DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 dalla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2017

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107

in vigore dal 31 maggio 2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181, lettera b);

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I 

Principi generali

Art. 1                           

Oggetto e finalita'    

 

1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso nei   ruoli   dei   docenti,   compresi   quelli   degli   insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti  comuni  e  per quelli di sostegno.  

2. Al fine di realizzare  la  valorizzazione  sociale  e  culturale della professione e' introdotto il sistema unitario e  coordinato  di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti,  compresi  quelli degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo  e secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per  selezionarli sulla base di un concorso  pubblico  nazionale  e  di  un  successivo percorso formativo triennale.  

3.  Il  sistema  di  cui  al  comma  2  costituisce,  insieme  alla formazione universitaria o accademica e alla formazione  in  servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria,  con  l'obiettivo  che  essi  acquisiscano  e  aggiornino continuamente le conoscenze e le  competenze,  sia  disciplinari  che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione.  

4. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare ulteriori oneri per la finanza  pubblica  tenuto  conto  anche  delle risorse previste dal presente decreto.

                                    

Art. 2            

Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli    

1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui  all'articolo 1, comma 2, e' articolato in:    

a) un concorso pubblico nazionale, indetto su  base  regionale  o interregionale, di cui al Capo II;    

b) un  successivo  percorso  triennale  di  formazione  iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti  comuni  e  posti  di  sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera  a), articolato secondo quanto previsto al comma 2;    

c) una procedura di  accesso  ai  ruoli  a  tempo  indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).  

2. Il percorso FIT e' disciplinato ai sensi  del  Capo  III,  e  si articola in:    

a) un primo anno finalizzato  al  conseguimento  del  diploma  di specializzazione di cui  all'articolo  9,  per  l'insegnamento  nella scuola  secondaria  o  in  pedagogia  e  didattica  speciale  per  le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica;    

b) un secondo anno di formazione, tirocinio e  primo  inserimento nella funzione docente, di cui agli articoli 10 e 11;    

c) un terzo anno di formazione, tirocinio,  e  inserimento  nella funzione docente, di cui agli articoli 10, 11 e 13.  

3. Il percorso FIT  e'  realizzato  attraverso  una  collaborazione strutturata  e  paritetica  fra  scuola,  universita'  e  istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  di  seguito denominate  «istituzioni  AFAM»,  con  una  chiara  distinzione   dei rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si  esplicita  nella progettazione, gestione e monitoraggio del percorso  FIT,  effettuati tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale  di  cui all'articolo 9, comma 7.  

4. Il percorso FIT ha l'obiettivo di sviluppare  e  rafforzare  nei futuri docenti:   

 a)  le   competenze   culturali,   disciplinari,   didattiche   e metodologiche, in relazione  ai  nuclei  fondanti  dei  saperi  e  ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;    

b)  le  competenze  proprie  della  professione  di  docente,  in particolare pedagogiche,  relazionali,  valutative,  organizzative  e tecnologiche,  integrate   in   modo   equilibrato   con   i   saperi disciplinari;    

c) la capacita' di progettare  percorsi  didattici  flessibili  e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire  l'apprendimento critico e consapevole e  l'acquisizione  delle  competenze  da  parte degli studenti;    

d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.  

5. Ai fini di cui all'articolo 1,  comma  3,  il  percorso  FIT  e' progettato e realizzato in coordinamento con il  Piano  nazionale  di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della  legge  13  luglio 2015, n. 107.


 

Capo II 

Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali

 

 

Art. 3

                      Bando di concorso e commissioni    

1. Con decreto del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e' indetto, su base regionale,  il  concorso  nazionale per esami  e  titoli  per  selezionare  i  candidati  all'accesso  al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella  scuola  secondaria. In caso di esiguo  numero  dei  posti  conferibili,  il  concorso  e' indetto su base interregionale.  

2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime  autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei  posti  della  scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel  terzo e quarto anno scolastico successivi  a  quello  in  cui  e'  previsto l'espletamento delle prove concorsuali.  

3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del  concorso sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si  rendano  vacanti  e disponibili rispettivamente nel terzo e nel  quarto  anno  scolastico successivi a quello in cui e'  previsto  l'espletamento  delle  prove concorsuali.  

4. Nel bando di concorso sono  previsti  contingenti  separati,  in ciascuna sede concorsuale  regionale  o  interregionale,  per  ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:    

a)  posti  relativi  alle  classi  di  concorso  per  la   scuola secondaria di primo e secondo  grado,  anche  raggruppate  in  ambiti disciplinari;    

b)  posti  relativi  alle  classi  di  concorso   di   insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;    

c) posti di sostegno. 

