    altre     pubbliche
          amministrazioni,  con  preferenza   per   quelle   statali,
          mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
          pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui  all'art.
          22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17
          gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15  del  decreto-legge  24
          novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 
              83. Sino all'espletamento dei  corsi  di  formazione  e
          reclutamento l'ammissione all'albo nel  grado  iniziale  e'
          disposta  in  favore  dei  vincitori  e  degli  idonei  dei
          concorsi in via di espletamento  ovvero  dei  vicesegretari
          che ne facciano richiesta e che abbiano svolto  per  almeno
          quattro anni le relative funzioni. 
              Da 84. a 86. 
              87. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere della
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
          nazionali  delle  autonomie  locali,  e'  disciplinata   la
          procedura per consentire alle regioni e agli enti locali  e
          ai loro consorzi di ricorrere a  modalita'  di  riscossione
          dei tributi nonche' di sanzioni  o  prestazioni  di  natura
          pecuniaria  in  forma  diretta,  anche  mediante  strumenti
          elettronici  o  informatici,  ovvero  tramite  il   sistema
          bancario e postale. 
              88. Con proprio  regolamento  le  regioni  e  gli  enti
          locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione  per
          versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
          e dovuti all'ente interessato. 
              89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
          cui al comma 87 sono abrogate  tutte  le  disposizioni  che
          escludono  o  limitano  l'utilizzazione   di   sistemi   di
          pagamento a  favore  delle  regioni  e  degli  enti  locali
          diversi dalla carta moneta. 
              90. All'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito  il
          seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
          esclusivo dei  residenti,  anche  nel  sottosuolo  di  aree
          pertinenziali  esterne  al  fabbricato,  purche'   non   in
          contrasto con i piani urbani  del  traffico,  tenuto  conto
          dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
          la tutela dei corpi idrici"; 
              b) al comma 3, dopo le parole  "sono  approvate",  sono
          inserite le seguenti: "salvo che si  tratti  di  proprieta'
          non condominiale". 
              91. I regolamenti comunali e provinciali in materia  di
          termine, di responsabile del procedimento e di  diritto  di
          accesso ai documenti, ove non gia' vigenti,  sono  adottati
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Decorso tale termine il comitato  regionale
          di controllo nomina un commissario per  la  loro  adozione.
          Resta fermo quanto  disposto  dall'art.  7  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
              92.  Fino  all'approvazione  del  regolamento  previsto
          dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
          applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
          previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,  in  materia  di
          disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
          successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
          unico delle  leggi  sui  pesi  e  sulle  misure  nel  Regno
          d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato  con  regio
          decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
          di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio  1909,
          n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' previsti dall'art. 4 e dall'art. 20  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59. 
              94.   Nell'ambito    dell'ulteriore    semplificazione,
          prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei
          procedimenti amministrativi di cui  alle  leggi  31  maggio
          1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
          e  al  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,   i
          regolamenti  individuano  le  disposizioni  che  pongono  a
          carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi  obblighi  in  materia   di   comunicazioni   e
          certificazioni, che si intendono abrogate ove gli  obblighi
          da esse previsti non siano piu'  rilevanti  ai  fini  della
          lotta alla criminalita' organizzata. 
              95. L'ordinamento degli studi dei  corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi  1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri generali definiti,  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti  il   Consiglio
          universitario  nazionale  e  le  Commissioni   parlamentari
          competenti,  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con altri Ministri  interessati,  limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo concerto e'  previsto  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ovvero  da  disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita' dei predetti corsi e dei  relativi  titoli,  gli
          obiettivi  formativi  qualificanti,  tenendo  conto   degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi  e  di  titoli  universitari,  in   aggiunta   o   in
          sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,  2,  3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli  di
          cui al decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  in
          corrispondenza   di   attivita'   didattiche    di    base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
                b) modalita' e strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                c) modalita' di attivazione da parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              96. Con decreti del Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, emanati  sulla  base  di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma  95,  e'   altresi'   rideterminata   la   disciplina
          concernente: 
                a) il riconoscimento delle scuole di cui  alla  legge
          11 ottobre  1986,  n.  697,  l'attivazione  dei  corsi,  il
          rilascio e la valutazione dei relativi titoli; 
                b) il riconoscimento degli istituti di  cui  all'art.
          3, comma 1, della legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e  la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati; 
                c) il differimento dei termini per la  convalida  dei
          titoli  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,  n.  280,  e  la
          valutazione dei diplomi rilasciati  entro  il  31  dicembre
          1996 dalle  scuole  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  14,  anche
          ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
                d)  il  riordino  delle  universita'  per  stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani; 
                e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
          100 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni  in  materia
          di  requisiti  scientifici  e  professionali  dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita' dei contratti. (115) 
              97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6,  e  all'art.
          4, comma 4, della legge 19  novembre  1990,  n.  341,  sono
          disciplinate con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica,  di  concerto  con
          altri Ministri interessati. 
              98. I decreti di cui al comma  95  contengono  altresi'
          norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
          regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai  fini
          di adeguarla alle particolari situazioni  linguistiche.  Ai
          predetti fini le regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia
          Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
          possono,  sentiti  i  Ministeri  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica   e   della   pubblica
          istruzione, stipulare apposite convenzioni con  universita'
          italiane e  con  quelle  dei  Paesi  dell'area  linguistica
          francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni  disciplinano
          il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
          universita'  nonche'  le  modalita'  di  finanziamento.  La
          stessa  disciplina  si  applica  ai  diplomi  di  cui  agli
          articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              99. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si provvede, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          su proposta del Consiglio universitario nazionale,  secondo
          criteri   di    affinita'    scientifica    e    didattica,
          all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei  settori
          scientifico-  disciplinari,  nell'ambito  dei  quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
          pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
          raggruppamenti concorsuali. 
              100.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  presenta  ogni  tre  anni   al
          Parlamento una  relazione  sullo  stato  degli  ordinamenti
          didattici universitari e sul loro rapporto con lo  sviluppo
          economico e  produttivo,  nonche'  con  l'evoluzione  degli
          indirizzi culturali e professionali. 
              101. In  ogni  universita'  o  istituto  di  istruzione
          universitaria, nelle more dell'attuazione della  disciplina
          di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti  didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  autorizzare,
          sperimentalmente e per una  durata  limitata,  con  proprio
          decreto,  previo   parere   del   Consiglio   universitario
          nazionale (CUN), modifiche ai predetti  ordinamenti  ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano ordinamenti didattici alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, purche' previsti nei piani  di
          sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli   strumenti
          attuativi del regolamento di  cui  all'art.  20,  comma  8,
          lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per  i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato regionale di coordinamento di cui all'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
          25. I  regolamenti  didattici  di  ateneo  disciplinano  le
          modalita'  e  i  criteri  per   il   passaggio   al   nuovo
          ordinamento, ferma  restando  la  facolta'  degli  studenti
          iscritti  di  completare  i  corsi  di  studio,  ovvero  di
          transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,  da  parte
          delle  strutture   didattiche   competenti,   degli   esami
          sostenuti con esito positivo. 
              Da 102. a 107. 
              108. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente
          legge, gli schemi dei decreti di  cui  al  comma  106  sono
          presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge stessa. Le  elezioni  per  il
          rinnovo  del  CUN  hanno  luogo   entro   sessanta   giorni
          dall'emanazione del decreto  concernente  le  modalita'  di
          elezione. 
              109.  Nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario   del
          bilancio e dei  principi  di  una  corretta  ed  efficiente
          gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e
          5), della legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  sono  regolate
          dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
          e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I  relativi
          atti regolamentari devono rispettare quanto  stabilito  dai
          contratti  collettivi  di  lavoro  e   sono   soggetti   al
          procedimento di cui all'art. 10 del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. 
              110.   Il   contratto   di   lavoro    del    direttore
          amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita',  di
          altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra  estranei
          alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo  determinato  di
          durata  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile.   Si
          applicano l'art. 3, comma 8,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e  l'art.  20
          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18  novembre
          1993, n. 470; la relazione di  cui  al  comma  1  di  detto
          articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa  al
          consiglio di amministrazione e  al  senato  accademico.  In
          prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato  con
          il direttore amministrativo in carica alla data di  entrata
          in vigore della presente legge per  la  durata  determinata
          dagli organi competenti dell'ateneo. 
              111. Le norme che disciplinano  l'accesso  al  pubblico
          impiego sono integrate, in sede degli accordi  di  comparto
          previsti dall'art. 51 del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, con  le  modalita'
          di cui all'art. 50  del  medesimo  decreto  legislativo,  e
          successive   modificazioni,   al   fine   di   tenere    in
          considerazione le  professionalita'  prodotte  dai  diplomi
          universitari,  dai  diplomi  di  scuole  dirette   a   fini
          speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
          dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
          altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 
              112. Fino al riordino della  disciplina  relativa  allo
          stato giuridico dei professori universitari e del  relativo
          reclutamento, il Ministro dell'universita' e della  ricerca
          scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
          criteri per la chiamata diretta, da parte  delle  facolta',
          di eminenti  studiosi,  non  solo  italiani,  che  occupino
          analoga posizione in  universita'  straniere  o  che  siano
          insigniti di  alti  riconoscimenti  scientifici  in  ambito
          internazionale. L'art. 4 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato  dalla  data
          di emanazione del predetto decreto. 
              113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  semplificazione
          delle modalita' di svolgimento del concorso e  introduzione
          graduale, come condizione  per  l'ammissione  al  concorso,
          dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
          scuole di  specializzazione  istituite  nelle  universita',
          sedi delle facolta' di giurisprudenza. 
              114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
          all'accesso alle  professioni  di  avvocato  e  notaio,  il
          diploma  di  specializzazione   di   cui   al   comma   113
          costituisce, nei termini che saranno definiti  con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia,  adottato  di  concerto
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, titolo valutabile  ai  fini  del
          compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,  sono
          definiti i criteri per  la  istituzione  ed  organizzazione
          delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
          prevedendo  l'affidamento  annuale  degli  insegnamenti   a
          contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 
              115. Il  Governo,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  e'  delegato  ad
          emanare,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,  finalizzati
          alla trasformazione degli  attuali  Istituti  superiori  di
          educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                a) possibilita' di  istituire  facolta'  o  corsi  di
          laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso  di
          altre  facolta'  o  dipartimenti,   indicando   i   settori
          scientifico- disciplinari caratterizzanti; 
                b)     determinazione     delle     procedure     per
          l'individuazione sul  territorio,  in  modo  programmato  e
          tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
          sedi delle facolta' di scienze  motorie,  anche  in  deroga
          alle disposizioni  vigenti  in  materia  di  programmazione
          universitaria; 
                c)  possibilita'  di  attivare  le   facolta'   anche
          mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
          l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per  il
          mantenimento  dei  contributi   finanziari   dei   soggetti
          promotori degli ISEF predetti; 
                d)  trasformazione  dell'ISEF  statale  di  Roma   in
          istituto universitario autonomo o in facolta' di uno  degli
          atenei romani, con  il  conseguente  subentro  in  tutti  i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo   al
          medesimo ISEF  e  con  l'inquadramento  del  personale  non
          docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; 
                e) mantenimento, ad esaurimento e  a  domanda,  delle
          funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
          in godimento per i docenti  non  universitari  in  servizio
          alla data di entrata in vigore della presente legge  presso
          l'ISEF di Roma e  gli  ISEF  pareggiati,  i  quali  abbiano
          svolto attivita' di insegnamento in posizione  di  comando,
          distacco o incarico per almeno un triennio, con  esclusione
          dall'equiparazione  ai  professori  universitari  di  ruolo
          anche ai fini della valutazione del  servizio  pregresso  e
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
                f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
          altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di  cui  alla
          lettera c), delle  funzioni  e  del  trattamento  economico
          complessivo  in  godimento  per   il   personale   tecnico-
          amministrativo in servizio alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge  presso  gli  ISEF  pareggiati,  senza
          oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
                g)  valutazione  dei  titoli  conseguiti   ai   sensi
          dell'ordinamento vigente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
          passaggio dal medesimo ordinamento a  quello  previsto  dai
          decreti legislativi di cui al presente comma; 
                h) previsione della  possibilita',  per  le  facolta'
          universitarie di cui al presente  comma,  di  sottoscrivere
          convenzioni con il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
          per corsi di aggiornamento e di  specializzazione,  nonche'
          per l'uso di strutture e attrezzature. 
              116. All'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
          n.  341,  le  parole:  "per  i  quali  sia  prevista"  sono
          sostituite dalle seguenti: "universitari,  anche  a  quelli
          per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda". 
              117. Fino al riordino delle Accademie  di  belle  arti,
          degli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  dei
          Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
          degli Istituti superiori di educazione  fisica,  i  diplomi
          conseguiti presso  le  predette  istituzioni  costituiscono
          titolo   valido   per   l'ammissione   alla    scuola    di
          specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19
          novembre 1990, n. 341, per gli  indirizzi  comprendenti  le
          classi di  abilitazione  all'insegnamento  cui  gli  stessi
          danno   accesso   in   base   alla    normativa    vigente.
          Nell'organizzazione    delle    corrispondenti    attivita'
          didattiche,  le  universita'  potranno  stipulare  apposite
          convenzioni con  le  predette  istituzioni  e,  per  quanto
          riguarda  in  particolare  l'educazione  musicale,  con  le
          scuole di didattica della musica. 
              118. Il comma 2 dell'art. 1  della  legge  12  febbraio
          1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: 
              "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
          accademico austriaco sono ammessi con  riserva  a  tutti  i
          concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche'  agli
          esami di Stato e ai tirocini pratici post  lauream  e  sono
          iscritti con riserva negli albi  professionali,  in  attesa
          della dichiarazione di cui al comma 1". 
              119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con  i
          commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
          commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3  dell'art.  4,  i
          commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art.  10,  ad  eccezione  del
          comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          nonche' gli articoli 65 e 67  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I  regolamenti  di
          cui all'art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, entrano  in  vigore  il  quindicesimo
          giorno successivo a quello di pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              120. In deroga alle procedure di programmazione di  cui
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   245,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, e'  consentita  l'istituzione
          di   una   universita'   non   statale    nel    territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni, al rilascio di titoli di  studio  universitari
          aventi valore legale, e' concessa con decreto del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
          valutazione  del  sistema  universitario  in  ordine   alle
          dotazioni    didattiche,     scientifiche,     strumentali,
          finanziarie, edilizie, nonche' concernenti  l'organico  del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere attivati, con modifica statutaria,  nuovi  corsi  di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i  corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I  contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche sono determinati annualmente con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto per le universita' non  statali,  nello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le   funzioni
          amministrative, relative agli atenei  di  cui  al  presente
          comma, in particolare quelle concernenti gli  statuti  e  i
          regolamenti  didattici,  sono   esercitate   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 
              121. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
          provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare  norme
          legislative in materia di finanziamento all'ateneo  di  cui
          al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi  comprese  la
          scelta  delle  aree  e   l'acquisizione,   anche   mediante
          esproprio,   degli   immobili    necessari.    A    seguito
          dell'emanazione   delle   predette   norme   la   provincia
          esercitera'  le  relative  funzioni   amministrative.   Con
          riferimento all'attribuzione alla  regione  autonoma  della
          Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella  materia  di