 5. I candidati indicano nella domanda di  partecipazione  in  quale regione e  per  quali  contingenti  di  posti  intendono  concorrere. Ciascun candidato  puo'  concorrere  in  una  sola  regione,  per  le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.  

6.  Con  regolamento  da  adottare,  nei   limiti   delle   risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni  dall'entrata in  vigore  del  presente   decreto,   su   proposta   del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti  per  i  relativi  componenti;  i  criteri  generali  e oggettivi  di  valutazione  delle  prove  e  dei  titoli  accademici, scientifici e professionali dei  candidati  da  utilizzare  da  parte delle commissioni giudicatrici, ferma  restando  la  valutazione  dei titoli per i soli candidati  che  abbiano  superato  tutte  le  prove concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli;  i punteggi minimi per considerare superata ciascuna  prova  d'esame;  i requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto  di  quanto previsto all'articolo 5 e con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1.  

7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di  entrata  in vigore del decreto di cui al comma 6,  sono  individuati,  anche  con riferimento alla procedura  di  cui  all'articolo  17,  comma  7:  le modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione  di valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di  cui agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri  di  valutazione;  le modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi  di tirocinio, di  cui  all'articolo  12,  nonche'  di  assegnazione  dei tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e  il  loro punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, fino ad un  massimo  di  12  in  aggiunta  a  quelli previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con il medesimo  decreto  e'  costituita  una  commissione  nazionale  di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce  delle  prove di esame.  

8. Le commissioni di  cui  ai  commi  6  e  7  comprendono  esperti provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM.

 

Art. 4                                   

Classi di concorso                         

1.  Al  fine  di  assicurare  la  coerenza  tra  gli   insegnamenti     impartiti, le classi disciplinari di titolarita'  dei  docenti  e  le     classi dei corsi di laurea, dei corsi  di  laurea  magistrale  e  dei     corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica,     musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi'  un  piu'  adeguato     utilizzo  professionale  del  personale  docente  in  relazione  alle     innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015,     n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e     della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base  a     principi di semplificazione e flessibilita', nonche'  ai  fini  della     valorizzazione culturale della  professione  docente,  le  classi  di     concorso dei docenti e degli insegnanti  tecnico  pratici  di  scuola     secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di  laurea     magistrale e di diploma di I e di II livello.      

2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1,  sono  previsti  i     pareri,  da  rendere  nel  termine  di 45   giorni,   del   Consiglio     universitario  nazionale  e  del  Consiglio  nazionale   per   l'alta     formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi  di     concorso di relativa  competenza,  nonche'  del  Consiglio  superiore     della pubblica istruzione.      

3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3,     e in coordinamento con il Piano nazionale di  formazione  di  cui  al     comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche  attivita'     formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano  di     integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti     anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe     disciplinare di titolarita'  o  la  tipologia  di  posto  incluso  il     passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base     delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale  dal     relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

          
 

Art. 5                                  

Requisiti di accesso    

                              

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti     di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera  a),  il  possesso     congiunto di:        

a) laurea magistrale o  a  ciclo  unico,  oppure  diploma  di  II     livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure     titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  concorso     vigenti alla data di indizione del concorso;        

b) 24 crediti formativi universitari  o  accademici,  di  seguito     denominati CFU/CFA, acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o     extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle     metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso     di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro     ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica     dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie     didattiche.      

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti     di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:        

a)  laurea,  oppure  diploma  dell'alta   formazione   artistica,     musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo  equipollente  o     equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di     indizione del concorso;        

b) 24  CFU/CFA  acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o     extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle     metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso     di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro     ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica     dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie     didattiche.      

3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti     di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti     di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di  concorso     su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.      

4. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2,  sono,  altresi',     individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei  quali     sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai  commi  1,  lettera  b),  e  2,     lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita'  organizzative  del     conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli  eventuali     costi a carico degli interessati, nonche' gli  effetti  sulla  durata     normale  del  corso  per  gli  studenti  che  eventualmente   debbano     conseguire detti crediti in forma aggiuntiva  rispetto  al  piano  di     studi curricolare.

Art. 6      

Prove di esame

             

1. Il concorso prevede tre prove  di  esame,  delle  quali  due,  a     carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per  i  candidati  che     concorrono su contingenti di posti di sostegno e' prevista una  prova     scritta aggiuntiva a carattere nazionale.      