          cui al presente comma  si  procedera',  successivamente  al
          decreto di autorizzazione di  cui  al  comma  120,  secondo
          periodo, ai sensi dell'art. 48-bis dello  Statuto  speciale
          per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26
          febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni. 
              122. L'universita' degli studi di Trento e  gli  atenei
          di  cui  al  comma   120   promuovono   e   sviluppano   la
          collaborazione scientifica  con  le  universita'  e  con  i
          centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
          Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia  della
          ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I   relativi
          accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
          corsi  integrati  di  studio   sia   presso   entrambe   le
          universita', sia presso una di esse, nonche'  programmi  di
          ricerca congiunti. Le medesime universita'  riconoscono  la
          validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
          studio  svolti  dagli  studenti  presso  le  universita'  e
          istituzioni  universitarie   estere,   nonche'   i   titoli
          accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 
              123. Gli accordi di collaborazione cui  al  comma  122,
          qualora  abbiano  ad  oggetto  l'istituzione  di  corsi  di
          laurea,  di  diploma  e  di  dottorato  di  ricerca,   sono
          comunicati al Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica entro trenta  giorni  dalla  loro
          stipulazione. Ove il Ministro non si opponga  entro  trenta
          giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
          contrasto con la legge, con obblighi  internazionali  dello
          Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
          al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 
              124. Si  applicano  all'ateneo  di  cui  al  comma  120
          istituito  sul  territorio  della  provincia  autonoma   di
          Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332  del
          testo  unico   delle   leggi   sull'istruzione   superiore,
          approvato con regio decreto 31  agosto  1933,  n.  1592,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  esclusivo
          riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati  nei
          Paesi aderenti all'Unione europea la  cui  equipollenza  e'
          direttamente riconosciuta,  senza  esami  integrativi,  nel
          testo degli scambi di note  in  vigore  tra  la  Repubblica
          italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
          qualora  nel  predetto  ateneo  non   siano   attivate   le
          corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi  scambi
          di note prevedano, per l'equipollenza di  alcuni  titoli  e
          gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
          di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
          1592  del  1933  e'  subordinata  all'attivazione,   presso
          l'ateneo di cui al presente comma, dei  corsi  universitari
          che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 
              125. I competenti organi dell'universita'  degli  studi
          di Trento possono disporre la nomina a professore di  prima
          fascia, di associato ovvero di  ricercatore,  per  chiamata
          diretta,  di  studiosi  che  rivestano  presso  universita'
          straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
          dall'ordinamento  universitario  italiano,   nella   misura
          massima, per l'universita' di Trento, del trenta per  cento
          delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun
          tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
          comma   si   applica   anche,    nella    misura    massima
          rispettivamente del cinquanta e  del  settanta  per  cento,
          all'universita'  istituita  nel  territorio  della  regione
          autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo  istituito  nella
          provincia autonoma di Bolzano; tali misure  possono  essere
          ulteriormente  derogate  previa  intesa  con  il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              126. L'universita' degli studi di Trento e  gli  atenei
          di cui al  comma  120  possono  istituire  la  facolta'  di
          scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
          in  scienze  della  formazione  primaria   e'   subordinata
          all'avvenuta soppressione  dei  corsi  di  studio  ordinari
          triennali  e  quadriennali  rispettivamente  della   scuola
          magistrale e degli istituti magistrali. 
              127. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al comma 95, lettera c),  al  fine  di  favorire  la
          realizzazione    degli    accordi     di     collaborazione
          internazionale  dell'universita'  di   Trento,   volti   al
          conferimento del titolo di dottore di ricerca,  nell'ambito
          di programmi dell'Unione europea,  il  medesimo  titolo  e'
          rilasciato dalla universita'  di  cui  al  presente  comma,
          limitatamente ai dottorati di cui e'  sede  amministrativa.
          In tali casi la commissione di valutazione  delle  tesi  di
          dottorato, di cui all'art. 73 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'  sostituita  da
          una commissione nominata dal rettore,  composta  da  cinque
          esperti del settore, di cui almeno due professori  ordinari
          e un professore  associato.  Almeno  due  componenti  della
          commissione   non   devono   appartenere   alla    predetta
          universita'. 
              128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre  con
          leggi provinciali, ai sensi dell'art. 17  del  testo  unico
          delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto  speciale
          per il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,  la
          concessione di contributi a favore  dell'universita'  degli
          studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
          per  l'attuazione  di  specifici   programmi   e   progetti
          formativi. 
              129. Al secondo  comma  dell'art.  44  della  legge  14
          agosto  1982,  n.  590,  la  parola:  "contestualmente"  e'
          sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 
              130. L'ultimo periodo del comma 14  dell'art.  8  della
          legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai seguenti: "Il
          collegio  dei  revisori  e'  composto  da  cinque  revisori
          ufficiali dei conti  nominati  d'intesa  tra  i  Presidenti
          delle due Camere, all'inizio  di  ciascuna  legislatura,  e
          individuati tra gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori
          contabili. Il  mandato  dei  membri  del  collegio  non  e'
          rinnovabile". 
              131. 
              132. I comuni possono, con provvedimento  del  sindaco,
          conferire funzioni di prevenzione (91) e accertamento delle
          violazioni in materia di  sosta  a  dipendenti  comunali  o
          delle societa' di  gestione  dei  parcheggi,  limitatamente
          alle   aree   oggetto   di   concessione.   La    procedura
          sanzionatoria   amministrativa   e   l'organizzazione   del
          relativo servizio sono di competenza  degli  uffici  o  dei
          comandi  a  cio'  preposti.  I  gestori  possono   comunque
          esercitare tutte le azioni  necessarie  al  recupero  delle
          evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,  ivi  compresi
          il rimborso delle spese e le penali. 
              133. Le funzioni di cui al  comma  132  sono  conferite
          anche al personale ispettivo  delle  aziende  esercenti  il
          trasporto pubblico di persone nelle  forme  previste  dagli
          articoli 22 e 25 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e
          successive modificazioni. A  tale  personale  sono  inoltre
          conferite, con le stesse modalita' di cui al primo  periodo
          del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
          materia di circolazione e sosta sulle corsie  riservate  al
          trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma  4,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,  previo
          parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
          disciplinate  le  procedure  per  la  autorizzazione   alla
          installazione ed esercizio di impianti per  la  rilevazione
          degli accessi di veicoli ai centri storici e  alle  zone  a
          traffico limitato delle citta'  ai  fini  dell'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni in tema di  limitazione
          del traffico veicolare e della irrogazione  delle  relative
          sanzioni. Con lo stesso  regolamento  sono  individuate  le
          finalita'   perseguibili   nella   rilevazione   e    nella
          utilizzazione dei dati, nonche' le  categorie  di  soggetti
          che possono accedere ai dati  personali  rilevati  a  mezzo
          degli impianti. 
              134. Al comma 5 dell'art. 5 della legge 7  marzo  1986,
          n. 65, la parola: "portano" e' sostituita  dalle  seguenti:
          "possono, previa deliberazione in tal senso  del  consiglio
          comunale, portare". 
              135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5
          della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni  per  il
          Ministero  della  difesa  provvede  il  rappresentante  del
          Governo competente per territorio. 
              136. In attesa della nuova  disciplina  in  materia  di
          ordinamento  degli  enti  locali  e   degli   istituti   di
          partecipazione popolare,  e'  consentito  il  contemporaneo
          svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
          referendum  abrogativi  nazionali  che  dovranno  svolgersi
          nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
          disposizione,  si  applicano   le   norme   relative   alle
          consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
          verranno stabilite, anche in deroga al  disposto  dell'art.
          17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno.  Con   lo   stesso   decreto   sono
          determinati i criteri di ripartizione delle spese  tra  gli
          enti interessati, in ragione del numero dei  referendum  di
          competenza di ciascun ente. 
              137. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
          e delle norme di attuazione. 
              138. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana.  La  presente  legge,
          munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita  nella
          Raccolta ufficiale degli atti  normativi  della  Repubblica
          italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla
          e di farla osservare come legge dello Stato.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto
          1998, n. 315 (Interventi finanziari per l'universita' e  la
          ricerca), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          1998, n. 202. 
              (Omissis). 
              4. Le universita' possono utilizzare personale  docente
          in servizio presso  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di
          svolgere  compiti  di  supervisione  del  tirocinio  e   di
          coordinamento del medesimo con altre  attivita'  didattiche
          nell'ambito di corsi di laurea in scienze della  formazione
          primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
          nelle scuole secondarie. Le modalita' di  utilizzazione  di
          detto personale sono determinate con decreti del  Ministero
          della pubblica istruzione, nel limite di un  onere  per  il
          bilancio  dello  Stato,  relativo   alla   spesa   per   la
          sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi  per
          il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999  e  di  lire  50
          miliardi  a  decorrere  dal  2000.   In   sede   di   prima
          applicazione delle disposizioni del  presente  comma,  tali
          modalita' sono individuate  nella  concessione  di  esoneri
          parziali   dal   servizio.   Gli   atenei,   con    proprie
          disposizioni, adottano apposite  procedure  di  valutazione
          comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
          sulla  base   di   criteri   generali   determinati   dalla
          commissione di cui all'art.  4,  comma  5,  della  legge  9
          maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita'  di
          partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
          Delle commissioni incaricate  dagli  atenei  di  provvedere
          alle   valutazioni   comparative   fanno   comunque   parte
          componenti designati dall'amministrazione scolastica. 
              5. Per le finalita' di cui al comma  4  possono  essere
          altresi'  utilizzati  per  periodi  non  superiori   a   un
          quinquennio, docenti e dirigenti  scolastici  della  scuola
          elementare, su richiesta  delle  strutture  didattiche  dei
          corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel  limite  del
          contingente previsto dall'art. 456,  comma  13,  del  testo
          unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297 . Le utilizzazioni sono disposte con  le  procedure  di
          cui al  comma  4  sui  posti  gia'  disponibili  e  che  si
          renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6. 
              (Omissis).». 
              - La legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in  materia  di
          accessi  ai  corsi  universitari),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183. 
              - La legge 21 dicembre  1999,  n.  508  (Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto-legge 25 settembre 2002,  n.  212  (Misure
          urgenti  per   la   scuola,   l'universita',   la   ricerca
          scientifica e tecnologica e l'alta formazione  artistica  e
          musicale), convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
          novembre  2002,  n.268,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 novembre 2002, n. 276. 
              - Si riportano gli articoli  4,  8  e  11  del  decreto
          legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione  delle
          norme generali relative  alla  scuola  dell'infanzia  e  al
          primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1 della  legge
          28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          2 marzo 2004, n. 51, S.O.: 
              «Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi).  -  1.  Il
          primo  ciclo  d'istruzione  e'  costituito   dalla   scuola
          primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
          caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di
          otto anni  e  costituisce  il  primo  segmento  in  cui  si
          realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 
              2. La scuola primaria, della durata di cinque anni,  e'
          articolata in un  primo  anno,  raccordato  con  la  scuola
          dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
          di base, e in due periodi didattici biennali. 
              3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
          tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
          un terzo anno, che completa  prioritariamente  il  percorso
          disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo  con
          il secondo ciclo. 
              4. Il  passaggio  dalla  scuola  primaria  alla  scuola
          secondaria di primo grado avviene a seguito di  valutazione
          positiva al termine del secondo periodo didattico biennale. 
              5. Il  primo  ciclo  di  istruzione  ha  configurazione
          autonoma rispetto al  secondo  ciclo  di  istruzione  e  si
          conclude con l'esame di Stato. 
              6.  Le  scuole  statali  appartenenti  al  primo  ciclo
          possono essere aggregate tra loro in  istituti  comprensivi
          anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti  sullo
          stesso territorio.». 
              «Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La
          valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
          comportamento  degli  alunni  e  la  certificazione   delle
          competenze da essi  acquisite,  sono  affidate  ai  docenti
          responsabili  delle  attivita'   educative   e   didattiche
          previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'
          affidata la valutazione dei periodi didattici ai  fini  del
          passaggio al periodo successivo. 
              2.  I   medesimi   docenti,   con   decisione   assunta
          all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla  classe
          successiva,  all'interno  del  periodo  biennale,  in  casi
          eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
              3. Il miglioramento dei  processi  di  apprendimento  e
          della  relativa   valutazione,   nonche'   la   continuita'
          didattica, sono assicurati anche attraverso  la  permanenza
          dei docenti nella sede di titolarita' almeno per  il  tempo
          corrispondente al periodo didattico. 
              4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
          sono  ammessi  a  sostenere  esami  di  idoneita'  per   la
          frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.  La
          sessione di esami e' unica. Per  i  candidati  assenti  per
          gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
          devono  concludersi   prima   dell'inizio   delle   lezioni
          dell'anno scolastico successivo.» 
              «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
          della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
          e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti  dell'orario
          annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art.  10.
          Per casi eccezionali, le  istituzioni  scolastiche  possono
          autonomamente  stabilire  motivate  deroghe   al   suddetto
          limite. 
              2.  La  valutazione,   periodica   e   annuale,   degli
          apprendimenti  e  del  comportamento  degli  allievi  e  la
          certificazione delle  competenze  da  essi  acquisite  sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita' educative e  didattiche  previsti  dai  piani  di
          studio  personalizzati.  Sulla  base  degli   esiti   della
          valutazione   periodica,   le    istituzioni    scolastiche
          predispongono  gli  interventi   educativi   e   didattici,
          ritenuti  necessari  al  recupero  e  allo  sviluppo  degli
          apprendimenti. 
              3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
          del passaggio al terzo anno, avendo cura  di  accertare  il
          raggiungimento  di  tutti  gli  obiettivi   formativi   del
          biennio, valutando altresi' il comportamento degli  alunni.
          Gli  stessi,  in  casi  motivati,  possono  non   ammettere
          l'allievo alla classe successiva  all'interno  del  periodo
          biennale. 
              4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
          si conclude con un esame di Stato, al  quale  sono  ammessi
          gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis. 
              4-bis. Il consiglio di classe, in sede  di  valutazione
          finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame  di
          Stato gli alunni frequentanti il terzo  anno  della  scuola
          secondaria  di  primo  grado,  formulando  un  giudizio  di
          idoneita'  o,  in  caso  negativo,  un  giudizio   di   non
          ammissione all'esame medesimo. 
              4-ter. L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli generali e specifici  di  apprendimento  conseguiti
          dagli studenti. I testi relativi alla suddetta  prova  sono
          scelti dal Ministro della pubblica  istruzione  tra  quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI),   conformemente   alla    direttiva
          periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati  alle
          istituzioni scolastiche competenti. 
              5. Alle classi seconda e  terza  si  accede  anche  per
          esame di idoneita',  al  quale  sono  ammessi  i  candidati
          privatisti che abbiano compiuto  o  compiano  entro  il  30
          aprile     dell'anno     scolastico     di     riferimento,
          rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di  eta'
          e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
          classe della scuola secondaria di primo  grado,  nonche'  i
          candidati  che  abbiano  conseguito  il  predetto   titolo,
          rispettivamente, da almeno uno o due anni. 
              6. All'esame di Stato di cui al comma  4  sono  ammessi
          anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
          30  aprile  dell'anno   scolastico   di   riferimento,   il
          tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
          di ammissione alla prima classe della scuola secondaria  di
          primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati  che  abbiano
          conseguito il predetto titolo da almeno  un  triennio  e  i
          candidati che nell'anno in corso compiano ventitre' anni di
          eta'. 
              7. Il miglioramento dei  processi  di  apprendimento  e
          della  relativa   valutazione,   nonche'   la   continuita'
          didattica, sono assicurati anche attraverso  la  permanenza
          dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il  tempo
          corrispondente al periodo didattico.». 
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257, S.O. 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14
          gennaio 2011, n. 10, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009,  n.   89   (Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. 
              - Il decreto ministeriale 10  settembre  2010,  n.  249
          (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei
          requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli
          insegnanti  della  scuola   dell'infanzia,   della   scuola
          primaria e della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo
          grado, ai sensi dell'art. 2,  comma  416,  della  legge  24
          dicembre   2007,   n.   244),   emanato    dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2012, n. 263 (Regolamento recante  norme  generali  per  la
          ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico   dei
          Centri d'istruzione per gli adulti, ivi  compresi  i  corsi
          serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  124,  della
          legge 13 luglio 2015  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              «124.  Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi   alla
          funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di
          ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e   strutturale.   Le
          attivita'  di  formazione  sono  definite   dalle   singole
          istituzioni scolastiche in coerenza con il piano  triennale
          dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
          di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
          nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,
          adottato  ogni  tre   anni   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
          le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.». 
                               Art. 2 
 
          Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli 
 
  1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui  all'articolo
1, comma 2, e' articolato in: 
    a) un concorso pubblico nazionale, indetto su  base  regionale  o
interregionale, di cui al Capo II; 
    b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova; 
    c) una procedura di  accesso  ai  ruoli  a  tempo  indeterminato, previa positiva valutazione del
percorso annuale di formazione iniziale e
prova.
  2. Il percorso annuale di formazione
iniziale e prova e' disciplinato ai sensi del
Capo III.
  3. abrogato da finanziaria 2019; diceva:(Il percorso annuale di formazione iniziale e prova  e'  realizzato  attraverso  una  collaborazione
strutturata  e  paritetica  fra  scuola,  universita'  e  istituzioni
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  di  seguito
denominate  «istituzioni  AFAM»,  con  una  chiara  distinzione   dei
rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si  esplicita  nella
progettazione, gestione e monitoraggio del percorso annuale di formazione iniziale e prova,  effettuati
tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale  di  cui
all'articolo 9, comma 7.) 
  4. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova ha l'obiettivo di sviluppare  e  rafforzare  nei
futuri docenti: 
    a)  le   competenze   culturali,   disciplinari,   didattiche   e
metodologiche, in relazione  ai  nuclei  fondanti  dei  saperi  e  ai
traguardi di competenza fissati per gli studenti; 
    b)  le  competenze  proprie  della  professione  di  docente,  in
particolare pedagogiche,  relazionali,  valutative,  organizzative  e
tecnologiche,  integrate   in   modo   equilibrato   con   i   saperi
disciplinari; 
    c) la capacita' di progettare  percorsi  didattici  flessibili  e
adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire  l'apprendimento
critico e consapevole e  l'acquisizione  delle  competenze  da  parte
degli studenti; 
    d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica. 
  5. abrogato da finanziaria 2019; diceva:(Ai fini di cui all'articolo 1,  comma  3,  il  percorso annuale di formazione iniziale e prova  e'
progettato e realizzato in coordinamento con il  Piano  nazionale  di
formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della  legge  13  luglio
2015, n. 107.) 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'art. 1, comma 124, della  legge
          13 luglio 2015, si veda nelle note all'art. 1. 

Capo II
Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali

                               Art. 3 
 
                   Bando di concorso e commissioni 
 
  1. Con decreto del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' indetto, su base regionale,  il  concorso  nazionale
per esami  e  titoli  per  selezionare  i  candidati  ai posti comuni e di sostegno nella  scuola  secondaria.
In caso di esiguo  numero  dei  posti  conferibili,  il  concorso  e'
indetto su base interregionale. 
  2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime  autorizzatorio
previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, con cadenza biennale, per la copertura dei  posti  della  scuola
secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo 
e nel secondo anno scolastico successivi  a  quello  in  cui  
e'  previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 
  3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del  concorso
sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel
limite corrispondente ai posti che si prevede si  rendano  vacanti  e
disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno  scolastico
successivi a quello in cui e'  previsto  l'espletamento  delle  prove
concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli
anni successivi.
  4. Nel bando di concorso sono  previsti  contingenti  separati,  in
ciascuna sede concorsuale  regionale  o  interregionale,  per  ognuna
delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: 
    a)  posti  relativi  alle  classi  di  concorso  per  la   scuola
secondaria di primo e secondo  grado; 
    b)  posti  relativi  alle  classi  di  concorso   di   insegnante
tecnico-pratico per la scuola secondaria; 
    c) posti di sostegno. 
  5. I candidati indicano nella domanda di  partecipazione  in  quale
regione e  per  quali  contingenti  di  posti  intendono  concorrere.
Ciascun candidato  puo'  concorrere  in  una  sola  regione, per una sola classe di concorso, distintamente
per la scuola secondaria di primo e di
secondo grado, nonche' per il sostegno, qualora in possesso
dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. 
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
individuati i criteri di composizione delle
commissioni giudicatrici e i requisiti che
devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali,
i punteggi ad esse attribuiti e i relativi
criteri di valutazione; la tabella dei titoli
accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore
al 20 per cento del punteggio complessivo,
tra i quali sono particolarmente valorizzati
il titolo di dottore di ricerca, il possesso di
abilitazione specifica conseguita attraverso
percorsi selettivi di accesso, il superamento
delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche
classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalita'
di gestione delle procedure concorsuali a
cura degli uffici scolastici regionali. Con il
medesimo decreto e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione
delle tracce delle prove d'esame e delle
relative griglie di valutazione. 
  7. Abrogato dalla finanziaria 2019; diceva:(Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del decreto di cui al comma 6,  sono  individuati,  anche  con
riferimento alla procedura  di  cui  all'articolo  17,  comma  7:  le
modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici
scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione  di
valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di  cui
agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri  di  valutazione;  le
modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi  di
tirocinio, di  cui  all'articolo  12,  nonche'  di  assegnazione  dei
tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e  il  loro
punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso
di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione, fino ad un  massimo  di  12  in  aggiunta  a  quelli
previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con
il medesimo  decreto  e'  costituita  una  commissione  nazionale  di
esperti per la definizione dei programmi e delle tracce  delle  prove
di esame.) 
  8. Abrogato dalla finanziaria 2019; diceva:(Le commissioni di  cui  ai  commi  6  e  7  comprendono  esperti
provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM.)
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  39,  comma  3,  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di  incentivazione  del   part-time).   -
          (Omissis). 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
                               Art. 4 
 
                         Classi di concorso 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  coerenza  tra  gli   insegnamenti
impartiti, le classi disciplinari di titolarita'  dei  docenti  e  le
classi dei corsi di laurea, dei corsi  di  laurea  magistrale  e  dei
corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi'  un  piu'  adeguato
utilizzo  professionale  del  personale  docente  in  relazione  alle
innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015,
n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base  a
principi di semplificazione e flessibilita', nonche'  ai  fini  della
valorizzazione culturale della  professione  docente,  le  classi  di
concorso dei docenti e degli insegnanti  tecnico  pratici  di  scuola
secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di  laurea
magistrale e di diploma di I e di II livello. 
  2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1,  sono  previsti  i
pareri,  da  rendere  nel  termine  di  45  giorni,   del   Consiglio
universitario  nazionale  e  del  Consiglio  nazionale   per   l'alta
formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi  di
concorso di relativa  competenza,  nonche'  del  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233.
  3. Abrogato dalla finanziaria 2019; diceva: (Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3,
e in coordinamento con il Piano nazionale di  formazione  di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche  attivita'
formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano  di
integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti
anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe
disciplinare di titolarita'  o  la  tipologia  di  posto  incluso  il
passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base
delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale  dal
relativo contratto collettivo nazionale integrativo.) 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
          si veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 5 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera  a),  il  possesso
congiunto di: 
    a)  il possesso dell'abilitazione specifica sulla
classe di concorso oppure laurea magistrale o  a  ciclo  unico,  oppure  diploma  di  II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  concorso
vigenti alla data di indizione del concorso; 
    b) 24 crediti formativi universitari  o  accademici,  di  seguito
denominati CFU/CFA, acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro
ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie
didattiche. 
  2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: 
    a)  laurea,  oppure  diploma  dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo  equipollente  o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di
indizione del concorso; 
    b) 24  CFU/CFA  acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o
extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro
ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie
didattiche. 
  3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 o al comma 2, del
presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per
le attivita' di sostegno didattico agli alunni
con disabilita' di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al
comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola
secondaria di primo o secondo grado. 
  4. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono,  altresi',
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei  quali
sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai  commi  1,  lettera  b),  e  2,
lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita'  organizzative  del
conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli  eventuali
costi a carico degli interessati, nonche' gli  effetti  sulla  durata
normale  del  corso  per  gli  studenti  che  eventualmente   debbano
conseguire detti crediti in forma aggiuntiva  rispetto  al  piano  di
studi curricolare. 
  4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per
altro grado di istruzione sono esentati dal
conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi
1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla
classe di concorso ai sensi della normativa
vigente.
  4-ter. Il superamento di tutte le prove
concorsuali, attraverso il conseguimento dei
punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le
medesime classi di concorso;

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 6 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Il concorso per i posti comuni prevede tre prove  di  esame,  delle  quali  due,  a
carattere nazionale, sono scritte e una orale. Il concorso per i
posti di sostegno prevede una prova scritta
a carattere nazionale e una orale.
  2. La prima prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle
conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso.
Nel caso delle classi di concorso concernenti  le  lingue  e  culture
straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua  prescelta. La prima
prova scritta e' superata dai candidati che
conseguono il punteggio minimo di sette
decimi o equivalente. Il superamento della
prova e' condizione necessaria perche' sia
valutata la prova successiva. 
  3. La seconda prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo  di  valutare  il  grado
delle  conoscenze  e  competenze  del  candidato   sulle   discipline
antropo-psico-pedagogiche   e   sulle   metodologie   e    tecnologie
didattiche. La seconda prova scritta e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova e' condizione necessaria per accedere alla prova orale. 
  4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado
delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della
classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea
almeno al livello B2 del quadro comune
europeo nonche' il possesso di adeguate
competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La
prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed
e' superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo di sette decimi o equivalente. 
  5. La prova scritta per i candidati a
posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del
candidato sulla pedagogia speciale, sulla
didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova e' superata
dai candidati che conseguono un punteggio
minimo di sette decimi o equivalente. Il
superamento della prova e' condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.