2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle     conoscenze e competenze del candidato su  una  specifica  disciplina,     scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso.     Nel caso delle classi di concorso concernenti  le  lingue  e  culture     straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua  prescelta.  Il     superamento della prima prova e' condizione necessaria  per  accedere     alla prova successiva.      

3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo  di  valutare  il  grado     delle  conoscenze  e  competenze  del  candidato   sulle   discipline     antropo-psico-pedagogiche   e   sulle   metodologie   e    tecnologie     didattiche.  Il  superamento  della  seconda  prova   e'   condizione     necessaria per accedere alla prova successiva.      

4. La prova orale consiste in un colloquio che  ha  l'obiettivo  di     valutare il grado delle conoscenze  e  competenze  del  candidato  in     tutte le discipline facenti  parte  della  classe  di  concorso,  con     particolare riferimento a quelle che eventualmente il  candidato  non     abbia scelto nell'ambito della prova di cui al comma 2, di verificare     la conoscenza di una lingua straniera europea almeno  al  livello  B2     del  quadro  comune  europeo,  nonche'  il   possesso   di   abilita'     informatiche di base. La prova orale comprende anche quella  pratica,     ove gli insegnamenti lo richiedano.      

5. La prova aggiuntiva per i  candidati  a  posti  di  sostegno  e'     scritta, e' sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha  l'obiettivo     di valutare il grado  delle  conoscenze  e  competenze  di  base  del     candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per  l'inclusione     scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento  della  prova     aggiuntiva e' condizione necessaria per accedere  alla  prova  orale,     relativamente ai posti di sostegno.

Art. 7                               

Graduatorie    

 

1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di  cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), la  graduatoria  di  merito per ogni classe di concorso e' compilata sulla base della  somma  dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli  candidati  che hanno superato tutte le prove previste.  

2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di  sostegno  di  cui all'articolo 3, comma 4, lettera c),  la  graduatoria  di  merito  e' compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base  al punteggio riportato nella prova aggiuntiva  di  cui  all'articolo  6, comma 5, e per il restante  30%  in  base  alla  somma  dei  punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e  nella valutazione dei titoli, effettuata per i  soli  candidati  che  hanno superato tutte le prove previste.  

3. I candidati che hanno  superato  tutte  le  prove  previste  per ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle  graduatorie  di  cui  ai commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti  messi  a concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4.  

4. I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in piu' graduatorie sono tenuti a  optare per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo  percorso FIT. Effettuata l'opzione, essi sono cancellati  da  tutte  le  altre graduatorie ove sono  presenti.  Coloro  che  non  effettuano  alcuna opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia' pubblicate  alla data del 30 giugno. I posti del primo scaglione  corrispondenti  alle cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per  scorrimento delle relative graduatorie, purche' entro il termine  perentorio  del 31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa data, ovvero i posti  corrispondenti  a  vincitori  che,  pur  avendo optato, non si  avviano  al  percorso  FIT,  sono  recuperati  l'anno successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso FIT con  il secondo  scaglione.   I   posti   del   secondo   scaglione   rimasti eventualmente liberi per qualunque motivo alla data  del  31  agosto, sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita' e i  termini di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono stabiliti dal bando di concorso.  

5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo  i  posti disponibili,  l'ambito  territoriale  nella  regione  in  cui   hanno concorso, tra quelli indicati nel bando,  cui  essere  assegnati  per svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso FIT.

 

Capo III 

Percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento

 

Art. 8        

Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento    

1. I vincitori del concorso di cui  al  Capo  II  sottoscrivono  un contratto triennale retribuito di formazione  iniziale,  tirocinio  e inserimento, di  seguito  denominato  contratto  FIT,  con  l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto  ai sensi dell'articolo  7,  comma  5.  Il  pagamento  del  corrispettivo previsto e' effettuato con ordini collettivi di  pagamento  ai  sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  

2. Le condizioni normative ed economiche dei  primi  due  anni  del contratto FIT sono definite  in  sede  di  contrattazione  collettiva nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta  nel  limite  delle risorse disponibili nel  Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  1, nonche'   delle   risorse   corrispondenti   alle   supplenze   brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.  

3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le  medesime  condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.  

4. Nelle  more  della  regolamentazione  del  contratto  collettivo nazionale, la determinazione del trattamento  economico  e  normativo spettante al  titolare  di  contratto  FIT  e'  rimessa  al  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i contenuti  con  proprio  decreto,  di  concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze.  

5. Fermo restando che i criteri di  valutazione  non  sono  oggetto della contrattazione per il contratto FIT, la  medesima  avviene  nel rispetto delle disposizioni del presente decreto  e  in  applicazione dei seguenti principi direttivi:    

a) il contratto  e'  risolto  di  diritto  nel  caso  di  assenze ingiustificate,   di   mancato   conseguimento   del    diploma    di specializzazione,   di   mancato   superamento   delle    valutazioni intermedie;    

b) il contratto prevede un inserimento  graduale  nella  funzione docente,   anche   con   effettuazione   di   supplenze   con   piena responsabilita'  didattica,  secondo  le  modalita'  previste   dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede  la  copertura di posti vacanti e disponibili;    

c) il contratto e' sospeso nel caso  di  impedimenti  temporanei, per  un  periodo  massimo  complessivo  di  un   anno,   e   riprende successivamente  fino  al  completamento  del  triennio.  Qualora  la sospensione  avvenga  durante  il  corso  di   specializzazione,   il ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile  in  caso di assenza complessivamente superiore  al  limite  determinato  dalle universita'  o  dalle  istituzioni  AFAM,   altrimenti   al   cessare dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile  in  caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti  al cessare dell'impedimento;    

d) il titolare di contratto FIT  su  posto  comune  e'  tenuto  a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a completare  la  propria  preparazione  professionale  con   ulteriori attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b);    

e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto  a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante  il  secondo  e  il  terzo anno,  a  completare  la  propria  preparazione   professionale   con ulteriori   attivita'   formative   nel   campo    della    didattica dell'inclusione  scolastica,  con  tirocini   formativi   diretti   e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b).  

6. La sottoscrizione  dei  contratti  FIT  comporta  la  successiva indisponibilita' dei posti  complessivamente  occorrenti,  a  livello regionale, per lo svolgimento del terzo anno del  percorso  FIT,  per ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta  e  dalla conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso  di mancato superamento della  valutazione  finale  del  terzo  anno  del percorso FIT, ai sensi dell'articolo 13.

          

Art. 9           

Primo anno di contratto e corso di specializzazione    

1. I titolari di contratto  FIT  su  posto  comune  sono  tenuti  a frequentare nel primo anno di contratto il corso di  specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine  il  relativo diploma di specializzazione. Il corso e'  istituito,  in  convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o   loro   consorzi   ed   e'    organizzato,    anche    in    forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle  scuole.  Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri  a  carico  dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del  costo  standard per specializzando.  

2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui  al comma 1 e' determinato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca   tenendo   conto   del   decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su  proposta  della  Conferenza nazionale di cui all'articolo  14  e  fermi  restando  i  pareri  del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla  normativa vigente.  L'ordinamento  corrisponde  ad  un  totale  di  60  CFU/CFA articolati in:    

a)  corsi  di  lezioni,  seminari  e  laboratori   destinati   al completamento della  preparazione  degli  iscritti  nel  campo  della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe  di  concorso, della  pedagogia,  della  pedagogia  speciale   e   della   didattica dell'inclusione,  della  psicologia,  della   valutazione   e   della normativa  scolastica,  puntando  alla  maturazione  progressiva   di competenze pedagogico-didattico-relazionali;    

b) attivita' di tirocinio  diretto,  alle  quali  sono  destinati almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, in presenza del docente  della  classe  e  sotto  la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12;    

c)    attivita'    di    tirocinio     indiretto,     finalizzate all'accompagnamento     riflessivo      dell'esperienza      maturata nell'attivita' di cui alla lettera  b),  alle  quali  sono  destinati almeno 6 CFU/CFA;    

d)   attivita'    formative    opzionali,    aggiuntive,    volte all'acquisizione  di  competenze   linguistiche   nella   prospettiva dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL.  

3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono  tenuti  a frequentare nel primo anno di contratto il corso di  specializzazione in pedagogia e  didattica  speciale  per  le  attivita'  di  sostegno didattico e l'inclusione scolastica e  a  conseguire  al  termine  il relativo diploma di  specializzazione.  Il  corso  e'  istituito,  in convenzione con l'Ufficio  scolastico  regionale,  da  universita'  o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato,  anche  in  forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle  scuole.  Il corso prevede la frequenza obbligatoria, con  oneri  a  carico  dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del  costo  standard per specializzando.  