				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
  1. In ciascuna sede concorsuale, la
graduatoria dei vincitori per ogni classe di
concorso e per il sostegno e' compilata sulla
base della somma dei punteggi riportati
nelle prove di cui all'articolo 6 e nella
valutazione dei titoli, effettuata per i soli
candidati che abbiano superato tutte le
prove previste. La predetta graduatoria e'
composta da un numero di soggetti pari, al
massimo, ai posti messi a concorso. Le
graduatorie hanno validita' biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a
quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle
graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio,
fermo restando il diritto di cui all'articolo
3, comma 3, secondo periodo.
  2. Abrogato da finanziaria 2019, diceva: (In ciascuna sede concorsuale e per i posti di  sostegno  di  cui
all'articolo 3, comma 4, lettera c),  la  graduatoria  di  merito  e'
compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base  al
punteggio riportato nella prova aggiuntiva  di  cui  all'articolo  6,
comma 5, e per il restante  30%  in  base  alla  somma  dei  punteggi
riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e  nella
valutazione dei titoli, effettuata per i  soli  candidati  che  hanno
superato tutte le prove previste.) 
  3. Abrogato da finanziaria 2019, diceva: (I candidati che hanno  superato  tutte  le  prove  previste  per
ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle  graduatorie  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti  messi  a
concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4.) 
  4. Abrogato da finanziaria 2019, diceva: (I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano
presenti in posizione utile in piu' graduatorie sono tenuti a  optare
per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo  percorso
FIT. Effettuata l'opzione, essi sono cancellati  da  tutte  le  altre
graduatorie ove sono  presenti.  Coloro  che  non  effettuano  alcuna
opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia' pubblicate  alla
data del 30 giugno. I posti del primo scaglione  corrispondenti  alle
cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per  scorrimento
delle relative graduatorie, purche' entro il termine  perentorio  del
31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa
data, ovvero i posti  corrispondenti  a  vincitori  che,  pur  avendo
optato, non si  avviano  al  percorso annuale di formazione iniziale e prova,  sono  recuperati  l'anno
successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso annuale di formazione iniziale e prova con  il
secondo  scaglione.   I   posti   del   secondo   scaglione   rimasti
eventualmente liberi per qualunque motivo alla data  del  31  agosto,
sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita' e i  termini
di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono
stabiliti dal bando di concorso.) 
  5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo  i  posti
disponibili,  l'istituzione scolastica nella  regione  in  cui   hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili,  cui  essere  assegnati  per
svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle
graduatorie, risultino presenti in posizione
utile sia nella graduatoria relativa a una
classe di concorso sia nella graduatoria
relativa al sostegno, sono tenuti a optare
per una sola di esse e ad accettare la
relativa immissione in ruolo.

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							

Capo III
Percorso annuale di formazione iniziale e prova

                               Art. 8 
 
      Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 
 
  1. I vincitori del concorso di cui  al  Capo  II  sottoscrivono  un
contratto triennale retribuito di formazione  iniziale,  tirocinio  e
inserimento, di  seguito  denominato  contratto  FIT,  con  l'Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto  ai
sensi dell'articolo  7,  comma  5.  Il  pagamento  del  corrispettivo
previsto e' effettuato con ordini collettivi di  pagamento  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  2. Le condizioni normative ed economiche dei  primi  due  anni  del
contratto FIT sono definite  in  sede  di  contrattazione  collettiva
nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta  nel  limite  delle
risorse disponibili nel  Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,
nonche'   delle   risorse   corrispondenti   alle   supplenze   brevi
effettivamente svolte nel secondo anno di contratto. 
  3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le  medesime  condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 
  4. Nelle  more  della  regolamentazione  del  contratto  collettivo
nazionale, la determinazione del trattamento  economico  e  normativo
spettante al  titolare  di  contratto  FIT  e'  rimessa  al  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i
contenuti  con  proprio  decreto,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  5. Fermo restando che i criteri di  valutazione  non  sono  oggetto
della contrattazione per il contratto FIT, la  medesima  avviene  nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto  e  in  applicazione
dei seguenti principi direttivi: 
    a) il contratto  e'  risolto  di  diritto  nel  caso  di  assenze
ingiustificate,   di   mancato   conseguimento   del    diploma    di
specializzazione,   di   mancato   superamento   delle    valutazioni
intermedie; 
    b) il contratto prevede un inserimento  graduale  nella  funzione
docente,   anche   con   effettuazione   di   supplenze   con   piena
responsabilita'  didattica,  secondo  le  modalita'  previste   dagli
articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede  la  copertura
di posti vacanti e disponibili; 
    c) il contratto e' sospeso nel caso  di  impedimenti  temporanei,
per  un  periodo  massimo  complessivo  di  un   anno,   e   riprende
successivamente  fino  al  completamento  del  triennio.  Qualora  la
sospensione  avvenga  durante  il  corso  di   specializzazione,   il
ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile  in  caso
di assenza complessivamente superiore  al  limite  determinato  dalle
universita'  o  dalle  istituzioni  AFAM,   altrimenti   al   cessare
dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno,
il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile  in  caso
di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti  al
cessare dell'impedimento; 
    d) il titolare di contratto FIT  su  posto  comune  e'  tenuto  a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a
completare  la  propria  preparazione  professionale  con   ulteriori
attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con
le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b); 
    e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto  a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante  il  secondo  e  il  terzo
anno,  a  completare  la  propria  preparazione   professionale   con
ulteriori   attivita'   formative   nel   campo    della    didattica
dell'inclusione  scolastica,  con  tirocini   formativi   diretti   e
indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b). 
  6. La sottoscrizione  dei  contratti  FIT  comporta  la  successiva
indisponibilita' dei posti  complessivamente  occorrenti,  a  livello
regionale, per lo svolgimento del terzo anno del  percorso annuale di formazione iniziale e prova,  per
ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta  e  dalla
conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso  di
mancato superamento della  valutazione  finale  del  terzo  anno  del
percorso annuale di formazione iniziale e prova, ai sensi dell'articolo 13. 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  197,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              197.  Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma. 
              (Omissis).». 
                       Art. 9                         
 Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
 
         Primo anno di contratto e corso di specializzazione 
 
  1. I titolari di contratto  FIT  su  posto  comune  sono  tenuti  a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di  specializzazione
per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine  il  relativo
diploma di specializzazione. Il corso e'  istituito,  in  convenzione
con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM
o   loro   consorzi   ed   e'    organizzato,    anche    in    forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle  scuole.  Il
corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri  a  carico  dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del  costo  standard
per specializzando. 
  2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui  al
comma 1 e' determinato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   tenendo   conto   del   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su  proposta  della  Conferenza
nazionale di cui all'articolo  14  e  fermi  restando  i  pareri  del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla  normativa
vigente.  L'ordinamento  corrisponde  ad  un  totale  di  60  CFU/CFA
articolati in: 
    a)  corsi  di  lezioni,  seminari  e  laboratori   destinati   al
completamento della  preparazione  degli  iscritti  nel  campo  della
didattica di tutte le discipline afferenti alla classe  di  concorso,
della  pedagogia,  della  pedagogia  speciale   e   della   didattica
dell'inclusione,  della  psicologia,  della   valutazione   e   della
normativa  scolastica,  puntando  alla  maturazione  progressiva   di
competenze pedagogico-didattico-relazionali; 
    b) attivita' di tirocinio  diretto,  alle  quali  sono  destinati
almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale
di appartenenza, in presenza del docente  della  classe  e  sotto  la
guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; 
    c)    attivita'    di    tirocinio     indiretto,     finalizzate
all'accompagnamento     riflessivo      dell'esperienza      maturata
nell'attivita' di cui alla lettera  b),  alle  quali  sono  destinati
almeno 6 CFU/CFA; 
    d)   attivita'    formative    opzionali,    aggiuntive,    volte
all'acquisizione  di  competenze   linguistiche   nella   prospettiva
dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL. 
  3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono  tenuti  a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di  specializzazione
in pedagogia e  didattica  speciale  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico e l'inclusione scolastica e  a  conseguire  al  termine  il
relativo diploma di  specializzazione.  Il  corso  e'  istituito,  in
convenzione con l'Ufficio  scolastico  regionale,  da  universita'  o
istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato,  anche  in  forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle  scuole.  Il
corso prevede la frequenza obbligatoria, con  oneri  a  carico  dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del  costo  standard
per specializzando. 
  4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui  al
comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad  un  totale
di 60 CFU/CFA articolati in: 
    a)  corsi  di  lezioni,  seminari  e  laboratori   destinati   al
completamento della  preparazione  degli  iscritti  nel  campo  della
pedagogia speciale e  della  didattica  per  l'inclusione  scolastica
relative alle discipline afferenti alla classe di  concorso,  nonche'
della  valutazione  e  della  normativa  scolastica,  puntando   alla
maturazione           progressiva            di            competenze
pedagogico-didattico-relazionali  e  relative  alla   didattica   per
l'inclusione scolastica; 
    b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno,  alle
quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU,  da  svolgere  presso  scuole
dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del  docente  di
sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico,  di  cui
all'articolo 12; 
    c)    attivita'    di    tirocinio     indiretto,     finalizzate
all'accompagnamento     riflessivo      dell'esperienza      maturata
nell'attivita' di cui alla lettera  b),  alle  quali  sono  destinati
almeno 6 CFU/CFA; 
    d)   attivita'    formative    opzionali,    aggiuntive,    volte
all'acquisizione di competenze linguistiche. 
  5. I corsi  di  specializzazione,  di  cui  ai  commi  1  e  3,  si
concludono  con  un  esame  finale  che  tiene  conto  dei  risultati
conseguiti dal titolare  di  contratto  FIT  in  tutte  le  attivita'
formative. Il titolare di contratto FIT  che  supera  l'esame  finale
consegue il relativo diploma di specializzazione. 
  6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale  e
i criteri di valutazione dei risultati  conseguiti  dai  contrattisti
sono stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  2.  La  commissione
comprende comunque un dirigente scolastico  dell'ambito  territoriale
di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti
della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese. 
  7. Per i corsi di specializzazione di cui  ai  commi  1  e  3  sono
previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di  cui
al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento,  comunque
comprendenti i docenti e i tutor del corso  e  i  rappresentanti  dei
corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla  realizzazione
delle attivita' formative. Ai  componenti  dell'organo  non  spettano
compensi, indennita', gettoni o altre utilita'  comunque  denominate,
ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche. 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270
          (Modifiche  al  regolamento   recante   norme   concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica), emanato  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  2004,  n.
          266. 
      	Art. 10                          
 
 Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
          Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni 
 
  1. II contratto FIT e' confermato per il secondo anno a  condizione
che il titolare abbia conseguito il diploma  di  specializzazione  di
cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e,  per  il  terzo  anno,  a
condizione che abbia  superato  con  esito  positivo  la  valutazione
intermedia alla fine del secondo anno. 
  2. Il titolare  di  contratto  FIT  su  posto  comune,  oltre  alle
attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera  d),  e'  tenuto  a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo  anno  di  contratto  un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario  o
accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA
complessivi  nel  biennio  in   ambiti   formativi   collegati   alla
innovazione e alla sperimentazione  didattica,  dei  quali  almeno  9
CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche
dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto  FIT  svolge
l'attivita' di insegnamento. 
  3. Il titolare di contratto FIT su  posto  comune,  sulla  base  di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata  e  fermi
restando gli altri  impegni  formativi,  nel  secondo  anno  effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori  a  15  giorni  nell'ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel  terzo  anno,  su
posti vacanti e disponibili. 
  4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine  di
graduatoria del concorso  e  nell'ambito  territoriale  in  cui  sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 2  e  3,  sul  quale  prestare  servizio  nel  terzo  anno  del
contratto. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sono disciplinati  le  modalita'  e  i  criteri  della
valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su  posti
comuni, nonche' la composizione  delle  relative  commissioni,  ferma
restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor
coordinatore, di cui all'articolo 12. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  disciplinata  l'assegnazione  delle
supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma  di
specializzazione. 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «(Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
                               Art. 11 
 
      Abrogato da finanziaria 2019; diceva: ( 
Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno 
 