4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui  al comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad  un  totale di 60 CFU/CFA articolati in:    

a)  corsi  di  lezioni,  seminari  e  laboratori   destinati   al completamento della  preparazione  degli  iscritti  nel  campo  della pedagogia speciale e  della  didattica  per  l'inclusione  scolastica relative alle discipline afferenti alla classe di  concorso,  nonche' della  valutazione  e  della  normativa  scolastica,  puntando   alla maturazione           progressiva            di            competenze pedagogico-didattico-relazionali  e  relative  alla   didattica   per l'inclusione scolastica;    

b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno,  alle quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU,  da  svolgere  presso  scuole dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del  docente  di sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico,  di  cui all'articolo 12;    

c)    attivita'    di    tirocinio     indiretto,     finalizzate all'accompagnamento     riflessivo      dell'esperienza      maturata nell'attivita' di cui alla lettera  b),  alle  quali  sono  destinati almeno 6 CFU/CFA;    

d)   attivita'    formative    opzionali,    aggiuntive,    volte all'acquisizione di competenze linguistiche.   5. I corsi  di  specializzazione,  di  cui  ai  commi  1  e  3,  si concludono  con  un  esame  finale  che  tiene  conto  dei  risultati conseguiti dal titolare  di  contratto  FIT  in  tutte  le  attivita' formative. Il titolare di contratto FIT  che  supera  l'esame  finale consegue il relativo diploma di specializzazione.  

6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale  e i criteri di valutazione dei risultati  conseguiti  dai  contrattisti sono stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  2.  La  commissione comprende comunque un dirigente scolastico  dell'ambito  territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese.  

7. Per i corsi di specializzazione di cui  ai  commi  1  e  3  sono previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di  cui al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento,  comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso  e  i  rappresentanti  dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla  realizzazione delle attivita' formative. Ai  componenti  dell'organo  non  spettano compensi, indennita', gettoni o altre utilita'  comunque  denominate, ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.

Art. 10            

Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni    

 

1. II contratto FIT e' confermato per il secondo anno a  condizione che il titolare abbia conseguito il diploma  di  specializzazione  di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e,  per  il  terzo  anno,  a condizione che abbia  superato  con  esito  positivo  la  valutazione intermedia alla fine del secondo anno.  

2. Il titolare  di  contratto  FIT  su  posto  comune,  oltre  alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera  d),  e'  tenuto  a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo  anno  di  contratto  un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario  o accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi  nel  biennio  in   ambiti   formativi   collegati   alla innovazione e alla sperimentazione  didattica,  dei  quali  almeno  9 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto  FIT  svolge l'attivita' di insegnamento.  

3. Il titolare di contratto FIT su  posto  comune,  sulla  base  di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata  e  fermi restando gli altri  impegni  formativi,  nel  secondo  anno  effettua supplenze brevi e saltuarie non  superiori  a 15  giorni  nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel  terzo  anno,  su posti vacanti e disponibili.  

4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine  di graduatoria del concorso  e  nell'ambito  territoriale  in  cui  sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai  sensi  dell'articolo  3, commi 2  e  3,  sul  quale  prestare  servizio  nel  terzo  anno  del contratto.  

5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, sono disciplinati  le  modalita'  e  i  criteri  della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su  posti comuni, nonche' la composizione  delle  relative  commissioni,  ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore, di cui all'articolo 12.  

6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  disciplinata  l'assegnazione  delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma  di specializzazione.

 

Art. 11

Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno

1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.

2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed e' tenuto altresi' ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento.

3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto.

5. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5, disciplina altresi' la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i posti di insegnamento di sostegno.

6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, e' disciplinata altresi' l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.

 

Art. 12                                

Tirocinio    

1. Il  tirocinio,  diretto  e  indiretto,  e'  parte  integrante  e obbligatoria del percorso FIT. Le attivita' di tirocinio sono  svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e  di un  tutor  universitario  o  accademico  con  le  risorse   umane   e finanziarie  allo  stato  disponibili.  Con  decreto   del   Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  da   adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la  modalita'  e  i  criteri  di  selezione,  la  durata dell'incarico, la formazione  specifica,  i  compiti;  sono  altresi' definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n.  341. I tutor scolastico e  coordinatore  possono  avvalersi  dell'esonero, integrale  o  parziale,  dall'insegnamento,   nei   limiti   di   cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315.  

2.  I  tutor  coordinatori  hanno   il   compito   di   curare   la progettualita', l'organizzazione e il coordinamento  delle  attivita' di tirocinio indiretto e diretto,  in  collaborazione  con  il  tutor scolastico e  con  il  tutor  universitario  o  accademico.  I  tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio  diretto  e hanno il compito di coordinare  le  attivita'  di  tirocinio  diretto nell'istituzione  scolastica.  Partecipano   alla   definizione   dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT. I tutor  universitari  sono  individuati dalle  universita'  o  dalle  istituzioni  AFAM  e  costituiscono  il riferimento universitario, o accademico, per le  attivita'  formative previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini  svolti  dai  titolari  di contratto FIT.  