  1. Il contratto di formazione iniziale  e  tirocinio  su  posto  di
sostegno e' confermato per  il  secondo  anno  a  condizione  che  il
titolare  di  contratto  FIT   abbia   conseguito   il   diploma   di
specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e),  e,  per
il terzo anno a condizione che abbia superato con esito  positivo  la
valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 
  2. Il titolare di contratto FIT su posto di  sostegno,  oltre  alle
attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera  e),  e'  tenuto  a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo  anno  di  contratto  un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario  o
accademico e coordinatore, di  cui  all'articolo  12,  ed  e'  tenuto
altresi' ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel  biennio  in  ambiti
formativi  collegati  alla  pedagogia  speciale  e   alla   didattica
dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e
20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori  possono  essere  frequentati
anche dai docenti della scuola in cui il titolare  di  contratto  FIT
svolge l'attivita' di insegnamento. 
  3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata  e  fermi
restando gli altri  impegni  formativi,  nel  secondo  anno  effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori  a  15  giorni  nell'ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel  terzo  anno,  su
posti vacanti e disponibili. 
  4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine  di
graduatoria del concorso  e  nell'ambito  territoriale  in  cui  sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 2  e  3,  sul  quale  prestare  servizio  nel  terzo  anno  del
contratto. 
  5. Il decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5,  disciplina  altresi'
la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per  i
posti di insegnamento di sostegno. 
  6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, e'  disciplinata
altresi'  l'assegnazione  delle  supplenze  di  cui   al   comma   3,
valorizzando il possesso del diploma di specializzazione. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
          Art. 12                          
 
 Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
                              Tirocinio 
 
  1. Il  tirocinio,  diretto  e  indiretto,  e'  parte  integrante  e
obbligatoria del percorso annuale di formazione iniziale e prova. Le attivita' di tirocinio sono  svolte
sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e  di
un  tutor  universitario  o  accademico  con  le  risorse   umane   e
finanziarie  allo  stato  disponibili.  Con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono
disciplinate la  modalita'  e  i  criteri  di  selezione,  la  durata
dell'incarico, la formazione  specifica,  i  compiti;  sono  altresi'
definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico,
fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n.  341.
I tutor scolastico e  coordinatore  possono  avvalersi  dell'esonero,
integrale  o  parziale,  dall'insegnamento,   nei   limiti   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. 
  2.  I  tutor  coordinatori  hanno   il   compito   di   curare   la
progettualita', l'organizzazione e il coordinamento  delle  attivita'
di tirocinio indiretto e diretto,  in  collaborazione  con  il  tutor
scolastico e  con  il  tutor  universitario  o  accademico.  I  tutor
coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni
intermedie e finali del percorso annuale di formazione iniziale e prova. I tutor scolastici sono docenti
delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio  diretto  e
hanno il compito di coordinare  le  attivita'  di  tirocinio  diretto
nell'istituzione  scolastica.  Partecipano   alla   definizione   dei
percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il
terzo anno del percorso annuale di formazione iniziale e prova. I tutor  universitari  sono  individuati
dalle  universita'  o  dalle  istituzioni  AFAM  e  costituiscono  il
riferimento universitario, o accademico, per le  attivita'  formative
previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con
i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e
dei seminari con i laboratori e i tirocini  svolti  dai  titolari  di
contratto FIT. 
  3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche
accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca  con  il  coordinamento  di  una  scuola   polo   all'interno
dell'ambito territoriale di riferimento, e  consta  di  attivita'  di
osservazione, analisi, progettazione e  successiva  realizzazione  di
attivita' di insegnamento e  funzionali  all'insegnamento,  sotto  la
guida  del  tutor  scolastico  e  in  collaborazione  con  il   tutor
coordinatore. 
  4.  Il  tirocinio  indiretto  e'  svolto  presso  l'universita'   o
l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e
consta di  attivita'  di  progettazione,  discussione  e  riflessione
valutativa sulle attivita' svolte nel  tirocinio  diretto,  sotto  la
guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con  i
tutor coordinatori. 
  5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria. 
  6. La valutazione finale del tirocinio tiene  conto  del  grado  di
sviluppo delle competenze professionali, in  relazione  agli  aspetti
metodologici, didattici, progettuali e relazionali,  sia  all'interno
della classe che dell'istituzione scolastica. 
  7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono  determinati
il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che  il
titolare di  contratto  FIT  deve  svolgere  nel  percorso  formativo
triennale,  nonche'  le  modalita'  di   individuazione   del   tutor
scolastico. 
          Note all'art. 12: 
              - Per il riferimenti alla legge 19  novembre  1990,  n.
          341 e all'art. 1, comma 4, della legge 3  agosto  1998,  n.
          315, si veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 13 
 
                          Accesso al ruolo 
 
  1. Il percorso annuale di formazione iniziale
e prova e' finalizzato  specificamente  a
verificare la padronanza degli standard professionali  da  parte  dei
docenti e si conclude con una valutazione  finale.  Con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli
standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale
incluse l'osservazione sul campo, la  struttura  del  bilancio  delle
competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di formazione iniziale
e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli
obblighi di cui all'articolo 438 del decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo  1,  comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  2. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (La commissione di valutazione finale per l'accesso ai  ruoli  di
cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal  dirigente  scolastico
della scuola ove il titolare di contratto FIT  ha  prestato  servizio
nel terzo anno  del  contratto  medesimo.  La  commissione  comprende
altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni  AFAM  impegnati
nei corsi di specializzazione di cui  all'articolo  9,  sia  i  tutor
universitario o accademico e coordinatore  dell'interessato,  nonche'
il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.) 
  3.  L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non siano valutati positivamente al
termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente e' cancellato
da ogni altra graduatoria, di merito, di
istituto o a esaurimento, nella quale sia
iscritto ed e' confermato in ruolo presso
l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica,
nel medesimo tipo di posto e classe di
concorso, per almeno altri quattro anni,
salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33,
commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti
successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
  4. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso
positivamente il percorso annuale di formazione iniziale e prova.  I  titolari  di  contratto  FIT  che
abbiano conseguito il diploma di specializzazione per  l'insegnamento
secondario ma  non  abbiano  concluso  positivamente,  per  qualunque
ragione, il percorso annuale di formazione iniziale e prova,  sono  riammessi  alla  parte  residua  del
percorso esclusivamente previo  superamento  di  un  nuovo  concorso,
fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente
conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e  6,
nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6. )
          Note all'art. 13: 
              - Per  il  riferimento   all'art.   438   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  si  veda  nelle  note
          all'art. 21. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  116,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «116. Il superamento del periodo  di  formazione  e  di
          prova  e'  subordinato  allo   svolgimento   del   servizio
          effettivamente prestato per almeno centottanta giorni,  dei
          quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi dal 79 all'82,
          della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la
          copertura  dei  posti   dell'istituzione   scolastica,   il
          dirigente scolastico propone gli incarichi  ai  docenti  di
          ruolo assegnati  all'ambito  territoriale  di  riferimento,
          prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti  e
          disponibili, al fine di garantire il regolare  avvio  delle
          lezioni, anche tenendo conto delle  candidature  presentate
          dai docenti medesimi e della  precedenza  nell'assegnazione
          della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo'
          utilizzare i docenti  in  classi  di  concorso  diverse  da
          quelle per le  quali  sono  abilitati,  purche'  posseggano
          titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina
          e percorsi formativi e  competenze  professionali  coerenti
          con gli insegnamenti  da  impartire  e  purche'  non  siano
          disponibili nell'ambito territoriale docenti  abilitati  in
          quelle classi di concorso. 
              80. Il dirigente  scolastico  formula  la  proposta  di
          incarico in coerenza con il  piano  triennale  dell'offerta
          formativa. L'incarico ha durata triennale ed  e'  rinnovato
          purche' in coerenza con il  piano  dell'offerta  formativa.
          Sono  valorizzati  il  curriculum,  le  esperienze   e   le
          competenze professionali e possono essere svolti  colloqui.
          La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli
          incarichi  conferiti  e  dei  curricula  dei  docenti  sono
          assicurate attraverso la pubblicazione  nel  sito  internet
          dell'istituzione scolastica. 
              81.  Nel  conferire  gli  incarichi  ai   docenti,   il
          dirigente scolastico e' tenuto a  dichiarare  l'assenza  di
          cause  di  incompatibilita'  derivanti   da   rapporti   di
          coniugio, parentela o affinita', entro  il  secondo  grado,
          con i docenti stessi. 
              82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico  e
          si perfeziona con l'accettazione del  docente.  Il  docente
          che riceva  piu'  proposte  di  incarico  opta  tra  quelle
          ricevute.  L'ufficio  scolastico  regionale   provvede   al
          conferimento degli incarichi ai  docenti  che  non  abbiano
          ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia
          del dirigente scolastico.». 
                               Art. 14 
 
Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
Conferenza nazionale per la  formazione  iniziale  e  l'accesso  alla
                         professione docente 
 
  1. E' istituita la Conferenza nazionale per la formazione  iniziale
e  l'accesso  alla  professione  docente,   di   seguito   denominata
Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema  di
cui all'articolo 1, comma 2, sulla base di un quadro  organico  delle
competenze della professione  docente,  da  aggiornare  continuamente
anche in  raffronto  con  i  principali  modelli  formativi  e  studi
internazionali. 
  2.  La  Conferenza  e'  costituita   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che  ne  stabilisce
composizione   e   regolamento   di   funzionamento.   E'    composta
pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico  e  dai
sistemi universitario e dell'alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. 
  3. La Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito a: 
    a) organizzazione, funzionamento e programmi  dei  percorsi  FIT,
articolati per curricula verticali; 
    b) ordinamenti didattici dei corsi  di  specializzazione  di  cui
all'articolo 9, commi 1 e 3. 
  4. Inoltre, la Conferenza: 
    a) monitora le attivita' e i risultati del  sistema,  promuovendo
eventuali azioni migliorative e correttive; 
    b) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione
iniziale e formazione in servizio dei docenti. 
  5.  Ai  componenti  della   Conferenza   non   spettano   compensi,
indennita', gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altre  utilita'
comunque denominate. I componenti della  Conferenza  provenienti  dal
sistema scolastico non sono esonerati dall'attivita' didattica. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							

Capo IV
Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie

                               Art. 15 
 
        Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune 
 
  1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui  all'articolo
9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento e'  utile  nelle
scuole secondarie paritarie,  per  insegnare  su  posto  comune,  con
contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al
requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della  legge  10
marzo 2000, n. 62. 
  2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono  insegnare  su  posto
comune  anche  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo   corso   di
specializzazione, per non piu' di tre anni  dall'immatricolazione  al
corso. 
  3. Possono  iscriversi  ai  percorsi  di  specializzazione  di  cui
all'articolo 9, comma 1, nell'ordine  di  una  graduatoria  stabilita
sulla  base  di  un  test  di  accesso  gestito   dalle   universita'
interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso  di  cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla  classe  di  concorso
per cui intendono  conseguire  la  specializzazione.  E'  considerato
titolo prioritario per  l'ammissione  al  corso  di  specializzazione
essere  titolare  di  contratti  di  docenza  per  almeno  nove   ore
settimanali  nella  scuola  secondaria  sulla  classe   di   concorso
interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una  scuola
paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 
  4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta  formativa  delle
universita' e delle istituzioni AFAM,  l'iscrizione  ai  percorsi  di
specializzazione avviene in sovrannumero rispetto  ai  vincitori  del
concorso  di  cui  all'articolo   3,   nell'ambito   di   contingenti
autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie
e tenuto conto  della  disponibilita'  di  personale  gia'  abilitato
all'insegnamento o specializzato. 
  5. Le spese della frequenza dei corsi  di  specializzazione  per  i
soggetti di  cui  al  comma  3  sono  integralmente  a  carico  degli
interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui  al  Capo
III. 
  6. Il possesso del titolo di specializzazione di  cui  al  presente
articolo non da' diritto  ad  agevolazioni  o  al  riconoscimento  di
titoli nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  presente
decreto. 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera  g)
          della legge 10 marzo 2000, n.  62  «Norme  per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              4. La parita' e' riconosciuta alle scuole  non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              (Omissis). 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              (Omissis). 
                               Art. 16 
 Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (
                    
Docenti su posto di sostegno 
 
  1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui  all'articolo
9 in pedagogia e didattica speciale  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico e l'inclusione scolastica e' utile nelle scuole  secondarie
paritarie, per insegnare su  posto  di  sostegno,  con  contratto  di
docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di
cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n.
62. 
  2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di
sostegno  anche  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  corso  di
specializzazione, per non piu' di tre anni  dall'immatricolazione  al
corso. 
  3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in  pedagogia  e
didattica  speciale  per  le  attivita'  di  sostegno   didattico   e
l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma  3,  nell'ordine
di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito
dalle universita' interessate, i soggetti in possesso  dei  requisiti
di accesso di cui all'articolo 5,  comma  3.  E'  considerato  titolo
prioritario per l'ammissione  al  corso  di  specializzazione  essere
titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove
ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per  almeno
tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti  siano
retribuiti sulla base di uno dei contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro del settore. 
  4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta  formativa  delle
universita' e  delle  istituzioni  AFAM,  l'iscrizione  al  corso  di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di  sostegno  didattico  e   l'inclusione   scolastica   avviene   in
sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di  cui  all'articolo
3,   nell'ambito   di   contingenti   autorizzati    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati  sulla
base del fabbisogno delle  scuole  paritarie  e  tenuto  conto  della
disponibilita'  di  personale  gia'  abilitato   all'insegnamento   o
specializzato. 
  5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al
presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e  ai
medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 
  6. Il possesso del titolo di specializzazione di  cui  al  presente
articolo non da' diritto  ad  agevolazioni  o  al  riconoscimento  di
titoli nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  presente
decreto. 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera  g)  della
          legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nelle note all'art. 15. 

Capo V
Fase transitoria

                               Art. 17 
 
  Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente 
 
  1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo  1,  comma  105,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50  per  cento  dei  posti  di
docente vacanti e disponibili  nelle  scuole  secondarie  e'  coperto
annualmente ai sensi dell'articolo 399  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie  ad  esaurimento  di
cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della  legge  29  dicembre
2006, n. 296, ferma  restando  la  procedura  autorizzatoria  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni. All'avvenuto esaurimento  delle  predette  graduatorie
per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono
a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. 
  2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,
n.  449,  e  successive  modificazioni,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: 
    a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1,  comma  114,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al  limite  percentuale
di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto  dal  bando,  sino  al  termine  di  validita'  delle
graduatorie medesime, fermo restando  il  diritto  all'immissione  in
ruolo per i vincitori del concorso; 
    b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del  comma  3,
al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui  alla
lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per  gli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche'  l'80%  per  gli  anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per  gli  anni  2022/2023  e
2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per  gli
anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,  sino  a
integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto; 
    c) Abrogata da finanziaria 2019; diceva: ( concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto  dei
posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e  b),  sono
destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per  l'anno  scolastico
2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022,  il  50%  per  gli
anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli  anni  scolastici  2026/2027  e
2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono
arrotondate per difetto;) 
    d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui  al
Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di
cui alle lettere a), e b). In prima applicazione, ai soggetti
che hanno svolto, nel corso degli otto anni
scolastici precedenti, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualita' di servizio anche non successive, valutabili come tali
ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione, e' riservato il 10 per cento dei posti.
In prima applicazione, i predetti soggetti
possono partecipare, altresi', alle procedure
concorsuali senza il possesso del requisito
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o
di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per
una tra le classi di concorso per le quali
abbiano maturato un servizio di almeno un
anno.
  3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in  ciascuna
regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto  entro
febbraio 2018, e' riservata ai docenti  in  possesso,  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  titolo   abilitante
all'insegnamento nella scuola secondaria  o  di  specializzazione  di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga  al  requisito
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e  articolo  5,  comma  2,
lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura
in un'unica regione per tutte le classi di concorso  o  tipologie  di
posto per le quali  sia  abilitato  o  specializzato.  Sono  altresi'
ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che
conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30  giugno
2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Gli insegnanti  tecnico-pratici  possono
partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle  graduatorie  ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine  di  superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti  a  termine,  per  la
partecipazione alla presente  procedura  straordinaria  e'  richiesto
l'ulteriore requisito di non  essere  titolari  di  un  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. 
  4. La graduatoria di merito regionale comprende  tutti  coloro  che
propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei
titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita  prova
orale di natura didattico-metodologica. Tra i  titoli  valutabili  e'
valorizzato il superamento di tutte le prove di  precedenti  concorsi
per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore di  ricerca.  Alla
prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e' riservato il  40
per cento del punteggio complessivo attribuibile. 
  5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma
2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione
iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale
percorso sono valutati e immessi in ruolo ai
sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria
di merito regionale e' soppressa al suo esaurimento.
  6.  Il  contenuto  del  bando,  i  termini  e   le   modalita'   di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale  e  di
valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono  disciplinati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  7. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (La procedura di cui al comma  2,  lettera  c),  e'  bandita  con
cadenza biennale  in  ciascuna  regione  e  per  ciascuna  classe  di
concorso e tipologia  di  posto,  ed  e'  riservata  ai  docenti  non
ricompresi tra quelli di cui al  comma  2  lettera  b),  che  abbiano
svolto  entro  il  termine  di   presentazione   delle   istanze   di
partecipazione un servizio di almeno tre anni  scolastici  anche  non
continuativi negli  otto  anni  precedenti,  pari  a  quello  di  cui
all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  in
applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3  maggio  1999,
n. 124, in deroga al  requisito  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun  soggetto  puo'
partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per  ciascuna
tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie  di  posto
per le quali abbia maturato un servizio di almeno un  anno  ai  sensi
del citato articolo 489 del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
297. Il primo concorso di cui al presente comma e' bandito  entro  il
2018. )
  8. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: 
(Le graduatorie di merito regionali sono predisposte  sulla  base
dei  titoli  posseduti  e  del  punteggio  conseguito   nelle   prove
concorsuali. Sono previste una prova scritta di  natura  disciplinare
ed  una  orale  di  natura  didattico-metodologica.  Tra   i   titoli
valutabili e'  valorizzato  il  superamento  di  tutte  le  prove  di
precedenti concorsi per il ruolo docente. )
  9. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: 
(Lo scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di  merito  regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2,  lettera
c)  e  comporta  l'ammissione  diretta  ad   un   percorso   biennale
disciplinato al  pari  del  primo  e  terzo  anno  del  percorso annuale di formazione iniziale e prova
costituito da un anno finalizzato  al  conseguimento  del  titolo  di
specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi
degli articoli 10, 11 e 13.  I  soggetti  ammessi  a  detto  percorso
possono essere destinatari di contratti di supplenza  durante  l'anno
dedicato al  conseguimento  del  titolo  di  specializzazione,  fermo
restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei
CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11,  predispongono  e  svolgono  il
progetto di ricerca-azione ivi previsto  sotto  la  guida  del  tutor
scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi  dell'articolo
13. )
  10. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: 
(Il contenuto del bando, i titoli valutabili,  i  termini  e  le
modalita'  di  presentazione  delle  istanze,   di   espletamento   e
valutazione delle prove e dei titoli, nonche' la  composizione  della
commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e  il
decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. )
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  105  e  114,
          della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie
          di cui, al comma  96,  lettera  b),  se  esaurite,  perdono
          efficacia  ai  fini  dell'assunzione   con   contratti   di
          qualsiasi tipo e durata. 
              (Omissis). 
              114. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, ferma restando la procedura  autorizzatoria,
          bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli
          ed  esami  per  l'assunzione  a  tempo   indeterminato   di
          personale  docente  per  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  come
          modificato dal comma 113  del  presente  articolo,  per  la
          copertura,   nei   limiti   delle    risorse    finanziarie
          disponibili,  di  tutti  i  posti  vacanti  e   disponibili
          nell'organico dell'autonomia, nonche' per i  posti  che  si
          rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto  bando
          sono valorizzati, fra i titoli  valutabili  in  termini  di
          maggiore punteggio: 
                a)  il  titolo   di   abilitazione   all'insegnamento
          conseguito  a  seguito  sia  dell'accesso  ai  percorsi  di
          abilitazione  tramite  procedure  selettive  pubbliche  per
          titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica  laurea
          magistrale o a ciclo unico; 
                b) il servizio prestato a tempo determinato,  per  un
          periodo continuativo non inferiore  a  centottanta  giorni,
          nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
          grado.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  399  del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O.: 
              «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso  ai  ruoli
          del personale docente della scuola  materna,  elementare  e
          secondaria, ivi compresi i licei artistici e  gli  istituti
          d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal  fine
          annualmente assegnabili, mediante concorsi  per  titoli  ed
          esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  alle
          graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3.  I   docenti   destinatari   di   nomina   a   tempo
          indeterminato   possono    chiedere    il    trasferimento,
          l'assegnazione  provvisoria  o  l'utilizzazione  in   altra
          provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo  servizio   nella
          provincia di  titolarita'.  La  disposizione  del  presente
          comma non si applica al personale di cui all'art. 21  della
          legge 5 febbraio  1992,  n.  104  e  al  personale  di  cui
          all'art. 33, comma 5, della medesima legge». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  605,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              «605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (Omissis). 
              c)  la  definizione   di   un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006-2006/2007,
          privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, erano inseriti negli elenchi compilati  ai  sensi  del
          decreto del Ministro della pubblica istruzione 13  febbraio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3
          maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel
          secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
          musicale nella scuola media  previsto  dall'art.  1,  comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale,  4ª  serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge previo parere delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
                b) il numero dei posti da mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
              c) i concorsi  consistono  in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                d)   la    prova    attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                e) ciascun candidato puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. Il comma 47 dell'art. 1  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
              "47. Per la copertura dei posti vacanti le  graduatorie
          dei  concorsi  pubblici  per  il  personale  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  approvate  successivamente   al   31
          dicembre  1993,  possono  essere  utilizzate  fino  al   31
          dicembre 1998". 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi dalla legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il  personale  di  cui  al  presente  comma   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole "31  dicembre  1997"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza   e   la   Presidenza   del   Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile  il
          segreto d'ufficio.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 400, comma  15,  e
          489  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: 
              «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - (Omissis). 
              15. La graduatoria di merito e'  compilata  sulla  base
          della somma dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle
          prove scritte, grafiche o pratiche,  nella  prova  orale  e
          nella valutazione dei titoli. La  predetta  graduatoria  e'
          composta da un numero di  soggetti  pari,  al  massimo,  ai
          posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 
              (Omissis).». 
              «Art.   489   (Periodi    di    servizio    utili    al
          riconoscimento). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui  ai
          precedenti articoli  il  servizio  di  insegnamento  e'  da
          considerarsi come anno scolastico intero  se  ha  avuto  la
          durata prevista  agli  effetti  della  validita'  dell'anno
          dall'ordinamento  scolastico  vigente  al   momento   della
          prestazione. 
              2. I periodi di congedo e di aspettativa  retribuiti  e
          quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai
          fini   del   computo   del   periodo   richiesto   per   il
          riconoscimento.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  11,  comma  14,  della
          legge 3  maggio  1999,  n.  124  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. 
              Art. 11 (Disposizioni varie). - (Omissis). 
              14. Il comma 1 dell'art. 489  del  testo  unico  e'  da
          intendere nel senso che il servizio di insegnamento non  di
          ruolo prestato a decorrere dall'anno  scolastico  1974-1975
          e' considerato come anno scolastico intero se ha  avuto  la
          durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
          prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al  termine
          delle operazioni di scrutinio finale. 
              (Omissis). 
                               Art. 18 
 
                       Altre norme transitorie 
 
  1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, i
regolamenti, i decreti e gli atti  occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto, sono perfetti ed  efficaci  anche  in  carenza  del
prescritto parere. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
							
							
							
							
							

Capo VI
Norme finali

                               Art. 19 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Per la copertura degli oneri di cui al
presente decreto legislativo e' autorizzata la
spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di
13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019,
che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei
concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal
funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma
6. 
  2. Abrogato da finanziaria 2019; diceva: (Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3,  8,  9  e  17  del
presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel  2021,  euro
55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023,  euro  84.034.000  nel
2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed  euro
135.211.000  annui  a  decorrere  dal  2027,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.) 
  3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  202,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione  scolastica.
          ». 
                               Art. 20 
 
Reclutamento per  le  istituzioni  scolastiche  con  insegnamento  in
                           lingua slovena 
 
  1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17,
comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i  posti  di  docente
presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano.
  2.  I  concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  banditi  dall'Ufficio
scolastico regionale  per  il  Friuli  Venezia-Giulia,  prevedono  lo
svolgimento degli scritti e  dell'orale  in  lingua  slovena  e  sono
integrati  con  contenuti  specifici   afferenti   alle   istituzioni
scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa  commissione
giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza  della
lingua slovena. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 21 
 