3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca  con  il  coordinamento  di  una  scuola   polo   all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e  consta  di  attivita'  di osservazione, analisi, progettazione e  successiva  realizzazione  di attivita' di insegnamento e  funzionali  all'insegnamento,  sotto  la guida  del  tutor  scolastico  e  in  collaborazione  con  il   tutor coordinatore.  

4.  Il  tirocinio  indiretto  e'  svolto  presso  l'universita'   o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  e consta di  attivita'  di  progettazione,  discussione  e  riflessione valutativa sulle attivita' svolte nel  tirocinio  diretto,  sotto  la guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con  i tutor coordinatori.  

5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria.  

6. La valutazione finale del tirocinio tiene  conto  del  grado  di sviluppo delle competenze professionali, in  relazione  agli  aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali,  sia  all'interno della classe che dell'istituzione scolastica.  

7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono  determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che  il titolare di  contratto  FIT  deve  svolgere  nel  percorso  formativo triennale,  nonche'  le  modalita'  di   individuazione   del   tutor scolastico.

Art. 13                            

Accesso al ruolo    

1. Il terzo anno del percorso FIT e' finalizzato  specificamente  a verificare la padronanza degli standard professionali  da  parte  dei docenti e si conclude con una valutazione  finale.  Con  decreto  del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da adottare  entro 180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale incluse l'osservazione sul campo, la  struttura  del  bilancio  delle competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del  percorso FIT non e' ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo  1,  comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai  ruoli  di cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal  dirigente  scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT  ha  prestato  servizio nel terzo anno  del  contratto  medesimo.  La  commissione  comprende altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni  AFAM  impegnati nei corsi di specializzazione di cui  all'articolo  9,  sia  i  tutor universitario o accademico e coordinatore  dell'interessato,  nonche' il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.  

3.  In  caso  di  valutazione  finale  positiva,  il  titolare  del contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del  contratto  e  gli  e' attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi  dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

4. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso  FIT.  I  titolari  di  contratto  FIT  che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per  l'insegnamento secondario ma  non  abbiano  concluso  positivamente,  per  qualunque ragione, il percorso FIT,  sono  riammessi  alla  parte  residua  del percorso esclusivamente previo  superamento  di  un  nuovo  concorso, fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e  6, nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6.

 

Art. 14  

Conferenza nazionale per la  formazione  iniziale  e  l'accesso  alla  professione docente    

1. E' istituita la Conferenza nazionale per la formazione  iniziale e  l'accesso  alla  professione  docente,   di   seguito   denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema  di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base di un quadro  organico  delle competenze della professione  docente,  da  aggiornare  continuamente anche in  raffronto  con  i  principali  modelli  formativi  e  studi internazionali.  

2.  La  Conferenza  e'  costituita   con   decreto   del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che  ne  stabilisce composizione   e   regolamento   di   funzionamento.   E'    composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico  e  dai sistemi universitario e dell'alta formazione  artistica,  musicale  e coreutica.   3. La Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito a:    

a) organizzazione, funzionamento e programmi  dei  percorsi  FIT, articolati per curricula verticali;    

b) ordinamenti didattici dei corsi  di  specializzazione  di  cui all'articolo 9, commi 1 e 3.  

4. Inoltre, la Conferenza:   

 a) monitora le attivita' e i risultati del  sistema,  promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive;    

b) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.  

5.  Ai  componenti  della   Conferenza   non   spettano   compensi, indennita', gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altre  utilita' comunque denominate. I componenti della  Conferenza  provenienti  dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attivita' didattica.

 

Capo IV 

Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie

 

Art. 15          

Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune    

1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui  all'articolo 9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento e'  utile  nelle scuole secondarie paritarie,  per  insegnare  su  posto  comune,  con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della  legge  10 marzo 2000, n. 62.  

2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono  insegnare  su  posto comune  anche  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo   corso   di specializzazione, per non piu' di tre anni  dall'immatricolazione  al corso.  

3. Possono  iscriversi  ai  percorsi  di  specializzazione  di  cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine  di  una  graduatoria  stabilita sulla  base  di  un  test  di  accesso  gestito   dalle   universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso  di  cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla  classe  di  concorso per cui intendono  conseguire  la  specializzazione.  E'  considerato titolo prioritario per  l'ammissione  al  corso  di  specializzazione essere  titolare  di  contratti  di  docenza  per  almeno  nove   ore settimanali  nella  scuola  secondaria  sulla  classe   di   concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una  scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.  