                           Disapplicazioni 
 
  1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento  del  personale
docente,  inclusi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   della   scuola
secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente  decreto
e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 1, commi 109 e 110,  della  legge
13 luglio 2015, n. 107;  le disposizioni
dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano
nuovamente applicazione ai concorsi per il
reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della
scuola secondaria di primo e secondo grado.
    b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426 e 436 comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  le
disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e
440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, trovano nuovamente applicazione
ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnicopratici, della scuola secondaria di primo e
secondo grado.
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 109, 110, 115,
          117, 118 e 119, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95  a
          105, nel rispetto della  procedura  autorizzatoria  di  cui
          all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni, l'accesso  ai  ruoli  a
          tempo indeterminato  del  personale  docente  ed  educativo
          della scuola statale avviene con le seguenti modalita': 
                a)  mediante  concorsi  pubblici  nazionali  su  base
          regionale per titoli ed esami ai sensi  dell'art.  400  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n.  297,  come  modificato  dal  comma  113  del   presente
          articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso
          tiene  conto  del  fabbisogno  espresso  dalle  istituzioni
          scolastiche nei piani triennali dell'offerta  formativa.  I
          soggetti utilmente collocati nelle  graduatorie  di  merito
          dei concorsi pubblici per titoli  ed  esami  del  personale
          docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso
          e ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli
          di cui al comma 66,  sono  destinatari  della  proposta  di
          incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed  esprimono,  secondo
          l'ordine  di  graduatoria,  la  preferenza   per   l'ambito
          territoriale di assunzione,  ricompreso  fra  quelli  della
          regione per cui hanno concorso. La rinuncia  all'assunzione
          nonche' la mancata accettazione in assenza di una valida  e
          motivata giustificazione comportano la cancellazione  dalla
          graduatoria di merito; 
                b) i concorsi di cui alla  lettera  a)  sono  banditi
          anche per i posti di sostegno; a tal fine,  in  conformita'
          con quanto previsto dall'art. 400 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dal comma 113 del presente articolo, i  bandi  di  concorso
          prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali  per
          titoli ed esami, suddivise per i posti  di  sostegno  della
          scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della  scuola
          primaria, per i posti di sostegno della  scuola  secondaria
          di primo grado e per  quelli  della  scuola  secondaria  di
          secondo grado; il superamento delle rispettive prove  e  la
          valutazione dei relativi titoli da' luogo ad  una  distinta
          graduatoria  di  merito  compilata  per  ciascun  grado  di
          istruzione. Conseguentemente, per i concorsi  di  cui  alla
          lettera  a)  non   possono   essere   predisposti   elenchi
          finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui  posti
          di sostegno; 
                c)  per  l'assunzione  del   personale   docente   ed
          educativo, continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n.  297,  fino  a   totale   scorrimento   delle   relative
          graduatorie  ad  esaurimento;  i  soggetti  iscritti  nelle
          graduatorie  ad  esaurimento  del  personale  docente  sono
          assunti, ai sensi delle  ordinarie  facolta'  assunzionali,
          nei ruoli di  cui  al  comma  66,  sono  destinatari  della
          proposta di incarico  di  cui  ai  commi  da  79  a  82  ed
          esprimono, secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie,
          la preferenza  per  l'ambito  territoriale  di  assunzione,
          ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.
          Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad  esaurimento,
          l'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre
          2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2009, n. 167. 
              110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al  comma
          114, per ciascuna classe di concorso o tipologia  di  posto
          possono accedere alle procedure concorsuali per  titoli  ed
          esami, di cui all'art.  400  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dal comma  113  del  presente  articolo,  esclusivamente  i
          candidati in possesso del relativo titolo  di  abilitazione
          all'insegnamento e, per i posti di sostegno per  la  scuola
          dell'infanzia, per la  scuola  primaria  e  per  la  scuola
          secondaria di primo e di  secondo  grado,  i  candidati  in
          possesso del relativo titolo  di  specializzazione  per  le
          attivita'   di   sostegno   didattico   agli   alunni   con
          disabilita'.  Per  il  personale  educativo  continuano  ad
          applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso
          alle relative procedure concorsuali. Ai  concorsi  pubblici
          per titoli  ed  esami  non  puo'  comunque  partecipare  il
          personale docente ed educativo  gia'  assunto  su  posti  e
          cattedre  con  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato nelle scuole statali.». 
              «115. Il personale docente ed educativo  e'  sottoposto
          al periodo di  formazione  e  di  prova,  il  cui  positivo
          superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.». 
              «117. Il personale docente ed educativo in  periodo  di
          formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da  parte
          del  dirigente  scolastico,  sentito  il  comitato  per  la
          valutazione istituito ai sensi dell'art. 11 del testo unico
          di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  come
          sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla  base
          dell'istruttoria di un docente al quale sono  affidate  dal
          dirigente scolastico le funzioni di tutor. 
              118.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  sono  individuati  gli
          obiettivi,  le  modalita'  di  valutazione  del  grado   di
          raggiungimento degli stessi, le  attivita'  formative  e  i
          criteri  per  la  valutazione  del  personale  docente   ed
          educativo in periodo di formazione e di prova. 
              119. In caso di valutazione  negativa  del  periodo  di
          formazione e di prova, il personale docente ed educativo e'
          sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di  prova,
          non rinnovabile.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  400,  402,  403,
          404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440  del  citato
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 
              «Art. 400 (Concorsi per  titoli  ed  esami).  -  01.  I
          concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono  indetti
          su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti
          vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie
          disponibili, nonche' per i posti che si  rendano  tali  nel
          triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale
          a decorrere dall'anno scolastico  successivo  a  quello  di
          approvazione  delle  stesse  e  perdono  efficacia  con  la
          pubblicazione delle graduatorie del concorso  successivo  e
          comunque alla scadenza del predetto  triennio.  L'indizione
          dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi
          nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento,  di
          un'effettiva vacanza e  disponibilita'  di  cattedre  o  di
          posti di insegnamento,  tenuto  conto  di  quanto  previsto
          dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle  disposizioni  in
          materia di mobilita' professionale  del  personale  docente
          recate  dagli  specifici  contratti  collettivi   nazionali
          decentrati, nonche' del numero dei passaggi di  cattedra  o
          di ruolo attuati  a  seguito  dei  corsi  di  riconversione
          professionale. Per la scuola secondaria resta fermo  quanto
          disposto dall'art. 40, comma 10, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449. 
              02. All'indizione dei  concorsi  di  cui  al  comma  01
          provvede  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,   che
          determina    altresi'    l'ufficio     dell'amministrazione
          scolastica  periferica   responsabile   dello   svolgimento
          dell'intera  procedura  concorsuale  e  della  approvazione
          della relativa graduatoria regionale. Qualora,  in  ragione
          dell'esiguo  numero  dei  posti   conferibili,   si   ponga
          l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
          delle  commissioni  giudicatrici,  il   Ministero   dispone
          l'aggregazione   territoriale   dei   concorsi,   indicando
          l'ufficio dell'amministrazione  scolastica  periferica  che
          deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.  I
          vincitori del concorso scelgono, nell'ordine  in  cui  sono
          inseriti nella graduatoria, il posto di  ruolo  fra  quelli
          messi a concorso nella regione. 
              03. I bandi relativi al  personale  educativo,  nonche'
          quelli relativi al personale docente della scuola materna e
          della scuola elementare, fissano, oltre ai posti  di  ruolo
          normale,  i  posti  delle  scuole  e  sezioni  speciali  da
          conferire agli aspiranti che, in  possesso  dei  titoli  di
          specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 
              1. I concorsi constano di una  o  piu'  prove  scritte,
          grafiche o pratiche e di una prova orale e  sono  integrati
          dalla valutazione dei titoli di studio  e  degli  eventuali
          titoli accademici, scientifici  e  professionali,  nonche',
          per gli  insegnamenti  di  natura  artistico-professionale,
          anche dei titoli artistico-professionali. 
              2. E' stabilita piu' di una prova  scritta,  grafica  o
          pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
          licei artistici e degli istituti  d'arte  e  la  classe  di
          concorso comprenda piu' insegnamenti  che  richiedono  tale
          forma di accertamento. 
              3. Nel  concorso  per  esami  e  titoli  per  l'accesso
          all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle  prove
          di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una  prova
          facoltativa,  scritta  e  orale,  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
          capacita'  didattica  in  relazione   alle   capacita'   di
          apprendimento proprie della fascia di  eta'  dei  discenti.
          Detta prova e'  integrata  da  una  valutazione  di  titoli
          specifici; ad essa sono ammessi  i  candidati  che  abbiano
          conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
          nella prova scritta che nella prova orale. 
              4.  Per  la  valutazione  della  prova  facoltativa  le
          commissioni giudicatrici  dispongono  di  dieci  punti,  in
          aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 
              5. Il Ministero della pubblica istruzione determina  le
          lingue straniere oggetto della prova, nonche',  sentito  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  i  relativi
          programmi,  il   punteggio   minimo   necessario   per   il
          superamento  della  prova  facoltativa  ed  i  criteri   di
          ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
          prova d'esame e titoli. E' attribuita  specifica  rilevanza
          al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
          per il cui conseguimento siano stati sostenuti  almeno  due
          esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 
              6.  Fermo  restando  quanto  previsto  per   la   prova
          facoltativa di cui  al  comma  3,  ciascuna  prova  scritta
          consiste  nella   trattazione   articolata   di   argomenti
          culturali e professionali. La prova  orale  e'  finalizzata
          all'accertamento  della  preparazione  sulle  problematiche
          educative  e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici
          programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 
              7. Per il  personale  educativo  le  prove  vertono  su
          argomenti attinenti ai compiti di istituto. 
              8.  Le  prove  di  esame  del  concorso  e  i  relativi
          programmi, nonche' i criteri di ripartizione del  punteggio
          dei titoli, sono stabiliti  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione. 
              9. Le  commissioni  giudicatrici  dispongono  di  cento
          punti di cui quaranta per  le  prove  scritte,  grafiche  o
          pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 
              10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la
          prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione
          non inferiore a ventotto quarantesimi. 
              11. La valutazione delle prove scritte  e  grafiche  ha
          luogo congiuntamente secondo  le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1989,  n.
          116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un  punteggio
          che, riportato a decimi, sia inferiore a  sei  preclude  la
          valutazione della prova successiva. 
              12. Fino al  termine  dell'ultimo  anno  dei  corsi  di
          studio universitari per il  rilascio  dei  titoli  previsti
          dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          i candidati che  abbiano  superato  la  prova  e  le  prove
          scritte, grafiche o pratiche e la  prova  orale  conseguono
          l'abilitazione   all'insegnamento,   qualora   questa   sia
          prescritta ed essi ne siano  sprovvisti.  I  candidati  che
          siano  gia'  abilitati  possono  avvalersi   dell'eventuale
          migliore punteggio conseguito nelle predette  prove  per  i
          concorsi successivi e per gli altri fini  consentiti  dalla
          legge. 
              13. Terminate la prova o le prove scritte,  grafiche  o
          pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
          titoli nei riguardi dei soli candidati che  hanno  superato
          dette prove. 
              14. Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami  puo'  essere
          attribuito un particolare  punteggio  anche  all'inclusione
          nelle graduatorie di  precedenti  concorsi  per  titoli  ed
          esami,  relativi  alla  stessa  classe  di  concorso  o  al
          medesimo posto. 
              15. La graduatoria di merito e'  compilata  sulla  base
          della somma dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle
          prove scritte, grafiche o pratiche,  nella  prova  orale  e
          nella valutazione dei titoli. La  predetta  graduatoria  e'
          composta da un numero di  soggetti  pari,  al  massimo,  ai
          posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 
              15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
          essere  attribuito   un   punteggio   aggiuntivo   per   il
          superamento  di  una  prova  facoltativa  sulle  tecnologie
          informatiche. 
              16.  L'ufficio  che  ha  curato  lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
          graduatorie. 
              17. 
              18. 
              19.  Conseguono  la  nomina  i   candidati   dichiarati
          vincitori che  si  collocano  in  una  posizione  utile  in
          relazione  al  numero  delle  cattedre  o  posti  messi   a
          concorso. 
              20.  I  provvedimenti  di  nomina  sono  adottati   dal
          provveditore  agli  studi  territorialmente  competente.  I
          titoli  di  abilitazione   sono   invece   rilasciati   dal
          sovrintendente scolastico regionale. 
              21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla
          graduatoria  per  la  quale  la  nomina  stessa  e'   stata
          conferita.». 
              «Art. 402 (Requisiti generali di ammissione). - 1. Fino
          al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari
          per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli  3  e  4
          della  legge  19   novembre   1990,   n.   341,   ai   fini
          dell'ammissione  ai  concorsi  a  posti  e  a  cattedre  di
          insegnamento nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ivi
          compresi i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte,  e'
          richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: 
                a) diploma conseguito presso le scuole  magistrali  o
          presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per
          i concorsi a posti di docente di scuola materna; 
                b) diploma conseguito presso gli istituti  magistrali
          per i concorsi a posti di docente elementare; 
                c)  laurea  conformemente  a  quanto  stabilito   con
          decreto  del  Ministro  della   pubblica   istruzione,   od
          abilitazione valida per l'insegnamento della  disciplina  o
          gruppo di discipline cui il concorso si  riferisce,  per  i
          concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle  scuole
          secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali  e'
          sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore. 
              2. Per le classi di concorso per le quali  e'  prevista
          l'ammissione sulla base dei titoli  artistico-professionali
          e artistici, si tiene conto dei titoli  medesimi  in  luogo
          del titolo di studio. L'accertamento  dei  titoli,  qualora
          non  sia  gia'  avvenuto,   e'   operato   dalla   medesima
          commissione giudicatrice del  concorso,  prima  dell'inizio
          delle prove di esame. 
              3. Per l'ammissione agli esami di concorso  a  cattedre
          di insegnamento dell'educazione musicale sono validi  anche
          gli attestati finali  di  corsi  musicali  straordinari  di
          durata complessiva di studi  non  inferiore  a  sette  anni
          svolti presso i  Conservatori  di  musica  e  gli  istituti
          musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a  decorrere
          dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti  all'esito  di
          corsi  i  cui  programmi  abbiano  ottenuto  l'approvazione
          ministeriale. 
              4. Alla data di scadenza dei termini  di  presentazione
          della domanda  e',  altresi',  richiesto  il  possesso  dei
          requisiti per l'ammissione  ai  concorsi  di  accesso  agli
          impieghi civili dello Stato. 
              5. Si applicano le deroghe e le elevazioni  del  limite
          di eta' previste dalle norme vigenti. 
              6.  Non  si  applica  alcun  limite  di  eta'  per   la
          partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine
          del conseguimento dell'abilitazione. Non si  applica  alcun
          limite di eta' per la partecipazione ai concorsi  per  soli
          titoli.». 
              «Art. 403 (Requisito specifico di ammissione). - 1. Per
          i concorsi a cattedre  o  a  posti  di  insegnamento  nelle
          scuole aventi particolari finalita', in aggiunta ai  titoli
          di studio di cui all'art. 402 e'  richiesto  il  titolo  di
          specializzazione.». 
              «Art.  404  (Commissioni   giudicatrici).   -   1.   Le
          commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed  esami
          sono presiedute da un  professore  universitario  o  da  un
          preside o direttore didattico o da un ispettore  tecnico  e
          sono composte da due docenti di  ruolo  con  almeno  cinque
          anni di anzianita' nel ruolo, titolari  degli  insegnamenti
          cui si riferisce il concorso ed in possesso  dei  requisiti
          stabiliti dal Ministro della pubblica  istruzione,  sentito
          il  Consiglio  nazionale  della  pubblica   istruzione.   A
          ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra
          il personale amministrativo con  qualifica  funzionale  non
          inferiore alla quarta. 
              2. Il presidente  ed  i  componenti  delle  commissioni
          giudicatrici sono nominati, a seconda  della  competenza  a
          curarne  l'espletamento,  dal   sovrintendente   scolastico
          regionale ovvero dal provveditore  agli  studi.  Almeno  un
          terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso
          femminile, salvo motivata impossibilita'. 
              3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si
          svolgono i concorsi stessi. 
              4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti
          a seconda che trattasi di  personale  direttivo  e  docente
          della  scuola  in  quiescenza,  ovvero  di  personale  che,
          contestualmente alla domanda di  inclusione  negli  elenchi
          stessi, abbia espresso formale rinuncia  alla  facolta'  di
          chiedere l'esonero dal servizio e di personale che  a  tale
          esonero non intenda rinunciare; i  nominativi  sono  tratti
          dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine,
          al primo ed al secondo di essi. Il personale in  quiescenza
          non deve aver superato il  settantesimo  anno  di  eta'  al
          momento  dell'inizio  del  concorso.   Per   il   personale
          ispettivo e  direttivo,  gli  elenchi  sono  compilati  dal
          Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione;  per  il
          personale docente, dai consigli scolastici provinciali. 
              5. Per  i  professori  universitari  gli  elenchi  sono
          compilati dal Consiglio universitario nazionale. 
              6. Ai fini di cui all'art. 400, comma  3,  il  Ministro
          della pubblica istruzione determina, con  proprio  decreto,
          sentito il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
          criteri  integrativi  per  la  nomina   delle   commissioni
          giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali
          dei relativi componenti. Nella  formazione  delle  predette
          commissioni  e'  assicurata  la  presenza  di   almeno   un
          componente   idoneo   ai   fini   dell'accertamento   della
          conoscenza  della  lingua  straniera  oggetto  della  prova
          facoltativa, ricorrendo, ove  necessario,  alla  nomina  di
          membri aggregati, in possesso dei requisiti  stabiliti  con
          il predetto decreto. 
              7. Ove non sia possibile reperire  tra  gli  insegnanti
          elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei
          requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati
          insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo
          i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6. 
              8. I membri aggregati per la lingua straniera  svolgono
          le proprie funzioni limitatamente  alla  valutazione  della
          relativa prova. 
              9. Il Ministro della  pubblica  istruzione  stabilisce,
          con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della
          pubblica  istruzione,  le  modalita'  di  formazione  degli
          elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici. 
              10. Modalita' analoghe sono seguite per la  scelta  dei
          componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per  il
          reclutamento  del  personale  educativo  delle  istituzioni
          educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente  da
          un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice  degli
          educandati femminili dello Stato,  da  un  direttore  delle
          scuole speciali statali, ovvero dal preside di un  istituto
          tecnico  o  professionale  con  annesso  convitto,  e  sono
          composte da  due  istitutori  o  istitutrici  o  assistenti
          educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo. 
              11. Qualora il numero dei concorrenti sia  superiore  a
          500, le commissioni sono integrate,  seguendo  le  medesime
          modalita' di scelta, con tre altri componenti, di  cui  uno
          puo' essere scelto tra i presidi e i  direttori  didattici,
          per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. 
              12.   In   tal   caso   essi   si   costituiscono    in
          sottocommissioni, alle  quali  e'  preposto  il  presidente
          della commissione originaria, che a sua volta e'  integrata
          da un altro componente e si trasforma in  sottocommissione,
          in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento
          di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 
              13. Alla sostituzione dei presidenti e  dei  componenti
          le  commissioni   e   le   sottocommissioni   giudicatrici,
          rinunciatari o decaduti dalla  nomina,  provvede  l'ufficio
          scolastico  preposto  allo  svolgimento   delle   procedure
          concorsuali. 
              14. 
              15. 
              16. Qualora il concorso  si  concluda  oltre  il  tempo
          massimo assegnato, l'importo  complessivo  dei  gettoni  di
          presenza, determinato in base al totale delle  giornate  in
          cui vi sono state  sedute,  e'  ridotto  al  cinquanta  per
          cento.  Nei  confronti  dei  componenti  che  si  dimettano
          dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
          loro   attribuibili   e'   operata   un'uguale    riduzione
          sull'importo calcolato in base al numero delle giornate  in
          cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.». 
              «Art. 425 (Reclutamento del personale  docente).  -  1.
          Per l'accesso ai ruoli del personale docente  della  scuola
          materna, della scuola elementare, degli istituti  e  scuole
          di istruzione secondaria e  degli  istituti  d'arte  e  dei
          licei artistici con lingua di  insegnamento  slovena  nelle
          province  di  Trieste  e  Gorizia  sono  indetti   appositi
          concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma  del
          presente testo unico. 
              2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di
          lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti
          dai precedenti articoli. 
              3. Per l'ammissione ai concorsi a  cattedre  di  lingua
          italiana e di lingua e lettere italiane  negli  istituti  e
          scuole con lingua  di  insegnamento  slovena  e'  richiesta
          adeguata conoscenza della lingua  slovena,  da  dimostrare,
          sia per l'ammissione ai concorsi per titoli  ed  esami  sia
          per  l'ammissione  ai  concorsi  per  soli  titoli  con  un
          colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata
          dal sovrintendente scolastico regionale del  Friuli-Venezia
          Giulia. 
              4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma  3  gli
          aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per  almeno
          tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. 
              5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna
          e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole
          di istruzione secondaria e degli istituti  d'arte  e  licei
          artistici diverse da quelle di lingua italiana e di  lingua
          e lettere italiane, le prove dei  concorsi  per  titoli  ed
          esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi  per  soli
          titoli  sono  ammessi  esclusivamente  coloro   che   hanno
          maturato l'anzianita' di servizio di cui  alla  lettera  b)
          dell'art. 401  nelle  scuole  con  lingua  di  insegnamento
          slovena. 
              6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con
          lingua di insegnamento slovena sono  ammessi  anche  coloro
          che siano in possesso di un  titolo  di  studio  conseguito
          all'estero  dichiarato  equipollente  dal  Ministero  della
          pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della
          pubblica  istruzione,  ai  soli  fini  dell'ammissione   ai
          predetti concorsi. 
              7. Ai  fini  previsti  dagli  articoli  403  e  481  il
          Ministero della pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,   puo'   dichiarare
          equipollenti   titoli   di   specializzazione    conseguiti
          all'estero a seguito della frequenza  di  corsi  in  lingua
          slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei  corsi
          stessi.». 
              «Art.   426   (Bandi   di   concorso   e    commissioni
          esaminatrici). - 1. I concorsi per la scuola materna e  per
          la scuola elementare con  lingua  di  insegnamento  slovena
          sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi
          di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola  media  e
          per  gli  istituti  e  scuole  di   istruzione   secondaria
          superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali
          e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale  del
          Friuli-Venezia Giulia. 
              2. Con propria ordinanza, il  Ministro  della  pubblica
          istruzione  impartisce   le   disposizioni   generali   per
          l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha  curato  lo
          svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con  atto
          avente carattere definitivo, anche  all'approvazione  delle
          relative  graduatorie  e  all'assegnazione  della  sede  ai
          vincitori.  I  conseguenti  provvedimenti  di  nomina  sono
          comunque   adottati    dal    provveditore    agli    studi
          territorialmente competente. I titoli di abilitazione  sono
          rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 
              3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di  quelle
          dei concorsi per l'insegnamento di  lingua  italiana  e  di
          lingua e lettere italiane, sono formate  da  personale  che
          abbia piena conoscenza della lingua slovena. 
              4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di  cui
          al comma 3, sono scelti di regola tra coloro  che  prestano
          servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento  slovena  o
          che abbiano conoscenza della lingua slovena. 
              5. Gli elenchi del personale  direttivo  e  docente  da
          nominare nelle  commissioni  giudicatrici  sono  compilati,
          ogni quadriennio, dalla commissione di  cui  all'art.  624,
          che assiste  il  sovrintendente  scolastico  della  Regione
          Friuli-Venezia  Giulia  per  i  problemi   riguardanti   il
          funzionamento  delle  scuole  con   lingua   d'insegnamento
          slovena. 
              6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano le  disposizioni  dettate  dall'art.  404  e,  in
          particolare, quella di cui al comma 3.». 
              «Art. 436 (Nomina ed assegnazione della sede). - 1. Per
          il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di
          cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione  della
          sede e' disposta, secondo l'ordine di  graduatoria,  tenuto
          conto delle preferenze espresse dagli  aventi  diritto  con
          riferimento sia alle cattedre  e  posti  disponibili  negli
          istituti e scuole sia ai posti  delle  dotazioni  organiche
          aggiuntive. 
              (Omissis).». 
              «Art. 437 (Nomina in prova e decorrenza della  nomina).
          - 1. Il personale  docente,  educativo  e  direttivo  della
          scuola e delle istituzioni educative e' nominato in prova. 
              2. La nomina decorre dalla  data  di  inizio  dell'anno
          scolastico. 
              3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e'
          ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno  di  formazione,
          che e' valido come periodo di prova.». 
              «Art. 438 (Prova). - 1. La prova ha  la  durata  di  un
          anno scolastico. A  tal  fine  il  servizio  effettivamente
          prestato deve essere non inferiore a 180  giorni  nell'anno
          scolastico. 
              2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria  od
          artistica il periodo di  prova  del  personale  docente  e'
          valido anche se prestato per un orario inferiore  a  quello
          di cattedra. 
              3. Durante il periodo di prova il personale deve essere
          impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio  per  il
          quale  la  nomina  e'  stata  conseguita.  Non  costituisce
          interruzione della prova il periodo di frequenza  di  corsi
          di formazione o aggiornamento indetti  dall'amministrazione
          scolastica. 
              4. Per il personale direttivo la conferma in  ruolo  e'
          disposta con decreto del  direttore  generale  o  capo  del
          servizio centrale competente, tenuto conto  degli  elementi
          forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
          a seguito di eventuale visita ispettiva. 
              5.  Qualora  nell'anno  scolastico  non   siano   stati
          prestati 180 giorni di  effettivo  servizio,  la  prova  e'
          prorogata  di  un  anno   scolastico,   con   provvedimento
          motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. 
              6. I provvedimenti di cui  al  presente  articolo  sono
          definitivi.». 
              «Art. 439 (Esito sfavorevole della prova). - 1. In caso
          di esito sfavorevole  della  prova,  il  provveditore  agli
          studi, sentito  il  consiglio  scolastico  provinciale,  se
          trattasi  di  personale  docente  della   scuola   materna,
          elementare e media o sentito il Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli
          istituti  o  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          ovvero, il direttore generale o capo del servizio  centrale
          competente, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione, se trattasi di altro personale  appartenente  a
          ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se
          il personale proviene da altro ruolo docente  o  direttivo,
          alla restituzione al ruolo di  provenienza,  nel  quale  il
          personale interessato  assume  la  posizione  giuridica  ed
          economica che gli sarebbe  derivata  dalla  permanenza  nel
          ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga  di  un  altro
          anno scolastico al fine di acquisire maggiori  elementi  di
          valutazione.». 
              «Art. 440 (Anno di formazione). - 1. Durante l'anno  di
          formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura,
          promuovendo opportune intese a carattere nazionale con  gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi  e  le  universita',  e  tramite  i
          provveditorati agli studi, la realizzazione  di  specifiche
          iniziative di formazione. 
              2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico
          dal quale decorrono le nomine e termina con la  fine  delle
          lezioni; per la sua  validita'  e'  richiesto  un  servizio
          minimo di 180 giorni. 
              3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i  docenti
          nominati in relazione  a  disponibilita'  risultanti  dalle
          dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione
          dello stesso tipo di quelle  cui  si  riferiscono  i  posti
          messi a concorso. I docenti sono  addetti  all'espletamento
          delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative
          all'utilizzazione dei  docenti  delle  dotazioni  organiche
          aggiuntive previste dall'art. 455. 
              4. Ai fini  della  conferma  in  ruolo  i  docenti,  al
          termine dell'anno di formazione, discutono con il  comitato
          per  la  valutazione  del  servizio  una  relazione   sulle
          esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di  essa  e
          degli  altri  elementi  di  valutazione  forniti  dal  capo
          d'istituto, il comitato per  la  valutazione  del  servizio
          esprime il parere per la conferma in ruolo. 
              5. Il disposto di cui al comma  4  non  si  applica  al
          personale   educativo   dei   convitti   nazionali,   degli
          educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
          istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale
          di danza. 
              6. Compiuto l'anno di formazione il  personale  docente
          consegue la conferma in ruolo con decreto del  provveditore
          agli studi tenuto conto del  parere  del  comitato  per  la
          valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo.». 
                               Art. 22 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2,  le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi  per
l'accesso ai ruoli di  docente  nella  scuola  secondaria,  su  posti
comuni   e   di   sostegno,   inclusi   quelli    degli    insegnanti
tecnico-pratici, banditi successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono  richiesti  per
la  partecipazione  ai  concorsi  banditi  successivamente   all'anno
scolastico 2024/2025. Sino ad  allora,  per  i  posti  di  insegnante
tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni  per
          la  razionalizzazione  ed  accorpamento  delle  classi   di
          concorso a cattedre e a  posti  di  insegnamento,  a  norma
          dell'art. 64, comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 2016, n. 43, S.O.