4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta  formativa  delle universita' e delle istituzioni AFAM,  l'iscrizione  ai  percorsi  di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto  ai  vincitori  del concorso  di  cui  all'articolo   3,   nell'ambito   di   contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto  della  disponibilita'  di  personale  gia'  abilitato all'insegnamento o specializzato.  

5. Le spese della frequenza dei corsi  di  specializzazione  per  i soggetti di  cui  al  comma  3  sono  integralmente  a  carico  degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui  al  Capo III.  

6. Il possesso del titolo di specializzazione di  cui  al  presente articolo non da' diritto  ad  agevolazioni  o  al  riconoscimento  di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  presente decreto.

 
          

Art. 16                      

Docenti su posto di sostegno    

1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui  all'articolo 9 in pedagogia e didattica speciale  per  le  attivita'  di  sostegno didattico e l'inclusione scolastica e' utile nelle scuole  secondarie paritarie, per insegnare su  posto  di  sostegno,  con  contratto  di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62.  

2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di sostegno  anche  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  corso  di specializzazione, per non piu' di tre anni  dall'immatricolazione  al corso.  

3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in  pedagogia  e didattica  speciale  per  le  attivita'  di  sostegno   didattico   e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma  3,  nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso  dei  requisiti di accesso di cui all'articolo 5,  comma  3.  E'  considerato  titolo prioritario per l'ammissione  al  corso  di  specializzazione  essere titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per  almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti  siano retribuiti sulla base di uno dei contratti  collettivi  nazionali  di lavoro del settore.  

4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta  formativa  delle universita' e  delle  istituzioni  AFAM,  l'iscrizione  al  corso  di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita' di  sostegno  didattico  e   l'inclusione   scolastica   avviene   in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di  cui  all'articolo 3,   nell'ambito   di   contingenti   autorizzati    dal    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati  sulla base del fabbisogno delle  scuole  paritarie  e  tenuto  conto  della disponibilita'  di  personale  gia'  abilitato   all'insegnamento   o specializzato.  

5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e  ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III.  

6. Il possesso del titolo di specializzazione di  cui  al  presente articolo non da' diritto  ad  agevolazioni  o  al  riconoscimento  di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  presente decreto.

 
          

 

Capo V 

Fase transitoria

 

Art. 17    

Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente

 

1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo  1,  comma  105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50  per  cento  dei  posti  di docente vacanti e disponibili  nelle  scuole  secondarie  e'  coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399  del  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie  ad  esaurimento  di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della  legge  29  dicembre 2006, n. 296, ferma  restando  la  procedura  autorizzatoria  di  cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento  delle  predette  graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.  

2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997, n.  449,  e  successive  modificazioni,  mediante  scorrimento  delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:    

a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1,  comma  114,  della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al  limite  percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16  aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto  dal  bando,  sino  al  termine  di  validita'  delle graduatorie medesime, fermo restando  il  diritto  all'immissione  in ruolo per i vincitori del concorso;    

b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del  comma  3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui  alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per  gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche'  l'80%  per  gli  anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per  gli  anni  2022/2023  e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per  gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,  sino  a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;    

c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto  dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e  b),  sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per  l'anno  scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022,  il  50%  per  gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli  anni  scolastici  2026/2027  e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;    

d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui  al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c).  

3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in  ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto  entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti  in  possesso,  alla  data  di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  titolo   abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria  o  di  specializzazione  di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga  al  requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e  articolo  5,  comma  2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso  o  tipologie  di posto per le quali  sia  abilitato  o  specializzato.  Sono  altresi' ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30  giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Gli insegnanti  tecnico-pratici  possono partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle  graduatorie  ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine  di  superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti  a  termine,  per  la partecipazione alla presente  procedura  straordinaria  e'  richiesto l'ulteriore requisito di non  essere  titolari  di  un  contratto  di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.  

4. La graduatoria di merito regionale comprende  tutti  coloro  che propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita  prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i  titoli  valutabili  e' valorizzato il superamento di tutte le prove di  precedenti  concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore di  ricerca.  Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e' riservato il  40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.  

5. Lo scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di  merito  regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2,  lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito  da  un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso  FIT,  ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti  ammessi  a  detto  anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli  10 e 11, predispongono e svolgono  il  progetto  di  ricerca-azione  ivi previsto sotto la guida  del  tutor  scolastico  e  sono  valutati  e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13.  L'ammissione  al  citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di  merito regionali, nonche' da  tutte  le  graduatorie  ad  esaurimento  e  di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale  e'  soppressa  al suo esaurimento.  

6.  Il  contenuto  del  bando,  i  termini  e   le   modalita'   di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale  e  di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono  disciplinati  con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  

7. La procedura di cui al comma  2,  lettera  c),  e'  bandita  con cadenza biennale  in  ciascuna  regione  e  per  ciascuna  classe  di concorso e tipologia  di  posto,  ed  e'  riservata  ai  docenti  non ricompresi tra quelli di cui al  comma  2  lettera  b),  che  abbiano svolto  entro  il  termine  di   presentazione   delle   istanze   di partecipazione un servizio di almeno tre anni  scolastici  anche  non continuativi negli  otto  anni  precedenti,  pari  a  quello  di  cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3  maggio  1999, n. 124, in deroga al  requisito  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun  soggetto  puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per  ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie  di  posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un  anno  ai  sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n. 297. Il primo concorso di cui al presente comma e' bandito  entro  il 2018.  

8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte  sulla  base dei  titoli  posseduti  e  del  punteggio  conseguito   nelle   prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di  natura  disciplinare ed  una  orale  di  natura  didattico-metodologica.  Tra   i   titoli valutabili e'  valorizzato  il  superamento  di  tutte  le  prove  di precedenti concorsi per il ruolo docente.  

9. Lo scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di  merito  regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2,  lettera c)  e  comporta  l'ammissione  diretta  ad   un   percorso   biennale disciplinato al  pari  del  primo  e  terzo  anno  del  percorso  FIT costituito da un anno finalizzato  al  conseguimento  del  titolo  di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13.  I  soggetti  ammessi  a  detto  percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza  durante  l'anno dedicato al  conseguimento  del  titolo  di  specializzazione,  fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11,  predispongono  e  svolgono  il progetto di ricerca-azione ivi previsto  sotto  la  guida  del  tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi  dell'articolo 13.  

10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili,  i  termini  e  le modalita'  di  presentazione  delle  istanze,   di   espletamento   e valutazione delle prove e dei titoli, nonche' la  composizione  della commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e  il decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

 
        

Art. 18                         

Altre norme transitorie    

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, i regolamenti, i decreti e gli atti  occorrenti  per  l'attuazione  del presente decreto, sono perfetti ed  efficaci  anche  in  carenza  del prescritto parere.

 

Capo VI

 

Norme finali

 

Art. 19                          

Copertura finanziaria    

1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' iscritto un Fondo, destinato alla copertura degli  oneri  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  con  la dotazione finanziaria di euro 20.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 45.630.000 per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  euro 71.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro  85.117.500  per ciascuno degli anni 2025 e 2026  nonche'  euro  117.000.000  annui  a decorrere  dall'anno  2027.  Al  riparto  del   Fondo   si   provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca.  

2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3,  8,  9  e  17  del presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel  2021,  euro 55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023,  euro  84.034.000  nel 2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed  euro 135.211.000  annui  a  decorrere  dal  2027,  si  provvede   mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

 
          

Art. 20  

Reclutamento per  le  istituzioni  scolastiche  con  insegnamento  in lingua slovena    

1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17, comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i  posti  di  docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano  le  disposizioni di cui al Capo II e all'articolo 17 e sono seguiti  dai  percorsi  di cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo.  

2.  I  concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  banditi  dall'Ufficio scolastico regionale  per  il  Friuli  Venezia-Giulia,  prevedono  lo svolgimento degli scritti e  dell'orale  in  lingua  slovena  e  sono integrati  con  contenuti  specifici   afferenti   alle   istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa  commissione giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza  della lingua slovena.

 

Art. 21                             

Disapplicazioni    

1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento  del  personale docente,  inclusi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   della   scuola secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente  decreto e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, fermo  restando quanto previsto all'articolo 13 in tema di valutazione del terzo anno del percorso FIT, le seguenti disposizioni:   

 a) articolo 1, commi 109, 110, 115, 117, 118 e 119,  della  legge 13 luglio 2015, n. 107;    

b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437,  438, 439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 
          

Art. 22                            

Entrata in vigore    

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2,  le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi  per l'accesso ai ruoli di  docente  nella  scuola  secondaria,  su  posti comuni   e   di   sostegno,   inclusi   quelli    degli    insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto.  

2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono  richiesti  per la  partecipazione  ai  concorsi  banditi  successivamente   all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad  allora,  per  i  posti  di  insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    

Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017       

                        MATTARELLA 

 

Gentiloni  Silveri,   Presidente   del   Consiglio dei ministri                                 

Fedeli,   Ministro    dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca                                 

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione                                 

Padoan, Ministro dell'economia e delle  finanze  

Visto, il Guardasigilli: Orlando


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